Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 01/04/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 82/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. VA AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37892 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza della sig.ra:
xxxxxxx, nata a [...] (xxx) il xxxxx (xxxxxx) e residente in xxxxx alla via xxxx n. xx, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Brunetti e dall’Avv. Francesco Del Prete ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Manduria (TA) alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 20/c, (domicilio digitale: brunetti.giuseppe@oravta.legalmail.it; f.delprete@pec.it);
contro:
INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva (Previmil), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 158 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (c.g.c.);
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’11.3.2026, l’Avv. F. Del Prete per la ricorrente e l’Avv. I. De Leonardis per l’INPS; nessuno comparso per il Ministero della Difesa.
Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il xxxxxx la sig.ra xxxxxx, già in servizio presso la Marina militare, transitata nei ruoli civili dal xxxxxx e titolare di pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria a decorrere dall’xxxxx, ha chiesto, per i motivi meglio articolati con il mezzo introduttivo dell’odierno giudizio, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento mediante riconoscimento: i) dell’indennità integrativa speciale (I.I.S.) in misura intera (in luogo del 30% riconosciutole); ii) dell’indennità speciale annua (I.S.A.) ex art. 32 della l. 31.9.1954, n. 599; iii) dei benefici combattentistici ex l. 24.5.1970, n. 336; iv) della maggiorazione di cui all’art. 4 del d.lgs. 30.4.1997, n. 165; v) delle maggiorazioni di cui all’art. 54 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092; vi) dei benefici di cui all’art. 1801 del d.lgs. 15.3.2010, n. 66.
2. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il xxxxx, chiedendo di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e, in subordine, di dichiarare il difetto di giurisdizione quanto alla domanda volta a ottenere i benefici ex art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 e il rigetto del ricorso per le restanti questioni, con vittoria di spese; in ulteriore subordine, è stata eccepita la prescrizione ex art. 2 della l. 7.8.1985, n. 428, per i ratei antecedenti al quinquennio dalla proposizione del ricorso.
3. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxxx, chiedendo di: i) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione sulla domanda di riconoscimento del beneficio ex art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, per appartenere la stessa al giudice amministrativo; ii) sempre in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità della domanda avente a oggetto l’I.S.A., in quanto non oggetto della previa domanda amministrativa; iii) nel merito, rigettare integralmente le domande proposte nei confronti dell’INPS, in quanto infondate in fatto e in diritto; iv) in subordine, dichiarare prescritto il diritto al conseguimento dei benefici economici richiesti e/o in via ulteriormente gradata dichiarare prescritti i ratei di pensione e/o le eventuali differenze maturate, eventualmente dovuti, e non riscossi, relativi al periodo precedente la data di costituzione in mora ovvero la notifica del ricorso; v) in ogni caso, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetari e rigettare la richiesta di riconoscimento di quest’ultima difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno; in mancanza liquidare l’importo più favorevole tra interessi e rivalutazione a far data dal ricorso; spese rifuse.
4. – Con ordinanza a verbale resa all’udienza del 27.11.2025, in accoglimento della richiesta dell’INPS (non opposta dalla ricorrente) di un breve termine per la produzione di note di approfondimento, è stato disposto il rinvio della discussione all’udienza del 18.2.2026 (poi differita all’11.3.2026).
5. – Il 6.2.2026 l’INPS ha depositato le citate note di approfondimento.
6. All’udienza dell’11.3.2026 le parti hanno insistito per le rispettive conclusioni.
7. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
8. – In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, essendo lo stesso deputato alla sola determinazione del trattamento pensionistico del personale militare avente decorrenza anteriore all’1.1.2010 e non avendo alcuna responsabilità nel pagamento delle poste di pensione privilegiata, il cui onere ricade sull’INPS.
9. – Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS con riferimento all’I.S.A., avendo parte ricorrente documentato la presentazione della relativa istanza amministrativa (cfr. nota del xxxx inviata via pec il xxxx al Ministero della Difesa e all’INPS, in cui si fa espressa menzione dell’indennità in questione).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non vi è violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. quando il petitum sostanziale, come nel caso di specie, sia diretto a ottenere il ricalcolo e la riliquidazione della pensione contestando i criteri di calcolo utilizzati dall’INPS nell’originario provvedimento di liquidazione della pensione (cfr. Corte dei conti, Sez. II^ giur. centr. app., sent. 10.6.2025, n. 134).
10. – Passando al merito, con il primo motivo di ricorso si lamenta la non corretta determinazione dell’I.I.S., attribuita solo in misura percentuale (30% di quanto riconosciuto nello stipendio) anziché per intero, come dovuto.
