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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1625/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte ConSIliera
Dott.ssa Paola Caporali ConSIliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1625/2022 del Ruolo Generale, promossa da:
C.F. ), in proprio e quale erede universale Parte_1 C.F._1
della IG.ra rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Brilli e Persona_1
Annamaria Meazzini, elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori sito in Arezzo, Viale Matteotti n. 12, giusto mandato in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico CP_2
Marraghini, elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Arezzo, Via
Antonio Garbasso nc. 42, giusto mandato in atti
PARTE APPELLATA
AVVERSO la sentenza n. 440/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 14/04/2022 , trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI: PARTE APPELLANTE :
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, adversis reiectis, nel merito, in accoglimento dei motivi di appello dedotti ed in riforma parziale della sentenza n.
440/2022, pronunciata dal Tribunale di Arezzo, in persona del giudice Dott.
Andrea Turturro, in data 13 aprile 2022 e pubblicata in data 14 aprile 2022 nella causa n. 4631/2017 R.G. Tribunale di Arezzo ,1-tenuto conto degli esiti dell'istruttoria svolta in prime cure e di quanto dedotto ai paragrafi 1 e 1.A del presente atto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui quantifica il risarcimento del danno biologico personalizzato nella misura prevista dall'art.
139 c. 3 codice delle assicurazioni private, rideterminando il quantum dovuto a titolo di personalizzazione del danno in misura non inferiore al 50%, tenuto conto delle drammatiche ed eccezionali ricadute e, quindi, del pregiudizio all'integrità psico-fisica arrecato alla vittima;
2- in riforma della sentenza di prime cure, tenuto conto di quanto dedotto al paragrafo 1 e 1.A del presente gravame, rideterminare il danno da inabilità temporanea parziale e totale conteggiando tra i periodi in inabilità tutti ricoveri ospedalieri più sopra elencati dal giugno 2016 al settembre 2017 (come documentati nelle cartelle cliniche in atti), siccome riferiti ad episodi di colangite e, dunque, alla asportazione erronea della colecisti;
3- Preso atto dell'omessa pronuncia e della mancata liquidazione da parte dell'estensore della sentenza di primo grado del danno morale patito dalla IG.ra in ragione dei motivi esposti al paragrafo 1.B del _1 presente atto, accertare e liquidare l'entità del risarcimento dovuto a tale titolo nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
4- preso altresì atto della accertata
e dichiarata violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui nega il risarcimento del danno derivante dalla violazione di tale diritto in ragione dei motivi esposti al paragrafo n. 2 del presente atto e per l'effetto, previo accertamento dell'entità del pregiudizio subito, provvedere alla liquidazione del relativo danno, se del caso mediante applicazione dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano,
o alternativamente secondo equità;
5- accertata e verificata l'illegittimità ed illogicità del capo della sentenza concernente la liquidazione delle spese legali a favore di parte attrice/interveniente, in ragione dei motivi esposti al paragrafo n. 3 del presente atto, liquidare a favore di per intero le spese legali per Parte_1
ogni fase processuale del giudizio di primo grado. Vittoria di spese ed onorari del presente e del pregresso grado di giudizio”.
PARTE APPELLATA:
“Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, adversis rejectis, rigettare l'atto di appello formulato da siccome infondato e non provato in diritto e in Parte_1 fatto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 440/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo. Con vittoria delle spese e competenze professionali del giudizio. Salvis Juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio l' Persona_1 [...]
per chiedere il risarcimento dei danni subiti;
ha assunto che Controparte_3
la propria condizione patologica sia conseguenza diretta della condotta colposa dei medici operanti presso la U.O. di Chirurgia dell'Ospedale San Donato di Arezzo, tenuta in occasione dell'intervento di gastroresezione parziale e linfadenectomia, eseguito nei suoi confronti in data 19/10/2011 . In tale occasione i medici hanno proceduto, senza previamente renderla edotta , anche all'asportazione della colecisti , a suo dire non necessaria, in tal modo procurandole un danno intra- operatorio a carico dell'arteria cistica posteriore e della via biliare principale ( coledoco ) , precludendole la possibilità di sottoporsi ad un programma oncologico post-operatorio - volto a prevenire recidive neoplastiche (rispetto al già diagnosticato adenocarcinoma gastrico) - mediante il quale, con elevato grado di probabilità logica, avrebbe potuto conseguire la guarigione definitiva. Per
l'effetto, ha chiesto il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente
(già quantificato nella misura del 6% nel procedimento per ATP che ha preceduto il giudizio), oltre la personalizzazione - in misura non inferiore al 50% - del danno biologico da incapacità temporanea totale e parziale, del danno da mancata acquisizione del consenso informato (in ordine all'asportazione della colecisti), del danno collegato alla necessità di sottoporsi a nuovo intervento chirurgico per la sostituzione dello stent biliare metallico, del danno da perdita di chance e del connesso rischio di sopramortalità, nonché la condanna della convenuta alla rifusione di tutte le spese di ATP e di mediazione. A seguito delle risultanze della tac di controllo, il 31/08/2016 si Persona_1
sottoponeva ad un nuovo esame istologico, dal cui referto si evinceva il riproporsi della patologia tumorale (adenocarcinoma gastrico, componente a cellule 'ad anello con castone' sullo sfondo di materiale necrotico e tessuto di granulazione) , tanto che, in data 20/09/2016, presso l'Ospedale di Careggi di
Firenze, si sottoponeva ad intervento di resezione totale dello stomaco e ricostruzione delle vie biliari.
Successivamente - in data 19/10/2016 - veniva ricoverata per la rimozione della endoprotesi esofagea, che le era stata applicata in occasione del primo intervento, per essere poi dimessa il 27/10/16.
Proposta la procedura di mediazione in data 16/11/16, l' Controparte_4
convenuta non aderiva ( 24/05/17 ).
Nei giorni 6/09/17 e 21/09/17 - 26/09/17 è stata nuovamente Persona_1
ricoverata per versamento pleurico sinistro in adenocarcinoma gastrico recidivante.
Asserisce che ricorrenti erano nel tempo le colangiti e i disturbi da reflusso esofageo
- particolarmente dolorosi - correlati al danno intraoperatorio procuratole il
19/10/11, per cui si rendeva necessaria l'applicazione di uno stent biliare metallico, che, secondo lo specialista di parte, “necessita di essere periodicamente sostituito a causa delle inevitabili occlusioni cui normalmente vanno incontro le protesi artificiali”( doc. 18 ).
Nelle more dello svolgimento della prima udienza, fissata per il 5/04/2018, l'attrice
è deceduta in data 9/01/2018.
Si è costituito quale erede universale di che, Parte_1 Persona_1
con comparsa in prosecuzione contenente intervento volontario ex art. 105, comma
1, c.p.c., ha fatto proprie, iure hereditario, le domande già formulate dalla de cuius,
e ha proposto , iure proprio, un'autonoma richiesta risarcitoria da perdita del rapporto parentale, comprensiva anche del danno da perdita di chance.
Si è costituita in giudizio l' contestando le Parte_2
pretese risarcitorie avanzate dalla controparte. In particolare, deduce la correttezza della condotta dell' e dei sanitari e sostiene l'assenza di qualsiasi rapporto CP_1 causale tra l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente e l'operato dei sanitari, così come l'insussistenza di qualsivoglia danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, ascrivibile ai fatti di cui è causa e, comunque, l'assenza del nesso di causalità. Nega l'esistenza di un danno da violazione del consenso informato, in quanto sarebbe carente la prova che la paziente avrebbe manifestato un proprio dissenso all'asportazione della colecisti. Dalle circostanze fattuali, del resto, si evince che la paziente si era sempre affidata ai sanitari che la ebbero in cura, al fine di debellare la neoplasia. Da ciò si deve ragionevolmente ritenere che avrebbe, verosimilmente, consentito all'intervento di asportazione della colecisti.
All'udienza del 30/11/18 il Tribunale ha disposto l'integrazione della relazione tecnica medico-legale depositata nel procedimento per ATP, chiedendo al collegio peritale di esprimere un'eventuale dissenso rispetto alle conclusioni dell'atp, di chiarire se la chemioterapia, avuto riguardo al quadro clinico della IG.ra a seguito dell'intervento del 19 ottobre 2011, doveva considerarsi quale _1
trattamento terapeutico raccomandato dalle linee guida, di precisare se l'impossibilità di accedere al programma chemioterapico, riconducibile all' errata manovra chirurgica che ha comportato la lesione anatomo-funzionale, ha influito, ed in quale misura percentuale, sulla tempistica di guarigione dalla patologia neoplastica e sull'aumento del rischio di recidiva della medesima, di fornire le statistiche di sopravvivenza a cinque anni della neoplasia sofferta dalla SI.ra e tutti gli elementi utili ai fini della quantificazione dell'eventuale _1 perdita di chance, nonchè quant'altro utile, anche su sollecitazione delle parti, ai fini della decisione.
La causa è stata tenuta in decisione all'esito dello sfogo di una parte delle prove testimoniali richieste dal SI. relative alla personalizzazione del danno Pt_1 biologico permanente subito dalla SI.ra e all'entità del danno parentale _1
patito dal SI. medesimo. Pt_1
Sulla scorta delle risultanze della ctu del 20/05/19, alle quali il Tribunale ha aderito, ritenendole logiche, congruamente motivate e frutto di una indagine analitica e Parte completa, l' convenuta è stata dichiarata responsabile dell'evento di danno, per la mancanza di un'effettiva indicazione alla colecistectomia, per la lesione vascolare dell'arteria cistica, per la sezione della via biliare al fine di conseguirne l'emostasi e, in correlazione con quest'ultima, per i ripetuti episodi di colangite, che hanno compromesso la funzionalità epatica e richiesto reiterati trattamenti di tipo medico/radiologico interventista, che hanno precluso il ricorso ad una chemioterapia adiuvante dopo l'intervento eseguito con finalità “curative” il
19/10/2011, ed infine per violazione del diritto ad esprimere un consenso informato.
Il primo Giudice ha escluso la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta colposa tenuta dai medici e i ricoveri del giugno 2016 e settembre 2017, potendo essere “dipendenti dalle comunque precarie condizioni di salute” della paziente e non avendo in merito “formulato osservazioni” neanche il ctp di parte attrice.
Per l'effetto il Tribunale ha accertato le seguenti conseguenze risarcibili iure
hereditario: un danno biologico permanente del 6%, che ha liquidato per equivalente con la somma di € 2.575,10= in applicazione della misura massima ( +
20% ) consentita dai parametri del Codice delle assicurazioni private alle lesioni micropermanenti, rapportata alla durata effettiva della vita della SI.ra ( _1
perché premorta rispetto alle aspettative statistiche di vita media ) ; un danno biologico temporaneo di 120 giorni ( di cui 40 per ITT, 40 per ITP al 50% e 40 per
ITP al 25% ), liquidato con l'importo di € 3.324,40 =, per un danno biologico di complessivi € 6.362,46=, rivalutazione ed interessi dal 19/10/11 inclusi, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
una perdita di chance di sopravvivenza del 3% , per non aver potuto adottare la terapia chemioterapica adiuvante postoperatoria, che ha liquidato in € 2.242,65=, rivalutazione ed interessi inclusi, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Ha invece negato che sia risarcibile la lesione del diritto all'autodeterminazione ( evento di danno ) , atteso che la SI.ra ha omesso di allegare quali fossero i _1
pregiudizi, diversi da quelli alla salute, che avrebbe subito ( conseguenze risarcibili o danno - conseguenza): “sul punto si è limitata a fare riferimento ai pregiudizi all'integrità psicofisica e alla perdita di chance, già liquidati” ( sentenza impugnata, pag. 19 ).
