TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16297/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16297/2024
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 9.40 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per Parte_1 l'avv. e l'avv. BRUGNOLO GIOVANNI BATTISTA
Per 'avv. BUCOLO ALBERTO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come rispettivamente da atto introduttivo e da comparsa di risposta. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16297/2024 promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. BRUGNOLO GIOVANNI BATTISTA P.IVA_1
( ) CORSO SEMPIONE, 76 20154 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUCOLO Controparte_1 P.IVA_2
ALBERTO e elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BUCOLO ALBERTO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto introduttivo e comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato a resp. Limitata semplificata Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società Controparte_1
proponendo appello avverso la sentenza del G.d.P. di Milano n. 6240/23 chiedendo di riformare i capi 2
e 3 della sentenza e, in accoglimento dei motivi di gravame, di rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla nei confronti della e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, condannare la stessa a corrispondere a quest'ultima l'importo di € 4.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo effettivo, per le causali di cui in narrativa, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del processo;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 2 di 4 Costituendosi in giudizio parte appellata chiedeva di dichiarare inammissibile e tardivo il gravame proposto, respingendolo, in subordine, nel merito, in quanto infondato, confermando l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e onorari di giudizio.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e, ex art. 281 sexies c.p.c., discutevano oralmente la causa, decisa con sentenza pubblicata mediante lettura.
La sentenza impugnata risulta pubblicata non già in data 23.10.2023 come erroneamente dedotto dall'appellante nel proprio atto introduttivo, bensì in data 19 luglio 2023, come risulta dal testo della sentenza allegata all'atto di appello (all. B) che reca nell'intestazione il numero identificativo e la data attribuiti dalla cancelleria a seguito del deposito da parte del giudice di pace.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “La data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale coincide … con quella di attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere che, mediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data;
tale attestazione costituisce un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ed è pertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine "lungo" per l'impugnazione.” (ex multiis v. Cass.
Sentenza n. 2829 /2023).
La data indicata dall'appellante è invece quella del biglietto di cancelleria di avviso dell'intervenuta pubblicazione della sentenza. È tuttavia indubbio il dettato normativo dell'art. 327 c.p.c. che indica la decorrenza del termine lungo d'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza e non già dalla sua
(eventuale) comunicazione.
Anche sul punto, la giurisprudenza di legittimità è inequivoca: “La decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa. (Cass. Ordinanza n. 36369 del 29/12/2023).
Orbene, nella fattispecie la citazione in appello è stata notificata alla a Controparte_1
mezzo p.e.c. presso il difensore costituito in primo grado soltanto in data 22 aprile 2024, ben oltre il termine semestrale prescritto per l'impugnazione della senza in caso di omessa notifica.
L'appello è pertanto tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisoria svolta nelle forme semplificate)
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 2.127 oltre iva e cpa 15% spese forfettarie dà atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16297/2024
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 9.40 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per Parte_1 l'avv. e l'avv. BRUGNOLO GIOVANNI BATTISTA
Per 'avv. BUCOLO ALBERTO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come rispettivamente da atto introduttivo e da comparsa di risposta. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16297/2024 promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. BRUGNOLO GIOVANNI BATTISTA P.IVA_1
( ) CORSO SEMPIONE, 76 20154 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUCOLO Controparte_1 P.IVA_2
ALBERTO e elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BUCOLO ALBERTO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto introduttivo e comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato a resp. Limitata semplificata Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società Controparte_1
proponendo appello avverso la sentenza del G.d.P. di Milano n. 6240/23 chiedendo di riformare i capi 2
e 3 della sentenza e, in accoglimento dei motivi di gravame, di rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla nei confronti della e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, condannare la stessa a corrispondere a quest'ultima l'importo di € 4.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo effettivo, per le causali di cui in narrativa, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del processo;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 2 di 4 Costituendosi in giudizio parte appellata chiedeva di dichiarare inammissibile e tardivo il gravame proposto, respingendolo, in subordine, nel merito, in quanto infondato, confermando l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e onorari di giudizio.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e, ex art. 281 sexies c.p.c., discutevano oralmente la causa, decisa con sentenza pubblicata mediante lettura.
La sentenza impugnata risulta pubblicata non già in data 23.10.2023 come erroneamente dedotto dall'appellante nel proprio atto introduttivo, bensì in data 19 luglio 2023, come risulta dal testo della sentenza allegata all'atto di appello (all. B) che reca nell'intestazione il numero identificativo e la data attribuiti dalla cancelleria a seguito del deposito da parte del giudice di pace.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “La data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale coincide … con quella di attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere che, mediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data;
tale attestazione costituisce un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ed è pertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine "lungo" per l'impugnazione.” (ex multiis v. Cass.
Sentenza n. 2829 /2023).
La data indicata dall'appellante è invece quella del biglietto di cancelleria di avviso dell'intervenuta pubblicazione della sentenza. È tuttavia indubbio il dettato normativo dell'art. 327 c.p.c. che indica la decorrenza del termine lungo d'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza e non già dalla sua
(eventuale) comunicazione.
Anche sul punto, la giurisprudenza di legittimità è inequivoca: “La decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa. (Cass. Ordinanza n. 36369 del 29/12/2023).
Orbene, nella fattispecie la citazione in appello è stata notificata alla a Controparte_1
mezzo p.e.c. presso il difensore costituito in primo grado soltanto in data 22 aprile 2024, ben oltre il termine semestrale prescritto per l'impugnazione della senza in caso di omessa notifica.
L'appello è pertanto tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisoria svolta nelle forme semplificate)
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 2.127 oltre iva e cpa 15% spese forfettarie dà atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4