In proposito, si rammenta che l’indennità integrativa speciale «già disciplinata dall’art. 2 L. n. 324/1959, costituiva originariamente un assegno accessorio, corrisposto dunque separatamente rispetto alla pensione (salvi i limiti di cumulo fissati dallo stesso T.U. pensionistico e da leggi successive), sia diretta che di riversibilità e indiretta. In particolare, le pensioni dirette si calcolavano mediante il c.d. “sistema retributivo”, ovvero prendendo a base di calcolo l’ultima retribuzione, esclusi tutti gli assegni accessori ed indennità non espressamente qualificati “pensionabili”, senza computare quindi l’indennità integrativa speciale (per cui veniva corrisposto un assegno separato). Successivamente, il legislatore, con l’art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, ha previsto che “per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale …..”. Il successivo comma 5 (poi abrogato) del medesimo art. 15 della legge n. 724/1994 ha previsto che le disposizioni sul computo separato della I.I.S., di cui all’art. 2 della legge n. 324 del 1959, si applicassero “limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di riversibilità ad esse riferite”. Ne consegue che, come affermato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte (in senso conforme, Sez. I App. sent. n. 205/2024), soltanto per i titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995 è consentito “conservare l’indennità integrativa speciale nella misura intera, senza le riduzioni conseguenti ad un suo inserimento nella base pensionabile” (SS.RR., sent. nn. 1/2009 e 2/2006)» (Corte dei conti, Sez. I^ giur. centr. app., sent. 30.7.2025, n. 112), salve alcune specifiche e tassative eccezioni previste dall’art. 2, comma 20, della l. n. 335/1995, tra le quali non rientra la fattispecie oggetto dell’odierno giudizio (in senso conforme, v. Corte dei conti, Sez. I^ giur, centr. app., sent. 3.9.2025, n. 130).
Ne consegue che la doglianza non può trovare accoglimento.
11. – Per quanto concerne l’indennità speciale annua (I.S.A.), l’art. 32 della l. n. 599/1954 prevede la spettanza, «in aggiunta al trattamento di quiescenza», di un’indennità speciale annua in favore del «sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l’età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell’art. 24».
Nel caso di specie, la ricorrente è transitata nei ruoli civili del Ministero: pertanto, non deve esserle liquidato il beneficio richiesto, in quanto spettante soltanto in caso di infermità proveniente da causa di servizio che abbia generato la cessazione definitiva del servizio stesso e non il transito in altri ruoli (cfr. in argomento Corte dei conti, Sez. giur. reg. Lombardia, sent. 13.10.2025, n. 148).
12. – Quanto ai benefici combattentistici ex l. n. 336/1970, la domanda appare del tutto generica, non essendo in alcun modo indicati i motivi per i quali la ricorrente abbia diritto al riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge n. 336/1970.
La ricorrente si è infatti limitata a ritenere indubbia la spettanza, «visto l’espletato servizio», dei benefici in questione, senza indicare a quale categoria tra quelle previste dall’art. 1 della legge sopra citata ella appartenga; la domanda va dunque respinta in parte qua.
13. – Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento dei cc.dd. sei scatti stipendiali, l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 165/1997 prevede che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all’articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall’articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all’articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all’articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3».
La disposizione si colloca nell’ambito della delega attribuita dalla legge di riforma del sistema pensionistico (l. 8.8.1995, n. 335) ed è finalizzata all’armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici, tra l’altro, del personale militare e delle Forze di polizia a ordinamento civile.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nel richiamare le disposizioni di legge che riconoscono il beneficio dei sei scatti stipendiali, si limita a precisare che tale beneficio debba essere aggiunto alla base stipendiale come definita ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992.
Ciò posto, in ragione della sua collocazione, alla previsione in esame non può attribuirsi carattere innovativo, dovendo essa ritenersi riferita al solo calcolo della base pensionabile e svolgendo, dunque, con riferimento al richiamo alle disposizioni di legge che riconoscono il beneficio de quo, una mera funzione ricognitiva.
In buona sostanza, deve ritenersi che la locuzione «all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda» non sia idonea a consentire un ampliamento della platea dei destinatari del beneficio rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate; queste ultime subordinavano il riconoscimento del beneficio alla cessazione dal servizio riconducibile alle seguenti ipotesi:
· in luogo della promozione al giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età (art. 13 della l. n. 804/1973 per i generali e i colonnelli «a disposizione»; art. 32, comma 9-bis, della l. n. 224/1986 per gli ufficiali);
· alla cessazione dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti (art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 per i sottufficiali; art. 32 della l. n. 196/1995 per i volontari di truppa; art. 6-bis del d.l. 21.9.1987, n. 387, come sostituito dall’art. 21 della l. n. 232/1990, per gli appartenenti alla Polizia di Stato).
Le disposizioni sopra citate, a eccezione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, sono state abrogate dal d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare).
Alla luce del quadro normativo richiamato deve ritenersi che, con particolare riferimento alla liquidazione del trattamento pensionistico, la concessione del beneficio stipendiale resti condizionata alla cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, morte ovvero cessazione per permanente inabilità al servizio ovvero, in caso di cessazione a domanda, al possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi (55 anni di età e 35 anni di contribuzione) (cfr. Sez. giur. reg. Puglia, sent. 10.11.2025, n. 249).
Sul punto il Ministero della Difesa nulla ha osservato mentre l’INPS si è limitato a eccepire che la maggiorazione de qua deve essere riconosciuta dall’Amministrazione di appartenenza.
Posto che la ricorrente è cessata dal s.m.i. per inidoneità e che dalla lettura del provvedimento di liquidazione non emerge il riconoscimento dei benefici economici in menzione, la domanda deve essere accolta.
14. – La domanda relativa alla maggiorazione ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con cui si rivendica il diritto alla maggiorazione della percentuale prevista dall’art. 67, comma 3, del medesimo d.P.R., deve essere accolta.
L’art. 67 del Testo unico del 1973, dopo aver sancito che:
· al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla l. 18.3.1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione privilegiata (comma 1);
· detta pensione è pari alla base pensionabile di cui all’art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell’ultimo comma di questo articolo (comma 2);
dispone (comma 3) che «Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell’art. 54» (i.e. 44 per cento della base pensionabile).
Posto che l’anzianità necessaria al militare per il conseguimento della pensione normale è quella di «almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo» (art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973), nel caso in esame, la ricorrente (titolare di pensione di ottava categoria) vanta il requisito del compimento di almeno cinque anni di servizio effettivo senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale.
Deve quindi essere riconosciuto il diritto a vedersi aumentata la base pensionabile ex art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 fino a concorrenza del tetto previsto dall’art. 54 citato.
15. – Infine, con riferimento all’auspicato riconoscimento del beneficio ex art. 1801 del d.lgs. 66/2010, tale disposizione (che trova il proprio antecedente negli abrogati artt. 117 e 120 del r.d. 31.12.1928, n. 3458) prevede un incremento stipendiale spettante una tantum in favore del personale delle Forze Armate che «in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».
L’aumento è pari a 2,50% dello stipendio per le infermità dalla I alla VI categoria e a 1,25% per le infermità dalla VII alla VIII categoria.
Con la sentenza n. 13 del 2024 la Corte costituzionale – chiamata a delibare la legittimità della disposizione de qua nella parte in cui subordina l’attribuzione del beneficio in parola al fatto che il riconoscimento dell’infermità avvenga «in costanza di rapporto di impiego» – ha affermato che «8.2 - Elementi costitutivi del diritto sono, quindi, l’infermità, che deve rientrare in una fattispecie tra quelle specificamente individuate dalla norma, e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro ratio giustificatrice nell’esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell’assolvimento del proprio dovere.
In tale prospettiva, l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso (sentenza n. 195 del 2022).
9. - In coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata (ex multis, sentenza n. 6 del 2019), deve concludersi che l’inciso contenuto nell’art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall’attività di servizio, così violando sotto tale profilo l’art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego».
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 «nella parte in cui condiziona l’attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio».
Nel caso di specie, da un lato, le patologie sofferte dalla ricorrente sono state ascritte alla Tabella A, categoria 8^; dall’altro, è incontestato che le stesse siano insorte durante l’attività di servizio, risultando così integrati i requisiti previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.
16. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento alle domande intese a conseguire le maggiorazioni ex art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 ed ex art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 nonché il beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.
Dagli atti di causa emerge che la ricorrente ha chiesto le maggiorazioni e i benefici di che trattasi con nota del xxxxx trasmessa via pec il successivo xxxxx all’INPS e al Ministero della Difesa (in tal senso potendosi intendere il richiamo, accanto a quelli ivi espressamente menzionati, agli «altri aumenti di legge», seguito da un’elencazione esemplificativa e non esaustiva dei benefici pretesi); conseguentemente, poiché il trattamento in questione è stato riconosciuto dall’xxxxxx(giusta provvedimento INPS trasmesso con nota del xxxxx), alcuna prescrizione quinquennale deve ritenersi maturata.
Sugli arretrati maturati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
17. – L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37892, così dispone:
· dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa;
· accoglie il ricorso parzialmente nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza dell’11.3.2026.
Il Giudice (VA AL)
Depositata il 1.4.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(RA AR AL)
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(VA AL)
Depositata il 1.4.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(RA AR AL)
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 1.4.2026 Il Funzionario
(RA AR AL)
(f.to digitalmente)