Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 541
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Sentenza 28 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del lavoro di Reggio Calabria, dott. Arturo D'Ingianna, riguarda una controversia tra un dipendente del Comparto pubblico Sanità e la controparte, rimasta contumace. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento del diritto all'erogazione di 699 buoni pasto per turni di lavoro superiori alle sei ore, contestando la validità di un regolamento aziendale che limitava tale diritto a turni di almeno sette ore. Inoltre, ha chiesto il risarcimento di un danno economico pari a 2.879,88 euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Il Giudice ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto della parte ricorrente ai buoni pasto in base a principi giuridici consolidati, evidenziando che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo per i lavoratori che prestano un orario di lavoro di almeno sei ore. La decisione si fonda su precedenti giurisprudenziali che confermano il diritto al buono pasto in relazione alle specifiche condizioni di lavoro. Inoltre, il Giudice ha condannato la parte resistente al pagamento delle spese legali, liquidate in base alla normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 541
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 541
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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