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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 30.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 02.10.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2610 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente a Parte_1
Cagliari, in via Is Maglias n. 59, elettivamente domiciliato a Cagliari, via
Gianturco n. 12, presso lo Studio dell'Avv. Salvato GIANNATTASIO e dell'Avv.
Andrea GIANNATTASIO, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Avvocatura
distrettuale dello Stato, in via Dante n.23/25;
convenuto - contumace
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art.
414 c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del
legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si
impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel
senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato:
ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O
INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE
1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle
allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento
della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato
servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle
allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della
Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo
indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato
su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano
prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e
temporanei.
ACCERTARE E DICHIARARE
il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del
15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il
servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni
pagina 2 scolastici 2020/21 e 2021/22, per un ammontare complessivo di retribuzione
professionale docenti pari ad € 1.966,03, oltre interessi legali e/o
rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo,
quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL
relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le
modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del
31/08/1999.
CONDANNARE
la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi
dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e
mai percepite quantificate in € 1.966,03, oltre interessi legali e/o rivalutazione
monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso
forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in
favore dei procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti del al fine di Controparte_1
domandare la condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 1.966,03
a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), ai sensi dell'art. 7 del
CCNL del 2001 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
In particolare, ella ha esposto:
pagina 3 − di avere lavorato in forza di plurimi contratti a tempo determinato come insegnante alle dipendenze del convenuto negli anni scolastici CP_1
2020/2021 e 2021/2022;
− di non avere, in tali periodi, percepito in busta paga la voce retributiva denominata Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), contrattualmente prevista solo favore dei docenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ma non in caso di contratti relativi alla copertura di esigenze diverse da quelle relative al completamento dell'organico di diritto (supplenze sino al 31 agosto) o di fatto
(supplenze sino al 30 giugno);
− che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a euro 5,816 (euro 174,50:30 giorni) da dicembre 2020 a giugno 2022, al netto delle ferie e dei congedi goduti, nonché delle assenze per sciopero (338
giorni);
− di avere quindi maturato un credito per complessivi euro 1.966,03, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
2. Il convenuto , pur avendo regolarmente ricevuto la notifica CP_1
dell'atto introduttivo, perfezionatasi il 13.06.2025 non si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel merito, preme sottolineare come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di
pagina 4 prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento sia della cd. retribuzione professionale docenti (R.P.D.).
In particolare, la retribuzione professionale docenti costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal CCNL per il personale del comparto scuola del 15.03.2001.
A tale proposito l'art. 7, comma 1°, CCNL cit., aveva stabilito, l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce
retributive”, e, al comma 3°, che “la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Giova, senz'altro, richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che, in materia di R.P.D., ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a
prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999,
sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite
dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
pagina 5 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo” (Cass. civ., Sez. L., 27.07.2018, ord. n. 20015; cfr. Cass.
civ., Sez. L., 05.03.2020, n. 6293).
La stessa Suprema Corte ha rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il
compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione
alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a
tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art.
7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione
delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa
interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la
richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il
chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi
di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere
rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente
corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto
che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del
comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale
docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo
pagina 6 indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il
successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25
del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., Sez.
L., 27.07.2018, ord. n. 20015).
Nella vicenda scrutinata, ha documentalmente provato di Parte_1
avere espletato supplenze brevi nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, la ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore a esso astrattamente comparabile.
Ai fini della quantificazione delle somme spettanti a fino al Parte_1
30.06.2022, ben possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente, che appaiono congrui, per cui sono dovuti alla ricorrente euro 1.966,03 (euro 5,816 x
338 gg = euro 1.966,03).
Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_1
deve essere condannato a pagare a la somma di
[...] Parte_1
euro 1.966,03, a titolo di R.P.D. – Retribuzione Professionale del Docente.
pagina 7 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del d.m. n. 55/2014, per le cause di lavoro, scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, liquidate secondo i parametri minimi,
con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto corso nel presente giudizio.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Pt_1
;
[...]
2. condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a pagare, a , per il titolo Parte_1
dedotto, la somma di euro 706,57, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
3. condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a rifondere , e per essa i Parte_1
difensori antistatari, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.149,00, di cui euro 49,00 per spese ed euro 1.100,00 per compensi
Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 02.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott. Carlo Augusto DURANTE, M.O.T. in tirocinio presso questo Ufficio dal 15.09.2025 al 18.12.2025
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