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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3509/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3509/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINO Parte_1 C.F._1
GIROLAMO e dell'avv. PECCI GIAMPAOLO ) PIAZZA III MARTIRI N. 2 C.F._2
47921 RIMINI;
elettivamente domiciliato in VIA S STEFANO 14 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MANCINO GIROLAMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASINI CLAUDIO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO REDI 4 47900 RIMINI presso il difensore avv.
MASINI CLAUDIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo che il giorno 23/07/2019, alle ore 17 circa, si recava allo CP_1
stabilimento balneare Bagno 55 di Rimini, gestito dalla predetta società, per usufruire del pagina 1 di 16 servizio piscina con idromassaggio che aveva prenotato per sé e i suoi due nipoti minorenni.
All'orario prestabilito, la predetta e i nipoti accedevano alla piscina del bagno 55 e si accingevano ad entrare nella piscina a forma circolare, il cui accesso era consentito da una piattaforma in legno, che ne delimitava il perimetro e a cui si accedeva tramite due gradini in legno. Giunti sulla predetta piattaforma, essi si immergevano gradualmente scendendo altri due gradini posti all'interno della vasca che permettevano l'entrata in acqua, che non erano supportati da maniglie o appigli a cui potersi sorreggere. Nel momento in cui l'attrice e i bambini mettevano i piedi sul primo gradino posto sotto il pelo dell'acqua, perdevano l'equilibrio a causa dell'estrema vischiosità del gradino e cadevano rovinosamente all'interno della piscina. In tale frangente, mentre i nipoti, in giovane età, finivano in acqua, l'attrice cadeva alla propria destra, andando ad urtare violentemente contro il bordo della piscina. A seguito della caduta, l'attrice veniva soccorsa dai nipoti e dalle persone presenti, le quali l'aiutavano ad uscire dall'acqua, quindi, barcollante, ella si dirigeva sotto l'ombrellone per chiedere aiuto al marito. Questi immediatamente accompagnava l'attrice presso l'Hotel Petrarca di Rimini, ove si trovavano alloggiati;
quindi, telefonava alla guardia medica di Rimini, chiedendone l'intervento. Sopraggiunto il medico di guardia, vista la gravità delle lesioni subite, alla sig.ra veniva consigliato di recarsi al pronto soccorso dell'Ospedale di Rimini, Parte_1
ove veniva immediatamente sottoposta ad esami radiologici, che evidenziavano una frattura omero prossimale destro e una frattura del V metatarso piede destro.
Ella veniva, quindi, ricoverata presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e sottoposta a intervento chirurgico di riduzione della frattura omerale. Alla dimissione seguivano altre visite mediche e trattamenti fisioterapici. All'esito della stabilizzazione dei postumi, l'attrice lamentava danni fisici temporanei e permanenti, per cui si sottoponeva a visita medico-legale.
Ritenendo che la responsabilità per l'infortunio occorsole fosse da ascrivere alla società che aveva in gestione l'impianto, per non aver provveduto alla manutenzione della piscina e per non aver istituito il servizio di salvataggio all'interno della stessa, ella formulava richiesta di risarcimento danni alla odierna convenuta.
Quest'ultima comunicava il nome della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, che conferiva incarico a un medico legale proprio fiduciario per sottoporre a visita la danneggiata.
Poiché la richiesta di risarcimento rimaneva senza esito, l'attrice citava la società CP_1
innanzi al Tribunale di Rimini al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-
[...] accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa e di conseguenza,
pagina 2 di 16 condannare la società convenuta corrente in Rimini (RN)- 47923-Via delle CP_1
Officine n. 24 in persona del proprio legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti et subendi dall'attrice, conseguenti al sinistro de quo, che si quantificano complessivamente in euro 236.617,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore
e/o minore, che risulterà in corso di causa anche, eventualmente, determinata secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi, da dì del sinistro fino all'effettivo pagamento. Il tutto per i motivi esposti e con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario del
12,5% CPA ed IVA di Legge sugli imponibili”.
2. Si costituiva in giudizio , rilevando come spettasse a parte attrice dare la CP_1
prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria e negando tanto la verificazione dell'evento descritto in atto di citazione, quanto l'addebito di responsabilità a suo carico.
In particolare, la convenuta evidenziava che non risultava dimostrato l'accadimento, che, nonostante la sua asserita gravità, non veniva segnalato dall'attrice nell'immediatezza dei fatti e neppure nei giorni seguenti. Non era provata neppure la circostanza che la vasca idromassaggio fosse pericolosa. A tal proposito, sottolineava che i gradini della vasca in questione erano dal fondo bugnato proprio per la sicurezza degli utilizzatori e che il corrimano non era affatto presidio obbligatorio per la vasca idromassaggio per cui è causa, la quale risultava essere perfettamente a norma. Secondo la convenuta, inoltre, era paradossale che, a fronte di una caduta simile, a seguito della quale controparte avrebbe riportato frattura del V metatarso, frattura del collo omerale destro e distacco del trochite nell'arto superiore destro, non solo non fosse intervenuto alcun soggetto presente ma, soprattutto, che la sig.ra fosse Parte_1 riuscita a tornare autonomamente a piedi prima al proprio ombrellone e poi all'albergo dove alloggiava.
In ogni caso, secondo la convenuta, il fatto descritto, qualora ritenuto provato, non poteva che essersi verificato per colpa esclusiva dell'attrice, che molto probabilmente, in un attimo di distrazione, aveva mal posizionato il piede, andando a cadere contro la vasca. Tale condotta imprudente escluderebbe la responsabilità in capo alla convenuta o, in subordine, sarebbe idonea a ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile.
In ogni caso, la misura del risarcimento doveva essere ridotta, non essendo fondata né provata la quantificazione offerta dall'attrice.
La convenuta, quindi, così precisava le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione: - nel merito, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi legali;
- sempre nel
pagina 3 di 16 merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare l'esposizione debitoria ai soli danni in concreto ascrivibili alla convenuta ed a quanto sarà rigorosamente provato ed accertato in corso di causa, diminuendo il quantum dovuto in ragione del concorso colposo di parte attrice, con compensazione delle spese legali in ragione della riduzione della domanda attorea”.
3. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con la prima memoria istruttoria l'attrice precisava le circostanze in cui la caduta si era verificata e qualificava la responsabilità della convenuta “ai sensi dell'art. 2050 C.c. e/o dell'art. 2051 C.c. per le cose in custodia e/o per non aver adottato le misure idonee ad evitare il rovinoso danno per cui è causa”.
La causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, l'interrogatorio formale dell'attrice e della legale rappresentante della società convenuta, la prova per testimoni richiesta da parte attrice e l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale.
Esaurita l'istruttoria, con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
30/10/2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, in diritto occorre osservare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un
"petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul
"petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7524 del 12/04/2005).
In particolare, in materia di risarcimento del danno, la Suprema Corte ha affermato che “quando
l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051 (responsabilità per cose in custodia) cod. civ., a meno che l'attore non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come
pagina 4 di 16 idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alle norme di legge che disciplinano le suddette responsabilità speciali, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18520 del
20/08/2009).
Nel caso di specie, l'attrice fin dall'atto di citazione ha descritto delle situazioni di fatto inquadrabili tanto nella fattispecie generale dell'art. 2043 c.c. (l'omissione di manutenzione e altre cautele da parte del gestore della piscina, che avrebbero causato il danno), quanto nella responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (laddove allega che la caduta sarebbe stata causata dalla scivolosità del gradino interno alla vasca e dall'assenza di sostegni), accennando anche alcuni profili sussumibili nella responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (es. la mancata presenza del servizio di salvataggio in una piscina frequentata anche da minorenni).
Dunque, deve ritenersi che, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la difesa di parte attrice si sia limitata a precisare la propria domanda, richiamando alternativamente le fattispecie di responsabilità previste dall'art. 2050 e dall'art. 2051 c.c., senza introdurre domande nuove.
5. Tanto premesso, per ragioni di economia processuale la domanda deve essere esaminata in primo luogo sotto il profilo della responsabilità per danno da casa in custodia.
In proposito occorre premettere che tale responsabilità, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Deve trattarsi, in altre parole, di un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (cfr.
Cass. civ. n. 2660 del 2013, Cass. Civile. n. 19960 del 2023; Cass. Sez. Unite n. 20943 del
2022).
In forza di tale previsione normativa, dunque, il danneggiato è gravato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
pagina 5 di 16 8229 del 7/4/2010; Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo, Cass. civ. n. 7172 del 2022).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema v. Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).
In tali ipotesi – quale quella in esame – si rinviene la necessità di compiere ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Un siffatto tipo di indagine deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto di riferimento, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. n. 2660/2013 cit.). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013).
Ferma, dunque, la natura oggettiva (e non presunta) della responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza da questi tenuta.
Come chiarito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
20943/2022, “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”.
Dunque, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr.
pagina 6 di 16 SS.UU. n. 20943/2022 cit.).
Nel confermare tali principi, la giurisprudenza successiva ha avuto modo, ulteriormente, di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass.
n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile e imprevenibile da parte del custode (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent., 27/04/2023, n.
11152).
La sentenza da ultimo citata ha inoltre osservato che “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne
l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato”.
Poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la "causalità della res" nei termini sopra descritti
(anche per il principio della cosiddetta "vicinanza della prova"), e non già il custode a doverla escludere.
È pacifico, inoltre, che l'accertamento della dinamica degli eventi e della sussistenza del nesso causale possa essere operato dal giudice sulla base di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.: si esprime in tal senso Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 05/09/2016, n. 17625, affermando che “In tema di responsabilità per cose in custodia, la pericolosità della cosa che ha cagionato danno non è un elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno”.
6. Applicando tali principi al caso di specie, occorre dare atto degli esiti dell'istruttoria svolta nel pagina 7 di 16 presente giudizio.
Quanto alla dinamica dei fatti, il testimone marito dell'attrice, ha riferito che: Tes_1
“…io non ero presente al fatto perché ero rimasto vicino agli ombrelloni mentre invece mio figlio aveva prenotato con i figli e mia moglie la vasca idromassaggio (…) quando mia moglie con i nipoti ritornarono all'ombrellone mi dissero che non aveva visto il gradino di ingresso perché era già in funzione l'idromassaggio, peraltro da quanto riferitomi il gradino di ingresso non si poteva vedere in quanto coperto dall'acqua (…) questo mi riferì mia moglie ritornando all'ombrellone, mi disse che i nipoti erano caduti e lei per non cadere su di loro si era buttata di fianco (…) una volta ritornata all'ombrellone dopo che aveva atteso anche un po' in acqua se il dolore passasse, siamo ritornati all'hotel senza avvisare alcuno perché non ci pareva così grave. Preciso che il personale c'era nello stabilimento ma non era presente alle vasche. Visto che il dolore non passava nemmeno con il ghiaccio su consiglio della guardia medica intervenuta in loco a seguito di chiamata del direttore dell'albergo andò al Pronto Soccorso e così mio figlio accompagnò mia moglie all'ospedale (…) solo i giorno dopo al sinistro il personale del bagno venne avvisato dal direttore dell'albergo secondo quanto ci disse il direttore medesimo”.
Il teste figlio dell'attrice, ha dichiarato: “io ero a circa 5 metri, loro erano alla Tes_2
vasca tonda io ero a quella quadrata (…) non so se erano addetti specifici c'erano dei bagnini che permettevano l'accesso ricordando che era obbligatorio fare la doccia prima di entrare
(…) confermo che la vasca era già attivata (…) era la vasca tonda (…) la scaletta era senza appoggio o corrimano (…) lei lamentò il fatto che non riusciva a muovere il braccio ma non sentiva particolare dolore. Incominciò dopo a sentire male e le suggerimmo di rimanere un po' in vasca per vedere se il dolore con l'acqua passasse (…) non ho usato la vasca quadrata, ma solo la tonda anche perché in quella quadrata dopo circa 4-5 min venne occupata da una famiglia. Non potemmo scegliere noi furono i bagnini ad indicarci dove andare”.
È in atti il referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Rimini in data 24/07/2019, ove si legge: “Riferisce caduta accidentale in un idromassaggio riportando un trauma alla spalla dx” (doc. 4 fasc. attrice).
Dalla documentazione depositata risulta anche la comunicazione a firma Testimone_3 inviata in data 23/09/2019 dall'indirizzo e-mail all'indirizzo Email_1
, ove si legge: “Buonasera sig. Con la presente sono a Email_2 Tes_1 confermarvi che il giorno seguente all'incidente patito da sua moglie in spiaggia personalmente mi sono recato alla reception del bagno 55 (complesso le spiagge) per
pagina 8 di 16 comunicare loro la gravità dell'incidente patito dalla IG (…)” (doc. 29 fasc. attrice).
Sono in atti anche la ricevuta del soggiorno della famiglia all'hotel Petrarca di Rimini dal Tes_1
15 al 23 luglio 2019 (doc. 30 fasc. attrice) e la ricevuta di prenotazione del Bagno 55 Le nei giorni dal 16 al 23 luglio 2019 (doc. 31 fasc. attrice). CP_1
Entrambe le parti, inoltre, hanno depositato alcune fotografie ritraenti le vasche in questione
(doc. 1 e 2 fasc. attrice e doc. 1 fasc. convenuta).
7. Ebbene, dall'istruttoria svolta può ritenersi provato che l'odierna attrice sia caduta mentre si trovava all'interno di una delle vasche idromassaggio presenti nello stabilimento balneare gestito dalla convenuta. In tal senso depongono le dichiarazioni del marito Tes_1
rispetto al quale non sussiste alcuna incapacità a testimoniare, in quanto le eventuali somme percepite a titolo di risarcimento del danno non entrano nella comunione legale dei coniugi secondo quanto previsto dall'art. 179, comma 1, lett. e) c.c.
Il testimone ha dichiarato che non era presente al momento dell'infortunio in quanto si trovava sotto l'ombrellone, ove è stato raggiunto dalla moglie e dai nipoti, che gli hanno riferito della caduta occorsa alla signora . Tali dichiarazioni sono confermate dal referto Parte_1
rilasciato dal Pronto Soccorso di Rimini la sera stessa dell'infortunio, da cui risulta che l'attrice ha riferito al personale sanitario di essere caduta accidentalmente in un idromassaggio e di aver riportato un trauma alla spalla destra.
Che la vasca idromassaggio ove si è verificata la caduta fosse quella presente nello stabilimento balneare è confermato dalla comunicazione e-mail inviata dalla direzione dell'Hotel Petrarca, ove l'attrice alloggiava insieme ai familiari, al marito della stessa, in cui si dà atto che, il giorno successivo all'evento, il personale del “Bagno 55” è stato avvisato dell'infortunio patito dalla signora. Il fatto poi che l'attrice e i suoi familiari abbiano in un primo momento sottovalutato la gravità dell'infortunio, rientrando a piedi in albergo invece di chiamare subito i soccorsi, non è idonea a mettere in dubbio la veridicità di quanto affermato.
Tali elementi appaiono sufficienti a considerare provata la verificazione della caduta, anche a prescindere dalla testimonianza di figlio dell'attrice, le cui dichiarazioni sono Tes_2
risultate in parte contraddittorie e, dunque, non del tutto attendibili (egli, infatti, prima ha affermato che si trovava nella vasca quadrata, mentre l'attrice e i nipoti erano in quella rotonda, dopo ha riferito di non aver usato la vasca quadrata ma solo la tonda;
in ogni caso, la sua presenza al momento della caduta non è menzionata né in atto di citazione né, significativamente, nella testimonianza di . Tes_1
Quanto alle circostanze in cui la caduta si è verificata, appare del tutto verosimile che l'attrice pagina 9 di 16 sia scivolata mentre si immergeva all'interno della vasca idromassaggio, come da lei riferito.
Invero, a prescindere dalle caratteristiche del gradino interno alla vasca – che, secondo l'attrice, era particolarmente vischioso per la presenza di microalghe, mentre secondo la convenuta era dal fondo bugnato per garantire la sicurezza degli utenti – costituisce fatto notorio che l'ingresso in piscine o vasche porta con sé il rischio di scivolamento per il minore attrito del piede su una superficie bagnata.
In tale contesto, l'assenza di qualunque sostegno nella vasca in questione (corrimano, maniglia etc.), che consentisse agli utenti di aggrapparsi, a parere di questo Giudice è idonea a rendere la struttura insidiosa, a prescindere da una espressa obbligatorietà di detti presidi e anche a prescindere dalla circostanza che l'idromassaggio in quel momento fosse in funzione.
Questa deduzione costituisce elemento di regolarità causale, in quanto, secondo una massima d'esperienza comunemente accettata, la persona che perde l'equilibrio al momento di immergersi in una vasca e non ha alcun sostegno a cui tenersi rischia di cadere.
L'idoneità di una simile caduta a causare un infortunio come quello subito dall'attrice è stata del resto confermata dal CTU dott. , che quanto alla sussistenza del nesso causale ha Per_1 affermato che: “Per quanto attiene al riconoscimento della realtà causale tra l'evento occorso
e le lesioni riportate risulta soddisfatto il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui venne precisata la diagnosi, nell'immediatezza del fatto, presso
Struttura Sanitaria Pubblica. Risulta, altresì, soddisfatto il criterio di adeguatezza quali- quantitativa e di esclusione di altre cause, ritenendosi che l'erogazione energetica sviluppatasi nel corso del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre il predetto corteo patologico.
Per quanto concerne al riconoscimento del criterio topografico, si ritiene che il meccanismo
d'applicazione traumatica sia stato verosimilmente misto (ossia diretto ed indiretto) a carico dei distretti corporei anzi citati, e da ricercarsi nelle generiche fasi del sinistro per cui è perizia
(urto, precipitazione al suolo, ecc.). Inoltre, in conseguenza delle lesioni la suddetta fu costretta
a ricorrere a prestazioni specialistiche di vario genere da ritenersi conferenti alla vicenda clinica in esame, sulla scorta del documentato percorso clinico anzi delineato (criterio della continuità fenomenica)”.
8. Una volta così delineata la sussistenza di una insidia nella struttura ove si è verificato il sinistro ed essendo incontestato il rapporto di custodia in capo alla convenuta, spetta a quest'ultima, stante il disposto dell'art. 2051 del Codice civile, dare la prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità che, come sopra si è accennato, è identificabile anche pagina 10 di 16 nella stessa condotta del danneggiato.
Questa prova non è stata fornita, dal momento che non è stata prospettata alcuna circostanza anomala o imprevedibile, né nel comportamento dell'attrice né da parte di soggetti terzi, tale da escludere la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento. Co
9. Una volta accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 2051 c.c., va CP_1 esaminata l'eccezione proposta dalla stessa convenuta, che ha chiesto di accertare il concorso del comportamento colposo dell'attrice nella verificazione dell'evento e delle conseguenze che ne sono scaturite.
Al riguardo si rammenta che, secondo un orientamento costante e pacifico, se la condotta colposa del danneggiato non è idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico, questa potrà integrare la fattispecie del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c., applicabile alla responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo operato dall'art. 2056 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della condotta ascrivibile al danneggiato (Cass. Civ., n. 3389/15; Cass. Civ., n. 11227/08; Cass. Civ.,
n. 17471/07).
Nel caso di specie, anche se non era segnalato lo specifico rischio di scivolamento, l'assenza di sostegni nella vasca idromassaggio era del tutto visibile e ciò avrebbe dovuto indurre l'attrice, che per sua stessa ammissione era meno agile dei due nipotini, ad immergersi con maggiore prudenza, posto che in tali circostanze il rischio di perdere l'equilibrio e cadere è ben noto a tutti.
Ella, dunque, avrebbe dovuto adottare maggiori cautele nell'ingresso in piscina, appoggiando il piede con circospezione o eventualmente sedendosi prima sul bordo della vasca, nonché attendendo la fine dell'idromassaggio qualora ancora in funzione.
La condotta imprudente dell'attrice è inquadrabile nell'ambito della disciplina del concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. ai sensi del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, norma che esclude che il creditore danneggiato possa ottenere la riparazione per quella parte di danno che ha causato con il proprio comportamento colposo.
In particolare, considerate le circostanze del caso concreto, la responsabilità per l'infortunio occorso all'attrice deve essere attribuita nella misura del 50% alla presenza dell'insidia e per il restante 50% alla condotta colposa della stessa danneggiata, percentuale della quale dovranno essere ridotti gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno.
pagina 11 di 16 10. Tanto accertato quanto alla responsabilità della società convenuta, occorre ora individuare le conseguenze dannose che ad essa possono essere ricondotte.
Quanto al danno non patrimoniale, il CTU dott. ha concluso come segue: “La disamina Per_1
della documentazione clinica, unitamente alle risultanze obiettivate in sede di accertamento medico-legale, consentono di asserire che, in data 23 luglio 2019, a Parte_1 seguito di sinistro svoltosi secondo le modalità fattuali sopra riportate, pativa un “politrauma da precipitazione. (…) La situazione clinica attualmente può dirsi ormai stabilizzata e, quindi, utile ai fini valutativi. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, è possibile pertanto individuare la sussistenza di un periodo di: - inabilità temporanea parziale assoluta pari a 38 (trentotto) giorni, seguita da inabilità temporale parziale al 75% pari ad ulteriori 40 (quaranta) giorni, con specifico riferimento al periodo di ospedalizzazione e di massima algo-disfunzionalità post- traumatica;
- inabilità temporanea parziale pari a 45 (quarantacinque) giorni, mediamente al
50%, seguita da inabilità temporale parziale al 33% pari ad ulteriori 45 (quarantacinque) giorni, identificabile nel periodo necessario alla defervescenza del quadro patologico. Allo stato attuale, le ripercussioni funzionali patite da (irreversibili, Parte_1
inemendabili e stabilizzate) sono rappresentate da: - esiti di frattura del collo omerale destro e distacco del trochite, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi tuttora in sede, attualmente residuati in globale limitazione pari a 2/3 dell'escursione articolare della scapolo-omerale, limitazione pari ad ½ della pronosupinazione del gomito con residuo atteggiamento in estensione del distretto articolare;
- esiti di trauma contusivo del piede destro con frattura del
V metatarso attualmente caratterizzati da precoce dolorabilità alla deambulazione. - inestetismi post-chirurgici. Le suddette menomazioni determinano quindi un quadro di sostanziale decremento della pre-esistente integrità psico-fisica di la Parte_1
cui valutazione, in termini di danno biologico permanente risulta indicativamente pari al 24%
(ventiquattro per cento)”.
Tali conclusioni devono essere recepite, in quanto congruamente motivate e non contestate dai consulenti della parti.
11. In punto di quantum, la liquidazione del danno deve essere effettuata facendo applicazione delle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nella versione del 2024, che ripropongono la rivisitazione grafica introdotta nella versione del 2021 a seguito degli orientamenti espressi della Corte di Cassazione.
È noto, infatti, che, a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite dell'11/11/2008, le tabelle milanesi erano state rielaborate tenendo in considerazione anche il ristoro dovuto per la pagina 12 di 16 sofferenza morale soggettiva. Fino alla versione 2018, le Tabelle mostravano, dunque, una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Con la versione del 2021, così come in quella successiva del 2024, l'Osservatorio, prendendo atto dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità - che hanno nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale (o “da sofferenza soggettiva interiore”), distinguendola dal danno biologico/dinamico-relazionale – ha esplicitato in termini monetari la misura dell'aumento per la componente di sofferenza soggettiva.
In particolare, considerata l'età della danneggiata al momento del fatto (65 anni), le Tabelle prevedono, per un'invalidità permanente nella misura del 24%, un danno non patrimoniale risarcibile di € 97.988,00, di cui € 69.991,00 per il danno biologico e i restanti € 27.997,00 di incremento per sofferenza soggettiva.
12. Il danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea va liquidato come segue:
Invalidità temporanea totale € 4.370,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 33% € 1.707,75
Totale danno biologico temporaneo € 12.115,25
13. Quanto alla richiesta di parte attrice di riconoscimento del danno morale e dinamico-relazionale, occorre premettere che, con le note sentenze dell'11/11/2008, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono alcuni tipi di pregiudizio, costituiti, il primo, dalla sofferenza soggettiva e, il secondo, dalla compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate dal soggetto.
Nelle ipotesi di lesione del diritto alla salute, tuttavia, tali effetti dannosi costituiscono già una componente del danno non patrimoniale, sub species di danno da invalidità permanente e temporanea, con la conseguenza che deve essere considerata un'inammissibile duplicazione risarcitoria l'automatica attribuzione, per il medesimo pregiudizio, del danno biologico, del pagina 13 di 16 danno morale e del danno esistenziale.
Da tali affermazioni non discende che la sofferenza interiore e i danni alla sfera dinamico- relazionale causati dalla lesione alla salute non siano risarcibili, ma semplicemente che tali voci non possano essere liquidate più volte, utilizzando denominazioni diverse.
Spetta, pertanto, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, valutando nella loro effettiva consistenza tutte le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
A quanto sopra occorre aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità, se ha nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale, distinguendola dal danno biologico, ha comunque sempre richiesto che tale danno fosse dedotto e provato dalla parte che ne invoca il risarcimento (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore
(c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione).
Dalla disamina sopra svolta risulta evidente che la liquidazione secondo le Tabelle milanesi già comprende tale voce, essendo previsti valori monetari “medi”, corrispondenti alle conseguenze
“standard” della lesione, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, che possono essere aumentati laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
A partire dalla versione del 2021, come sopra si è accennato, le Tabelle milanesi hanno lasciato inalterati tali valori, salvo il loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT, limitandosi a distinguere, dal punto di vista grafico, l'aumento in termini monetari per la componente di sofferenza soggettiva.
È indubbio, dunque, che la somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenga già conto sia della componente della sofferenza soggettiva, sia di quella della compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate, dovendosi solo accertare se sussistano i presupposti per una personalizzazione della liquidazione, in considerazione delle specifiche ripercussioni lamentate dalla danneggiata.
pagina 14 di 16 Nel caso di specie, l'attrice non ha allegato le ulteriori conseguenze negative, in termini di sofferenza e di danni alla sfera dinamico-relazionale, che le sarebbero derivate a causa del sinistro, diverse da quelle già considerate nella liquidazione del danno da invalidità temporanea e permanente.
Quanto all'incidenza delle lesioni riportate sulla cenestesi lavorativa di casalinga, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “se viene accertato secondo i criteri propri della medicina legale un "danno da cenestesi lavorativa" -nel senso che l'attività domestica potrà essere espletata anche in futuro, ma in condizioni di usura maggiore o con maggiore gravosità-, senza che la invalidità si comunichi anche alla capacità lavorativa del soggetto (da intendersi come persistenza, nonostante i postumi invalidanti, della attitudine del soggetto a svolgere un determinato lavoro produttivo di un determinato reddito), allora un tale pregiudizio, che si colloca interamente nell'ambito della lesione del diritto alla salute, dovrà essere risarcito quale "danno biologico" e compensato attraverso la ulteriore congrua personalizzazione del valore-punto tabellare” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 19197 del
19/07/2018).
Nel presente giudizio, occorre osservare in primo luogo che l'attrice al momento del fatto era pensionata dopo aver lavorato come parrucchiera e commessa (v. dichiarazioni rese in sede di
CTU), dunque ella avrebbe dovuto dimostrare che prima del sinistro era solita occuparsi dei lavori domestici.
Ella, inoltre, si è limitata genericamente ad affermare di faticare nello svolgimento delle mansioni domestiche, senza tuttavia portare alcuna prova, per esempio testimoniale, a conferma.
Quanto al danno estetico dovuto agli esiti cicatriziali, esso risulta essere stato già considerato dal CTU nella sua componente di danno biologico, mentre non sono state rappresentate le ulteriori conseguenze negative di tali cicatrici in termini di senso di vergogna, disagio o rinuncia ad attività del tempo libero da parte del danneggiata.
In conclusione, deve ritenersi che le conseguenze negative patite dalla danneggiata siano state integralmente ristorate dalle somme riconosciute a titolo di danno da invalidità temporanea e permanente, con la conseguenza che null'altro deve esserle riconosciuto per il pregiudizio non patrimoniale subìto.
14. Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto congrue e attinenti le spese mediche documentate per € 4.228,64, che vanno pertanto riconosciuti.
15. In conclusione, il danno subito dall'attrice deve essere definitivamente quantificato in €
pagina 15 di 16 114.331,89, di cui il 50%, pari ad € 57.165,94, da porre a carico della convenuta in ragione del riconosciuto concorso di colpa.
Su tale somma andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso (per le spese), alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro, ovvero dall'esborso fino alla presente decisione (cfr. in termini Cass. SU 1712/95).
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
16. Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, al netto del riconosciuto concorso di colpa, e devono essere poste a carico della convenuta nella misura dei 2/3, con compensazione per il restante 1/3, visto l'accoglimento solo parziale della domanda.
Le spese di CTU, già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta in ragione della prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità della convenuta nella misura del 50% per l'evento dannoso occorso all'attrice e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni a favore di , che si liquidano nella somma di € Parte_1
57.165,94, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite nella misura dei 2/3, che si liquidano per l'intero in € 786,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico della convenuta;
4. dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Rimini, 20 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3509/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINO Parte_1 C.F._1
GIROLAMO e dell'avv. PECCI GIAMPAOLO ) PIAZZA III MARTIRI N. 2 C.F._2
47921 RIMINI;
elettivamente domiciliato in VIA S STEFANO 14 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MANCINO GIROLAMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASINI CLAUDIO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO REDI 4 47900 RIMINI presso il difensore avv.
MASINI CLAUDIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo che il giorno 23/07/2019, alle ore 17 circa, si recava allo CP_1
stabilimento balneare Bagno 55 di Rimini, gestito dalla predetta società, per usufruire del pagina 1 di 16 servizio piscina con idromassaggio che aveva prenotato per sé e i suoi due nipoti minorenni.
All'orario prestabilito, la predetta e i nipoti accedevano alla piscina del bagno 55 e si accingevano ad entrare nella piscina a forma circolare, il cui accesso era consentito da una piattaforma in legno, che ne delimitava il perimetro e a cui si accedeva tramite due gradini in legno. Giunti sulla predetta piattaforma, essi si immergevano gradualmente scendendo altri due gradini posti all'interno della vasca che permettevano l'entrata in acqua, che non erano supportati da maniglie o appigli a cui potersi sorreggere. Nel momento in cui l'attrice e i bambini mettevano i piedi sul primo gradino posto sotto il pelo dell'acqua, perdevano l'equilibrio a causa dell'estrema vischiosità del gradino e cadevano rovinosamente all'interno della piscina. In tale frangente, mentre i nipoti, in giovane età, finivano in acqua, l'attrice cadeva alla propria destra, andando ad urtare violentemente contro il bordo della piscina. A seguito della caduta, l'attrice veniva soccorsa dai nipoti e dalle persone presenti, le quali l'aiutavano ad uscire dall'acqua, quindi, barcollante, ella si dirigeva sotto l'ombrellone per chiedere aiuto al marito. Questi immediatamente accompagnava l'attrice presso l'Hotel Petrarca di Rimini, ove si trovavano alloggiati;
quindi, telefonava alla guardia medica di Rimini, chiedendone l'intervento. Sopraggiunto il medico di guardia, vista la gravità delle lesioni subite, alla sig.ra veniva consigliato di recarsi al pronto soccorso dell'Ospedale di Rimini, Parte_1
ove veniva immediatamente sottoposta ad esami radiologici, che evidenziavano una frattura omero prossimale destro e una frattura del V metatarso piede destro.
Ella veniva, quindi, ricoverata presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e sottoposta a intervento chirurgico di riduzione della frattura omerale. Alla dimissione seguivano altre visite mediche e trattamenti fisioterapici. All'esito della stabilizzazione dei postumi, l'attrice lamentava danni fisici temporanei e permanenti, per cui si sottoponeva a visita medico-legale.
Ritenendo che la responsabilità per l'infortunio occorsole fosse da ascrivere alla società che aveva in gestione l'impianto, per non aver provveduto alla manutenzione della piscina e per non aver istituito il servizio di salvataggio all'interno della stessa, ella formulava richiesta di risarcimento danni alla odierna convenuta.
Quest'ultima comunicava il nome della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, che conferiva incarico a un medico legale proprio fiduciario per sottoporre a visita la danneggiata.
Poiché la richiesta di risarcimento rimaneva senza esito, l'attrice citava la società CP_1
innanzi al Tribunale di Rimini al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-
[...] accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa e di conseguenza,
pagina 2 di 16 condannare la società convenuta corrente in Rimini (RN)- 47923-Via delle CP_1
Officine n. 24 in persona del proprio legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti et subendi dall'attrice, conseguenti al sinistro de quo, che si quantificano complessivamente in euro 236.617,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore
e/o minore, che risulterà in corso di causa anche, eventualmente, determinata secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi, da dì del sinistro fino all'effettivo pagamento. Il tutto per i motivi esposti e con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario del
12,5% CPA ed IVA di Legge sugli imponibili”.
2. Si costituiva in giudizio , rilevando come spettasse a parte attrice dare la CP_1
prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria e negando tanto la verificazione dell'evento descritto in atto di citazione, quanto l'addebito di responsabilità a suo carico.
In particolare, la convenuta evidenziava che non risultava dimostrato l'accadimento, che, nonostante la sua asserita gravità, non veniva segnalato dall'attrice nell'immediatezza dei fatti e neppure nei giorni seguenti. Non era provata neppure la circostanza che la vasca idromassaggio fosse pericolosa. A tal proposito, sottolineava che i gradini della vasca in questione erano dal fondo bugnato proprio per la sicurezza degli utilizzatori e che il corrimano non era affatto presidio obbligatorio per la vasca idromassaggio per cui è causa, la quale risultava essere perfettamente a norma. Secondo la convenuta, inoltre, era paradossale che, a fronte di una caduta simile, a seguito della quale controparte avrebbe riportato frattura del V metatarso, frattura del collo omerale destro e distacco del trochite nell'arto superiore destro, non solo non fosse intervenuto alcun soggetto presente ma, soprattutto, che la sig.ra fosse Parte_1 riuscita a tornare autonomamente a piedi prima al proprio ombrellone e poi all'albergo dove alloggiava.
In ogni caso, secondo la convenuta, il fatto descritto, qualora ritenuto provato, non poteva che essersi verificato per colpa esclusiva dell'attrice, che molto probabilmente, in un attimo di distrazione, aveva mal posizionato il piede, andando a cadere contro la vasca. Tale condotta imprudente escluderebbe la responsabilità in capo alla convenuta o, in subordine, sarebbe idonea a ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile.
In ogni caso, la misura del risarcimento doveva essere ridotta, non essendo fondata né provata la quantificazione offerta dall'attrice.
La convenuta, quindi, così precisava le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione: - nel merito, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi legali;
- sempre nel
pagina 3 di 16 merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare l'esposizione debitoria ai soli danni in concreto ascrivibili alla convenuta ed a quanto sarà rigorosamente provato ed accertato in corso di causa, diminuendo il quantum dovuto in ragione del concorso colposo di parte attrice, con compensazione delle spese legali in ragione della riduzione della domanda attorea”.
3. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con la prima memoria istruttoria l'attrice precisava le circostanze in cui la caduta si era verificata e qualificava la responsabilità della convenuta “ai sensi dell'art. 2050 C.c. e/o dell'art. 2051 C.c. per le cose in custodia e/o per non aver adottato le misure idonee ad evitare il rovinoso danno per cui è causa”.
La causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, l'interrogatorio formale dell'attrice e della legale rappresentante della società convenuta, la prova per testimoni richiesta da parte attrice e l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale.
Esaurita l'istruttoria, con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
30/10/2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, in diritto occorre osservare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un
"petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul
"petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7524 del 12/04/2005).
In particolare, in materia di risarcimento del danno, la Suprema Corte ha affermato che “quando
l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051 (responsabilità per cose in custodia) cod. civ., a meno che l'attore non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come
pagina 4 di 16 idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alle norme di legge che disciplinano le suddette responsabilità speciali, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18520 del
20/08/2009).
Nel caso di specie, l'attrice fin dall'atto di citazione ha descritto delle situazioni di fatto inquadrabili tanto nella fattispecie generale dell'art. 2043 c.c. (l'omissione di manutenzione e altre cautele da parte del gestore della piscina, che avrebbero causato il danno), quanto nella responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (laddove allega che la caduta sarebbe stata causata dalla scivolosità del gradino interno alla vasca e dall'assenza di sostegni), accennando anche alcuni profili sussumibili nella responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (es. la mancata presenza del servizio di salvataggio in una piscina frequentata anche da minorenni).
