Rigetto
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 5548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5548 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05548/2025REG.PROV.COLL.
N. 00967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2025, proposto da
ER D'NG, NT NA, NG CA, IA CI, EM ER, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Nicola Scapillati, Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Colle D'Anchise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LE Di OL, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Ripabelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER Di IL, SS Di GR, AN AN, CA NA, IC NA, NA BE, IO BE, IO TI, MI Di EN, CO Di OL, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00364/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Colle D'Anchise;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale LE Di OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Papa, Massimo Romano, Pasquale Ripabelli, Salvatore Di Pardo e Nicola Scapillati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha respinto il ricorso proposto da VA D’NG, ER D’NG, NT NA, NG CA, IA CI ed EM ER, tutti candidati consiglieri per la lista n. 1 avente il contrassegno “Uniti per Colle”, con IO TI candidato alla carica di Sindaco, alle elezioni comunali di Colle d’Anchise dell’8 e 9 giugno 2024 (primo turno) e 23 e 24 giugno (turno di ballottaggio) contro il Comune di Colle d’Anchise e nei confronti di LE Di MA, eletto alla carica di Sindaco per la lista n. 2 avente il contrassegno “Insieme per Colle d’Anchise” e degli altri controinteressati indicati in epigrafe, candidati consiglieri eletti per la stessa lista, per l’annullamento: A) del verbale del 24 giugno 2024 di proclamazione degli eletti; B) dei verbali e dei provvedimenti della Commissione Elettorale Circondariale di Campobasso, sia del primo turno che del turno di ballottaggio, nonché di tutti gli atti istruttori ivi richiamati, e di ogni atto conseguente o connesso, anche non conosciuto; C) delle operazioni elettorali e dei verbali della sezione elettorale di Colle d’Anchise, sia del primo turno che del turno di ballottaggio, ivi comprese le relative tabelle di scrutinio e gli atti allegati della sezione elettorale; D) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, con particolare riferimento alle operazioni elettorali, sia del primo turno che del turno di ballottaggio; nonché, in subordine, per l’annullamento dei risultati e delle operazioni elettorali relativi alla suddetta consultazione e dei verbali di proclamazione degli eletti, sia del primo turno dell’8 e 9 giugno 2024, sia del turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024.
Il ricorso incidentale proposto da LE di MA per l’annullamento dell’esito delle elezioni del primo turno, in funzione della correzione del risultato elettorale in senso più favorevole alla propria lista, o, in subordine, per la conferma del risultato elettorale all’esito del ballottaggio, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. A conclusione delle elezioni, dopo il ballottaggio tenutosi in esito al pareggio al primo turno tra le due liste in campo, le quali al primo spoglio avevano conseguito entrambe un numero di preferenze pari a 288 voti, il Sindaco eletto, LE Di OL, alla guida della lista n. 2 “Insieme per Colle D’Anchise”, aveva ottenuto n. 300 voti, mentre il candidato antagonista e odierno ricorrente, candidato della lista n. 1 “Uniti per Colle”, ne aveva conseguiti 287.
1.1.1. I ricorrenti hanno domandato la correzione del risultato elettorale in proprio favore, ovvero, in subordine l’integrale annullamento delle elezioni, formulando un unico, articolato, motivo, rubricato come segue: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 57 E 69, D.P.R. 570/60 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 5, D.P.R. 132/93 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO FAVOR VOTI”.
1.1.2. Il risultato elettorale sarebbe stato viziato dalle seguenti illegittimità:
- la illegittima attribuzione in favore della lista n. 2 di due voti in tesi, invece, nulli, per la presenza di segni grafici in grado di rendere riconoscibile l’espressione di voto;
- la illegittima ammissione al voto mediante accompagnatore in cabina di elettori che sarebbero stati invece in grado di esercitare il diritto di voto in autonomia;
- la illegittima ammissione al voto di un elettore proveniente da altro Comune sulla base dell’attestazione resa dal Sindaco, e tuttavia in assenza dei presupposti di cui all’art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967, nonché della indispensabile deliberazione della Commissione Elettorale Circondariale;
- la consegna da parte dei messi comunali al seggio elettorale, nel giorno del suo insediamento per il primo turno, di un plico contenente schede suppletive di scorta che avrebbero dovuto essere conservate presso l’ufficio elettorale comunale;
- la sostituzione di una scheda restituita dall’elettore e, in tesi, “ verbalizzata erroneamente come deteriorata ” (cfr. pag. 18 del ricorso);
- la presenza di errori tipografici nelle schede fornite agli elettori durante il turno di ballottaggio.
1.2. Dato atto della resistenza del Comune di Colle d’Anchise e dei controinteressati, ossia del Sindaco e dei consiglieri comunali dichiarati eletti nella lista n. 2, nonché della proposizione del ricorso incidentale, il tribunale ha respinto tutti i motivi del ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.
1.3. Le spese processuali sono state compensate.
2. I signori ER D’NG, NT NA, NG CA, IA CI ed EM ER hanno proposto appello con quattro motivi, corrispondenti alle seguenti censure: violazione e falsa applicazione d.P.R. 570/60; violazione e falsa applicazione d.lgs. 267/00; violazione e falsa applicazione d.lgs. 223/67; violazione e falsa applicazione artt. 3, 97 e 117, lett. m) della Costituzione; eccesso di potere, errore nei presupposti, illogicità, sviamento dall’interesse pubblico, disparità di trattamento, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia, violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza.
Risulta che gli appellanti abbiano rinunciato alla prima ed all’ultima delle censure proposte in primo grado, così prestando acquiescenza al relativo rigetto.
Il Comune di Colle d’Anchise e il signor LE Di OL si sono costituiti per resistere all’appello. Il secondo ha proposto appello incidentale.
2.1. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2025 la causa è stata discussa e riservata per la decisione, previo deposito di memoria degli appellanti e di memoria di replica delle due parti private.
2.2. Va respinta la richiesta di “espunzione” della memoria di replica della parte appellata, poiché -diversamente da quanto sostengono gli appellanti- la replica non è ammessa quando sia stata la controparte a non depositare la (prima) memoria difensiva, non anche quando questa (prima memoria difensiva) non sia stata depositata dalla parte che intende replicare.
Poiché gli appellanti hanno depositato memoria difensiva in data 17 aprile 2025, è ammissibile la replica a tale memoria depositata dal signor LE Di OL il 24 aprile 2025.
3. Col primo motivo ( Illegittimità voto assistito ), gli appellanti criticano il rigetto della corrispondente censura del primo grado, riguardante l’asserita illegittima ammissione al voto assistito in assenza dei presupposti di legge di diversi elettori (con concentrazione in appello delle censure - che in primo grado erano riferite anche all’assenza di certificazione medica per altri elettori - riguardanti specificamente l’elettore A.L., votante con accompagnamento al primo turno e l’elettore V.D.C., votante con accompagnamento al secondo turno).
3.1. Il tribunale - dopo avere precisato di non ritenere necessaria la produzione di certificato medico, richiamando la dizione dell’art. 41, comma 6, del d.P.R. n. 570/1960 e l’interpretazione giurisprudenziale di cui a Cons. Stato, V, n. 4504/2010, per la quale “ La valutazione sull'assentibilità di questa speciale forma di voto è pertanto rimessa nella prudenziale valutazione, fatta anche di accertamento empirico, del Presidente della Sezione ” - ha ritenuto che il mezzo in questione veicolasse “ una contestazione solo di natura meramente formale, e come tale inidonea a invalidare le operazioni di voto ”, senza che il ricorso contestasse l’esistenza degli autonomi poteri valutativi rimessi dalla legge al Presidente di seggio ai fini dell’ammissione al voto accompagnato, pur in assenza delle pertinenti certificazioni mediche.
3.1.1. Ha quindi specificato la contestazione dei ricorrenti nei seguenti termini: “ l’errato (o mancato) esercizio di simili poteri valutativi: perché dal verbale non emergerebbe la valutazione del Presidente sullo specifico punto della capacità concreta degli elettori di esprimere in autonomia, per il tramite dei propri arti superiori, il proprio voto.
Le annotazioni contenute nel verbale, limitandosi a indicare un pur evidente stato di inabilità degli elettori, riconosciuti come tetraplegici dal Presidente di Seggio, non avrebbero difatti dato puntuale conto dell’effettivo svolgimento della specifica valutazione sulla rispettiva capacità di movimentazione degli arti superiori. ”.
La critica è stata ritenuta infondata “ in quanto generata da una non condivisibile lettura riduttiva delle espressioni pur sempre riportate nel verbale delle operazioni di seggio, e comunque meramente formalistica ”, tenuto conto di quanto risultante dal paragrafo 12 del verbale, riportato in sentenza.
Le relative annotazioni in ordine alla natura dell’infermità ( tetraplegia ) ed alla gravità dell’impedimento ( evidente stato di inabilità ) sono state interpretate come espressive del riscontro empirico effettuato dal Presidente, dopo avere raccolto le indicazioni provenienti dagli elettori interessati.
3.1.2. Il T.a.r. ha escluso che le deduzioni dei ricorrenti avessero fornito una valida base di prova dell’illegittimità dell’operato del Presidente di seggio, non rilevando in tale senso il fatto che uno degli elettori ammessi al primo turno al voto assistito avesse votato autonomamente nel turno successivo, dato che residua “ la libertà dell’elettore di scegliere di provare a votare da solo ” e che “ alcuni stati patologici, anche gravi, colpiscono gli arti ed infliggono dolori con picchi di intensità variabile a seconda di una serie di fattori: sicché non è inverosimile che una persona sia in grado di votare in autonomia in un certo tempo, ma risulti invece impedito in un momento diverso ”.
3.2. Gli appellanti criticano questa parte della motivazione osservando che l’elettore A.L. è affetto dalla patologia della Trisomia 21 (c.d. Sindrome di Down) e non da tetraplegia, e che la detta patologia non consente il voto assistito e consente l’uso regolare degli arti, sicché il Presidente di seggio avrebbe violato l’art. 41 del d.P.R. 570/60 ammettendolo a votare con accompagnatore. Inoltre sarebbe errata l’affermazione del T.a.r. sull’intensità variabile dei dolori che affliggerebbero gli elettori affetti da tetraplegia.
Il procedimento inverso si sarebbe verificato per l’elettore V.D.C., per dichiarata cataratta totale evolutiva in assenza di certificazione medica, per cui varrebbero le considerazioni precedenti, atteso che al primo turno ha votato autonomamente mentre al secondo con l’assistenza di un accompagnatore.
3.2.1. Gli appellanti aggiungono che al massimo il Presidente di seggio avrebbe potuto ammettere gli elettori al voto assistito per patologie aventi analoga gravità rispetto a quelle indicate dalla legge, ma non per “evidente stato di inabilità”, circostanza che non sarebbe stata accertabile de visu dallo stesso Presidente di seggio, il quale infatti avrebbe compiuto una valutazione errata smentita dai fatti.
3.3. Le censure non meritano di essere accolte.
3.3.1. Preliminarmente, in accoglimento della corrispondente eccezione delle parti appellate, vanno escluse dal thema decidendum del giudizio di secondo grado le censure non proposte in primo grado, perciò inammissibili per violazione del divieto dei nova in appello (ex art. 104, comma 1, c.p.a.).
A tale fine è sufficiente delimitare l’ambito del corrispondente motivo risultante dal ricorso di primo grado, consistente nella critica del voto assistito dei due elettori, sig. A.L. e sig. V.D.C., dei quali il primo ha espresso il voto in maniera assistita al primo turno, votando in autonomia al turno di ballottaggio, e il secondo, all’opposto, ha votato in autonomia al primo turno, esprimendo il voto in maniera assistita al turno di ballottaggio.
Per entrambi le censure del primo grado non attengono alle patologie effettivamente riscontrate o riscontrabili in capo ai predetti, bensì al potere riconosciuto al Presidente di seggio di rilevare la patologia anche a prescindere dalla certificazione medica, in particolare quando lo stesso non abbia constatato le patologie specificamente indicate dall’art. 41 del d.P.R. n. 570/1960, ma “ altro impedimento di analoga gravità ”.
Di conseguenza, sono nuove, quindi inammissibili, le censure concernenti l’elettore A.L. riguardo all’ipotizzata reale sua patologia (Sindrome di Down) ed alla mancata valutazione empirica di quest’ultima da parte del Presidente di seggio.
Analogamente è a dirsi per la patologia che viene attribuita, per la prima volta in appello, all’elettore V.D.C. (quella della cataratta evolutiva).
3.3.2. Peraltro, per questo secondo elettore il motivo di appello, che è riferito al voto assistito al turno di ballottaggio, è inammissibile perché non censura specificamente la statuizione di inammissibilità del primo giudice basata sul rilievo – corretto in punto di diritto – che la censura è inidonea a superare “ la prova di resistenza nella parte in cui ha avuto di mira il risultato del turno di ballottaggio, all’esito del quale il divario tra i voti attribuiti alle due liste in competizione è stato tale che l’ipotetica invalidazione non sarebbe idonea a sovvertire le sorti delle elezioni ”.
3.3.3. Nel merito, relativamente al voto assistito espresso dall’elettore A.L. al primo turno, va confermata la decisione di primo grado sulla non indispensabilità del certificato medico e sulla sufficienza dell’annotazione a verbale della patologia “ tetraplegia ”, nonché dell’effetto prodotto di “ evidente stato di inabilità ”.
L’annotazione a verbale è da ritenersi conforme al disposto dell’art. 41 del d.P.R. n.570/1960 poiché - contrariamente a quanto assumono gli appellanti - non è affatto richiesto né che il Presidente effettui la diagnosi della patologia né che attesti che la patologia constatata in capo all’elettore (anche in forza delle dichiarazioni rese da quest’ultimo) sia di “analoga gravità” rispetto a quelle indicate dal legislatore. Invero, la valutazione rimessa al Presidente di seggio attiene all’impedimento fisico ed alla sua gravità, cioè al fatto che, a causa della patologia, l’elettore sia gravemente impedito ad esercitare il diritto di voto in modo analogo a come lo sarebbe se fosse cieco, amputato delle mani o affetto da paralisi (agli arti superiori).
In proposito resistono alle censure riproposte in appello le argomentazioni del tribunale secondo cui, nel contesto documentale richiamato in sentenza (attinente cioè alle risultanze del verbale, a cui è sufficiente fare rinvio), “ in assenza della certificazione medica comprovante il reale stato di infermità dell’elettore recatosi alle urne, … il rilievo a verbale della species patologica della tetraplegia vada interpretato, nella fattispecie, come espressivo dell’avvenuto riscontro di un caso del più ampio genus delle infermità fisiche idonee a condizionare l’uso degli arti superiori, qualificato telegraficamente in quegli specifici termini dal Presidente dopo aver raccolto, sulla base delle sue conoscenze, le indicazioni provenienti dallo stesso elettore richiedente l’ammissione al voto accompagnato.
E’ perciò desumibile che proprio detto accertamento empirico abbia indotto il Presidente di Seggio ad ammettere al voto assistito gli elettori in questione, affetti da "tetraplegia" (diagnosi verosimilmente mutuata dalle stesse esposizioni rese al Seggio dagli interessati) …In definitiva, alla verbalizzazione sopra richiamata non può essere dunque dato un significato diverso da quello della constatazione della presenza di uno stato di inabilità fisica evidente e condizionante la materiale movimentazione degli arti superiori. ” (così verificata dal Presidente di seggio anche nei confronti dell’elettore A.L., fratello di un candidato della lista ricorrente, il quale nel primo turno lo aveva accompagnato ed assistito in cabina elettorale). In definitiva, il T.a.r. ha giustamente constatato che il verbale dà conto dell’accertamento “empirico” effettuato dal Presidente, poiché lo stato di inabilità fisica di impedimento al voto autonomo risultava appunto “evidente”.
La statuizione è conforme all’orientamento giurisprudenziale cui si intende dare seguito, secondo il quale l’espressione legislativa indeterminata di “altro impedimento di analoga gravità” manifesta l’intento del legislatore di non delimitare in modo rigoroso l’ambito delle menomazioni che ostacolano l’esercizio del voto, consentendo di attribuire rilievo a patologie innominate che presentino evidenti somiglianze con i casi tipizzati, tali da riconoscere l’effettiva sussistenza di quella eadem ratio che essa sola giustifica il ricorso al voto assistito (Cons. Stato, III, 22 luglio 2020, n. 4689).
Giova precisare che detto orientamento non è in conflitto con la giurisprudenza richiamata da parte appellante (in particolare, quella più recente di Cons. Stato, II, 9 agosto 2021 n. 5809), dal momento che il criterio della “evidente somiglianza” delle patologie innominate con quelle espressamente indicate va riferito, non alle patologie in sé considerate, ma agli effetti patologici che producono, consentendo gli stessi l’ammissione al voto assistito “ in quanto affliggenti gli occhi e gli arti superiori, oltre alla paralisi che, in mancanza di specificazioni, deve ritenersi affliggente i medesimi arti superiori ”; dunque, l’ eadem ratio si rinviene “ in caso di patologie aventi la medesima afflittività di quelle espressamente indicate dall’articolo 41, secondo comma, d.P.R. n. 570/1960 ”.
3.3.4. Vanno condivise anche le argomentazioni del T.a.r. sul profilo della censura concernente il confronto tra il comportamento di voto dell’elettore A.L. nel primo turno ed in quello di ballottaggio (“ Non rileva il fatto che l’elettore in commento, in occasione del successivo turno di ballottaggio, abbia poi espresso il voto in forma autonoma. L’accesso al voto assistito, oltre a sottendere, normalmente, un’espressa richiesta dell’elettore stesso (nel secondo caso verosimilmente mancata, magari per l’indisponibilità momentanea di accompagnatori di fiducia), non è comunque suscettibile di conculcare la libertà dell’elettore di scegliere di provare a votare da solo (assumendosi il rischio di vedersi invalidare la preferenza ove nel segreto della cabina elettorale non riesca materialmente a esprimere in autonomia la propria espressione di voto).
Né il Presidente avrebbe potuto impedire all’avente diritto di votare per il solo fatto che nel turno precedente il medesimo era stato accompagnato. ”).
Proprio l’indeterminatezza dell’espressione usata dal legislatore consente di ritenere che l’impedimento all’esercizio del diritto di voto che abilita al voto assistito non debba essere assoluto ed irreversibile, concretandosi detta assistenza in un “aiuto” prestato all’elettore che lo abbia richiesto per votare in una determinata tornata elettorale.
3.4. Il primo motivo va quindi respinto.
4. Col secondo motivo ( Illegittimità attestazione al voto ), gli appellanti criticano il rigetto della censura riguardante l’asserita illegittima ammissione dell’elettore IZ De LI, sulla base dell’attestazione del sindaco prot. n. 2503 del 6 giugno 2024 (per il primo turno) e prot. n. 2761 del 20 giugno 2024 (per il ballottaggio), in applicazione dell’art. 32 bis del dpr n. 223 del 1967, senza che ne ricorressero i presupposti.
4.1. In punto di fatto il tribunale ha ritenuto che il Comune non era riuscito a perfezionare l’iscrizione dell’interessato nelle liste elettorali nei termini ordinari e straordinari di cui agli artt. 32 e 32 bis del d.lgs. 233/67 “ non essendosi mai avveduto della ricezione, pur acquisita al protocollo dell’Ente il 9 gennaio 2024, da parte del Comune di precedente residenza dell’interessato, della sua formale cancellazione dalle liste elettorali del Comune a quo”, apprendendo pertanto solo il 6 giugno 2024 dell’interesse del signor De LI ad esercitare il diritto di voto.
4.1.1. Gli appellanti ritengono la descrizione “leggermente surreale”, dato che: il signor De LI è immigrato nuovamente (già era stato residente) nel Comune di Colle d’Anchise il 26 ottobre 2023; il malfunzionamento nazionale della piattaforma URBI (che sarebbe causa dell’omissione dell’ente locale) è avvenuto l’8 dicembre 2023, quindi circa 40 giorni dopo l’immigrazione e sei mesi prima delle elezioni; non sarebbe condivisibile che il Comune non si fosse avveduto della ricezione della cancellazione del signor De LI dalle liste elettorali del Comune a quo acquisita ritualmente al protocollo il 9 gennaio 2024; di conseguenza non sarebbe sostenibile che se ne fosse avveduto soltanto il 6 giugno 2024.
Da ciò, gli appellanti fanno conseguire l’assunto che il signor De LI non avrebbe potuto essere iscritto nelle liste elettorali comunali a causa della sussistenza nei suoi confronti di una delle cause ostative previste dall’art. 32, comma 4, n. 5 del d.lgs. 233/67, “ come ad esempio la perdita, temporanea o definitiva, del diritto elettorale, o per la presenza di altre cause ostative ”.
4.2. In proposito, in punto di diritto, il T.a.r., dopo un’ampia disamina della normativa applicabile, ha affermato che << il Collegio non rinviene quindi ostacoli a far rientrare il caso di specie nello schema aperto “dell’acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età” ai sensi dell’art. 32 n. 5” >>.
4.2.1. Secondo gli appellanti, così decidendo, il T.a.r. avrebbe sancito che il signor De LI non è stato iscritto nelle liste elettorali del Comune di Colle d’Anchise per il trasferimento della residenza, bensì per “ il riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative non meglio individuate, alimentando la certezza che il cittadino in questione non potesse essere ammesso al voto dal Sindaco poiché probabilmente erano presenti presunte cause ostative al momento dell’attestazione ” (pag. 14 del ricorso in appello).
La procedura seguita dal Comune sarebbe stata quindi illegittima perché: il Comune avrebbe dovuto seguire la procedura ordinaria in quanto era a conoscenza della “pratica” sin dal 26 ottobre 2023 e comunque lo sarebbe stato sin dal 9 gennaio 2024, data in cui è avvenuta la protocollazione della cancellazione del signor De LI dalle liste elettorali del Comune di provenienza; il Sindaco avrebbe dovuto previamente acquisire al casellario giudiziale e all’autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l’interessato fosse in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio del diritto di voto nel Comune, mentre non vi ha provveduto.
Inoltre, anche a voler identificare (impropriamente) la richiesta della tessera elettorale del 6 giugno 2024 come istanza di parte di iscrizione nelle liste elettorali (come ritenuto dal T.a.r.), si sarebbe dovuta esprimere la Commissione Elettorale Circondariale competente, la quale invece non si è pronunciata, essendo stato il De LI “inspiegabilmente” ammesso al voto personalmente dal Sindaco candidato, con insanabile violazione di legge.
4.3. Le censure non meritano accoglimento.
4.3.1. In primo luogo vanno dichiarate inammissibili le nuove censure in appello, come eccepito dalle parti appellate anche in riferimento al secondo motivo.
Invero, nel ricorso di primo grado è stata contestata l’ammissione al voto dell’elettore De LI IZ sulla base di due attestazioni del Sindaco per violazione dell’art. 32 bis del d.lgs. n. 223/67, in quanto “ a parte il dubbio sulla presenza dell’istanza di parte ” perché detta ammissione al voto è stata “ attestata dal Sindaco in violazione del citato art. 32 [rectius, 32 bis] , in assenza dell’approvazione della Commissione Elettorale Circondariale, sia al primo turno e sia al ballottaggio … il Sig. IZ De LI è stato inspiegabilmente ammesso con attestazione al voto senza il verbale di accettazione della Commissione Elettorale Circondariale competente, e ciò costituisce un’insanabile gravità, che non può che determinare l’annullamento delle operazioni elettorali in quanto è stato consentito di esprimere il voto ad un elettore che non ne aveva diritto ”, come si legge appunto nell’atto depositato in giudizio il 23 luglio 2024.
Di conseguenza sono inammissibili – oltre che del tutto ipotetiche, perciò anche generiche, se non addirittura temerarie (come eccepito dagli appellati) – le deduzioni svolte in appello a proposito della presenza di una delle cause ostative al diritto di voto previste dall’art. 32, comma 4, n. 5 del d.lgs. n. 233/1967, come ad esempio la perdita del diritto elettorale o altre cause ostative, la cui assenza si sarebbe dovuta accertare, secondo gli appellanti, da parte del Sindaco con acquisizioni presso il casellario giudiziale e presso le autorità di pubblica sicurezza.
Sebbene la frase della sentenza sopra riportata (al punto 4.2), estrapolata dal ben più ampio contesto argomentativo della motivazione, possa suscitare perplessità (e necessiti anche della correzione di cui al successivo punto 4.3.4), tuttavia l’asserzione degli appellanti secondo cui sarebbe stato il T.a.r. ad affermare che il signor De LI sarebbe stato iscritto tardivamente nelle liste elettorali del Comune di Colle d’Anchise non per il trasferimento della residenza, ma per il riacquisto del diritto a seguito della cessazione di cause ostative “non meglio individuate”, non corrisponde affatto né al testo né al tenore complessivo della sentenza appellata.
4.3.2. La sentenza ha, invece, ampiamente argomentato, in primo luogo, in merito alla sussistenza del diritto al voto dell’interessato (punto 7.1) ed in merito al fatto che l’iscrizione trovava causa nel trasferimento di residenza anagrafica presso il Comune di Colle d’Anchise, provenendo da altro Comune, nonché in merito alle ragioni per le quali l’iscrizione non era stata perfezionata nei termini ordinari e straordinari previsti dal citato art. 32 (punto 7.2).
Dopo la disamina delle norme applicabili, ha chiaramente delimitato le censure di parte ricorrente come segue: a) assenza di domanda di parte e b) mancata previa deliberazione della Commissione elettorale mandamentale. Ha respinto entrambe con ampie argomentazioni, per le quali è sufficiente fare rinvio ai paragrafi 9 e 10 della sentenza di primo grado.
Non vi è alcuna censura specifica dell’atto di appello che riguardi i detti capi di sentenza in punto di diritto, vale a dire in merito all’interpretazione del sistema delineato dai numeri 4 e 5 dell’art. 32 e dall’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967.
4.3.3. Invero, gli appellanti si sono limitati a contestare la sentenza, per lo più in punto di fatto, con affermazioni, da ritenersi irrilevanti o infondate per le ragioni che di seguito si indicano:
- che l’elettore IZ De LI era stato già residente in Colle d’Anchise: circostanza del tutto irrilevante;
- che il malfunzionamento nazionale della piattaforma URBI, avvenuto “ solo l’08/12/23 ”, non avrebbe avuto incidenza sul procedimento: assunto, quest’ultimo, smentito dal fatto che il malfunzionamento si colloca proprio tra l’immigrazione del 26 ottobre 2023 e l’acquisizione della comunicazione di cancellazione dalle liste del Comune di provenienza del 9 gennaio 2024; il Comune ha in proposito chiarito, senza smentita, che, in occasione delle revisioni delle liste elettorali, il nome del signor IZ De LI non risultava presente in quanto - a partire dall’8 dicembre 2023, ma con un ripristino del sistema solo graduale (avvenuto soltanto nel febbraio 2024) - l’infrastruttura Tecnologica Westpole S.p.a. (che eroga al Comune, tramite l’applicativo URBI Smart diversi servizi, tra cui il servizio anagrafe, stato civile ed elettorale) aveva subito un attacco informatico che, determinando un malfunzionamento del gestionale, non aveva consentito di visualizzare la documentazione che avrebbe consentito l’inserimento nelle liste elettorali dell’elettore in contestazione;
- che non sarebbe “sostenibile” la tesi della conoscenza del trasferimento di residenza del De LI da parte dell’Ufficio elettorale acquisita solo in data 6 giugno 2024: siffatta insostenibilità - basata dagli appellanti solo sulla “ suddetta scansione elettorale ” – è evidentemente sfornita di prova e confutata per tabulas dall’accertamento da parte del T.a.r. del diritto di voto dell’elettore, non contestato dagli appellanti, se non con le (inconsistenti) deduzioni delle quali si è dichiarata l’inammissibilità.
4.3.4. Pertanto, fermo restando che la cancellazione dell’elettore De LI dalle liste del Comune di migrazione è accertata e comunque non contestata, e che non sono state mosse specifiche contestazioni neppure alla decisione del T.a.r. in punto di diritto, va confermata la conclusione raggiunta nella sentenza gravata secondo cui “ le elezioni in contestazione non risultano inficiate nemmeno dalla partecipazione al voto del cittadino ammesso in base all’attestazione del Sindaco ai sensi dell’art. 32 bis d.P.R. n. 223/1967, in quanto a due giorni dalle elezioni non vi era lo spazio di tempo necessario per procedere nei modi ordinari alla rettifica delle iscrizioni nelle liste elettorali da parte dell’Ufficio Elettorale ai sensi dell’art. 32. ” (punto 11).
4.3.5. Ne risulta confermata l’idoneità del procedimento di cui all’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/67 a superare eventi patologici che potrebbero eccezionalmente compromettere il diritto di voto del singolo elettore.
Giova peraltro precisare che, pur essendo da condividere l’interpretazione del T.a.r. secondo cui la norma non richiede che l’acquisto di tale diritto si sia verificato dopo la scadenza del termine per provvedere alle variazioni straordinarie delle liste, tuttavia è da ritenere che lo speciale procedimento sia attivabile ad istanza di parte ogniqualvolta l’iscrizione nelle liste elettorali, spettante all’elettore, sia mancata per eventi straordinari e patologici.
In proposito, va corretta la motivazione della sentenza di primo grado contenuta nel punto 8.4, laddove argomenta e conclude che il caso di specie rientrerebbe nello “schema aperto” di cui all’art. 32, n. 5, cioè quello “ dell’acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età ”.
Per contro, il caso -ricorrente nella specie- è quello dell’acquisto del diritto elettorale nel Comune a seguito del trasferimento di residenza in quest’ultimo: anche in tale caso si può ritenere eccezionalmente attivabile il procedimento straordinario di ammissione al voto su istanza dell’interessato, quando il trasferimento di residenza sia precedente “la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali” (apparendo sul punto non completamente convincente, rispetto al cambio di residenza, l’affermazione - del tutto incidentale, perciò non meritevole di approfondimento - della sentenza di primo grado secondo cui le preclusioni temporali dell’art. 32 “ di certo non integrano limitazioni al diritto elettorale dei cittadini ”: punto 8, primo periodo) e l’elettore non sia stato iscritto senza sua colpa nelle liste elettorali del Comune di residenza, appunto per un evento eccezionale, come accaduto nella specie.
In tale eventualità, ai fini dell’accoglimento della domanda è sufficiente la previa cancellazione dalle liste elettorali del Comune di provenienza (non occorrendo l’acquisizione di altra documentazione), sicché l’iscrizione nelle liste, che pure si sarebbe dovuta effettuare d’ufficio da parte della commissione comunale “non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali”, ma che sia mancata per una causa straordinaria imputabile al Comune di residenza, può essere supplita da “una attestazione di ammissione al voto” da parte del Sindaco e dalla notizia datane al Presidente del seggio “il quale ammette al voto l’elettore previa esibizione dell’attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale”, su istanza dell’interessato (per le ragioni dette sopra e al punto 9 della sentenza di primo grado) e senza necessità dello specifico provvedimento di ammissione della Commissione Elettorale Circondariale (per le ragioni dette sopra e al punto 10 della sentenza di primo grado).
