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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 179/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 179/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nata a San Marco in [...] il 27 Parte_1 C.F._1 luglio 1976, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Patrizia Rosa del foro di Pescara, PEC presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Email_1
Pescara, viale Pindaro n. 19
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. nato a [...] l'8 settembre1969, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Davide Berto del foro di Torino, PEC
ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Email_2
PEC Email_2
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3/02/2023, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702 ter emessa in data 12/05/2022 dal Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e notificata il 4/01/2023, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Accoglie la domanda di parte ricorrente IG. e, per l'effetto, Controparte_1
Condanna parte resistente a restituire a la somma di € 12.000,00, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo;
Condanna parte resistente a corrispondere a le spese del giudizio, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 1.618,00 (di cui € 438,00 per fase studio, € 370,00 per fase introduttiva, € 810,00 per fase decisoria), oltre esposti, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%”.
si è costituito in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 Controparte_1
c.p.c., eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 161 c.p.c..
Con ordinanza del 29/06/2023, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva formulata dall'Appellante.
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte appellante:
“Nel merito - in accoglimento dell'atto di appello, dichiarare la nullità della Ordinanza impugnata, per nullità/inesistenza/mancanza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado con condanna alle spese del doppio grado di giudizio a carico dell'appellato e condanna dello stesso in via equitativa ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
- In subordine, dichiarare la nullità della Ordinanza impugnata, per nullità/inesistenza/mancanza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto disporre la rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c. competente con riserva di eccepire nei termini processuali l'incompetenza territoriale a decidere.
- In ulteriore subordine dichiarare inoltre, la nullità dell'Ordinanza per l'improcedibilità della domanda di primo grado per difetto di negoziazione assistita.
- In ogni caso con condanna di spese e compensi del doppio grado di Giudizio oltre condanna dell'appellato al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 terzo comma
c.p.c.
In estremo subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di non dover disporre la rimessione al primo Giudice e decidesse di trattenere la causa per la trattazione/istruttoria/decisone nel merito, chiede di essere rimessa in termini per incolpevole decadenza subita in primo grado per articolare difese, indicare mezzi istruttori e produrre ulteriori documenti a sostegno della propria tesi difensiva chiedendo sin d'ora, in riforma della Ordinanza impugnata di primo grado, che la Corte adita accerti e dichiari che nulla è dovuto dalla appellante al IG. , sempre con vittoria di spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio e condanna dell'appellato ex art. 96 terzo comma c.p.c.”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato e inammissibile ex art. 161 c.p.c. e, di conseguenza, confermare l'ordinanza ex art. 702 Ter c.p.c. emessa in data 12.05.2022 dalla I° Sezione Civile del Tribunale di Torino, nel procedimento civile rubricato con R.g. n. 500/2022;
In ogni caso, col favore delle spese ed onorari di procedura, oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed
IVA 22% se dovuta”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DELLA CAUSA
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha agito in giudizio avverso CP_1 CP_1
allegando di aver effettuato, nelle date del 31/07/2019, 2/08/2019, Parte_1
7/08/2019, 14/10/2019, 15/10/2019, 17/12/2019 e 19/12/2019, a causa di alcuni errori contabili, vari bonifici postali per l'importo complessivo di € 12.000,00 in favore di
[...]
senza tuttavia avere con ella alcun tipo di rapporto personale o commerciale, e che Parte_1
a nulla era valsa la richiesta di restituzione dell'importo indebitamente pagato e la richiesta di negoziazione assistita, chiedendo, su tali basi, di dichiarare tenuta e condannare
[...]
a restituire il predetto importo Parte_1
All'udienza del 27/02/2022, verificata la regolarità della notifica, effettuata dall'ufficiale giudiziario il 2/02/2022, presso l'indirizzo in Montesilvano (PE), via Molise n. 14, il primo
Giudice dichiarava la contumacia di Parte_1
In data 12/05/2022, il Tribunale di Torino ha pronunciato ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
con la quale, premessi gli orientamenti giurisprudenziali in tema di onere della prova nel caso di domanda di restituzione dell'indebito, ha accolto la domanda del Ricorrente, condannando a restituire a l'importo di € 12.000,00 e a pagare le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in € 1.618, oltre esposti, IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello articolando quattro Parte_1
motivi di gravame, così rubricati: - Nullità del giudizio di primo grado per nullità/ inesistenza /mancanza della notificazione dell'atto introduttivo - ricorso ex art 702 bis c.p.c. – richiesta ed effettuata in luogo diverso dalla propria residenza con conseguente radicale violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio. Incolpevole mancata partecipazione della convenuta al giudizio N R.G. 500/2022. Nullità dell'ordinanza impugnata in ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. ad oggi in vigore.
- Error in iudicando sulla esistenza del diritto a ripetere le somme per pagamento dell'indebito. Travisamento delle prove documentali e irragionevolezza della motivazione.
- Nullità della Ordinanza decisoria per improcedibilità della domanda di primo grado per difetto di negoziazione assistita.
- Incompetenza territoriale del Giudice di primo grado.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Occorre premettere che, in comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 161 c.p.c., essendo l'impugnazione stata proposta oltre il termine di sei mesi dalla pronuncia, avvenuta questa in data 12/05/2022.
Quanto al merito, con il primo motivo di gravame, denuncia la nullità Parte_1
e/o l'inesistenza dell'ordinanza impugnata per non aver ricevuto, in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, la notificazione del ricorso introduttivo, con conseguente sua incolpevole mancata partecipazione al giudizio di primo grado.
Sostiene l'Appellante che la notificazione è stata effettuata in Montesilvano (PE), via
Molise n. 14, anziché nel suo indirizzo di residenza in Montesilvano (PE), viale Europa n. 49,
e che sarebbe venuta a conoscenza del giudizio de quo solo allorquando le è stata, al secondo tentativo, correttamente notificata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., oggetto della presente impugnazione.
Secondo l'Appellante, dunque, il primo Giudice non avrebbe effettuato un corretto controllo circa il perfezionamento della notifica perché, se lo avesse fatto, avrebbe potuto constatare che, agli atti, era presente lsa copia del ricorso notificata e una sola cartolina, il modello 23L, dalla quale risulta una “mancata consegna” e l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, in data 15/02/2022, della raccomandata n. 629017748344, senza tuttavia alcuna prova circa l'esito della notifica di tale avviso.
Assume l'Appellato che la notifica del ricorso sarebbe stata effettuata in Montesilvano
(PE), via Molise n. 14, perché questo era l'indirizzo risultante dalla visura PRA relativa all'autovettura della Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, impugna l'ordinanza di primo Parte_1
grado laddove, nell'accogliere la domanda proposta, ha ritenuto veritiera la prospettazione offerta dal Ricorrente.
In particolare, osserva l'Appellante che il Ricorrente, nel dichiarare di aver effettuato n. 7 bonifici “per svariati errori contabili non immediatamente percepibili”, avrebbe rappresentato fatti diversi dalla realtà, posto che detti bonifici sarebbero, in verità, delle ricariche della Postepay effettuate come pagamento del corrispettivo per alcuni lavori edili svolti dal marito sig. , privo di conto corrente personale, presso un Parte_2
immobile sito nel comune di Manoppello (PE).
Ritiene altresì l'Appellante che il Tribunale, nel valutare le prove documentali in atti, avrebbe dovuto considerare che la causale del primo bonifico, “acquisto on-line” seguita dal nome del venditore, confliggeva con la tesi prospettata dal Ricorrente e ciò anche in considerazione del fatto che i venditori on-line non inviano la merce senza prima aver ottenuto il pagamento, per cui sarebbe inverosimile ritenere che il avrebbe continuato ad CP_1
effettuare bonifici pur senza ottenere la merce.
Con il terzo motivo di gravame, denuncia altresì la nullità Parte_1
dell'ordinanza impugnata per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Sostiene al riguardo l'Appellante che, anche in questo caso, la sua mancata partecipazione alla negoziazione assistita sarebbe dipesa da un errore nella notifica, effettuata sempre all'errato indirizzo di Montesilvano (PE), via Molise n. 14, anziché in quello di Montesilvano
(PE), viale Europa n. 49. Con il quarto e ultimo motivo di gravame, dichiara di voler eccepire, Parte_1
non avendo potuto partecipare al giudizio di primo grado, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Pescara, posto che l'asserito indebito pagamento si sarebbe perfezionato presso l'Istituto postale di Pescara nel quale è stata aperta la Postepay e che, comunque, l'obbligazione di pagamento dei lavori edili è sorta a
Manoppello.
L'Appellato sostiene invece che, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., foro competente sarebbe quello dell'obbligazione dedotta in giudizio e, quindi, quello del creditore.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 161 c.p.c. proposta dall'Appellato.
Vero è che l'art. 161 c.p.c. sancisce che “la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione”, tuttavia, l'art. 327 c.p.c., dopo aver affermato, al primo comma, che l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei n. 4
e 5 dell'art. 395 c.p.c. non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, chiarisce, al secondo comma, che “detta disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità
della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.”.
Ora, risulta provato che è venuta a conoscenza del giudizio de quo Parte_1
solo allorquando le è stata notificata correttamente, in data 4/01/2023, presso il suo indirizzo di residenza, in Montesilvano (PE), viale Europa n. 49, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., qui impugnata, non avendo in precedenza, come si vedrà poc'anzi, ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo del giudizio, né avuto conoscenza del giudizio a suo carico in altro modo.
Non avendo avuto conoscenza del giudizio a suo carico, va da sé che non poteva invocare la nullità dell'ordinanza conclusiva del giudizio, se non quando questa le è stata effettivamente notificata, unitamente all'atto di precetto, benché oltre il termine di 6 mesi dalla pubblicazione. Ne consegue che, rientrando il caso di specie nel secondo comma dell'art. 327 c.p.c.,
l'appello proposto dalla ntro i 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ex art. Pt_1
702 ter c.p.c. risulta tempestivo e, quindi, ammissibile.
Infatti, come si evince dalla PEC di avvenuta consegna prodotta dall'Appellante, la notifica dell'appello risulta essere stata effettuata il 3/02/2023, quindi entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., avvenuta questa in data 4/01/2023.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 161 c.p.c. è, dunque, infondata e va rigettata.
Quanto al merito, come anticipato in premessa, ha invocato, con il Parte_1
primo motivo di gravame, la nullità dell'ordinanza impugnata, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Tale motivo è fondato e va accolto.
Invero, il certificato storico di residenza prodotto da dimostra che, a partire Pt_1
dall'11/07/2011, ella risiede in Montesilvano (PE), viale Europa n. 49, per cui la notifica del ricorso introduttivo, effettuata in data 2/02/2022, risulta chiaramente effettuata presso un indirizzo errato;
d'altra parte l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. le è stata notificata in viale
Europa n. 49.
Ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., le notificazioni devono avvenire o “nelle mani proprie” del destinatario ovvero nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
L'odierno Appellato non ha dimostrato di esser stato diligente nella ricerca dell'indirizzo di residenza della essendosi limitato a sostenere di aver effettuato la notifica in Pt_1
Montesilvano (PE), via Molise n. 14 “perché questo era l'indirizzo risultante dalla visura
PRA sull'autovettura di proprietà della IG.ra . Pt_1
Ora, la visura PRA relativa ad un'autovettura non è documento idoneo a rivelare, in modo preciso e aggiornato, l'indirizzo di residenza del proprietario di essa, dovendosi, al contrario, ritenere che un indirizzo di residenza, esatto e aggiornato, possa essere reperito solo tramite la consultazione del certificato di residenza presso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente. Ciò posto, la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado effettuata presso l'indirizzo errato di Montesilvano, via Molise n. 14, è nulla e, conseguentemente, anche l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 12/05/2022 è nulla.
Invero, l'art. 354 c.p.c., ai primi due commi, afferma che “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo
grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte,
oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo
comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.
Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine
perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto”.
Pertanto, in ottemperanza al disposto di cui alla norma ora citata e per tutte le ragioni sopra riportate, si dichiara la nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Torino in data 12/05/2022 e si rimette la causa al Tribunale.
L'accoglimento del primo motivo di gravame, proposto in via principale e avente carattere preliminare e assorbente, esclude la necessità di esaminare il merito anche delle altre censure proposte, in via di subordine, con il presentato appello.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
Attesa la nullità dell'ordinanza impugnata, le spese di causa debbono essere regolate ex novo anche per il giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito della lite, e cioè della soccombenza totale di il quale deve quindi essere condannato alla Controparte_1
refusione delle spese di tutti e due i gradi di giudizio in favore di Parte_1
Per il primo grado di giudizio, tenuto conto del valore delle domande, deve applicarsi lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, facendo applicazione, in considerazione della natura delle questioni trattate, dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014,
come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così:
€ 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase decisionale, e così complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti.
Per il presente grado di giudizio, sulla base del medesimo scaglione di valore, le spese debbono essere liquidate, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo stata svolta nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. (v. Cass. 16/04/2021 n. 10206), e così:
€ 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva,
€ 1.911,00 per la fase decisionale, e così complessivamente € 3.966,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti.
Non può invece trovare accoglimento la domanda formulata dall'Appellante di condannare oltre che alle spese del processo, anche al risarcimento dei danni ex art. Controparte_1
96 c.p.c..
Invero, presupposti necessari per riconoscerne la spettanza sono, oltre alla totale soccombenza della parte avversa ed alla prova della sussistenza in capo alla stessa di mala fede o colpa grave, anche la prova dell'entità del danno sofferto (cfr., ad es., C. Cass., sent. n.
21590/2009) o quantomeno l'allegazione di elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato (cfr. C. Cass. sent. n. 21798/2015 e C. Cass., SS.UU. n.
7583/2004).
Non ritenendo esser stati presentati elementi idonei al riguardo, tale domanda deve pertanto essere disattesa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 12/05/2022 dal Tribunale di Torino, accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 12/05/2022 dal
Tribunale di Torino;
rimette la causa avanti al Tribunale di Torino;
condanna a rimborsare a le spese dei due gradi di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 3.397,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti, e, per il presente grado di giudizio, in
€ 3.966,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti;
rigetta la domanda proposta da ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
Così deciso il 16 aprile 2025.
il Presidente relatore dott.ssa Cecilia Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 179/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 179/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nata a San Marco in [...] il 27 Parte_1 C.F._1 luglio 1976, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Patrizia Rosa del foro di Pescara, PEC presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Email_1
Pescara, viale Pindaro n. 19
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. nato a [...] l'8 settembre1969, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Davide Berto del foro di Torino, PEC
ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Email_2
PEC Email_2
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3/02/2023, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702 ter emessa in data 12/05/2022 dal Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e notificata il 4/01/2023, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Accoglie la domanda di parte ricorrente IG. e, per l'effetto, Controparte_1
Condanna parte resistente a restituire a la somma di € 12.000,00, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo;
Condanna parte resistente a corrispondere a le spese del giudizio, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 1.618,00 (di cui € 438,00 per fase studio, € 370,00 per fase introduttiva, € 810,00 per fase decisoria), oltre esposti, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%”.
si è costituito in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 Controparte_1
c.p.c., eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 161 c.p.c..
Con ordinanza del 29/06/2023, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva formulata dall'Appellante.
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte appellante:
“Nel merito - in accoglimento dell'atto di appello, dichiarare la nullità della Ordinanza impugnata, per nullità/inesistenza/mancanza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado con condanna alle spese del doppio grado di giudizio a carico dell'appellato e condanna dello stesso in via equitativa ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
- In subordine, dichiarare la nullità della Ordinanza impugnata, per nullità/inesistenza/mancanza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto disporre la rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c. competente con riserva di eccepire nei termini processuali l'incompetenza territoriale a decidere.
- In ulteriore subordine dichiarare inoltre, la nullità dell'Ordinanza per l'improcedibilità della domanda di primo grado per difetto di negoziazione assistita.
- In ogni caso con condanna di spese e compensi del doppio grado di Giudizio oltre condanna dell'appellato al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 terzo comma
c.p.c.
In estremo subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di non dover disporre la rimessione al primo Giudice e decidesse di trattenere la causa per la trattazione/istruttoria/decisone nel merito, chiede di essere rimessa in termini per incolpevole decadenza subita in primo grado per articolare difese, indicare mezzi istruttori e produrre ulteriori documenti a sostegno della propria tesi difensiva chiedendo sin d'ora, in riforma della Ordinanza impugnata di primo grado, che la Corte adita accerti e dichiari che nulla è dovuto dalla appellante al IG. , sempre con vittoria di spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio e condanna dell'appellato ex art. 96 terzo comma c.p.c.”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato e inammissibile ex art. 161 c.p.c. e, di conseguenza, confermare l'ordinanza ex art. 702 Ter c.p.c. emessa in data 12.05.2022 dalla I° Sezione Civile del Tribunale di Torino, nel procedimento civile rubricato con R.g. n. 500/2022;
In ogni caso, col favore delle spese ed onorari di procedura, oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed
IVA 22% se dovuta”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DELLA CAUSA
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha agito in giudizio avverso CP_1 CP_1
allegando di aver effettuato, nelle date del 31/07/2019, 2/08/2019, Parte_1
7/08/2019, 14/10/2019, 15/10/2019, 17/12/2019 e 19/12/2019, a causa di alcuni errori contabili, vari bonifici postali per l'importo complessivo di € 12.000,00 in favore di
[...]
senza tuttavia avere con ella alcun tipo di rapporto personale o commerciale, e che Parte_1
a nulla era valsa la richiesta di restituzione dell'importo indebitamente pagato e la richiesta di negoziazione assistita, chiedendo, su tali basi, di dichiarare tenuta e condannare
[...]
a restituire il predetto importo Parte_1
All'udienza del 27/02/2022, verificata la regolarità della notifica, effettuata dall'ufficiale giudiziario il 2/02/2022, presso l'indirizzo in Montesilvano (PE), via Molise n. 14, il primo
Giudice dichiarava la contumacia di Parte_1
In data 12/05/2022, il Tribunale di Torino ha pronunciato ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
con la quale, premessi gli orientamenti giurisprudenziali in tema di onere della prova nel caso di domanda di restituzione dell'indebito, ha accolto la domanda del Ricorrente, condannando a restituire a l'importo di € 12.000,00 e a pagare le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in € 1.618, oltre esposti, IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello articolando quattro Parte_1
motivi di gravame, così rubricati: - Nullità del giudizio di primo grado per nullità/ inesistenza /mancanza della notificazione dell'atto introduttivo - ricorso ex art 702 bis c.p.c. – richiesta ed effettuata in luogo diverso dalla propria residenza con conseguente radicale violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio. Incolpevole mancata partecipazione della convenuta al giudizio N R.G. 500/2022. Nullità dell'ordinanza impugnata in ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. ad oggi in vigore.
- Error in iudicando sulla esistenza del diritto a ripetere le somme per pagamento dell'indebito. Travisamento delle prove documentali e irragionevolezza della motivazione.
- Nullità della Ordinanza decisoria per improcedibilità della domanda di primo grado per difetto di negoziazione assistita.
- Incompetenza territoriale del Giudice di primo grado.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Occorre premettere che, in comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 161 c.p.c., essendo l'impugnazione stata proposta oltre il termine di sei mesi dalla pronuncia, avvenuta questa in data 12/05/2022.
Quanto al merito, con il primo motivo di gravame, denuncia la nullità Parte_1
e/o l'inesistenza dell'ordinanza impugnata per non aver ricevuto, in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, la notificazione del ricorso introduttivo, con conseguente sua incolpevole mancata partecipazione al giudizio di primo grado.
Sostiene l'Appellante che la notificazione è stata effettuata in Montesilvano (PE), via
Molise n. 14, anziché nel suo indirizzo di residenza in Montesilvano (PE), viale Europa n. 49,
e che sarebbe venuta a conoscenza del giudizio de quo solo allorquando le è stata, al secondo tentativo, correttamente notificata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., oggetto della presente impugnazione.
Secondo l'Appellante, dunque, il primo Giudice non avrebbe effettuato un corretto controllo circa il perfezionamento della notifica perché, se lo avesse fatto, avrebbe potuto constatare che, agli atti, era presente lsa copia del ricorso notificata e una sola cartolina, il modello 23L, dalla quale risulta una “mancata consegna” e l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, in data 15/02/2022, della raccomandata n. 629017748344, senza tuttavia alcuna prova circa l'esito della notifica di tale avviso.
Assume l'Appellato che la notifica del ricorso sarebbe stata effettuata in Montesilvano
(PE), via Molise n. 14, perché questo era l'indirizzo risultante dalla visura PRA relativa all'autovettura della Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, impugna l'ordinanza di primo Parte_1
grado laddove, nell'accogliere la domanda proposta, ha ritenuto veritiera la prospettazione offerta dal Ricorrente.
In particolare, osserva l'Appellante che il Ricorrente, nel dichiarare di aver effettuato n. 7 bonifici “per svariati errori contabili non immediatamente percepibili”, avrebbe rappresentato fatti diversi dalla realtà, posto che detti bonifici sarebbero, in verità, delle ricariche della Postepay effettuate come pagamento del corrispettivo per alcuni lavori edili svolti dal marito sig. , privo di conto corrente personale, presso un Parte_2
immobile sito nel comune di Manoppello (PE).
Ritiene altresì l'Appellante che il Tribunale, nel valutare le prove documentali in atti, avrebbe dovuto considerare che la causale del primo bonifico, “acquisto on-line” seguita dal nome del venditore, confliggeva con la tesi prospettata dal Ricorrente e ciò anche in considerazione del fatto che i venditori on-line non inviano la merce senza prima aver ottenuto il pagamento, per cui sarebbe inverosimile ritenere che il avrebbe continuato ad CP_1
effettuare bonifici pur senza ottenere la merce.
Con il terzo motivo di gravame, denuncia altresì la nullità Parte_1
dell'ordinanza impugnata per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Sostiene al riguardo l'Appellante che, anche in questo caso, la sua mancata partecipazione alla negoziazione assistita sarebbe dipesa da un errore nella notifica, effettuata sempre all'errato indirizzo di Montesilvano (PE), via Molise n. 14, anziché in quello di Montesilvano
(PE), viale Europa n. 49. Con il quarto e ultimo motivo di gravame, dichiara di voler eccepire, Parte_1
non avendo potuto partecipare al giudizio di primo grado, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Pescara, posto che l'asserito indebito pagamento si sarebbe perfezionato presso l'Istituto postale di Pescara nel quale è stata aperta la Postepay e che, comunque, l'obbligazione di pagamento dei lavori edili è sorta a
Manoppello.
L'Appellato sostiene invece che, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., foro competente sarebbe quello dell'obbligazione dedotta in giudizio e, quindi, quello del creditore.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 161 c.p.c. proposta dall'Appellato.
Vero è che l'art. 161 c.p.c. sancisce che “la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione”, tuttavia, l'art. 327 c.p.c., dopo aver affermato, al primo comma, che l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei n. 4
e 5 dell'art. 395 c.p.c. non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, chiarisce, al secondo comma, che “detta disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità
della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.”.
Ora, risulta provato che è venuta a conoscenza del giudizio de quo Parte_1
solo allorquando le è stata notificata correttamente, in data 4/01/2023, presso il suo indirizzo di residenza, in Montesilvano (PE), viale Europa n. 49, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., qui impugnata, non avendo in precedenza, come si vedrà poc'anzi, ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo del giudizio, né avuto conoscenza del giudizio a suo carico in altro modo.
Non avendo avuto conoscenza del giudizio a suo carico, va da sé che non poteva invocare la nullità dell'ordinanza conclusiva del giudizio, se non quando questa le è stata effettivamente notificata, unitamente all'atto di precetto, benché oltre il termine di 6 mesi dalla pubblicazione. Ne consegue che, rientrando il caso di specie nel secondo comma dell'art. 327 c.p.c.,
l'appello proposto dalla ntro i 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ex art. Pt_1
702 ter c.p.c. risulta tempestivo e, quindi, ammissibile.
Infatti, come si evince dalla PEC di avvenuta consegna prodotta dall'Appellante, la notifica dell'appello risulta essere stata effettuata il 3/02/2023, quindi entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., avvenuta questa in data 4/01/2023.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 161 c.p.c. è, dunque, infondata e va rigettata.
Quanto al merito, come anticipato in premessa, ha invocato, con il Parte_1
primo motivo di gravame, la nullità dell'ordinanza impugnata, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Tale motivo è fondato e va accolto.
Invero, il certificato storico di residenza prodotto da dimostra che, a partire Pt_1
dall'11/07/2011, ella risiede in Montesilvano (PE), viale Europa n. 49, per cui la notifica del ricorso introduttivo, effettuata in data 2/02/2022, risulta chiaramente effettuata presso un indirizzo errato;
d'altra parte l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. le è stata notificata in viale
Europa n. 49.
Ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., le notificazioni devono avvenire o “nelle mani proprie” del destinatario ovvero nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
L'odierno Appellato non ha dimostrato di esser stato diligente nella ricerca dell'indirizzo di residenza della essendosi limitato a sostenere di aver effettuato la notifica in Pt_1
Montesilvano (PE), via Molise n. 14 “perché questo era l'indirizzo risultante dalla visura
PRA sull'autovettura di proprietà della IG.ra . Pt_1
Ora, la visura PRA relativa ad un'autovettura non è documento idoneo a rivelare, in modo preciso e aggiornato, l'indirizzo di residenza del proprietario di essa, dovendosi, al contrario, ritenere che un indirizzo di residenza, esatto e aggiornato, possa essere reperito solo tramite la consultazione del certificato di residenza presso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente. Ciò posto, la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado effettuata presso l'indirizzo errato di Montesilvano, via Molise n. 14, è nulla e, conseguentemente, anche l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 12/05/2022 è nulla.
Invero, l'art. 354 c.p.c., ai primi due commi, afferma che “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo
grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte,
oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo
comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.
Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine
perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto”.
Pertanto, in ottemperanza al disposto di cui alla norma ora citata e per tutte le ragioni sopra riportate, si dichiara la nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Torino in data 12/05/2022 e si rimette la causa al Tribunale.
L'accoglimento del primo motivo di gravame, proposto in via principale e avente carattere preliminare e assorbente, esclude la necessità di esaminare il merito anche delle altre censure proposte, in via di subordine, con il presentato appello.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
Attesa la nullità dell'ordinanza impugnata, le spese di causa debbono essere regolate ex novo anche per il giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito della lite, e cioè della soccombenza totale di il quale deve quindi essere condannato alla Controparte_1
refusione delle spese di tutti e due i gradi di giudizio in favore di Parte_1
Per il primo grado di giudizio, tenuto conto del valore delle domande, deve applicarsi lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, facendo applicazione, in considerazione della natura delle questioni trattate, dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014,
come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così:
€ 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase decisionale, e così complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti.
Per il presente grado di giudizio, sulla base del medesimo scaglione di valore, le spese debbono essere liquidate, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo stata svolta nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. (v. Cass. 16/04/2021 n. 10206), e così:
€ 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva,
€ 1.911,00 per la fase decisionale, e così complessivamente € 3.966,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti.
Non può invece trovare accoglimento la domanda formulata dall'Appellante di condannare oltre che alle spese del processo, anche al risarcimento dei danni ex art. Controparte_1
96 c.p.c..
Invero, presupposti necessari per riconoscerne la spettanza sono, oltre alla totale soccombenza della parte avversa ed alla prova della sussistenza in capo alla stessa di mala fede o colpa grave, anche la prova dell'entità del danno sofferto (cfr., ad es., C. Cass., sent. n.
21590/2009) o quantomeno l'allegazione di elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato (cfr. C. Cass. sent. n. 21798/2015 e C. Cass., SS.UU. n.
7583/2004).
Non ritenendo esser stati presentati elementi idonei al riguardo, tale domanda deve pertanto essere disattesa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 12/05/2022 dal Tribunale di Torino, accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 12/05/2022 dal
Tribunale di Torino;
rimette la causa avanti al Tribunale di Torino;
condanna a rimborsare a le spese dei due gradi di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 3.397,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti, e, per il presente grado di giudizio, in
€ 3.966,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge ed oltre agli esposti;
rigetta la domanda proposta da ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
Così deciso il 16 aprile 2025.
il Presidente relatore dott.ssa Cecilia Marino