Dunque, deve ritenersi che, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la difesa di parte attrice si sia limitata a precisare la propria domanda, richiamando alternativamente le fattispecie di responsabilità previste dall'art. 2050 e dall'art. 2051 c.c., senza introdurre domande nuove.
5. Tanto premesso, per ragioni di economia processuale la domanda deve essere esaminata in primo luogo sotto il profilo della responsabilità per danno da casa in custodia.
In proposito occorre premettere che tale responsabilità, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Deve trattarsi, in altre parole, di un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (cfr.
Cass. civ. n. 2660 del 2013, Cass. Civile. n. 19960 del 2023; Cass. Sez. Unite n. 20943 del
2022).
In forza di tale previsione normativa, dunque, il danneggiato è gravato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
pagina 5 di 16 8229 del 7/4/2010; Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo, Cass. civ. n. 7172 del 2022).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema v. Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).
In tali ipotesi – quale quella in esame – si rinviene la necessità di compiere ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Un siffatto tipo di indagine deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto di riferimento, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. n. 2660/2013 cit.). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013).
Ferma, dunque, la natura oggettiva (e non presunta) della responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza da questi tenuta.
Come chiarito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
20943/2022, “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”.
Dunque, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr.
pagina 6 di 16 SS.UU. n. 20943/2022 cit.).
Nel confermare tali principi, la giurisprudenza successiva ha avuto modo, ulteriormente, di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass.
n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile e imprevenibile da parte del custode (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent., 27/04/2023, n.
11152).
La sentenza da ultimo citata ha inoltre osservato che “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne
l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato”.
Poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la "causalità della res" nei termini sopra descritti
(anche per il principio della cosiddetta "vicinanza della prova"), e non già il custode a doverla escludere.
È pacifico, inoltre, che l'accertamento della dinamica degli eventi e della sussistenza del nesso causale possa essere operato dal giudice sulla base di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.: si esprime in tal senso Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 05/09/2016, n. 17625, affermando che “In tema di responsabilità per cose in custodia, la pericolosità della cosa che ha cagionato danno non è un elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno”.
6. Applicando tali principi al caso di specie, occorre dare atto degli esiti dell'istruttoria svolta nel pagina 7 di 16 presente giudizio.
Quanto alla dinamica dei fatti, il testimone marito dell'attrice, ha riferito che: Tes_1
“…io non ero presente al fatto perché ero rimasto vicino agli ombrelloni mentre invece mio figlio aveva prenotato con i figli e mia moglie la vasca idromassaggio (…) quando mia moglie con i nipoti ritornarono all'ombrellone mi dissero che non aveva visto il gradino di ingresso perché era già in funzione l'idromassaggio, peraltro da quanto riferitomi il gradino di ingresso non si poteva vedere in quanto coperto dall'acqua (…) questo mi riferì mia moglie ritornando all'ombrellone, mi disse che i nipoti erano caduti e lei per non cadere su di loro si era buttata di fianco (…) una volta ritornata all'ombrellone dopo che aveva atteso anche un po' in acqua se il dolore passasse, siamo ritornati all'hotel senza avvisare alcuno perché non ci pareva così grave. Preciso che il personale c'era nello stabilimento ma non era presente alle vasche. Visto che il dolore non passava nemmeno con il ghiaccio su consiglio della guardia medica intervenuta in loco a seguito di chiamata del direttore dell'albergo andò al Pronto Soccorso e così mio figlio accompagnò mia moglie all'ospedale (…) solo i giorno dopo al sinistro il personale del bagno venne avvisato dal direttore dell'albergo secondo quanto ci disse il direttore medesimo”.
Il teste figlio dell'attrice, ha dichiarato: “io ero a circa 5 metri, loro erano alla Tes_2
vasca tonda io ero a quella quadrata (…) non so se erano addetti specifici c'erano dei bagnini che permettevano l'accesso ricordando che era obbligatorio fare la doccia prima di entrare
(…) confermo che la vasca era già attivata (…) era la vasca tonda (…) la scaletta era senza appoggio o corrimano (…) lei lamentò il fatto che non riusciva a muovere il braccio ma non sentiva particolare dolore. Incominciò dopo a sentire male e le suggerimmo di rimanere un po' in vasca per vedere se il dolore con l'acqua passasse (…) non ho usato la vasca quadrata, ma solo la tonda anche perché in quella quadrata dopo circa 4-5 min venne occupata da una famiglia. Non potemmo scegliere noi furono i bagnini ad indicarci dove andare”.
È in atti il referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Rimini in data 24/07/2019, ove si legge: “Riferisce caduta accidentale in un idromassaggio riportando un trauma alla spalla dx” (doc. 4 fasc. attrice).
Dalla documentazione depositata risulta anche la comunicazione a firma Testimone_3 inviata in data 23/09/2019 dall'indirizzo e-mail all'indirizzo Email_1
, ove si legge: “Buonasera sig. Con la presente sono a Email_2 Tes_1 confermarvi che il giorno seguente all'incidente patito da sua moglie in spiaggia personalmente mi sono recato alla reception del bagno 55 (complesso le spiagge) per
pagina 8 di 16 comunicare loro la gravità dell'incidente patito dalla IG (…)” (doc. 29 fasc. attrice).
Sono in atti anche la ricevuta del soggiorno della famiglia all'hotel Petrarca di Rimini dal Tes_1
15 al 23 luglio 2019 (doc. 30 fasc. attrice) e la ricevuta di prenotazione del Bagno 55 Le nei giorni dal 16 al 23 luglio 2019 (doc. 31 fasc. attrice). CP_1
Entrambe le parti, inoltre, hanno depositato alcune fotografie ritraenti le vasche in questione
(doc. 1 e 2 fasc. attrice e doc. 1 fasc. convenuta).
7. Ebbene, dall'istruttoria svolta può ritenersi provato che l'odierna attrice sia caduta mentre si trovava all'interno di una delle vasche idromassaggio presenti nello stabilimento balneare gestito dalla convenuta. In tal senso depongono le dichiarazioni del marito Tes_1
rispetto al quale non sussiste alcuna incapacità a testimoniare, in quanto le eventuali somme percepite a titolo di risarcimento del danno non entrano nella comunione legale dei coniugi secondo quanto previsto dall'art. 179, comma 1, lett. e) c.c.
Il testimone ha dichiarato che non era presente al momento dell'infortunio in quanto si trovava sotto l'ombrellone, ove è stato raggiunto dalla moglie e dai nipoti, che gli hanno riferito della caduta occorsa alla signora . Tali dichiarazioni sono confermate dal referto Parte_1
rilasciato dal Pronto Soccorso di Rimini la sera stessa dell'infortunio, da cui risulta che l'attrice ha riferito al personale sanitario di essere caduta accidentalmente in un idromassaggio e di aver riportato un trauma alla spalla destra.
Che la vasca idromassaggio ove si è verificata la caduta fosse quella presente nello stabilimento balneare è confermato dalla comunicazione e-mail inviata dalla direzione dell'Hotel Petrarca, ove l'attrice alloggiava insieme ai familiari, al marito della stessa, in cui si dà atto che, il giorno successivo all'evento, il personale del “Bagno 55” è stato avvisato dell'infortunio patito dalla signora. Il fatto poi che l'attrice e i suoi familiari abbiano in un primo momento sottovalutato la gravità dell'infortunio, rientrando a piedi in albergo invece di chiamare subito i soccorsi, non è idonea a mettere in dubbio la veridicità di quanto affermato.
Tali elementi appaiono sufficienti a considerare provata la verificazione della caduta, anche a prescindere dalla testimonianza di figlio dell'attrice, le cui dichiarazioni sono Tes_2
risultate in parte contraddittorie e, dunque, non del tutto attendibili (egli, infatti, prima ha affermato che si trovava nella vasca quadrata, mentre l'attrice e i nipoti erano in quella rotonda, dopo ha riferito di non aver usato la vasca quadrata ma solo la tonda;
in ogni caso, la sua presenza al momento della caduta non è menzionata né in atto di citazione né, significativamente, nella testimonianza di . Tes_1
Quanto alle circostanze in cui la caduta si è verificata, appare del tutto verosimile che l'attrice pagina 9 di 16 sia scivolata mentre si immergeva all'interno della vasca idromassaggio, come da lei riferito.
Invero, a prescindere dalle caratteristiche del gradino interno alla vasca – che, secondo l'attrice, era particolarmente vischioso per la presenza di microalghe, mentre secondo la convenuta era dal fondo bugnato per garantire la sicurezza degli utenti – costituisce fatto notorio che l'ingresso in piscine o vasche porta con sé il rischio di scivolamento per il minore attrito del piede su una superficie bagnata.
In tale contesto, l'assenza di qualunque sostegno nella vasca in questione (corrimano, maniglia etc.), che consentisse agli utenti di aggrapparsi, a parere di questo Giudice è idonea a rendere la struttura insidiosa, a prescindere da una espressa obbligatorietà di detti presidi e anche a prescindere dalla circostanza che l'idromassaggio in quel momento fosse in funzione.
Questa deduzione costituisce elemento di regolarità causale, in quanto, secondo una massima d'esperienza comunemente accettata, la persona che perde l'equilibrio al momento di immergersi in una vasca e non ha alcun sostegno a cui tenersi rischia di cadere.
L'idoneità di una simile caduta a causare un infortunio come quello subito dall'attrice è stata del resto confermata dal CTU dott. , che quanto alla sussistenza del nesso causale ha Per_1 affermato che: “Per quanto attiene al riconoscimento della realtà causale tra l'evento occorso
e le lesioni riportate risulta soddisfatto il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui venne precisata la diagnosi, nell'immediatezza del fatto, presso
Struttura Sanitaria Pubblica. Risulta, altresì, soddisfatto il criterio di adeguatezza quali- quantitativa e di esclusione di altre cause, ritenendosi che l'erogazione energetica sviluppatasi nel corso del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre il predetto corteo patologico.
Per quanto concerne al riconoscimento del criterio topografico, si ritiene che il meccanismo
d'applicazione traumatica sia stato verosimilmente misto (ossia diretto ed indiretto) a carico dei distretti corporei anzi citati, e da ricercarsi nelle generiche fasi del sinistro per cui è perizia
(urto, precipitazione al suolo, ecc.). Inoltre, in conseguenza delle lesioni la suddetta fu costretta
a ricorrere a prestazioni specialistiche di vario genere da ritenersi conferenti alla vicenda clinica in esame, sulla scorta del documentato percorso clinico anzi delineato (criterio della continuità fenomenica)”.
8. Una volta così delineata la sussistenza di una insidia nella struttura ove si è verificato il sinistro ed essendo incontestato il rapporto di custodia in capo alla convenuta, spetta a quest'ultima, stante il disposto dell'art. 2051 del Codice civile, dare la prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità che, come sopra si è accennato, è identificabile anche pagina 10 di 16 nella stessa condotta del danneggiato.
Questa prova non è stata fornita, dal momento che non è stata prospettata alcuna circostanza anomala o imprevedibile, né nel comportamento dell'attrice né da parte di soggetti terzi, tale da escludere la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento. Co
9. Una volta accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 2051 c.c., va CP_1 esaminata l'eccezione proposta dalla stessa convenuta, che ha chiesto di accertare il concorso del comportamento colposo dell'attrice nella verificazione dell'evento e delle conseguenze che ne sono scaturite.
Al riguardo si rammenta che, secondo un orientamento costante e pacifico, se la condotta colposa del danneggiato non è idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico, questa potrà integrare la fattispecie del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c., applicabile alla responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo operato dall'art. 2056 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della condotta ascrivibile al danneggiato (Cass. Civ., n. 3389/15; Cass. Civ., n. 11227/08; Cass. Civ.,
n. 17471/07).
Nel caso di specie, anche se non era segnalato lo specifico rischio di scivolamento, l'assenza di sostegni nella vasca idromassaggio era del tutto visibile e ciò avrebbe dovuto indurre l'attrice, che per sua stessa ammissione era meno agile dei due nipotini, ad immergersi con maggiore prudenza, posto che in tali circostanze il rischio di perdere l'equilibrio e cadere è ben noto a tutti.
Ella, dunque, avrebbe dovuto adottare maggiori cautele nell'ingresso in piscina, appoggiando il piede con circospezione o eventualmente sedendosi prima sul bordo della vasca, nonché attendendo la fine dell'idromassaggio qualora ancora in funzione.
La condotta imprudente dell'attrice è inquadrabile nell'ambito della disciplina del concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. ai sensi del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, norma che esclude che il creditore danneggiato possa ottenere la riparazione per quella parte di danno che ha causato con il proprio comportamento colposo.
In particolare, considerate le circostanze del caso concreto, la responsabilità per l'infortunio occorso all'attrice deve essere attribuita nella misura del 50% alla presenza dell'insidia e per il restante 50% alla condotta colposa della stessa danneggiata, percentuale della quale dovranno essere ridotti gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno.
pagina 11 di 16 10. Tanto accertato quanto alla responsabilità della società convenuta, occorre ora individuare le conseguenze dannose che ad essa possono essere ricondotte.
Quanto al danno non patrimoniale, il CTU dott. ha concluso come segue: “La disamina Per_1
della documentazione clinica, unitamente alle risultanze obiettivate in sede di accertamento medico-legale, consentono di asserire che, in data 23 luglio 2019, a Parte_1 seguito di sinistro svoltosi secondo le modalità fattuali sopra riportate, pativa un “politrauma da precipitazione. (…) La situazione clinica attualmente può dirsi ormai stabilizzata e, quindi, utile ai fini valutativi. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, è possibile pertanto individuare la sussistenza di un periodo di: - inabilità temporanea parziale assoluta pari a 38 (trentotto) giorni, seguita da inabilità temporale parziale al 75% pari ad ulteriori 40 (quaranta) giorni, con specifico riferimento al periodo di ospedalizzazione e di massima algo-disfunzionalità post- traumatica;
- inabilità temporanea parziale pari a 45 (quarantacinque) giorni, mediamente al
50%, seguita da inabilità temporale parziale al 33% pari ad ulteriori 45 (quarantacinque) giorni, identificabile nel periodo necessario alla defervescenza del quadro patologico. Allo stato attuale, le ripercussioni funzionali patite da (irreversibili, Parte_1
inemendabili e stabilizzate) sono rappresentate da: - esiti di frattura del collo omerale destro e distacco del trochite, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi tuttora in sede, attualmente residuati in globale limitazione pari a 2/3 dell'escursione articolare della scapolo-omerale, limitazione pari ad ½ della pronosupinazione del gomito con residuo atteggiamento in estensione del distretto articolare;
- esiti di trauma contusivo del piede destro con frattura del
V metatarso attualmente caratterizzati da precoce dolorabilità alla deambulazione. - inestetismi post-chirurgici. Le suddette menomazioni determinano quindi un quadro di sostanziale decremento della pre-esistente integrità psico-fisica di la Parte_1
cui valutazione, in termini di danno biologico permanente risulta indicativamente pari al 24%
(ventiquattro per cento)”.
Tali conclusioni devono essere recepite, in quanto congruamente motivate e non contestate dai consulenti della parti.
11. In punto di quantum, la liquidazione del danno deve essere effettuata facendo applicazione delle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nella versione del 2024, che ripropongono la rivisitazione grafica introdotta nella versione del 2021 a seguito degli orientamenti espressi della Corte di Cassazione.
È noto, infatti, che, a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite dell'11/11/2008, le tabelle milanesi erano state rielaborate tenendo in considerazione anche il ristoro dovuto per la pagina 12 di 16 sofferenza morale soggettiva. Fino alla versione 2018, le Tabelle mostravano, dunque, una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Con la versione del 2021, così come in quella successiva del 2024, l'Osservatorio, prendendo atto dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità - che hanno nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale (o “da sofferenza soggettiva interiore”), distinguendola dal danno biologico/dinamico-relazionale – ha esplicitato in termini monetari la misura dell'aumento per la componente di sofferenza soggettiva.
In particolare, considerata l'età della danneggiata al momento del fatto (65 anni), le Tabelle prevedono, per un'invalidità permanente nella misura del 24%, un danno non patrimoniale risarcibile di € 97.988,00, di cui € 69.991,00 per il danno biologico e i restanti € 27.997,00 di incremento per sofferenza soggettiva.
12. Il danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea va liquidato come segue:
Invalidità temporanea totale € 4.370,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 33% € 1.707,75
Totale danno biologico temporaneo € 12.115,25
13. Quanto alla richiesta di parte attrice di riconoscimento del danno morale e dinamico-relazionale, occorre premettere che, con le note sentenze dell'11/11/2008, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono alcuni tipi di pregiudizio, costituiti, il primo, dalla sofferenza soggettiva e, il secondo, dalla compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate dal soggetto.
Nelle ipotesi di lesione del diritto alla salute, tuttavia, tali effetti dannosi costituiscono già una componente del danno non patrimoniale, sub species di danno da invalidità permanente e temporanea, con la conseguenza che deve essere considerata un'inammissibile duplicazione risarcitoria l'automatica attribuzione, per il medesimo pregiudizio, del danno biologico, del pagina 13 di 16 danno morale e del danno esistenziale.
Da tali affermazioni non discende che la sofferenza interiore e i danni alla sfera dinamico- relazionale causati dalla lesione alla salute non siano risarcibili, ma semplicemente che tali voci non possano essere liquidate più volte, utilizzando denominazioni diverse.
Spetta, pertanto, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, valutando nella loro effettiva consistenza tutte le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
A quanto sopra occorre aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità, se ha nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale, distinguendola dal danno biologico, ha comunque sempre richiesto che tale danno fosse dedotto e provato dalla parte che ne invoca il risarcimento (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore
(c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione).
Dalla disamina sopra svolta risulta evidente che la liquidazione secondo le Tabelle milanesi già comprende tale voce, essendo previsti valori monetari “medi”, corrispondenti alle conseguenze
“standard” della lesione, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, che possono essere aumentati laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
A partire dalla versione del 2021, come sopra si è accennato, le Tabelle milanesi hanno lasciato inalterati tali valori, salvo il loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT, limitandosi a distinguere, dal punto di vista grafico, l'aumento in termini monetari per la componente di sofferenza soggettiva.
È indubbio, dunque, che la somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenga già conto sia della componente della sofferenza soggettiva, sia di quella della compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate, dovendosi solo accertare se sussistano i presupposti per una personalizzazione della liquidazione, in considerazione delle specifiche ripercussioni lamentate dalla danneggiata.
pagina 14 di 16 Nel caso di specie, l'attrice non ha allegato le ulteriori conseguenze negative, in termini di sofferenza e di danni alla sfera dinamico-relazionale, che le sarebbero derivate a causa del sinistro, diverse da quelle già considerate nella liquidazione del danno da invalidità temporanea e permanente.
Quanto all'incidenza delle lesioni riportate sulla cenestesi lavorativa di casalinga, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “se viene accertato secondo i criteri propri della medicina legale un "danno da cenestesi lavorativa" -nel senso che l'attività domestica potrà essere espletata anche in futuro, ma in condizioni di usura maggiore o con maggiore gravosità-, senza che la invalidità si comunichi anche alla capacità lavorativa del soggetto (da intendersi come persistenza, nonostante i postumi invalidanti, della attitudine del soggetto a svolgere un determinato lavoro produttivo di un determinato reddito), allora un tale pregiudizio, che si colloca interamente nell'ambito della lesione del diritto alla salute, dovrà essere risarcito quale "danno biologico" e compensato attraverso la ulteriore congrua personalizzazione del valore-punto tabellare” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 19197 del
19/07/2018).
Nel presente giudizio, occorre osservare in primo luogo che l'attrice al momento del fatto era pensionata dopo aver lavorato come parrucchiera e commessa (v. dichiarazioni rese in sede di
CTU), dunque ella avrebbe dovuto dimostrare che prima del sinistro era solita occuparsi dei lavori domestici.
Ella, inoltre, si è limitata genericamente ad affermare di faticare nello svolgimento delle mansioni domestiche, senza tuttavia portare alcuna prova, per esempio testimoniale, a conferma.
Quanto al danno estetico dovuto agli esiti cicatriziali, esso risulta essere stato già considerato dal CTU nella sua componente di danno biologico, mentre non sono state rappresentate le ulteriori conseguenze negative di tali cicatrici in termini di senso di vergogna, disagio o rinuncia ad attività del tempo libero da parte del danneggiata.
In conclusione, deve ritenersi che le conseguenze negative patite dalla danneggiata siano state integralmente ristorate dalle somme riconosciute a titolo di danno da invalidità temporanea e permanente, con la conseguenza che null'altro deve esserle riconosciuto per il pregiudizio non patrimoniale subìto.
14. Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto congrue e attinenti le spese mediche documentate per € 4.228,64, che vanno pertanto riconosciuti.
15. In conclusione, il danno subito dall'attrice deve essere definitivamente quantificato in €
pagina 15 di 16 114.331,89, di cui il 50%, pari ad € 57.165,94, da porre a carico della convenuta in ragione del riconosciuto concorso di colpa.
Su tale somma andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso (per le spese), alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro, ovvero dall'esborso fino alla presente decisione (cfr. in termini Cass. SU 1712/95).
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
16. Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, al netto del riconosciuto concorso di colpa, e devono essere poste a carico della convenuta nella misura dei 2/3, con compensazione per il restante 1/3, visto l'accoglimento solo parziale della domanda.
Le spese di CTU, già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta in ragione della prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità della convenuta nella misura del 50% per l'evento dannoso occorso all'attrice e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni a favore di , che si liquidano nella somma di € Parte_1
57.165,94, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite nella misura dei 2/3, che si liquidano per l'intero in € 786,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico della convenuta;
4. dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Rimini, 20 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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