In definitiva, si tratta di un’interpretazione estensiva del combinato disposto degli artt. 32 e 32 bis del d.P.R. n. 223/1967, riferita ad “ eventi patologici e residuali dei diritti elettorali ” (arg. dalla sentenza del Cons. Stato, V, n. 3069/2012), che – ferma restando la correzione della motivazione nei termini sopra detti – il T.a.r. ha giustamente compendiato nella conclusione di cui al punto 11 già riportata.
4.4. Il secondo motivo di appello va quindi respinto.
5. Col terzo motivo ( Illegittima conservazione schede di scorta ) viene riproposta la censura concernente la consegna al seggio di schede suppletive di scorta, che invece avrebbero dovuto essere conservate presso l’Ufficio elettorale comunale e consegnate esclusivamente nel caso in cui quelle originariamente in possesso del seggio non fossero più disponibili per motivi di carattere eccezionale (furto, distruzione etc.); il plico sarebbe stato aperto e le schede mischiate con quelle consegnate in via ordinaria, senza effettuare un conteggio separato preliminare.
5.1. Il T.a.r. ha ritenuto la censura carente di pregio, in quanto, già per ammissione della stessa parte ricorrente, il verbale delle operazioni elettorali aveva documentato quanto segue: “ durante le operazioni della giornata, è stato riscontrato come erroneamente il delegato comunale abbia consegnato al seggio stesso il pacco scorta delle schede di voto. Le stesse sono state inserite a verbale. Conseguentemente, per ovvi motivi di controllo e conteggio delle schede in esso contenute, il pacco è stato aperto e controllato. Le schede al suo interno sono state unite alle altre schede non vidimate in un unico blocco e sono a disposizione del seggio per gli ovvi motivi di sostituzione ed integrazione ” (cfr. pag. 18 del ricorso), aggiungendo che “ Tutte le operazioni sono state comunicate all’ufficio competente della prefettura alle ore 21:45. Alla presenza del Presidente e n. 3 membri del seggio e di n. 3 rappresentanti di lista, delle elezioni amministrative (… EN D’NG per la lista n. 1), è stato effettuato il conteggio delle schede non vidimate, riscontrando l’effettiva corrispondenza tra schede fisicamente presenti e quelle a verbale ” (cfr. pag. 23 dell’all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 23 luglio 2024).
5.2. Gli appellanti sostengono che: le schede di scorta non avrebbero potuto essere mischiate ma avrebbero dovuto essere mandate al macero; la fase avanzata della vidimazione non sarebbe attendibile e non comproverebbe il numero originario effettivo delle schede suppletive, rimasto ignoto; tale circostanza non garantirebbe la certezza del dato elettorale, in quanto sarebbe circolato un numero impreciso di schede, che non avrebbero dovuto essere aperte se non per un motivo preciso; tale quadro indiziario indurrebbe a ritenere la presenza della c.d. scheda ballerina.
5.3. Il motivo è infondato.
5.3.1. In disparte la novità della deduzione riferita al sistema c.d. della scheda ballerina (peraltro riguardante le schede autenticate, non quelle prive di vidimazione e di timbro), rilevano in senso contrario alle censure di appello le risultanze del verbale già riportate nella sentenza di primo grado, dalle quali si evince che le schede in eccesso non sono state vidimate e che “ effettuato il conteggio delle schede non vidimate ” è stata riscontrata “ l’effettiva corrispondenza tra schede fisicamente presenti e quelle a verbale ”.
Dato ciò, e considerato che gli appellanti non deducono in quale modo l’eccesso di schede non vidimate abbia potuto influire sulla regolarità delle elezioni, né contestano la congruità dei numeri delle schede vidimate, delle schede utilizzate per i voti e delle schede residue, non può che condividersi la conclusione del T.a.r. secondo cui “ la presenza nel seggio di un numero maggiore o minore di esse [n.d.r. schede non vidimate] si rivela, di per se stessa, inidonea ad inficiare la legittimità delle operazioni elettorali, come pure – al contrario di quanto sostenuto dal ricorso – insuscettibile di compromettere la certezza del dato elettorale ”.
5.3.2. Le ulteriori deduzioni contenute nella memoria conclusiva d’appello non smentiscono la ritenuta irrilevanza del numero delle schede non vidimate poiché si limitano a prospettare “ il serio dubbio che non tutte le schede autenticate sono state conteggiate ”. Si tratta di un assunto che, oltre ad essere meramente dubitativo, è in netto contrasto con i dati – risultanti invece dal verbale – sulla conta delle schede da autenticare ed effettivamente autenticate: questi ultimi dati, oltre a non essere stati specificamente contestati, né fatti oggetto di impugnativa di falso, trovano peraltro riscontro nella verbalizzazione di cui al detto paragrafo 15, sottoscritta e non contestata nemmeno dalla rappresentante di lista, sul conteggio delle schede non vidimate.
5.4. Il terzo motivo di appello va respinto.
6. Col quarto motivo ( Illegittimità sostituzione scheda ) gli appellanti ripropongono la censura secondo cui ad un elettore, nel primo turno di votazione, sarebbe stata ingiustificatamente sostituita una scheda dopo essere stata votata, e sarebbe stata verbalizzata erroneamente come “deteriorata”.
