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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6400 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4339/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 4.11.2025 tra:
c.f. , il quale è rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura già in atti, dall'Avv. Diego Fabbri, c.f.
nel cui Studio, sito in Roma via C.F._2 Email_1
Casale Agostinelli 147 presso il cui studio è elett.te domiciliato.
- APPELLANTE -
CONTRO con sede in , Piazza Controparte_2 CP_2
Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , CP_2 P.IVA_1
stesso numero di codice fiscale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi, BA iscritta nell'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
BArio Monte dei Paschi di Siena, codice BA n. 1030.6, codice Gruppo
1030.6, in persona della Dr.ssa (C.F. Controparte_3
), nella qualità di Responsabile di Struttura di terzo C.F._3
livello con funzione “Legale” e come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza (livello di procura D5), come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente statuto Sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti del dott. notaio in , in data 15 giugno Persona_1 CP_2
2021, repertorio n. 40124, raccolta n. 20466, registrata in il 15 giugno CP_2
2021 al n. 3600, serie IT, elettivamente domiciliata in Roma, Via Trionfale n.
6551, presso lo studio dall'Avv. Mario Fiandanese (C.F.
[...]
), e il suo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di C.F._4
seguito indicato, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e separato foglio materialmente congiunto all'atto stesso
- APPELLATA –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1798/2022.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 2/7 La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1
impugnato la sentenza n. 1798/22 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando nel giudizio azionato da sia nei confronti CP_4
dell'odierno appellante che nei confronti delle altre parti tra cui
[...]
e e altri, ha così statuito;
Controparte_5 Controparte_6
“visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 13/11/2018 e 15/11/2018 da CP_4
avverso e le società e
[...] Controparte_1 Controparte_6 [...]
con l'intervento di quale Controparte_7 Controparte_8
procuratrice di in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_9
pro tempore, contrariis reiectis:
ACCERTA e DICHIARA il diritto di di ottenere da CP_4 CP_1
la cancellazione della ipoteca trascritta in Roma il 14/2/2005 al n.
[...]
4863 da BA ES S.p.A., ora sull'immobile sito in Controparte_6
Roma, alla Via G. Prina n. 24, Pal. E, distinto in catasto urbano al fg. 259, p.lla
71, sub. 75zc, cat. A/3, classe 3, Vani 4;
RIGETTA le domande proposte da avverso le società CP_4 [...]
e Controparte_6 Controparte_7
CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 CP_4
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compenso professionale ed € 786,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
pag. 3/7 CONDANNA a rifondere alle società convenute ed CP_4
all'intervenuta le spese di lite, che liquida, quanto ad in Controparte_6
complessivi € 6.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, quanto alla Controparte_7
in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per
[...]
spese generali ed agli accessori di legge e, quanto a quale Controparte_8
mandataria di in complessivi € 3.500,00 per compenso Controparte_9
professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
A sostegno del gravame, sul presupposto che il Tribunale di Savona ha riconosciuto in separato giudizio la responsabilità di per i fatti allegati dagli attori, condannando la odierna appellata al risarcimento dei danni per la mancata cancellazione della ipoteca iscritta da BA ES sull'immobile acquistato dalla e da , con la sua conseguente CP_4 Parte_1
condanna risarcitoria per la violazione delle obbligazioni derivanti dal mandato da loro conferito per la estinzione del debito del nei CP_1
confronti della BA ES e la conseguente cancellazione della ipoteca, ha posto il seguente unico ed assorbente motivo:
A) Negligenza della Controparte_7
erronea interpretazione delle norme contrattuali di compravendita;
Omessa pronuncia del riconoscimento dell'autonomia tra diritti reali di garanzia e diritti di credito formulata dal CP_1
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
• in via principale e nel merito, accertato quanto descritto in narrativa, e in virtù di quanto accertato nella sentenza n. 170/2022 pubblicata dal Tribunale di Savona in data 17.02.2022, accertata la responsabilità del Controparte_7
circa l'obbligo di estinzione dell'ipoteca, riformare l'appellata sentenza
[...]
pag. 4/7 n. 1798/2022 emessa dal Tribunale di Roma nella parte delle motivazioni in cui non prevede profili di responsabilità da parte della Controparte_7
circa l'omessa cancellazione d'ipoteca e, per l'effetto, riformare
[...]
l'appellata sentenza nella parte in cui condanna il all'estinzione CP_1
dell'ipoteca iscritta 14.02.2005;
• riformare l'appellata sentenza in quanto nulla ha motivato, il Tribunale di
Roma, circa la richiesta di rigetto di parte attrice fondata sull'autonomia tra diritti reali di garanzia e diritti di credito e, per l'effetto, riformare l'appellata sentenza nel punto in cui condanna a cancellare l'ipoteca, Controparte_1
• il tutto con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi”
Si è costituita la quale, oltre che contestare nel merito l'avverso CP_11
gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ne ha eccepito anche la inammissibilità per la ritenuta violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere l'appellante introdotto domande ed eccezione del tutto nuove rispetto alle sue conclusioni formulate in primo grado.
Ha, pertanto, così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
-rigettare l'appello e confermare in toto la impugnata sentenza del Tribunale di
Roma;
-condannare al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese e del compenso professionale, oltre al Controparte_7
15% per il rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Le altre parti si sono ugualmente costituite ma il relativo giudizio nei loro confronti è stato dichiarato estinto per intervenuta transazione e conseguente rinuncia al giudizio e relativa accettazione, sicchè resta da valutare il gravame solo con riferimento alla posizione della CP_11
pag. 5/7 Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello è inammissibile, dovendosi recepire la eccezione sollevata dalla difesa della banca.
Occorre, a tal fine, confrontare le conclusioni formulate dall'appellante per rendersi conto della novità di quelle poste a fondamento del presente appello rispetto a quelle di primo grado.
Dinanzi al Tribunale, le conclusioni sono state del seguente tenore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
– in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto in quanto l'onere di cancellazione dell'ipoteca Controparte_1
doveva essere assolto dall'Istituto di Credito che lo ha iscritto;
– in via principale, rigettare ogni pretesa di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto sia perchè era compito della BA ES cancellare l'ipoteca ai sensi e per gli effetti del D.L. 7/2007 e ss. mm. e integrazioni, sia perchè anche qualora l' vantasse un credito nei confronti del ai CP_12 CP_1
sensi e per gli effetti dell'art. 2880 c.c. e della recente giurisprudenza, la stessa avrebbe dovuto comunque liberare il bene in favore dei terzi acquirenti;
– il tutto con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
– in via istruttoria, il convenuto si riserva di produrre ulteriori mezzi di prova e meglio articolare i mezzi istruttori anche in virtù delle avverse difese”.
In sede di gravame, ha invece diversamente concluso come in precedenza evidenziato e trascritto.
Dunque, se in primo grado, oltre che sollevare una eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha formulato le proprie richieste nei confronti di BA
ES, in sede di appello ha invece rivolto le istanze nei confronti di pag. 6/7 , così di fatto prospettando profili di responsabilità del tutto nuovo diretti CP_7
alla appellata e non piuttosto alla come inizialmente fatto. Controparte_6
Si tratta all'evidenza di allegazioni e domande del tutto nuove proposte per la prima in appello e, dunque, inammissibili per violazione dell'art. 345 c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1798/22 del Tribunale di Roma proposto da CP_1
, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbite, così provvede:
[...]
dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante alla rifusione in favore della banca appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in € 7.160,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4339/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 4.11.2025 tra:
c.f. , il quale è rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura già in atti, dall'Avv. Diego Fabbri, c.f.
nel cui Studio, sito in Roma via C.F._2 Email_1
Casale Agostinelli 147 presso il cui studio è elett.te domiciliato.
- APPELLANTE -
CONTRO con sede in , Piazza Controparte_2 CP_2
Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , CP_2 P.IVA_1
stesso numero di codice fiscale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi, BA iscritta nell'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
BArio Monte dei Paschi di Siena, codice BA n. 1030.6, codice Gruppo
1030.6, in persona della Dr.ssa (C.F. Controparte_3
), nella qualità di Responsabile di Struttura di terzo C.F._3
livello con funzione “Legale” e come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza (livello di procura D5), come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente statuto Sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti del dott. notaio in , in data 15 giugno Persona_1 CP_2
2021, repertorio n. 40124, raccolta n. 20466, registrata in il 15 giugno CP_2
2021 al n. 3600, serie IT, elettivamente domiciliata in Roma, Via Trionfale n.
6551, presso lo studio dall'Avv. Mario Fiandanese (C.F.
[...]
), e il suo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di C.F._4
seguito indicato, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e separato foglio materialmente congiunto all'atto stesso
- APPELLATA –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1798/2022.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 2/7 La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1
impugnato la sentenza n. 1798/22 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando nel giudizio azionato da sia nei confronti CP_4
dell'odierno appellante che nei confronti delle altre parti tra cui
[...]
e e altri, ha così statuito;
Controparte_5 Controparte_6
“visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 13/11/2018 e 15/11/2018 da CP_4
avverso e le società e
[...] Controparte_1 Controparte_6 [...]
con l'intervento di quale Controparte_7 Controparte_8
procuratrice di in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_9
pro tempore, contrariis reiectis:
ACCERTA e DICHIARA il diritto di di ottenere da CP_4 CP_1
la cancellazione della ipoteca trascritta in Roma il 14/2/2005 al n.
[...]
4863 da BA ES S.p.A., ora sull'immobile sito in Controparte_6
Roma, alla Via G. Prina n. 24, Pal. E, distinto in catasto urbano al fg. 259, p.lla
71, sub. 75zc, cat. A/3, classe 3, Vani 4;
RIGETTA le domande proposte da avverso le società CP_4 [...]
e Controparte_6 Controparte_7
CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 CP_4
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compenso professionale ed € 786,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
pag. 3/7 CONDANNA a rifondere alle società convenute ed CP_4
all'intervenuta le spese di lite, che liquida, quanto ad in Controparte_6
complessivi € 6.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, quanto alla Controparte_7
in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per
[...]
spese generali ed agli accessori di legge e, quanto a quale Controparte_8
mandataria di in complessivi € 3.500,00 per compenso Controparte_9
professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
A sostegno del gravame, sul presupposto che il Tribunale di Savona ha riconosciuto in separato giudizio la responsabilità di per i fatti allegati dagli attori, condannando la odierna appellata al risarcimento dei danni per la mancata cancellazione della ipoteca iscritta da BA ES sull'immobile acquistato dalla e da , con la sua conseguente CP_4 Parte_1
condanna risarcitoria per la violazione delle obbligazioni derivanti dal mandato da loro conferito per la estinzione del debito del nei CP_1
confronti della BA ES e la conseguente cancellazione della ipoteca, ha posto il seguente unico ed assorbente motivo:
A) Negligenza della Controparte_7
erronea interpretazione delle norme contrattuali di compravendita;
Omessa pronuncia del riconoscimento dell'autonomia tra diritti reali di garanzia e diritti di credito formulata dal CP_1
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
• in via principale e nel merito, accertato quanto descritto in narrativa, e in virtù di quanto accertato nella sentenza n. 170/2022 pubblicata dal Tribunale di Savona in data 17.02.2022, accertata la responsabilità del Controparte_7
circa l'obbligo di estinzione dell'ipoteca, riformare l'appellata sentenza
[...]
pag. 4/7 n. 1798/2022 emessa dal Tribunale di Roma nella parte delle motivazioni in cui non prevede profili di responsabilità da parte della Controparte_7
circa l'omessa cancellazione d'ipoteca e, per l'effetto, riformare
[...]
l'appellata sentenza nella parte in cui condanna il all'estinzione CP_1
dell'ipoteca iscritta 14.02.2005;
• riformare l'appellata sentenza in quanto nulla ha motivato, il Tribunale di
Roma, circa la richiesta di rigetto di parte attrice fondata sull'autonomia tra diritti reali di garanzia e diritti di credito e, per l'effetto, riformare l'appellata sentenza nel punto in cui condanna a cancellare l'ipoteca, Controparte_1
• il tutto con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi”
Si è costituita la quale, oltre che contestare nel merito l'avverso CP_11
gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ne ha eccepito anche la inammissibilità per la ritenuta violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere l'appellante introdotto domande ed eccezione del tutto nuove rispetto alle sue conclusioni formulate in primo grado.
Ha, pertanto, così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
-rigettare l'appello e confermare in toto la impugnata sentenza del Tribunale di
Roma;
-condannare al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese e del compenso professionale, oltre al Controparte_7
15% per il rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Le altre parti si sono ugualmente costituite ma il relativo giudizio nei loro confronti è stato dichiarato estinto per intervenuta transazione e conseguente rinuncia al giudizio e relativa accettazione, sicchè resta da valutare il gravame solo con riferimento alla posizione della CP_11
pag. 5/7 Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello è inammissibile, dovendosi recepire la eccezione sollevata dalla difesa della banca.
Occorre, a tal fine, confrontare le conclusioni formulate dall'appellante per rendersi conto della novità di quelle poste a fondamento del presente appello rispetto a quelle di primo grado.
Dinanzi al Tribunale, le conclusioni sono state del seguente tenore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
– in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto in quanto l'onere di cancellazione dell'ipoteca Controparte_1
doveva essere assolto dall'Istituto di Credito che lo ha iscritto;
– in via principale, rigettare ogni pretesa di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto sia perchè era compito della BA ES cancellare l'ipoteca ai sensi e per gli effetti del D.L. 7/2007 e ss. mm. e integrazioni, sia perchè anche qualora l' vantasse un credito nei confronti del ai CP_12 CP_1
sensi e per gli effetti dell'art. 2880 c.c. e della recente giurisprudenza, la stessa avrebbe dovuto comunque liberare il bene in favore dei terzi acquirenti;
– il tutto con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
– in via istruttoria, il convenuto si riserva di produrre ulteriori mezzi di prova e meglio articolare i mezzi istruttori anche in virtù delle avverse difese”.
In sede di gravame, ha invece diversamente concluso come in precedenza evidenziato e trascritto.
Dunque, se in primo grado, oltre che sollevare una eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha formulato le proprie richieste nei confronti di BA
ES, in sede di appello ha invece rivolto le istanze nei confronti di pag. 6/7 , così di fatto prospettando profili di responsabilità del tutto nuovo diretti CP_7
alla appellata e non piuttosto alla come inizialmente fatto. Controparte_6
Si tratta all'evidenza di allegazioni e domande del tutto nuove proposte per la prima in appello e, dunque, inammissibili per violazione dell'art. 345 c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1798/22 del Tribunale di Roma proposto da CP_1
, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbite, così provvede:
[...]
dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante alla rifusione in favore della banca appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in € 7.160,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7