Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 01/04/2026, n. 82
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Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Determinazione dell’indennità integrativa speciale (I.I.S.)

    La Corte richiama la normativa che prevede l’integrazione dell’I.I.S. nella base pensionabile solo per le pensioni liquidate dopo il 1° gennaio 1995, salvo specifiche eccezioni non applicabili al caso di specie. Pertanto, la doglianza non può essere accolta.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell’indennità speciale annua (I.S.A.)

    L’indennità è prevista solo in caso di infermità proveniente da causa di servizio che abbia generato la cessazione definitiva del servizio, non il transito in ruoli civili. Poiché la ricorrente è transitata nei ruoli civili, il beneficio non è dovuto.

  • Rigettato
    Riconoscimento dei benefici combattentistici

    La domanda è generica, non specificando a quale categoria di benefici la ricorrente appartenga ai sensi della legge. Pertanto, la domanda viene respinta.

  • Accolto
    Riconoscimento della maggiorazione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997

    La Corte ritiene che la ricorrente abbia diritto a tale maggiorazione, poiché cessata dal servizio per inidoneità e non emergendo dal provvedimento di liquidazione il riconoscimento di tale beneficio. L'INPS si è limitato a eccepire che il beneficio deve essere riconosciuto dall'Amministrazione di appartenenza, ma non ha contestato il diritto nel merito.

  • Accolto
    Riconoscimento delle maggiorazioni di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973

    La ricorrente, titolare di pensione di ottava categoria, vanta il requisito del compimento di almeno cinque anni di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità necessaria per la pensione normale. Pertanto, ha diritto all'aumento della base pensionabile ex art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 fino al tetto previsto dall'art. 54 citato.

  • Accolto
    Riconoscimento del beneficio ex art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010

    Le patologie sofferte dalla ricorrente sono ascritte alla Tabella A, categoria 8^, e sono insorte durante l'attività di servizio. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui condiziona il beneficio al riconoscimento dell'infermità in costanza di rapporto di impiego, anziché alla sua insorgenza in attività di servizio. Pertanto, i requisiti sono integrati.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa

    La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, confermando che l'onere del pagamento delle pensioni privilegiate ricade sull'INPS.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice adito

    Non viene fornito un ragionamento specifico del giudice su questo punto, ma la decisione di accogliere la domanda relativa all'art. 1801 implica il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione.

  • Rigettato
    Inammissibilità della domanda per mancata previa istanza amministrativa

    La Corte respinge l'eccezione di inammissibilità, avendo la ricorrente documentato la presentazione della relativa istanza amministrativa e considerato che il petitum sostanziale è diretto al ricalcolo della pensione.

  • Rigettato
    Infondatezza delle domande nel merito

    Non viene fornito un ragionamento specifico del giudice su questo punto, ma la decisione di accogliere parzialmente il ricorso implica il rigetto di questa eccezione per le parti accolte.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ritiene che non vi sia stata prescrizione quinquennale, poiché la ricorrente ha chiesto i benefici in questione con nota del xxxxx, e il trattamento è stato riconosciuto dall'xxxxxx, pertanto alcuna prescrizione è maturata.

  • Rigettato
    Divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria

    La Corte riconosce il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 01/04/2026, n. 82
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia
    Numero : 82
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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