6.1. Il T.a.r. ha respinto la censura, dando atto che la circostanza denunciata risulta dal verbale delle operazioni di voto senza che dallo stesso si evincano “contestazioni di sorta”, né queste sono state formulate dalla rappresentante di lista EN D’NG nelle dichiarazioni sostitutive utilizzate ad altro fine dagli stessi ricorrenti. Di qui la conclusione che “ le affermazioni meramente dubitative e astratte del ricorso, nell’assenza di specifici elementi di sostegno, non valgono a porre in dubbio la veridicità della suddetta verbalizzazione ”.
6.2. Gli appellanti sostengono che il T.a.r. non avrebbe colto il senso della censura, volta a denunciare che la sostituzione non avrebbe potuto essere effettuata una volta reso pubblico il voto dell’elettore contenuto nella scheda che “erroneamente” si è assunta come deteriorata, con la conseguenza che da un lato tale voto non avrebbe potuto essere attribuito, dall’altro l’elettore non avrebbe potuto essere riammesso al voto.
6.2.1. Secondo gli appellanti, inoltre, la situazione sopra denunciata sarebbe espressione di un complessivo contesto indiziario della presenza della c.d. scheda ballerina (analogo a quello di cui ai precedenti citati del Cons. Stato, II, n. 721/24 e id. , II, n. 9407/23), perché: dal verbale risulta che la scheda è stata sostituita, ma non risulta verbalizzata come già votata; in sostituzione della scheda votata e sostituita è stata autenticata un’ulteriore scheda aggiunta al plico delle schede vidimate; solo aggiungendo tale ultima scheda il numero verbalizzato delle schede votate corrisponde con il numero dei votanti.
6.3. Il motivo è infondato.
6.3.1. In disparte l’inammissibilità per novità della censura riferita al sistema c.d. della scheda ballerina, l’irregolarità denunciata già col ricorso di primo grado, e sostanzialmente confermata con l’appello, consiste piuttosto nel fatto che è stata sostituita una scheda in favore di un elettore, nel presupposto che fosse stata verbalizzata erroneamente come “deteriorata”, mentre era stata votata, sicché l’elettore non avrebbe potuto votare nuovamente dopo aver reso pubblico il proprio voto.
6.3.2. Premesso che non vi è alcuna effettiva contestazione in merito alla coincidenza tra le schede consegnate al seggio e le schede reperite alla fine della votazione, va sottolineato che il verbale ha “fotografato” quanto effettivamente avvenuto a proposito dell’autenticazione di una scheda in più oltre le 758 già autenticate in apertura delle operazioni elettorali, a causa dell’ammissione dell’elettore IZ De LI con attestazione sindacale di cui sopra (portandone così il numero complessivo a 759) e quindi dell’autenticazione di una scheda ulteriore a causa della sostituzione richiesta dall’altro elettore in argomento (portandone così il numero complessivo a 760).
6.3.3. Pertanto, la contestazione dell’appellante è ammissibile soltanto nei limiti in cui è riferita alla ragione ed alle modalità della sostituzione della scheda già votata.
La sostituzione risulta effettuata legittimamente perché richiesta dall’elettore. A tale fine non è necessario che la scheda sia deteriorata ab origine essendo sufficiente che l’elettore stesso, per negligenza o per ignoranza o per correggere un errore materiale, abbia deteriorato la scheda (disponendo in tale senso le istruzioni ministeriali: punto 17.5, riportato in atti).
In sintesi, non vi è alcun divieto della normativa elettorale che impedisca all’elettore di chiedere di votare una seconda volta (previo annullamento della prima scheda di voto), qualora incorra in una delle situazioni anzidette (essendo solo impedita la consegna di una terza scheda quando lui stesso abbia deteriorato le prime due). Anzi l’art. 63 del d.P.R. n. 361/1957 consente la sostituzione della scheda elettorale dell’elettore che abbia sbagliato a votare, tanto da indurre la giurisprudenza ad affermare l’esistenza di un vero e proprio dovere dell’elettore di chiedere la sostituzione della scheda deteriorata (cfr. Cons. Stato, II, 19 luglio 2021, n. 5429), onde eliminare anche eventuali segni di riconoscimento e comunque consentirgli di apporre un’indicazione chiara e valida di voto (cfr. Cons. Stato, V, 25 gennaio 2016, n. 245; id, II, 2 novembre 2021 n. 7294 ed altre).
6.3.4. Nel caso di specie, risulta dal verbale delle operazioni elettorali che il Presidente di seggio ha rispettato la normativa e seguito alla lettera le istruzioni ministeriali. Queste ultime tra l’altro prevedono che nella parte esterna della scheda annullata su richiesta dell’elettore venga apposta l’indicazione “scheda deteriorata”, come accaduto nel caso di specie, senza che sia necessaria l’annotazione dell’entità o della causa del deterioramento.
6.3.4. L’ulteriore assunto degli appellanti secondo cui sarebbe stato reso noto il voto dell’elettore contenuto nella “scheda deteriorata” è privo di riscontro e comunque smentito dal contenuto del verbale su cui si è correttamente soffermato il giudice di primo grado, richiamando peraltro la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 32/2014, secondo cui “ la forza fide facente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non …[può]… essere validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela di falso ”.
7. L’appello principale va respinto.
7.1. L’appello incidentale va perciò dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7.2. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali in considerazione della natura e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale.
Manda alla Segreteria affinché provveda alle comunicazioni di legge ex articolo 131, comma 4, codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO