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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5832 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AN IN Presidente
NZ ET DI
AN SI DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7362/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. ), con l'Avv. PAVONI ALBA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. , con l'Avv. DAL PRETE ANDREA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 30/9/2025: “insistono per l'adozione della pronuncia di separazione rinunciando alle reciproche pretese anche in punto di assegno di mantenimento. Chiedono quindi
1 che la causa sia rimessa al Collegio rinunciando all'assegnazione dei termini per gli atti conclusionali. Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/6/2024 ha dedotto di avere contratto matrimonio il Parte_1
21/3/1957 a DESIO (MB) con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 Per_1
e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con assegnazione della casa coniugale. Ha altresì chiesto, in caso di mancata assegnazione dell'immobile, di porre a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente la somma di € 600,00/mese.
Con comparsa in data 20/12/2024 si è costituito il resistente il quale, contestando quando dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto delle domande formulate in ricorso anche in punto di pronuncia sullo status.
All'udienza del 21/1/2025 la ricorrente si è resa disponibile a conciliare la vertenza lasciando la disponibilità dell'immobile al marito fino al 28/2/2025 e la causa è stata rinviata ai fini della verifica della conciliazione.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, con ordinanza del 12/2/2025 il DI ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori: “autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- con decorrenza dalla data della domanda pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 500,00/mese, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat”.
All'udienza del 30/9/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e la causa è stata quindi rimessa al Collegio ai fini della decisione.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 12/2/2025 e all'udienza del 30/9/2025 hanno entrambe insistito per la pronuncia inerente allo status.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle ulteriori questioni
2 Le parti hanno espressamente rinunciato alle ulteriori reciproche pretese, sicché nulla deve essere deciso nel merito.
Si dispone, pertanto, la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente giusta ordinanza del 12/2/2025.
3) Sulle spese processuali
Stante l'intervenuto accordo, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente previsto in sede di provvedimenti provvisori (cfr. ordinanza 12/2/2025);
4) spese compensate.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente Il DI estensore
AN IN AN SI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AN IN Presidente
NZ ET DI
AN SI DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7362/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. ), con l'Avv. PAVONI ALBA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. , con l'Avv. DAL PRETE ANDREA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 30/9/2025: “insistono per l'adozione della pronuncia di separazione rinunciando alle reciproche pretese anche in punto di assegno di mantenimento. Chiedono quindi
1 che la causa sia rimessa al Collegio rinunciando all'assegnazione dei termini per gli atti conclusionali. Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/6/2024 ha dedotto di avere contratto matrimonio il Parte_1
21/3/1957 a DESIO (MB) con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 Per_1
e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con assegnazione della casa coniugale. Ha altresì chiesto, in caso di mancata assegnazione dell'immobile, di porre a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente la somma di € 600,00/mese.
Con comparsa in data 20/12/2024 si è costituito il resistente il quale, contestando quando dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto delle domande formulate in ricorso anche in punto di pronuncia sullo status.
All'udienza del 21/1/2025 la ricorrente si è resa disponibile a conciliare la vertenza lasciando la disponibilità dell'immobile al marito fino al 28/2/2025 e la causa è stata rinviata ai fini della verifica della conciliazione.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, con ordinanza del 12/2/2025 il DI ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori: “autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- con decorrenza dalla data della domanda pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 500,00/mese, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat”.
All'udienza del 30/9/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e la causa è stata quindi rimessa al Collegio ai fini della decisione.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 12/2/2025 e all'udienza del 30/9/2025 hanno entrambe insistito per la pronuncia inerente allo status.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle ulteriori questioni
2 Le parti hanno espressamente rinunciato alle ulteriori reciproche pretese, sicché nulla deve essere deciso nel merito.
Si dispone, pertanto, la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente giusta ordinanza del 12/2/2025.
3) Sulle spese processuali
Stante l'intervenuto accordo, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente previsto in sede di provvedimenti provvisori (cfr. ordinanza 12/2/2025);
4) spese compensate.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente Il DI estensore
AN IN AN SI
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