Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
dott. Marcello Testaquatra Presidente rel.
dott. Calogero D. Cammarata Giudice
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1052/2024 R.G., avente per oggetto: “domanda di separazione giudiziale tra coniugi”, proposta
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...]nella C/Da Xirbi, s.n.c., C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Caltanissetta nella Via Fratelli Rosselli, 4 presso e nello C.F._1
studio dell'Avv. Debora Grazia Rita Marrella, che la rappresenta e difende giusto mandato in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato ad [...] il [...], C.F. . Controparte_1 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni della ricorrente: all'udienza del 5.3.2025 il difensore ha precisato le conclusioni riportandosi integralmente al ricorso introduttivo ed ai successivi atti e verbali di causa (all'udienza del
15.1.2024 il difensore aveva precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento integrale delle domande di cui al ricorso introduttivo, senza condanna alle spese del giudizio, tenuto conto delle domande presentate e della mancata costituzione di controparte).
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso per separazione personale tra coniugi, depositato il 10.6.2024, Parte_1
esponeva:
- che in data 21.3.1992 aveva contratto matrimonio, in Vallelunga Pratameno (CL) con
[...]
, regolarmente trascritto agli atti del suddetto Comune: Anno 1992, Parte 1, Numero 2, CP_1
Ufficio 1;
- che dalla suddetta unione erano nati due figli: nata a [...] il Persona_1
6/7/1992 e nato a [...] l'[...], prematuramente scomparso il Persona_2
20/2/1994;
- l'unione tra i coniugi, inizialmente serena, iniziò a subire profonde incrinature subito dopo la nascita del secondogenito, incrinature così profonde che il resistente decideva Per_2
arbitrariamente di far rientro ad Adrano, paese natio, abbandonando di fatto la ricorrente e la propria prole;
- la ricorrente, che all'epoca del matrimonio viveva nel Comune di Vallelunga Pratamento,
aveva cresciuto con non poche fatiche i due figli, particolarmente alla luce della malattia che aveva colpito il piccolo malattia che, come sopra detto, aveva condotto alla sua prematura Per_2
scomparsa;
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- che, fortunatamente, la famiglia di origine le aveva dato il sostegno psicologico ed economico necessario, così che la e la piccola figlia si erano trasferite a Caltanissetta, Pt_1 Per_1
quali ospiti della famiglia del fratello;
- che la ricorrente, dopo i primi tempi dall'abbandono del tetto coniugale da parte del CP_1
aveva tentato di contattarlo più volte, sia allo scopo di garantire alla figlia un normale e Per_1
significativo rapporto con il padre, sia per ottenere un piccolo contributo economico per il mantenimento della piccola figlia;
- che, tuttavia, il non aveva mai risposto a tali richieste, addirittura cambiando numero CP_1
di telefono, per non essere più rintracciato;
- che, da allora e fino ad oggi, i coniugi avevano hanno vissuto separati senza avere mai contatti di alcun genere, avendo la ricorrente, dopo avere vissuto per i primissimi anni di matrimonio presso la casa coniugale, sita nel comune di Vallelunga Pratameno (CL), lasciata la detta abitazione in quanto non più in grado di sostenere i costi di affitto e delle relative utenze;
- che da allora la ricorrente era stata ospite presso la casa di una familiare, ove aveva la propria residenza;
- che la figlia , oramai maggiorenne conviveva stabilmente con il compagno ed Persona_1
era indipendente economicamente dalla madre.
Chiedeva, pertanto, la separazione dal marito, senza ulteriori statuizioni.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 15.1.2025 il difensore, tenuto conto della mancata costituzione di controparte e delle domande svolte, rinunciava alle prove articolate in ricorso, chiedendo di poter precisare le conclusioni, tenuto conto che la causa era matura per la decisione e non necessitava di attività
istruttorie.
Precisate le conclusioni, il Giudice, ritenuto che non dovevano essere emessi provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa era matura per la decisione senza la necessità di assunzione di
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mezzi di prova, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e visto l'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza collegiale del 12.2.2025 venivano richiesti alcuni chiarimenti alla ricorrente in ordine ai figli avuti con il nuovo compagno e il difensore depositava lo stato di famiglia della ricorrente dal quale si evinceva che i figli della ricorrente, e che la stessa aveva avuto con il nuovo compagno, portavano il cognome della madre.
All'udienza del 5.3.2025, pertanto, la causa veniva posta nuovamente in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Il Pubblico Ministero, a cui venivano trasmessi gli atti, esprimeva parere favorevole.
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Ciò premesso, preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_1
sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata dalla parte ricorrente, è
fondata e deve essere accolta.
Le indicazioni contenute nel ricorso e quanto rappresentato in sede di udienza di comparizione dalla parte ricorrente, il fallimento del tentativo di conciliazione esperito avanti al giudice relatore (non svoltosi per la mancata comparizione del resistente), l'allontanamento del marito, protrattosi per un elevato numero di anni, appaiono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c., per pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Non devono essere assunte ulteriori statuizioni, non avendo la parte ricorrente formulato ulteriori domande, tenuto conto che l'unica figlia vivente, comune ai coniugi, è maggiorenne ed economicamente indipendente.
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Le spese del giudizio, tenuto conto della richiesta in tal senso della parte ricorrente come formulata in sede di precisazione delle conclusioni (con il ricorso introduttivo nulla si era specificato) possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo sul ricorso depositato il 10/6/2024, nella causa iscritta al n. 1052/2024 R.G.;
- pronuncia la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio in Vallelunga Pratameno (CL) in data Pt_1 Controparte_1
21.3.1992, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del comune di Vallelunga Pratameno,
anno 1992, parte I, n. 2, Ufficio 1.
- Spese irripetibili.
- Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di legge,
allorché diventerà esecutiva.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 10 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
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