Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna,nel proc. n. 4277/2023 rg, sul ricorso depositato il 12/09/2023 proposto da (difesa dall'avv. Domenico De Angelis) Parte_1
nei confronti di ( contumace ) Controparte_1
all'esito dell'udienza e della camera di consiglio così definitivamente provvede:
Cont
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di 2.879,88 euro oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) Previa disapplicazione degli artt. 1 e 2 del regolamento mensa, approvato con deliberazione della gestione commissariale straordinaria della Regione Calabria n. 53 del 23/3/2016, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'erogazione di n. 699 buoni pasto, corrispondenti a tutti i turni effettivamente prestati, di durata superiore alle sei ore, dal mese di maggio 2019 e fino al mese di maggio 2023;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha così subito economicamente un danno pari ad € 2.879,88;
3) Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra della somma di € 2.879,88, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
4) Vittoria di spese di lite da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente restava contumace.
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato .
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La domanda in via principale è impostata sulla rivendicazione del buono pasto giornaliero per orario di servizio oltre le sei ore, con richiesta di disapplicazione del regolamento aziendale che limitava l'ipotesi all'orario di almeno sette ore .
L'assunto della parte ricorrente appare fondato , in adesione ai principi normativi richiamati in ricorso e dalla stessa giurisprudenza di legittimità come riportato dalla parte ricorrente .
Più specificamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato : < questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del contratto collettivo integrativo del comparto Sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si
è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro,
è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"(Cass. n. 5547 del 2021);> Cass. n. 15629 /2021. in senso analogo di recente Cass Civile Ord. Sez. L Num. 32113 Anno 2022.
In continuità : < che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n.
32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”; - che, pertanto, deve 2 ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro;. > Sez. L, Ordinanza n. 24271 del 2024.
In base all'orario di lavoro prestato superiore alle 6 ore al lavoratore /lavoratrice spetta, quindi, il buono pasto .
Quanto alla prova della prestazione oraria di almeno sei ore , parte ricorrente ha offerto come riscontro i cartellini .
Parte resistente non si è costituita e non ha dunque fatto pervenire elementi di smentita della ricostruzione operata dalla parte ricorrente né , tantomeno , la contestazione di autenticità dei tabulati.
In ragione delle presenze individuabili dai tabulati vanno riconosciute pertanto le pretese avanzate dalla parte ricorrente .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modifiche , tenuto conto della causa di lavoro , e secondo il valore , la complessità delle questioni e le fasi svolte .
Reggio Calabria 28.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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