Quanto ai danni iure proprio del SI. figlio della defunta SI.ra Pt_1
ha ritenuto sussistente il solo danno da perdita di chance di evitare la _1
perdita del rapporto parentale , che ha liquidato in via equitativa, quale frazione del
50% della chance di sopravvivenza perduta dalla de cujus, con la somma di €
1.121,32= ( oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ), atteso che non può ricorrere un danno parentale, legato com'è all'esistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta colposa dei sanitari e la morte della paziente, che, nel caso oggetto di lite, è stato ritenuto non ricorrente, in quanto l'evento letale è intervenuto a causa della patologia originaria di cui era affetta. Poiché è stata riconosciuta alla SI.ra la perdita di chance di sopravvivenza, è stata parimenti ritenuta _1
risarcibile la perdita della possibilità del congiunto di godere più a lungo della presenza in vita del proprio caro.
L'azienda sanitaria è stata poi condannata al pagamento, in favore del della Pt_1
somma di € 2.815, oltre accessori, a titolo di spese di soccombenza , compensando fra loro “le spese della fase istruttoria, nella misura di un terzo e quelle della fase decisoria, integralmente”, atteso che, da un lato il avendo ottenuto un Pt_1
risarcimento inferiore a quello propostogli in sede conciliativa dal Tribunale, avrebbe dovuto sostenere le spese successive dell'azienda sanitaria, ma al contempo, dall'altro, era “stata comunque accertata la lesione del diritto all'autodeterminazione di (ancorché si è ritenuto che essa non sia Persona_1 stata fonte di danno risarcibile)”.L'azienda sanitaria è stata altresì condannata al pagamento al sia delle spese, che dei compensi legali dell'atp, liquidando le Pt_1
prime in € 6.378,08= ( di cui € 286,00 per introduzione del giudizio di ATP, € 10,70 per spese di notifica del ricorso per ATP, € 2.528,09 quali costi di CTU in ATP, €
2.684,00 quali costi di CTP nelle diverse fasi del giudizio di ATP ), i secondi in €
2.225,00=, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese della mediazione, riconosciute in € 869,29=.
Infine l'azienda sanitaria è stata condannata al pagamento delle spese della ctu, come liquidate in corso di causa ( € 4.896,53 per compenso + € 200 per spese, oltre accessori ).
Con atto di appello del 16/09/22 ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado, formulando tre motivi di gravame inerenti l'entità del risarcimento.
Il primo motivo contiene due censure relative al danno biologico ed una al danno morale: la prima assume errata la personalizzazione dell'invalidità permanente;
la seconda biasima la durata dell'inabilità temporanea;
la terza lamenta l'omessa liquidazione del danno morale. Quanto all'entità della personalizzazione dell'invalidità permanente, l'appellante ha contestato al Tribunale un' applicazione eccessivamente rigida dei parametri fissati dal Codice delle assicurazioni private , in particolare ha lamentato l'eSIua percentuale massima di aumento ivi prevista ( per le ipotesi di menomazioni gravi o di sofferenza psico-fisica di particolare intensità ), col risultato di essere approdata ad una “valutazione assolutamente incongrua rispetto alle drammatiche sofferenze fisiche e morali subite dalla paziente”(appello, pag. 6). In tal modo sarebbe stato violato l'orientamento nomofilattico e l'istruttoria, che ne faceva emergere, come contraddittoriamente riconosciuto dal Giudice, i presupposti in fatto, a tenore del quale la personalizzazione dell'art. 139, comma, 3 del Codice “concerne esclusivamente il danno biologico in senso stretto, dovendo poi il giudice ulteriormente personalizzare il complessivo danno non patrimoniale in tutti i suoi aspetti ”( cit. Cass. Civ., 8/05/17 n. 755, che richiama Cass. Civ. , 29/03/07 n.
7740 ), specialmente nei casi di malpractice medico-chirurgica, ontologicamente diversi da quelli derivanti dai sinistri stradali, per i quali è stata introdotta la normativa del Codice . E quindi non tenendo compiutamente conto sia della pregressa fragilità della SI.ra correlata alla sua patologia tumorale _1
(nonostante il Tribunale avesse motivato la personalizzazione massima accertando che “il danno ha inciso nei suoi confronti in misura ulteriore, specifica
e differenziata rispetto alle conseguenze riscontrabili generalmente nei medesimi soggetti, della medesima età”, sentenza pag. 12 ), sia e soprattutto dei profili morali ( ed esistenziali) della lesione (“risultano provate sofferenze morali (vedi testimonianze assunte all'udienza del 22.12.2021)”, “tanto più in caso di lesioni micropermanenti laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare”, sentenza pag. 12), espressamente enunciati in motivazione.
In merito al danno morale, l'appellante ne ha censurato l'omessa liquidazione, nonostante la sua autonoma risarcibilità rispetto al danno alla salute, e al fatto che il
Tribunale fosse consapevole delle sofferenze interiori patite dalla SI.ra _1 sia per l'errore medico con danno alla via biliare, sia per il continuo riproporsi degli episodi di colangite, sia per la preclusione alla cura chemioterapica con riduzione delle aspettative di vita, che distinguevano nettamente ed in pejus il danno occorsole da quelli “di una qualunque banale lesione micropermanente”. Quanto alla durata dell'inabilità temporanea, infine, l'appellante ha censurato l'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità materiale tra la colpa medica per “l'errata manovra chirurgica” e il correlato danno iatrogeno, consistito nella lesione vascolare dell'arteria cistica e nella sezione della via biliare del 19/10/11, da un lato, ed i quattro ricoveri ospedalieri della paziente nel periodo giugno 2016 – settembre 2017, dall'altro, atteso che questi ultimi erano dovuti a episodi di colangite, originati, con nesso di causalità materiale diretto, dalla summenzionata colposa sezione della via biliare. L'accertamento, inoltre, contraddirebbe radicalmente la stessa motivazione della sentenza, laddove asserisce “che “i ripetuti episodi di colangite verificatisi a seguito della lesione iatrogena della via biliare principale… hanno compromesso la funzionalità epatica e richiesto ripetuti trattamenti di tipo medico-radiologico interventista che hanno precluso il ricorso ad una chemioterapia adiuvante dopo l'intervento eseguito con finalità 'curative' il 19/01/2011”. Per l'effetto, la durata dell'inabilità temporanea avrebbe dovuto essere protratta dei giorni corrispondenti alla durata dei menzionati ricoveri ospedalieri.
Con il secondo motivo di appello si lamenta che la declaratoria dell'irrisarcibilità del danno conseguente alla violazione del diritto al consenso informato relativo alla colecistectomia, integrerebbe un grave errore, che si pone in contrasto con l'espresso accertamento della sua inosservanza. A dare corpo al danno risarcibile derivatone sarebbero le “conseguenze, invero assai gravi che sono derivate dalla colecitestectomia, sia sul piano dell'integrità psicofisica, sia in termini di sofferenza morale, sia in termini di rinunce e stravolgimento totale delle abitudini di vita della
IG.ra , con particolare riferimento alle sofferenze morali, all'angoscia, _1 alla frustrazione e all'impotenza per la lesione fisica subita, per l'impedimento alla cura chemioterapica contro la patologia tumorale, per i continui ricoveri ospedalieri , per lo sconvolgimento alle abitudini di vita a causa dei continui episodi di colangite, per la perdita di fiducia in se stessa e per la compromissione dell'autodeterminazione. La decisione di non riconoscere alla paziente la sussistenza di conseguenze risarcibili connesse con la violazione del diritto al consenso informato, violerebbe l'orientamento nomofilattico, secondo il quale hanno autonomo rilievo e debbono essere valutati tanto il danno morale, quanto il danno alla vita di relazione conseguenti alla violazione di un diritto costituzionalmente tutelato.
Il terzo motivo di appello, che attiene alla disciplina delle spese di lite, ha censurato la parziale compensazione delle medesime stimando errata, oltre che
“irriguardosa della memoria della SI.ra , la valutazione circa l'asserita _1
assenza di giustificato motivo del nel respingere la proposta conciliativa del Pt_1
Tribunale. Invero tale rifiuto, al quale il Tribunale ha correlato l'imputabilità delle spese successive a tenore dell'art. 91, co. 1, cpc, deve considerarsi pienamente motivato per plurimi motivi: in primo luogo perché l'invito del Giudice era generico, meramente incentrato su valori monetari e non ragionato;
in secondo luogo perché il quantum proposto non teneva adeguatamente conto delle aspettative che la parte danneggiata riponeva nello sfogo delle prove testimoniali, sulle quali il
Giudice doveva ancora pronunciarsi;
in terzo luogo perché la somma proposta era notevolmente inferiore a quella richiesta, oltre che irrispettosa della sofferenza patita dalla SI.ra in quarto luogo perché, alla data della proposta, il Tribunale _1 non aveva compiutamente compreso l'entità del pregiudizio, tanto da rigettare immotivatamente, come dipoi suggeriva, re melius perpensa, la loro successiva ammissione, le istanze istruttorie dell'attore; infine, perché non teneva conto del probabile rifiuto della proposta da parte dell' , atteso il suo Controparte_3
contegno contrario tanto anteriore ( totale chiusura al componimento bonario tanto in sede di mediazione, quanto di atp ), quanto contestuale al processo ( all'udienza preposta la parte non si era presenta personalmente, né il difensore era stato munito di poteri conciliativi ).
Si è costituita in giudizio l' , e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma integrale della sentenza di prime cure.
In merito al primo motivo di appello ha ritenuto, in particolare, che la personalizzazione del danno nella misura massima prevista dal Codice delle assicurazioni private sarebbe corretta, in quanto rispondente alle finalità del legislatore;
secondo l'orientamento della Corte Costituzionale, nelle micropermanenti il danno morale può essere risarcito in aggiunta al danno all'integrità psico-fisica, con liquidazione da considerarsi omnicomprensiva del danno non patrimoniale, purchè nei limiti dell'aumento del 20% previsto dall'art. 139, comma 3, Cos. Ass. private;
la durata dell'inabilità temporanea non dev' essere estesa ai ricoveri del 2016 e 2017, non essendo stata raggiunta la prova del nesso di causalità materiale con la condotta colposa del 19/10/11, ed avendo la relazione peritale d'ufficio addirittura ridotto quella precedentemente stabilita nel procedimento per atp con il beneplacito del ctp di parte attrice.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo alle conseguenze della violazione del diritto al consenso informato, ha argomentato che il Tribunale ha fatto buon governo dell'orientamento nomofilattico, mancando tanto l'allegazione quanto la prova di specifici pregiudizi, diversi da quelli già ricompresi nella liquidazione riconosciuta all'attore iure hereditario per le lesioni dell'integrità psico-fisica ( incluso l'aspetto morale ) e per la perdita di chance di sopravvivenza della madre, SI.ra Ciò a prescindere dal fatto che l'appellata ha insistito per la tesi che _1 non ricorresse neanche l'an della violazione, attesa l'omessa prova del dissenso presunto all'intervento di colecistectomia.
In merito al terzo motivo di appello, relativo alla disciplina delle spese di lite, la censura sarebbe erronea, poiché la proposta conciliativa del Tribunale era ancorata alle risultanze di ben due perizie tecniche (atp e ctu) ed inoltre doveva presumersi che l'azienda sanitaria l'avrebbe accettata per aver essa stessa proposto, fin dalla comparsa di risposta, di comporre la lite pagando all'attrice il risarcimento del danno biologico risultante dall'accertamento tecnico preventivo.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa.
Il presente giudizio di appello attiene soltanto all'entità del danno liquidato iure hereditario al SI. Per effetto della sua acquiescenza, debbono Parte_1
considerarsi coperte dal giudicato le statuizioni con le quali il Tribunale, a fronte delle domande formulate iure proprio dal medesimo, ha escluso la ricorrenza sia di un danno parentale tout court per la perdita della madre, sia di un danno da lesione del rapporto parentale, ed ha viceversa accertato a suo favore un danno da perdita di chance di evitare la perdita del rapporto parentale, liquidato per equivalente con la somma di € 1.121,32=, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Il primo motivo di appello.
Debbono essere vagliate congiuntamente le censure relative all'insufficiente personalizzazione del danno da invalidità permanente e all'omessa liquidazione del danno morale. Entrambe, infatti, concernono gli aspetti del danno non patrimoniale diversi dal danno biologico in senso stretto, con allegazioni per lo più incentrate sulle sofferenze morali patite dalla SI.ra durante la sua travagliata storia clinica. _1
L'appellante non ha censurato l'utilizzo dei parametri liquidatori previsti ex lege dal
Codice delle assicurazioni private per le invalidità micropermanenti (art. 139, D. Lgs.
209/05 richiamato dall'art. 7, comma 4, L. 24/17 ) , ma l'interpretazione ed applicazione anelastica datane a fattispecie di responsabilità sanitaria;
in ciò sarebbe confortato da arresti del Giudice di legittimità, secondo i quali la personalizzazione del danno non patrimoniale, ammessa dall'art. 139, comma 3, Cod. ass., inerisce soltanto la sua componente dinamico-relazionale ( cioè il danno biologico in senso stretto) e non anche la sofferenza soggettiva per l'errore medico e per i suoi effetti (danno morale) che, pur rientrando in una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, avrebbe autonoma identità e rilevanza, comportando l'obbligo di un'ulteriore personalizzazione del danno, oltre il massimale ristretto del 20% previsto dalla richiamata norma di legge, pena la violazione del diritto ad un risarcimento integrale. Per tale motivo l'appellante ha insistito per una personalizzazione non inferiore al 50%, anziché del 20%.
Se è indubbia l'autonoma rilevanza e risarcibilità della componente morale del danno non patrimoniale, che il Tribunale ha chiaramente riconosciuto esistente, si osserva, tuttavia che, con l'atto introduttivo del giudizio e in sede di conclusioni, parte attrice ha chiesto l'accertamento di un danno biologico iure hereditario nella misura del 6% della totale invalidità (personalizzato nella misura non inferiore al 50%), in linea con la percentuale d'invalidità accertata dal perito d'ufficio, nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ( doc. 6 ATP dott.ssa del 27/01/16 ). Poiché il Per_2
consulente tecnico nominato nel giudizio di merito ha confermato la congruità di tale valutazione medico-legale (CTU dott.ri e del 18/05/19) e il Giudice di Per_3 Per_4
prime cure ha ritenuto adeguatamente motivato tale parere, all'esito del giudizio di primo grado è stato liquidato il danno biologico in conformità. La normativa di settore, segnatamente la L. 8/03/17 n. 24, all'art. 7, cui il legislatore conferisce espressamente la natura di norma imperativa ( ultimo comma ), dispone che “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, integrate , ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo
138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. Ne consegue che il danno biologico doveva essere liquidato in base all'art. 139 Cod. Ass., che disciplina il risarcimento delle lesioni di lieve entità, con postumi “pari o inferiori al 9%” (comma 1, lett. a), secondo i parametri dell'apposita tabella (comma 4), aumentabili “fino al
20%”qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” (comma 3). La natura del danno è identica, sia che la si definisca danno morale, sofferenza morale o sofferenza psico-fisica (il danno morale soggettivo, chiarisce la Suprema Corte, ha la funzione di ristorare la sofferenza psico-fisica transeunte: Cass. Civ., 2/02/2010 n. 2362 ).
Un'interpretazione sistematica dell'art. 139, comma 3, Cod. Ass., che trae le mosse dal confronto coi criteri dettati per il ristoro delle lesioni macropermanenti (cioè delle
“lesioni di non lieve entità”, “comprese tra dieci e cento punti” percentuali) , induce a ritenere che il legislatore abbia esplicitamente voluto limitare la personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale delle micropermanenti (“lesioni di lieve entità”,
“comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” ) includendovi il risarcimento del danno morale
(“sofferenza psico-fisica di particolare intensità” ); infatti prescrive che l'ammontare complessivo così riconosciuto “è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche” ( comma 3 ). Del resto, il Giudice ha il dovere di applicare i parametri vigenti al momento della decisione (Cass Civ., 11/05/12 n. 7272) e la versione in vigore alla data della sentenza di prime cure ( 14/04/22 ) non solo ha eliminato il riferimento al danno biologico (species) ed inserito quello più ampio del danno non patrimoniale (genus), ma ha aggiunto che l'ammontare determinato con la personalizzazione fino al 20% deve considerarsi “esaustivo”. L'orientamento nomofilattico citato dall'appellante, oltre a non trovare conferma negli arresti citati, che non sono in termini, si riferisce, se del caso, alla versione previgente dell'art. 139, comma 3, Cod. Ass., in vigore fino al 28/08/2017 (“L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal Giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”), inapplicabile ratione temporis. A fronte della volontà imperativa del legislatore il Giudice, pur in qualche misura accertando la sussistenza di entrambi i presupposti previsti dalla legge per la personalizzazione della liquidazione, cioè la rilevante influenza della menomazione su aspetti dinamico-relazionali (perché incidente su un fisico già provato da una patologia tumorale ) e l'esistenza di “sofferenze morali”, non aveva margine per aumentare ulteriormente l'importo del risarcimento. Secondo l'orientamento nomofilattico, del resto, la legge in questione, con specifico riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno contenuto negli articoli 138 e 139, trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore (nonché ai giudizi pendenti a tale data, con il solo limite del giudicato interno sul quantum), delimitando espressamente l'ambito di discrezionalità del Giudice (Cass. Civ. 13/07/22 n. 22136). Al riguardo, si deve ulteriormente evidenziare che, mentre la tabella milanese già comprende come risarcimento standard all'interno del complessivo danno non patrimoniale anche il danno morale - e dunque presuppone, per il riconoscimento della personalizzazione, che il danneggiato dimostri sofferenze e/o un'alterazione delle abitudini di vita peculiari e diverse da quelle che avrebbe subito un'altra persona con le medesime lesioni - la tabella ex art. 139
COD. ASSIC. liquida soltanto la lesione dell'integrità psico-fisica, consentendo di valorizzare ogni aspetto ulteriore, sia in termini di sofferenza fisica e di patema d'animo, sia in termini dell'eventuale peculiare impatto sulla vita del danneggiato, nei limiti dell'aumento di un quinto. In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 12408/11), con orientamento poi avallato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota pronuncia 235/14, l'art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3). Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione”. Poiché, dunque, tale norma consente un aumento nella misura di un quinto anche per dar conto della sofferenza psico-fisica, se di particolare intensità, e poiché, nel caso concreto, la sofferenza a carico della danneggiata è stata certamente di notevole rilievo, si deve riconoscere la personalizzazione massima, aumentando l'intero danno riconosciuto sulla base della tabella ministeriale nella misura del 20%, così come disposto dal Tribunale.
Quanto fin qui osservato determina di per sé la reiezione della censura relativa all'asserita omessa liquidazione del danno morale, connesso all'accertata e risarcita menomazione permanente della funzionalità biliare, atteso che, per imperativa volontà del legislatore, si è proceduto alla sua liquidazione con la personalizzazione del danno biologico, per cui una ulteriore liquidazione come richiesta dall'appellante si risolverebbe in una illegittima duplicazione risarcitoria.
Quanto alla durata dell'inabilità temporanea, l'appellante ha lamentato l'omesso risarcimento delle menomazioni temporanee correlate a quattro ricoveri ospedalieri del periodo giugno 2016 – settembre 2017, sulla base dell'assunto che sussiste un nesso di causalità materiale tra le lesioni intraoperatorie del 19/10/11 e le colangiti. In particolare, ha fatto riferimento alle degenze ospedaliere del 26-29 giugno 2016 (3 giorni), del 25-27 agosto 2017 (2 giorni), del 6-12 settembre 2017 (6 giorni) e del 21 – 26 settembre 2017
(5 giorni).
L'attrice ha allegato che, a seguito di accertamento tecnico preventivo, conclusosi con relazione peritale del 27/01/2016 ( doc. 6 – relazione prof.ssa ), è stato accertato Per_2 che “la sezione della via biliare principale con necessità di successiva sutura e posizionamento di tutore di Bracci trans cistico” “ha dato origine ad una serie di complicazioni con colangiti ricorrenti e necessità di un sezionamento di uno stent epatico per via trans epatica” con inabilità temporanea, “allo stato attuale”, di 120 giorni
( 40 ITT, 40 ITP al 50% e 40 ITP al 25% ) “legato sia ai periodi di degenza ospedaliera che alle necessità terapeutiche”. Ha dedotto anche di essere “stata costretta a nuovi ricoveri ospedalieri”, in parte dovuti “a fenomeni di recidiva di colangiti”.
In seguito a tali richieste, il Giudice di primo grado ha disposto la rinnovazione della perizia medico-legale. La nuova ctu, depositata in data 18/05/19, ha accertato ricoveri per
“colangite recidivante” - avuto riguardo a quelli in ordine ai quali è stato interposto appello - esclusivamente per il periodo compreso tra il 26 e il 29 giugno 2016. Ha
riferito, inoltre, che il ctp attoreo, dr , ha dichiarato di condividere le conclusioni Per_5
peritali (ctu e 18/05/19 – pag. 42 ). Il Tribunale, considerato che la nuova Per_3 Per_4 ctu non ha fornito “elementi volti a confutare il precedente accertamento” (cioè quello dell'atp) sulla durata dell'inabilità temporanea , che, sul punto, è stata particolarmente sintetica, ha ritenuto di “dover riconoscere l'invalidità temporanea nella più estesa misura accertata in seno all'ATP”, cioè 120 giorni, escludendo un prolungamento dell'inabilità risarcibile “in relazione ai successivi ricoveri intervenuti tra il giugno 2016 ed il settembre 2017” difettando “la prova che detti ricoveri siano in rapporto di causalità con la condotta colposa per la quale è causa e non siano invece dipendenti dalle comunque precarie condizioni di salute di (quali risultanti dalla Persona_1 documentazione medica in atti)”.
La valutazione dell'atp, assunta a paradigma dell'accertamento del Giudice di primo grado, ha calcolato la durata dell'inabilità soltanto “allo stato attuale”, ovverosia alla data del suo deposito nell'apposito procedimento cautelare (27/01/2016). Ne consegue che, ratione temporis, non sono ricompresi i ricoveri successivi, che la nuova ctu del giudizio di merito riconduce espressamente a necessità correlate alla colangite recidivante, limitatamente, tra quelli oggetto di impugnazione, al periodo compreso tra il 26 e il 29 giugno 2016; al contrario, non esistono evidenze , per i ricoveri successivi a quello del
26-29 giugno 2016, espressamente indicati nell'atto di appello, (del 25-27 agosto 2017
(2 giorni ), del 6-12 settembre 2017 ( 6 giorni ) e del 21 - 26 settembre 2017 ( 5 giorni ) che trovino la loro origine in necessità terapeutiche connesse alla stenosi della via biliare o alla colangite. Le conclusioni cui è pervenuto il ctu possono essere condivise, in quanto dalla lettura delle rispettive lettere di dimissione è possibile evincere che le cause dei ricoveri ospedalieri richiamati sono riconducibili a condizioni correlate a patologie polmonari, che non risultano pertanto causalmente connesse alle lesioni intraoperatorie del 19/10/11 e le colangiti che ne sono derivate.
Per questi motivi
può essere parzialmente accolto il primo motivo di appello, e deve dichiararsi che il ricovero subìto dalla SI.ra nel periodo compreso fra il 26-29 _1
giugno 2016 costituisce una conseguenza risarcibile della lesione iatrogena del 19/10/11.
In particolare, si riconosce un'ulteriore inabilità temporanea assoluta di 3 giorni per il mese di giugno 2016. Dovendo ricalcolare il complessivo danno da inabilità temporanea sulla scorta dell'aggiornamento disposto con D.M. 16/07/24 , deve dichiararsi dovuto un ulteriore danno biologico temporaneo nella misura di euro 165,72 (55,24x3) : su tale somma, devalutata alla data della condotta colposa (19.10.2011 ) che ha determinato il danno, devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, fino alla data della presente sentenza. Sull'importo così ottenuto vanno computati, inoltre, gli interessi al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza , fino al saldo .
Il secondo motivo di appello
L'appellante ha censurato l'omesso risarcimento del danno correlato alla violazione del diritto al consenso informato.
Osserva la Corte che la violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente relativa alla colecistectomia è risultata palese, ma che parte attrice non ha assolto gli oneri di allegazione e prova relativi alle sue conseguenze risarcibili. Con l'atto introduttivo del giudizio la SI.ra esponendo l'orientamento nomofilattico in _1 materia, ha argomentato che la violazione in questione “è suscettibile di produrre autonomi danni – conseguenza non patrimoniali, ben diversi dalla menomazione dell'integrità psico-fisica della persona e, in quanto tali, autonomamente risarcibili rispetto a quest'ultimi” e può precludere al paziente l'adozione di altre opzioni terapeutiche e magari di beneficiare di minore sofferenza psichica , ma non ha allegato quali specifici danni, quali mancate opzioni, quali minori sofferenze fossero collegate con nesso di causalità materiale alla violazione del consenso informato. Infatti ha fatto solo generico riferimento a “tutta quella serie di complicazioni, già denunciate in ATP, che hanno trovato specifico riscontro nell'accertamento condotto dal Consulente
d'ufficio”. A questa indeterminata allegazione dell'evento di danno ha fatto seguito la deduzione secondo la quale l'entità del risarcimento preteso doveva essere determinata in via equitativa, tenendo conto, quale utile criterio liquidatorio, dell'entità del danno biologico subito, del lungo periodo di malattia sopportato, delle inevitabili sofferenze patite e patende, nonché del danno da perdita di chance, per non aver potuto sottoporsi a cicli chemioterapici idonei a scongiurare il rischio di recidiva neoplastica. Nella prima memoria autorizzata ha dichiarato che il “danno afferente alla violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente può considerarsi in re ipsa, posto che è stato fugato ogni dubbio circa la totale assenza di informazione fornita alla SI.ra . _1
Il Tribunale ha evidenziato che “il danno da lesione del diritto alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” e che “è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno “in re ipsa” (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano)”, dato che “la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, non individua alcun danno-conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto”. Ha respinto la domanda poiché nel “caso in esame, la lesione del diritto all'autodeterminazione non risulta sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria, in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al danno-conseguenza subito dall'attrice, che sul punto si è limitata a fare riferimento ai pregiudizi all'integrità psicofisica e alla perdita di chance, già liquidati”.
Tale percorso argomentativo seguito sul punto dal Giudice di primo grado può essere condiviso. Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, laddove ricorrano tanto il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), quanto il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), dalla condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria derivano due conseguenze risarcibili, ovverosia il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, e il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.
Nondimeno , quest'ultimo è autonomamente risarcibile laddove si alleghi e provi un nocumento diverso ed ulteriore rispetto a quello alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente. Tale danno conseguenza può essere patrimoniale e non patrimoniale. Nel secondo caso può inerire latu sensu alla salute , purchè non si sovrapponga sia alla menomazione dinamico-relazionale risarcita col danno biologico, sia alla dimensione di sofferenza morale ad essa connessa, potendo concernere conseguenze che il paziente, debitamente informato, non avrebbe scelto , quali, ad esempio, un risultato terapeutico diverso da quello sperato, effetti invalidanti collaterali, una maggior durata della riabilitazione, il perdurare/riproporsi di sofferenze legate ai postumi, mutamenti irreversibili delle condizioni di vita, la perdita dell'opzione di più accurati e attendibili accertamenti medici, così come un ambito diverso, relativo a danni di una certa serietà e apprezzabile gravità, correlati a scelte/impegni di vita pregiudicati , che si sarebbero potuti coltivare non sottoponendosi alla terapia imposta senza consenso informato dal medico. In ogni caso, occorre provare la sussistenza del nesso causale diretto con l'omessa informazione medica. Parte attrice, invece, oltre a non richiedere un connesso danno patrimoniale, limita quello non patrimoniale, anche in appello, alle sofferenze dovute al danno iatrogeno, cioè conseguenti all'errore medico a carico dell'arteria cistica posteriore ed alla via biliare principale e alla perdita di chance di sopravvivenza, non allegando, né dimostrando, quale danno ulteriore avrebbe evitato, se avesse scelto di non sottoporsi ai rischi dell'intervento di colecistectomia.
Il motivo di appello dev'essere perciò respinto, e deve essere confermata l'irrisarcibilità del danno da violazione del consenso informato.
Il terzo motivo di appello.
L'appellante ha sollecitato una revisione della disciplina delle spese di lite di primo grado, censurando la loro parziale compensazione (1/3 per la fase istruttoria;
integrale per quella decisoria) perché fondata sull'erroneo accertamento che gli fosse imputabile, ex art. 91, comma 1, cpc, la continuazione dell'attività processuale successiva all'udienza del 18/02/21, nella quale rigettava la proposta conciliativa del magistrato, rivelatasi più favorevole alle sue ragioni rispetto al dictum finale. La proposta prevedeva, infatti, il risarcimento del danno nella misura complessiva di € 15.000 (oltre al rimborso di competenze legali e spese di € 3.000 omnia ed il carico delle spese peritali
- atp inclusa - all'azienda sanitaria convenuta). La sentenza ha riconosciuto, invece, un risarcimento di soli € 9.725 circa, oltre spese per € 3.237,25=. L'appellante ha osservato che l'erroneità della decisione risiederebbe nell'aver omesso di considerare due aspetti decisivi: in primis, che parte attrice aveva plurimi giustificati motivi per respingere la proposta conciliativa;
in secundis, che la conciliazione sarebbe stata comunque frustrata dalla presumibile volontà contraria dell' . Controparte_3
La doglianza deve ritenersi assorbita nella decisione sulle spese del doppio grado di giudizio, che questa Corte deve assumere, come di seguito specificato, in seguito al parziale accoglimento dell'atto di appello.
Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale ( parziale accoglimento del primo motivo ) della decisione impugnata, impone alla Corte di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n.
11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189
- 01). Nel caso di specie risulta che parte attrice ha formulato un'unica domanda risarcitoria, articolata in più capi e che, all'esito finale della lite, alcuni sono stati accolti ( iure hereditario: invalidità permanente e correlato danno morale, ancorchè in misura ridotta;
inabilità temporanea, anch'essa in misura ridotta;
perdita di chance di sopravvivenza;
iure proprio: perdita di chance di evitare la perdita del rapporto parentale
) ed altri respinti ( iure hereditario: danno morale;
danno da violazione del consenso informato;
iure proprio: danno parentale). L' non ha formulato Controparte_3
domande contrapposte, limitandosi a chiedere la reiezione delle pretese avversarie;
d'altra parte non si hanno elementi certi per ritenere che l' convenuta CP_1
avrebbe accettato la proposta conciliativa formulata dal primo Giudice, così da ritenere che la causa sia proseguita per esclusiva responsabilità di parte attrice. Può trovare applicazione, quindi, l'art. 92 ,co. 2 c.p.c., che dispone la compensazione anche parziale delle spese di lite , in caso di soccombenza reciproca;
infatti, in base all'orientamento nomofilattico, è legittima la parziale compensazione delle spese di lite per soccombenza reciproca, allorquando vengano respinti alcuni capi di un'unica domanda ( Cass. Civ.,
S.U., 31/10/2022 n. 32061). Ne consegue che la Corte, sulla base di quanto precede, ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%:, sulla base dei parametri del D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 14/22, applicando le tabelle corrispondenti all'entità della somma oggetto di condanna, ricompresa nello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, liquida i compensi al valore medio in complessivi euro 5.077,00 , oltre 15% per spese generali, iva e cpa , per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 3.966,00 (esclusa la fase istruttoria non espletata), oltre 15% per spese generali, iva e cpa, per il giudizio di appello;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e pone a carico dell' la rimanente parte . Parte_2
Conferma la disciplina delle spese di ctu e atp disposta dalla sentenza di primo grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 440/2022 del Tribunale di Arezzo, ogni diversa Parte_1
eccezione disattesa e respinta, così decide:
1) in parziale accoglimento del primo motivo di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante, a titolo di danno non patrimoniale patito da dovuto iure hereditario ad Persona_1 [...]
, la complessiva, ulteriore somma di euro 165,72, oltre interessi e Pt_1
rivalutazione come deciso in motivazione;
2) respinge il secondo motivo di appello;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%: quelle del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro 5.077, quelle del giudizio di appello, liquidate in complessivi euro € 3.966,00 (esclusa la fase istruttoria non espletata), oltre 15% per spese generali, iva e cpa, e pone la rimanente parte a carico dell' Parte_2
3) conferma quanto al resto la sentenza n. 440/22 del Tribunale di Arezzo.
Così deciso in Firenze, nella camera di conSIlio del 4 ottobre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte ConSIliera
Dott.ssa Paola Caporali ConSIliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1625/2022 del Ruolo Generale, promossa da:
C.F. ), in proprio e quale erede universale Parte_1 C.F._1
della IG.ra rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Brilli e Persona_1
Annamaria Meazzini, elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori sito in Arezzo, Viale Matteotti n. 12, giusto mandato in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico CP_2
Marraghini, elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Arezzo, Via
Antonio Garbasso nc. 42, giusto mandato in atti
PARTE APPELLATA
AVVERSO la sentenza n. 440/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 14/04/2022 , trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI: PARTE APPELLANTE :
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, adversis reiectis, nel merito, in accoglimento dei motivi di appello dedotti ed in riforma parziale della sentenza n.
440/2022, pronunciata dal Tribunale di Arezzo, in persona del giudice Dott.
Andrea Turturro, in data 13 aprile 2022 e pubblicata in data 14 aprile 2022 nella causa n. 4631/2017 R.G. Tribunale di Arezzo ,1-tenuto conto degli esiti dell'istruttoria svolta in prime cure e di quanto dedotto ai paragrafi 1 e 1.A del presente atto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui quantifica il risarcimento del danno biologico personalizzato nella misura prevista dall'art.
139 c. 3 codice delle assicurazioni private, rideterminando il quantum dovuto a titolo di personalizzazione del danno in misura non inferiore al 50%, tenuto conto delle drammatiche ed eccezionali ricadute e, quindi, del pregiudizio all'integrità psico-fisica arrecato alla vittima;
2- in riforma della sentenza di prime cure, tenuto conto di quanto dedotto al paragrafo 1 e 1.A del presente gravame, rideterminare il danno da inabilità temporanea parziale e totale conteggiando tra i periodi in inabilità tutti ricoveri ospedalieri più sopra elencati dal giugno 2016 al settembre 2017 (come documentati nelle cartelle cliniche in atti), siccome riferiti ad episodi di colangite e, dunque, alla asportazione erronea della colecisti;
3- Preso atto dell'omessa pronuncia e della mancata liquidazione da parte dell'estensore della sentenza di primo grado del danno morale patito dalla IG.ra in ragione dei motivi esposti al paragrafo 1.B del _1 presente atto, accertare e liquidare l'entità del risarcimento dovuto a tale titolo nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
4- preso altresì atto della accertata
e dichiarata violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui nega il risarcimento del danno derivante dalla violazione di tale diritto in ragione dei motivi esposti al paragrafo n. 2 del presente atto e per l'effetto, previo accertamento dell'entità del pregiudizio subito, provvedere alla liquidazione del relativo danno, se del caso mediante applicazione dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano,
o alternativamente secondo equità;
5- accertata e verificata l'illegittimità ed illogicità del capo della sentenza concernente la liquidazione delle spese legali a favore di parte attrice/interveniente, in ragione dei motivi esposti al paragrafo n. 3 del presente atto, liquidare a favore di per intero le spese legali per Parte_1
ogni fase processuale del giudizio di primo grado. Vittoria di spese ed onorari del presente e del pregresso grado di giudizio”.
PARTE APPELLATA:
“Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, adversis rejectis, rigettare l'atto di appello formulato da siccome infondato e non provato in diritto e in Parte_1 fatto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 440/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo. Con vittoria delle spese e competenze professionali del giudizio. Salvis Juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio l' Persona_1 [...]
per chiedere il risarcimento dei danni subiti;
ha assunto che Controparte_3
la propria condizione patologica sia conseguenza diretta della condotta colposa dei medici operanti presso la U.O. di Chirurgia dell'Ospedale San Donato di Arezzo, tenuta in occasione dell'intervento di gastroresezione parziale e linfadenectomia, eseguito nei suoi confronti in data 19/10/2011 . In tale occasione i medici hanno proceduto, senza previamente renderla edotta , anche all'asportazione della colecisti , a suo dire non necessaria, in tal modo procurandole un danno intra- operatorio a carico dell'arteria cistica posteriore e della via biliare principale ( coledoco ) , precludendole la possibilità di sottoporsi ad un programma oncologico post-operatorio - volto a prevenire recidive neoplastiche (rispetto al già diagnosticato adenocarcinoma gastrico) - mediante il quale, con elevato grado di probabilità logica, avrebbe potuto conseguire la guarigione definitiva. Per
l'effetto, ha chiesto il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente
(già quantificato nella misura del 6% nel procedimento per ATP che ha preceduto il giudizio), oltre la personalizzazione - in misura non inferiore al 50% - del danno biologico da incapacità temporanea totale e parziale, del danno da mancata acquisizione del consenso informato (in ordine all'asportazione della colecisti), del danno collegato alla necessità di sottoporsi a nuovo intervento chirurgico per la sostituzione dello stent biliare metallico, del danno da perdita di chance e del connesso rischio di sopramortalità, nonché la condanna della convenuta alla rifusione di tutte le spese di ATP e di mediazione. A seguito delle risultanze della tac di controllo, il 31/08/2016 si Persona_1
sottoponeva ad un nuovo esame istologico, dal cui referto si evinceva il riproporsi della patologia tumorale (adenocarcinoma gastrico, componente a cellule 'ad anello con castone' sullo sfondo di materiale necrotico e tessuto di granulazione) , tanto che, in data 20/09/2016, presso l'Ospedale di Careggi di
Firenze, si sottoponeva ad intervento di resezione totale dello stomaco e ricostruzione delle vie biliari.
Successivamente - in data 19/10/2016 - veniva ricoverata per la rimozione della endoprotesi esofagea, che le era stata applicata in occasione del primo intervento, per essere poi dimessa il 27/10/16.
Proposta la procedura di mediazione in data 16/11/16, l' Controparte_4
convenuta non aderiva ( 24/05/17 ).
Nei giorni 6/09/17 e 21/09/17 - 26/09/17 è stata nuovamente Persona_1
ricoverata per versamento pleurico sinistro in adenocarcinoma gastrico recidivante.
Asserisce che ricorrenti erano nel tempo le colangiti e i disturbi da reflusso esofageo
- particolarmente dolorosi - correlati al danno intraoperatorio procuratole il
19/10/11, per cui si rendeva necessaria l'applicazione di uno stent biliare metallico, che, secondo lo specialista di parte, “necessita di essere periodicamente sostituito a causa delle inevitabili occlusioni cui normalmente vanno incontro le protesi artificiali”( doc. 18 ).
Nelle more dello svolgimento della prima udienza, fissata per il 5/04/2018, l'attrice
è deceduta in data 9/01/2018.
Si è costituito quale erede universale di che, Parte_1 Persona_1
con comparsa in prosecuzione contenente intervento volontario ex art. 105, comma
1, c.p.c., ha fatto proprie, iure hereditario, le domande già formulate dalla de cuius,
e ha proposto , iure proprio, un'autonoma richiesta risarcitoria da perdita del rapporto parentale, comprensiva anche del danno da perdita di chance.
Si è costituita in giudizio l' contestando le Parte_2
pretese risarcitorie avanzate dalla controparte. In particolare, deduce la correttezza della condotta dell' e dei sanitari e sostiene l'assenza di qualsiasi rapporto CP_1 causale tra l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente e l'operato dei sanitari, così come l'insussistenza di qualsivoglia danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, ascrivibile ai fatti di cui è causa e, comunque, l'assenza del nesso di causalità. Nega l'esistenza di un danno da violazione del consenso informato, in quanto sarebbe carente la prova che la paziente avrebbe manifestato un proprio dissenso all'asportazione della colecisti. Dalle circostanze fattuali, del resto, si evince che la paziente si era sempre affidata ai sanitari che la ebbero in cura, al fine di debellare la neoplasia. Da ciò si deve ragionevolmente ritenere che avrebbe, verosimilmente, consentito all'intervento di asportazione della colecisti.
All'udienza del 30/11/18 il Tribunale ha disposto l'integrazione della relazione tecnica medico-legale depositata nel procedimento per ATP, chiedendo al collegio peritale di esprimere un'eventuale dissenso rispetto alle conclusioni dell'atp, di chiarire se la chemioterapia, avuto riguardo al quadro clinico della IG.ra a seguito dell'intervento del 19 ottobre 2011, doveva considerarsi quale _1
trattamento terapeutico raccomandato dalle linee guida, di precisare se l'impossibilità di accedere al programma chemioterapico, riconducibile all' errata manovra chirurgica che ha comportato la lesione anatomo-funzionale, ha influito, ed in quale misura percentuale, sulla tempistica di guarigione dalla patologia neoplastica e sull'aumento del rischio di recidiva della medesima, di fornire le statistiche di sopravvivenza a cinque anni della neoplasia sofferta dalla SI.ra e tutti gli elementi utili ai fini della quantificazione dell'eventuale _1 perdita di chance, nonchè quant'altro utile, anche su sollecitazione delle parti, ai fini della decisione.
La causa è stata tenuta in decisione all'esito dello sfogo di una parte delle prove testimoniali richieste dal SI. relative alla personalizzazione del danno Pt_1 biologico permanente subito dalla SI.ra e all'entità del danno parentale _1
patito dal SI. medesimo. Pt_1
Sulla scorta delle risultanze della ctu del 20/05/19, alle quali il Tribunale ha aderito, ritenendole logiche, congruamente motivate e frutto di una indagine analitica e Parte completa, l' convenuta è stata dichiarata responsabile dell'evento di danno, per la mancanza di un'effettiva indicazione alla colecistectomia, per la lesione vascolare dell'arteria cistica, per la sezione della via biliare al fine di conseguirne l'emostasi e, in correlazione con quest'ultima, per i ripetuti episodi di colangite, che hanno compromesso la funzionalità epatica e richiesto reiterati trattamenti di tipo medico/radiologico interventista, che hanno precluso il ricorso ad una chemioterapia adiuvante dopo l'intervento eseguito con finalità “curative” il
19/10/2011, ed infine per violazione del diritto ad esprimere un consenso informato.
Il primo Giudice ha escluso la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta colposa tenuta dai medici e i ricoveri del giugno 2016 e settembre 2017, potendo essere “dipendenti dalle comunque precarie condizioni di salute” della paziente e non avendo in merito “formulato osservazioni” neanche il ctp di parte attrice.
Per l'effetto il Tribunale ha accertato le seguenti conseguenze risarcibili iure
hereditario: un danno biologico permanente del 6%, che ha liquidato per equivalente con la somma di € 2.575,10= in applicazione della misura massima ( +
20% ) consentita dai parametri del Codice delle assicurazioni private alle lesioni micropermanenti, rapportata alla durata effettiva della vita della SI.ra ( _1
perché premorta rispetto alle aspettative statistiche di vita media ) ; un danno biologico temporaneo di 120 giorni ( di cui 40 per ITT, 40 per ITP al 50% e 40 per
ITP al 25% ), liquidato con l'importo di € 3.324,40 =, per un danno biologico di complessivi € 6.362,46=, rivalutazione ed interessi dal 19/10/11 inclusi, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
una perdita di chance di sopravvivenza del 3% , per non aver potuto adottare la terapia chemioterapica adiuvante postoperatoria, che ha liquidato in € 2.242,65=, rivalutazione ed interessi inclusi, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Ha invece negato che sia risarcibile la lesione del diritto all'autodeterminazione ( evento di danno ) , atteso che la SI.ra ha omesso di allegare quali fossero i _1
pregiudizi, diversi da quelli alla salute, che avrebbe subito ( conseguenze risarcibili o danno - conseguenza): “sul punto si è limitata a fare riferimento ai pregiudizi all'integrità psicofisica e alla perdita di chance, già liquidati” ( sentenza impugnata, pag. 19 ).
Quanto ai danni iure proprio del SI. figlio della defunta SI.ra Pt_1
ha ritenuto sussistente il solo danno da perdita di chance di evitare la _1
perdita del rapporto parentale , che ha liquidato in via equitativa, quale frazione del
50% della chance di sopravvivenza perduta dalla de cujus, con la somma di €
1.121,32= ( oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ), atteso che non può ricorrere un danno parentale, legato com'è all'esistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta colposa dei sanitari e la morte della paziente, che, nel caso oggetto di lite, è stato ritenuto non ricorrente, in quanto l'evento letale è intervenuto a causa della patologia originaria di cui era affetta. Poiché è stata riconosciuta alla SI.ra la perdita di chance di sopravvivenza, è stata parimenti ritenuta _1
risarcibile la perdita della possibilità del congiunto di godere più a lungo della presenza in vita del proprio caro.
L'azienda sanitaria è stata poi condannata al pagamento, in favore del della Pt_1
somma di € 2.815, oltre accessori, a titolo di spese di soccombenza , compensando fra loro “le spese della fase istruttoria, nella misura di un terzo e quelle della fase decisoria, integralmente”, atteso che, da un lato il avendo ottenuto un Pt_1
risarcimento inferiore a quello propostogli in sede conciliativa dal Tribunale, avrebbe dovuto sostenere le spese successive dell'azienda sanitaria, ma al contempo, dall'altro, era “stata comunque accertata la lesione del diritto all'autodeterminazione di (ancorché si è ritenuto che essa non sia Persona_1 stata fonte di danno risarcibile)”.L'azienda sanitaria è stata altresì condannata al pagamento al sia delle spese, che dei compensi legali dell'atp, liquidando le Pt_1
prime in € 6.378,08= ( di cui € 286,00 per introduzione del giudizio di ATP, € 10,70 per spese di notifica del ricorso per ATP, € 2.528,09 quali costi di CTU in ATP, €
2.684,00 quali costi di CTP nelle diverse fasi del giudizio di ATP ), i secondi in €
2.225,00=, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese della mediazione, riconosciute in € 869,29=.
Infine l'azienda sanitaria è stata condannata al pagamento delle spese della ctu, come liquidate in corso di causa ( € 4.896,53 per compenso + € 200 per spese, oltre accessori ).
Con atto di appello del 16/09/22 ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado, formulando tre motivi di gravame inerenti l'entità del risarcimento.
Il primo motivo contiene due censure relative al danno biologico ed una al danno morale: la prima assume errata la personalizzazione dell'invalidità permanente;
la seconda biasima la durata dell'inabilità temporanea;
la terza lamenta l'omessa liquidazione del danno morale. Quanto all'entità della personalizzazione dell'invalidità permanente, l'appellante ha contestato al Tribunale un' applicazione eccessivamente rigida dei parametri fissati dal Codice delle assicurazioni private , in particolare ha lamentato l'eSIua percentuale massima di aumento ivi prevista ( per le ipotesi di menomazioni gravi o di sofferenza psico-fisica di particolare intensità ), col risultato di essere approdata ad una “valutazione assolutamente incongrua rispetto alle drammatiche sofferenze fisiche e morali subite dalla paziente”(appello, pag. 6). In tal modo sarebbe stato violato l'orientamento nomofilattico e l'istruttoria, che ne faceva emergere, come contraddittoriamente riconosciuto dal Giudice, i presupposti in fatto, a tenore del quale la personalizzazione dell'art. 139, comma, 3 del Codice “concerne esclusivamente il danno biologico in senso stretto, dovendo poi il giudice ulteriormente personalizzare il complessivo danno non patrimoniale in tutti i suoi aspetti ”( cit. Cass. Civ., 8/05/17 n. 755, che richiama Cass. Civ. , 29/03/07 n.
7740 ), specialmente nei casi di malpractice medico-chirurgica, ontologicamente diversi da quelli derivanti dai sinistri stradali, per i quali è stata introdotta la normativa del Codice . E quindi non tenendo compiutamente conto sia della pregressa fragilità della SI.ra correlata alla sua patologia tumorale _1
(nonostante il Tribunale avesse motivato la personalizzazione massima accertando che “il danno ha inciso nei suoi confronti in misura ulteriore, specifica
e differenziata rispetto alle conseguenze riscontrabili generalmente nei medesimi soggetti, della medesima età”, sentenza pag. 12 ), sia e soprattutto dei profili morali ( ed esistenziali) della lesione (“risultano provate sofferenze morali (vedi testimonianze assunte all'udienza del 22.12.2021)”, “tanto più in caso di lesioni micropermanenti laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare”, sentenza pag. 12), espressamente enunciati in motivazione.
In merito al danno morale, l'appellante ne ha censurato l'omessa liquidazione, nonostante la sua autonoma risarcibilità rispetto al danno alla salute, e al fatto che il
Tribunale fosse consapevole delle sofferenze interiori patite dalla SI.ra _1 sia per l'errore medico con danno alla via biliare, sia per il continuo riproporsi degli episodi di colangite, sia per la preclusione alla cura chemioterapica con riduzione delle aspettative di vita, che distinguevano nettamente ed in pejus il danno occorsole da quelli “di una qualunque banale lesione micropermanente”. Quanto alla durata dell'inabilità temporanea, infine, l'appellante ha censurato l'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità materiale tra la colpa medica per “l'errata manovra chirurgica” e il correlato danno iatrogeno, consistito nella lesione vascolare dell'arteria cistica e nella sezione della via biliare del 19/10/11, da un lato, ed i quattro ricoveri ospedalieri della paziente nel periodo giugno 2016 – settembre 2017, dall'altro, atteso che questi ultimi erano dovuti a episodi di colangite, originati, con nesso di causalità materiale diretto, dalla summenzionata colposa sezione della via biliare. L'accertamento, inoltre, contraddirebbe radicalmente la stessa motivazione della sentenza, laddove asserisce “che “i ripetuti episodi di colangite verificatisi a seguito della lesione iatrogena della via biliare principale… hanno compromesso la funzionalità epatica e richiesto ripetuti trattamenti di tipo medico-radiologico interventista che hanno precluso il ricorso ad una chemioterapia adiuvante dopo l'intervento eseguito con finalità 'curative' il 19/01/2011”. Per l'effetto, la durata dell'inabilità temporanea avrebbe dovuto essere protratta dei giorni corrispondenti alla durata dei menzionati ricoveri ospedalieri.
Con il secondo motivo di appello si lamenta che la declaratoria dell'irrisarcibilità del danno conseguente alla violazione del diritto al consenso informato relativo alla colecistectomia, integrerebbe un grave errore, che si pone in contrasto con l'espresso accertamento della sua inosservanza. A dare corpo al danno risarcibile derivatone sarebbero le “conseguenze, invero assai gravi che sono derivate dalla colecitestectomia, sia sul piano dell'integrità psicofisica, sia in termini di sofferenza morale, sia in termini di rinunce e stravolgimento totale delle abitudini di vita della
IG.ra , con particolare riferimento alle sofferenze morali, all'angoscia, _1 alla frustrazione e all'impotenza per la lesione fisica subita, per l'impedimento alla cura chemioterapica contro la patologia tumorale, per i continui ricoveri ospedalieri , per lo sconvolgimento alle abitudini di vita a causa dei continui episodi di colangite, per la perdita di fiducia in se stessa e per la compromissione dell'autodeterminazione. La decisione di non riconoscere alla paziente la sussistenza di conseguenze risarcibili connesse con la violazione del diritto al consenso informato, violerebbe l'orientamento nomofilattico, secondo il quale hanno autonomo rilievo e debbono essere valutati tanto il danno morale, quanto il danno alla vita di relazione conseguenti alla violazione di un diritto costituzionalmente tutelato.
Il terzo motivo di appello, che attiene alla disciplina delle spese di lite, ha censurato la parziale compensazione delle medesime stimando errata, oltre che
“irriguardosa della memoria della SI.ra , la valutazione circa l'asserita _1
assenza di giustificato motivo del nel respingere la proposta conciliativa del Pt_1
Tribunale. Invero tale rifiuto, al quale il Tribunale ha correlato l'imputabilità delle spese successive a tenore dell'art. 91, co. 1, cpc, deve considerarsi pienamente motivato per plurimi motivi: in primo luogo perché l'invito del Giudice era generico, meramente incentrato su valori monetari e non ragionato;
in secondo luogo perché il quantum proposto non teneva adeguatamente conto delle aspettative che la parte danneggiata riponeva nello sfogo delle prove testimoniali, sulle quali il
Giudice doveva ancora pronunciarsi;
in terzo luogo perché la somma proposta era notevolmente inferiore a quella richiesta, oltre che irrispettosa della sofferenza patita dalla SI.ra in quarto luogo perché, alla data della proposta, il Tribunale _1 non aveva compiutamente compreso l'entità del pregiudizio, tanto da rigettare immotivatamente, come dipoi suggeriva, re melius perpensa, la loro successiva ammissione, le istanze istruttorie dell'attore; infine, perché non teneva conto del probabile rifiuto della proposta da parte dell' , atteso il suo Controparte_3
contegno contrario tanto anteriore ( totale chiusura al componimento bonario tanto in sede di mediazione, quanto di atp ), quanto contestuale al processo ( all'udienza preposta la parte non si era presenta personalmente, né il difensore era stato munito di poteri conciliativi ).
Si è costituita in giudizio l' , e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma integrale della sentenza di prime cure.
In merito al primo motivo di appello ha ritenuto, in particolare, che la personalizzazione del danno nella misura massima prevista dal Codice delle assicurazioni private sarebbe corretta, in quanto rispondente alle finalità del legislatore;
secondo l'orientamento della Corte Costituzionale, nelle micropermanenti il danno morale può essere risarcito in aggiunta al danno all'integrità psico-fisica, con liquidazione da considerarsi omnicomprensiva del danno non patrimoniale, purchè nei limiti dell'aumento del 20% previsto dall'art. 139, comma 3, Cos. Ass. private;
la durata dell'inabilità temporanea non dev' essere estesa ai ricoveri del 2016 e 2017, non essendo stata raggiunta la prova del nesso di causalità materiale con la condotta colposa del 19/10/11, ed avendo la relazione peritale d'ufficio addirittura ridotto quella precedentemente stabilita nel procedimento per atp con il beneplacito del ctp di parte attrice.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo alle conseguenze della violazione del diritto al consenso informato, ha argomentato che il Tribunale ha fatto buon governo dell'orientamento nomofilattico, mancando tanto l'allegazione quanto la prova di specifici pregiudizi, diversi da quelli già ricompresi nella liquidazione riconosciuta all'attore iure hereditario per le lesioni dell'integrità psico-fisica ( incluso l'aspetto morale ) e per la perdita di chance di sopravvivenza della madre, SI.ra Ciò a prescindere dal fatto che l'appellata ha insistito per la tesi che _1 non ricorresse neanche l'an della violazione, attesa l'omessa prova del dissenso presunto all'intervento di colecistectomia.
In merito al terzo motivo di appello, relativo alla disciplina delle spese di lite, la censura sarebbe erronea, poiché la proposta conciliativa del Tribunale era ancorata alle risultanze di ben due perizie tecniche (atp e ctu) ed inoltre doveva presumersi che l'azienda sanitaria l'avrebbe accettata per aver essa stessa proposto, fin dalla comparsa di risposta, di comporre la lite pagando all'attrice il risarcimento del danno biologico risultante dall'accertamento tecnico preventivo.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa.
Il presente giudizio di appello attiene soltanto all'entità del danno liquidato iure hereditario al SI. Per effetto della sua acquiescenza, debbono Parte_1
considerarsi coperte dal giudicato le statuizioni con le quali il Tribunale, a fronte delle domande formulate iure proprio dal medesimo, ha escluso la ricorrenza sia di un danno parentale tout court per la perdita della madre, sia di un danno da lesione del rapporto parentale, ed ha viceversa accertato a suo favore un danno da perdita di chance di evitare la perdita del rapporto parentale, liquidato per equivalente con la somma di € 1.121,32=, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Il primo motivo di appello.
Debbono essere vagliate congiuntamente le censure relative all'insufficiente personalizzazione del danno da invalidità permanente e all'omessa liquidazione del danno morale. Entrambe, infatti, concernono gli aspetti del danno non patrimoniale diversi dal danno biologico in senso stretto, con allegazioni per lo più incentrate sulle sofferenze morali patite dalla SI.ra durante la sua travagliata storia clinica. _1
L'appellante non ha censurato l'utilizzo dei parametri liquidatori previsti ex lege dal
Codice delle assicurazioni private per le invalidità micropermanenti (art. 139, D. Lgs.
209/05 richiamato dall'art. 7, comma 4, L. 24/17 ) , ma l'interpretazione ed applicazione anelastica datane a fattispecie di responsabilità sanitaria;
in ciò sarebbe confortato da arresti del Giudice di legittimità, secondo i quali la personalizzazione del danno non patrimoniale, ammessa dall'art. 139, comma 3, Cod. ass., inerisce soltanto la sua componente dinamico-relazionale ( cioè il danno biologico in senso stretto) e non anche la sofferenza soggettiva per l'errore medico e per i suoi effetti (danno morale) che, pur rientrando in una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, avrebbe autonoma identità e rilevanza, comportando l'obbligo di un'ulteriore personalizzazione del danno, oltre il massimale ristretto del 20% previsto dalla richiamata norma di legge, pena la violazione del diritto ad un risarcimento integrale. Per tale motivo l'appellante ha insistito per una personalizzazione non inferiore al 50%, anziché del 20%.
Se è indubbia l'autonoma rilevanza e risarcibilità della componente morale del danno non patrimoniale, che il Tribunale ha chiaramente riconosciuto esistente, si osserva, tuttavia che, con l'atto introduttivo del giudizio e in sede di conclusioni, parte attrice ha chiesto l'accertamento di un danno biologico iure hereditario nella misura del 6% della totale invalidità (personalizzato nella misura non inferiore al 50%), in linea con la percentuale d'invalidità accertata dal perito d'ufficio, nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ( doc. 6 ATP dott.ssa del 27/01/16 ). Poiché il Per_2
consulente tecnico nominato nel giudizio di merito ha confermato la congruità di tale valutazione medico-legale (CTU dott.ri e del 18/05/19) e il Giudice di Per_3 Per_4
prime cure ha ritenuto adeguatamente motivato tale parere, all'esito del giudizio di primo grado è stato liquidato il danno biologico in conformità. La normativa di settore, segnatamente la L. 8/03/17 n. 24, all'art. 7, cui il legislatore conferisce espressamente la natura di norma imperativa ( ultimo comma ), dispone che “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, integrate , ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo
138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. Ne consegue che il danno biologico doveva essere liquidato in base all'art. 139 Cod. Ass., che disciplina il risarcimento delle lesioni di lieve entità, con postumi “pari o inferiori al 9%” (comma 1, lett. a), secondo i parametri dell'apposita tabella (comma 4), aumentabili “fino al
20%”qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” (comma 3). La natura del danno è identica, sia che la si definisca danno morale, sofferenza morale o sofferenza psico-fisica (il danno morale soggettivo, chiarisce la Suprema Corte, ha la funzione di ristorare la sofferenza psico-fisica transeunte: Cass. Civ., 2/02/2010 n. 2362 ).
Un'interpretazione sistematica dell'art. 139, comma 3, Cod. Ass., che trae le mosse dal confronto coi criteri dettati per il ristoro delle lesioni macropermanenti (cioè delle
“lesioni di non lieve entità”, “comprese tra dieci e cento punti” percentuali) , induce a ritenere che il legislatore abbia esplicitamente voluto limitare la personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale delle micropermanenti (“lesioni di lieve entità”,
“comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” ) includendovi il risarcimento del danno morale
(“sofferenza psico-fisica di particolare intensità” ); infatti prescrive che l'ammontare complessivo così riconosciuto “è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche” ( comma 3 ). Del resto, il Giudice ha il dovere di applicare i parametri vigenti al momento della decisione (Cass Civ., 11/05/12 n. 7272) e la versione in vigore alla data della sentenza di prime cure ( 14/04/22 ) non solo ha eliminato il riferimento al danno biologico (species) ed inserito quello più ampio del danno non patrimoniale (genus), ma ha aggiunto che l'ammontare determinato con la personalizzazione fino al 20% deve considerarsi “esaustivo”. L'orientamento nomofilattico citato dall'appellante, oltre a non trovare conferma negli arresti citati, che non sono in termini, si riferisce, se del caso, alla versione previgente dell'art. 139, comma 3, Cod. Ass., in vigore fino al 28/08/2017 (“L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal Giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”), inapplicabile ratione temporis. A fronte della volontà imperativa del legislatore il Giudice, pur in qualche misura accertando la sussistenza di entrambi i presupposti previsti dalla legge per la personalizzazione della liquidazione, cioè la rilevante influenza della menomazione su aspetti dinamico-relazionali (perché incidente su un fisico già provato da una patologia tumorale ) e l'esistenza di “sofferenze morali”, non aveva margine per aumentare ulteriormente l'importo del risarcimento. Secondo l'orientamento nomofilattico, del resto, la legge in questione, con specifico riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno contenuto negli articoli 138 e 139, trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore (nonché ai giudizi pendenti a tale data, con il solo limite del giudicato interno sul quantum), delimitando espressamente l'ambito di discrezionalità del Giudice (Cass. Civ. 13/07/22 n. 22136). Al riguardo, si deve ulteriormente evidenziare che, mentre la tabella milanese già comprende come risarcimento standard all'interno del complessivo danno non patrimoniale anche il danno morale - e dunque presuppone, per il riconoscimento della personalizzazione, che il danneggiato dimostri sofferenze e/o un'alterazione delle abitudini di vita peculiari e diverse da quelle che avrebbe subito un'altra persona con le medesime lesioni - la tabella ex art. 139
COD. ASSIC. liquida soltanto la lesione dell'integrità psico-fisica, consentendo di valorizzare ogni aspetto ulteriore, sia in termini di sofferenza fisica e di patema d'animo, sia in termini dell'eventuale peculiare impatto sulla vita del danneggiato, nei limiti dell'aumento di un quinto. In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 12408/11), con orientamento poi avallato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota pronuncia 235/14, l'art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3). Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione”. Poiché, dunque, tale norma consente un aumento nella misura di un quinto anche per dar conto della sofferenza psico-fisica, se di particolare intensità, e poiché, nel caso concreto, la sofferenza a carico della danneggiata è stata certamente di notevole rilievo, si deve riconoscere la personalizzazione massima, aumentando l'intero danno riconosciuto sulla base della tabella ministeriale nella misura del 20%, così come disposto dal Tribunale.
Quanto fin qui osservato determina di per sé la reiezione della censura relativa all'asserita omessa liquidazione del danno morale, connesso all'accertata e risarcita menomazione permanente della funzionalità biliare, atteso che, per imperativa volontà del legislatore, si è proceduto alla sua liquidazione con la personalizzazione del danno biologico, per cui una ulteriore liquidazione come richiesta dall'appellante si risolverebbe in una illegittima duplicazione risarcitoria.
Quanto alla durata dell'inabilità temporanea, l'appellante ha lamentato l'omesso risarcimento delle menomazioni temporanee correlate a quattro ricoveri ospedalieri del periodo giugno 2016 – settembre 2017, sulla base dell'assunto che sussiste un nesso di causalità materiale tra le lesioni intraoperatorie del 19/10/11 e le colangiti. In particolare, ha fatto riferimento alle degenze ospedaliere del 26-29 giugno 2016 (3 giorni), del 25-27 agosto 2017 (2 giorni), del 6-12 settembre 2017 (6 giorni) e del 21 – 26 settembre 2017
(5 giorni).
L'attrice ha allegato che, a seguito di accertamento tecnico preventivo, conclusosi con relazione peritale del 27/01/2016 ( doc. 6 – relazione prof.ssa ), è stato accertato Per_2 che “la sezione della via biliare principale con necessità di successiva sutura e posizionamento di tutore di Bracci trans cistico” “ha dato origine ad una serie di complicazioni con colangiti ricorrenti e necessità di un sezionamento di uno stent epatico per via trans epatica” con inabilità temporanea, “allo stato attuale”, di 120 giorni
( 40 ITT, 40 ITP al 50% e 40 ITP al 25% ) “legato sia ai periodi di degenza ospedaliera che alle necessità terapeutiche”. Ha dedotto anche di essere “stata costretta a nuovi ricoveri ospedalieri”, in parte dovuti “a fenomeni di recidiva di colangiti”.
In seguito a tali richieste, il Giudice di primo grado ha disposto la rinnovazione della perizia medico-legale. La nuova ctu, depositata in data 18/05/19, ha accertato ricoveri per
“colangite recidivante” - avuto riguardo a quelli in ordine ai quali è stato interposto appello - esclusivamente per il periodo compreso tra il 26 e il 29 giugno 2016. Ha
riferito, inoltre, che il ctp attoreo, dr , ha dichiarato di condividere le conclusioni Per_5
peritali (ctu e 18/05/19 – pag. 42 ). Il Tribunale, considerato che la nuova Per_3 Per_4 ctu non ha fornito “elementi volti a confutare il precedente accertamento” (cioè quello dell'atp) sulla durata dell'inabilità temporanea , che, sul punto, è stata particolarmente sintetica, ha ritenuto di “dover riconoscere l'invalidità temporanea nella più estesa misura accertata in seno all'ATP”, cioè 120 giorni, escludendo un prolungamento dell'inabilità risarcibile “in relazione ai successivi ricoveri intervenuti tra il giugno 2016 ed il settembre 2017” difettando “la prova che detti ricoveri siano in rapporto di causalità con la condotta colposa per la quale è causa e non siano invece dipendenti dalle comunque precarie condizioni di salute di (quali risultanti dalla Persona_1 documentazione medica in atti)”.
La valutazione dell'atp, assunta a paradigma dell'accertamento del Giudice di primo grado, ha calcolato la durata dell'inabilità soltanto “allo stato attuale”, ovverosia alla data del suo deposito nell'apposito procedimento cautelare (27/01/2016). Ne consegue che, ratione temporis, non sono ricompresi i ricoveri successivi, che la nuova ctu del giudizio di merito riconduce espressamente a necessità correlate alla colangite recidivante, limitatamente, tra quelli oggetto di impugnazione, al periodo compreso tra il 26 e il 29 giugno 2016; al contrario, non esistono evidenze , per i ricoveri successivi a quello del
26-29 giugno 2016, espressamente indicati nell'atto di appello, (del 25-27 agosto 2017
(2 giorni ), del 6-12 settembre 2017 ( 6 giorni ) e del 21 - 26 settembre 2017 ( 5 giorni ) che trovino la loro origine in necessità terapeutiche connesse alla stenosi della via biliare o alla colangite. Le conclusioni cui è pervenuto il ctu possono essere condivise, in quanto dalla lettura delle rispettive lettere di dimissione è possibile evincere che le cause dei ricoveri ospedalieri richiamati sono riconducibili a condizioni correlate a patologie polmonari, che non risultano pertanto causalmente connesse alle lesioni intraoperatorie del 19/10/11 e le colangiti che ne sono derivate.
Per questi motivi
può essere parzialmente accolto il primo motivo di appello, e deve dichiararsi che il ricovero subìto dalla SI.ra nel periodo compreso fra il 26-29 _1
giugno 2016 costituisce una conseguenza risarcibile della lesione iatrogena del 19/10/11.
In particolare, si riconosce un'ulteriore inabilità temporanea assoluta di 3 giorni per il mese di giugno 2016. Dovendo ricalcolare il complessivo danno da inabilità temporanea sulla scorta dell'aggiornamento disposto con D.M. 16/07/24 , deve dichiararsi dovuto un ulteriore danno biologico temporaneo nella misura di euro 165,72 (55,24x3) : su tale somma, devalutata alla data della condotta colposa (19.10.2011 ) che ha determinato il danno, devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, fino alla data della presente sentenza. Sull'importo così ottenuto vanno computati, inoltre, gli interessi al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza , fino al saldo .
Il secondo motivo di appello
L'appellante ha censurato l'omesso risarcimento del danno correlato alla violazione del diritto al consenso informato.
Osserva la Corte che la violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente relativa alla colecistectomia è risultata palese, ma che parte attrice non ha assolto gli oneri di allegazione e prova relativi alle sue conseguenze risarcibili. Con l'atto introduttivo del giudizio la SI.ra esponendo l'orientamento nomofilattico in _1 materia, ha argomentato che la violazione in questione “è suscettibile di produrre autonomi danni – conseguenza non patrimoniali, ben diversi dalla menomazione dell'integrità psico-fisica della persona e, in quanto tali, autonomamente risarcibili rispetto a quest'ultimi” e può precludere al paziente l'adozione di altre opzioni terapeutiche e magari di beneficiare di minore sofferenza psichica , ma non ha allegato quali specifici danni, quali mancate opzioni, quali minori sofferenze fossero collegate con nesso di causalità materiale alla violazione del consenso informato. Infatti ha fatto solo generico riferimento a “tutta quella serie di complicazioni, già denunciate in ATP, che hanno trovato specifico riscontro nell'accertamento condotto dal Consulente
d'ufficio”. A questa indeterminata allegazione dell'evento di danno ha fatto seguito la deduzione secondo la quale l'entità del risarcimento preteso doveva essere determinata in via equitativa, tenendo conto, quale utile criterio liquidatorio, dell'entità del danno biologico subito, del lungo periodo di malattia sopportato, delle inevitabili sofferenze patite e patende, nonché del danno da perdita di chance, per non aver potuto sottoporsi a cicli chemioterapici idonei a scongiurare il rischio di recidiva neoplastica. Nella prima memoria autorizzata ha dichiarato che il “danno afferente alla violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente può considerarsi in re ipsa, posto che è stato fugato ogni dubbio circa la totale assenza di informazione fornita alla SI.ra . _1
Il Tribunale ha evidenziato che “il danno da lesione del diritto alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” e che “è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno “in re ipsa” (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano)”, dato che “la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, non individua alcun danno-conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto”. Ha respinto la domanda poiché nel “caso in esame, la lesione del diritto all'autodeterminazione non risulta sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria, in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al danno-conseguenza subito dall'attrice, che sul punto si è limitata a fare riferimento ai pregiudizi all'integrità psicofisica e alla perdita di chance, già liquidati”.
Tale percorso argomentativo seguito sul punto dal Giudice di primo grado può essere condiviso. Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, laddove ricorrano tanto il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), quanto il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), dalla condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria derivano due conseguenze risarcibili, ovverosia il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, e il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.
Nondimeno , quest'ultimo è autonomamente risarcibile laddove si alleghi e provi un nocumento diverso ed ulteriore rispetto a quello alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente. Tale danno conseguenza può essere patrimoniale e non patrimoniale. Nel secondo caso può inerire latu sensu alla salute , purchè non si sovrapponga sia alla menomazione dinamico-relazionale risarcita col danno biologico, sia alla dimensione di sofferenza morale ad essa connessa, potendo concernere conseguenze che il paziente, debitamente informato, non avrebbe scelto , quali, ad esempio, un risultato terapeutico diverso da quello sperato, effetti invalidanti collaterali, una maggior durata della riabilitazione, il perdurare/riproporsi di sofferenze legate ai postumi, mutamenti irreversibili delle condizioni di vita, la perdita dell'opzione di più accurati e attendibili accertamenti medici, così come un ambito diverso, relativo a danni di una certa serietà e apprezzabile gravità, correlati a scelte/impegni di vita pregiudicati , che si sarebbero potuti coltivare non sottoponendosi alla terapia imposta senza consenso informato dal medico. In ogni caso, occorre provare la sussistenza del nesso causale diretto con l'omessa informazione medica. Parte attrice, invece, oltre a non richiedere un connesso danno patrimoniale, limita quello non patrimoniale, anche in appello, alle sofferenze dovute al danno iatrogeno, cioè conseguenti all'errore medico a carico dell'arteria cistica posteriore ed alla via biliare principale e alla perdita di chance di sopravvivenza, non allegando, né dimostrando, quale danno ulteriore avrebbe evitato, se avesse scelto di non sottoporsi ai rischi dell'intervento di colecistectomia.
Il motivo di appello dev'essere perciò respinto, e deve essere confermata l'irrisarcibilità del danno da violazione del consenso informato.
Il terzo motivo di appello.
L'appellante ha sollecitato una revisione della disciplina delle spese di lite di primo grado, censurando la loro parziale compensazione (1/3 per la fase istruttoria;
integrale per quella decisoria) perché fondata sull'erroneo accertamento che gli fosse imputabile, ex art. 91, comma 1, cpc, la continuazione dell'attività processuale successiva all'udienza del 18/02/21, nella quale rigettava la proposta conciliativa del magistrato, rivelatasi più favorevole alle sue ragioni rispetto al dictum finale. La proposta prevedeva, infatti, il risarcimento del danno nella misura complessiva di € 15.000 (oltre al rimborso di competenze legali e spese di € 3.000 omnia ed il carico delle spese peritali
- atp inclusa - all'azienda sanitaria convenuta). La sentenza ha riconosciuto, invece, un risarcimento di soli € 9.725 circa, oltre spese per € 3.237,25=. L'appellante ha osservato che l'erroneità della decisione risiederebbe nell'aver omesso di considerare due aspetti decisivi: in primis, che parte attrice aveva plurimi giustificati motivi per respingere la proposta conciliativa;
in secundis, che la conciliazione sarebbe stata comunque frustrata dalla presumibile volontà contraria dell' . Controparte_3
La doglianza deve ritenersi assorbita nella decisione sulle spese del doppio grado di giudizio, che questa Corte deve assumere, come di seguito specificato, in seguito al parziale accoglimento dell'atto di appello.
Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale ( parziale accoglimento del primo motivo ) della decisione impugnata, impone alla Corte di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n.
11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189
- 01). Nel caso di specie risulta che parte attrice ha formulato un'unica domanda risarcitoria, articolata in più capi e che, all'esito finale della lite, alcuni sono stati accolti ( iure hereditario: invalidità permanente e correlato danno morale, ancorchè in misura ridotta;
inabilità temporanea, anch'essa in misura ridotta;
perdita di chance di sopravvivenza;
iure proprio: perdita di chance di evitare la perdita del rapporto parentale
) ed altri respinti ( iure hereditario: danno morale;
danno da violazione del consenso informato;
iure proprio: danno parentale). L' non ha formulato Controparte_3
domande contrapposte, limitandosi a chiedere la reiezione delle pretese avversarie;
d'altra parte non si hanno elementi certi per ritenere che l' convenuta CP_1
avrebbe accettato la proposta conciliativa formulata dal primo Giudice, così da ritenere che la causa sia proseguita per esclusiva responsabilità di parte attrice. Può trovare applicazione, quindi, l'art. 92 ,co. 2 c.p.c., che dispone la compensazione anche parziale delle spese di lite , in caso di soccombenza reciproca;
infatti, in base all'orientamento nomofilattico, è legittima la parziale compensazione delle spese di lite per soccombenza reciproca, allorquando vengano respinti alcuni capi di un'unica domanda ( Cass. Civ.,
S.U., 31/10/2022 n. 32061). Ne consegue che la Corte, sulla base di quanto precede, ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%:, sulla base dei parametri del D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 14/22, applicando le tabelle corrispondenti all'entità della somma oggetto di condanna, ricompresa nello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, liquida i compensi al valore medio in complessivi euro 5.077,00 , oltre 15% per spese generali, iva e cpa , per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 3.966,00 (esclusa la fase istruttoria non espletata), oltre 15% per spese generali, iva e cpa, per il giudizio di appello;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e pone a carico dell' la rimanente parte . Parte_2
Conferma la disciplina delle spese di ctu e atp disposta dalla sentenza di primo grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 440/2022 del Tribunale di Arezzo, ogni diversa Parte_1
eccezione disattesa e respinta, così decide:
1) in parziale accoglimento del primo motivo di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante, a titolo di danno non patrimoniale patito da dovuto iure hereditario ad Persona_1 [...]
, la complessiva, ulteriore somma di euro 165,72, oltre interessi e Pt_1
rivalutazione come deciso in motivazione;
2) respinge il secondo motivo di appello;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%: quelle del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro 5.077, quelle del giudizio di appello, liquidate in complessivi euro € 3.966,00 (esclusa la fase istruttoria non espletata), oltre 15% per spese generali, iva e cpa, e pone la rimanente parte a carico dell' Parte_2
3) conferma quanto al resto la sentenza n. 440/22 del Tribunale di Arezzo.
Così deciso in Firenze, nella camera di conSIlio del 4 ottobre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu