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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3881/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Giovanni Opisso 276/2, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv.
ER LI (C.F. ) e che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2 atti
E
C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
Via Cordanieri 15/10, Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dall'Avv.
ER LI (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2 atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 10/04/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 04/07/2013 omologato dal Tribunale di Genova il 16/07/2023, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova (GE) il 10/04/1994 dai
Signori e Parte_2 Parte_3
[...]
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto.
2) Il domicilio coniugale sito in Genova, Via Giovanni Opisso n° 276/2, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnato alla moglie signora , che vi abiterà Parte_1 unitamente al figlio Per_1
3) A definizione dei reciproci rapporti, il signor si impegna a cedere dietro il Parte_2 corrispettivo di Euro 50.000,00 .= (cinquantamila/00.=) alla moglie , che accetta, la Parte_1 quota pari al 50% di sua proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Genova - Pegli,
Via Giovanni Opisso n° 276, segnato col numero interno 2, posto al piano rialzato, censito al NCEU del Comune di Genova, alla Partita Sezione Pegli, Foglio 42, mapp. 488, subalterni 2 e 493, P.IVA_1 zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, vani 4,5, rendita catastale € 627,50= con l'intesa che detta cessione venga perfezionata entro trenta giorni dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio per il tramite di un Notaio di fiducia scelto dalla parte cessionaria signora . Parte_1
Le parti precisano che la cessione della quota di immobile ut supra indicata, inquadrandosi nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici intercorrenti tra le parti, è funzionale alla risoluzione della crisi matrimoniale e per l'effetto le parti richiedono che il trasferimento sia esente da oneri e/o spese, nonché l'applicazione in loro favore dei benefici di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale del 10/05/1999 n° 154 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 19 della Lex 06/03/1987 n° 74 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n° 49/E del 16/03/2000, della sentenza della Suprema
Corte di Cassazione V Sezione del 30/05/2005, della Circolare n° 2/E del 21/04/2014 dell'Agenzia delle Entrate nonché della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione VI sezione civile Tributaria
n° 26363/2022.
4) Il signor si obbliga a corrispondere in favore della moglie signora a Parte_2 Parte_1 titolo di assegno divorzile l'importo di Euro 50,00.= mensili. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale in base agli indici ISTAT (mese base giugno 2026).
5) Il signor si impegna altresì a versare a titolo di contributo al mantenimento (cibo, Parte_2 traversine, antiparassitari, prodotti per l'igiene e toelettatura) del cane razza Labrador Retriever di nome - microchip n° 380260000673944 –, di sua proprietà e dimorante attualmente con la CP_1 moglie, la somma di Euro 100,00.= mensili. Resta inteso che le spese veterinarie (visite e vaccinazioni), per farmaci, per esami diagnostici, per interventi chirurgici e costi connessi al decesso dell'animale verranno ripartite al 50% tra i coniugi.
6) Il signor si obbliga dunque a versare l'importo mensile complessivo pari ad € 150,00 Parte_2 di cui ai precedenti punti n. 4) e 5) in favore della signora tramite bonifico bancario Parte_1 istantaneo entro il giorno 27 di ciascun mese.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto che il debito del signor nei confronti della signora Pt_2
per arretrati relativi all'omessa rivalutazione annuale ISTAT, per spese di amministrazione Pt_1 straordinaria dell'appartamento in comproprietà (tetto, citofono, valvole impianto di riscaldamento)
e delle mensilità di mantenimento della moglie relative ai mesi di aprile e maggio 2025 ammontanti a complessivi Euro 5.000,00.= (cinquemila/00.=) verrà compensato all'atto di trasferimento dell'immobile di cui alla condizione sub 3) che precede, con corrispondente decurtazione dalla somma dovuta e concordata per la cessione medesima.
8) Le parti dichiarano che, con il puntuale adempimento delle condizioni suestese, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo e/o ragione, anche se mai prima d'ora fatti valere, in dipendenza del loro rapporto e prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994,
Numero 77, Parte II, Serie A, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Giovanni Opisso 276/2, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv.
ER LI (C.F. ) e che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2 atti
E
C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
Via Cordanieri 15/10, Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dall'Avv.
ER LI (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2 atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 10/04/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 04/07/2013 omologato dal Tribunale di Genova il 16/07/2023, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova (GE) il 10/04/1994 dai
Signori e Parte_2 Parte_3
[...]
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto.
2) Il domicilio coniugale sito in Genova, Via Giovanni Opisso n° 276/2, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnato alla moglie signora , che vi abiterà Parte_1 unitamente al figlio Per_1
3) A definizione dei reciproci rapporti, il signor si impegna a cedere dietro il Parte_2 corrispettivo di Euro 50.000,00 .= (cinquantamila/00.=) alla moglie , che accetta, la Parte_1 quota pari al 50% di sua proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Genova - Pegli,
Via Giovanni Opisso n° 276, segnato col numero interno 2, posto al piano rialzato, censito al NCEU del Comune di Genova, alla Partita Sezione Pegli, Foglio 42, mapp. 488, subalterni 2 e 493, P.IVA_1 zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, vani 4,5, rendita catastale € 627,50= con l'intesa che detta cessione venga perfezionata entro trenta giorni dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio per il tramite di un Notaio di fiducia scelto dalla parte cessionaria signora . Parte_1
Le parti precisano che la cessione della quota di immobile ut supra indicata, inquadrandosi nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici intercorrenti tra le parti, è funzionale alla risoluzione della crisi matrimoniale e per l'effetto le parti richiedono che il trasferimento sia esente da oneri e/o spese, nonché l'applicazione in loro favore dei benefici di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale del 10/05/1999 n° 154 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 19 della Lex 06/03/1987 n° 74 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n° 49/E del 16/03/2000, della sentenza della Suprema
Corte di Cassazione V Sezione del 30/05/2005, della Circolare n° 2/E del 21/04/2014 dell'Agenzia delle Entrate nonché della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione VI sezione civile Tributaria
n° 26363/2022.
4) Il signor si obbliga a corrispondere in favore della moglie signora a Parte_2 Parte_1 titolo di assegno divorzile l'importo di Euro 50,00.= mensili. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale in base agli indici ISTAT (mese base giugno 2026).
5) Il signor si impegna altresì a versare a titolo di contributo al mantenimento (cibo, Parte_2 traversine, antiparassitari, prodotti per l'igiene e toelettatura) del cane razza Labrador Retriever di nome - microchip n° 380260000673944 –, di sua proprietà e dimorante attualmente con la CP_1 moglie, la somma di Euro 100,00.= mensili. Resta inteso che le spese veterinarie (visite e vaccinazioni), per farmaci, per esami diagnostici, per interventi chirurgici e costi connessi al decesso dell'animale verranno ripartite al 50% tra i coniugi.
6) Il signor si obbliga dunque a versare l'importo mensile complessivo pari ad € 150,00 Parte_2 di cui ai precedenti punti n. 4) e 5) in favore della signora tramite bonifico bancario Parte_1 istantaneo entro il giorno 27 di ciascun mese.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto che il debito del signor nei confronti della signora Pt_2
per arretrati relativi all'omessa rivalutazione annuale ISTAT, per spese di amministrazione Pt_1 straordinaria dell'appartamento in comproprietà (tetto, citofono, valvole impianto di riscaldamento)
e delle mensilità di mantenimento della moglie relative ai mesi di aprile e maggio 2025 ammontanti a complessivi Euro 5.000,00.= (cinquemila/00.=) verrà compensato all'atto di trasferimento dell'immobile di cui alla condizione sub 3) che precede, con corrispondente decurtazione dalla somma dovuta e concordata per la cessione medesima.
8) Le parti dichiarano che, con il puntuale adempimento delle condizioni suestese, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo e/o ragione, anche se mai prima d'ora fatti valere, in dipendenza del loro rapporto e prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994,
Numero 77, Parte II, Serie A, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini