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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/05/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2023
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1295/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 maggio 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi: per l'attrice l'Avv. Marchi in sostituzione dell'Avv. Iannotta per il convenuto 'Avv. Lanciotti CP_1 per la società convenuta l'Avv. Giacobbi, nuovo difensore della parte già costi- tuita.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento della domanda attrice:
1. In via principale, accertare e dichiarare la natura simulata del con- tratto di compravendita del 29 aprile 2019, a rogito AI , Persona_1
AI in Roma, rep. n. 23323, racc. n. 10012, con il quale il sig. Per_2 trasferiva in favore della , gli immobili
[...] OP specificatamente indicati nel suddetto atto di compravendita;
2. in via principale, revocare, il contratto di compravendita del 29 aprile 2019, a rogito AI , AI in Roma, rep. n. 23323, racc. n. Persona_1
10012, con il quale il sig. trasferiva in favore della CP_1 [...]
gli immobili specificatamente indicati nel suddetto atto di OP compravendita;
3. ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei Registri Immobiliari le opportune e necessarie trascrizioni e annotazioni;
1
4. in via subordinata, accertare e dichiarare che la OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha colpevolmente
[...] posto in essere le condotte meglio specificate nel presente atto al punto III, in dipendenza delle quali l'odierna attrice ha subito un danno ingiusto e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale OP rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore di , Parte_1
l'equivalente del danno ingiusto subito da quest'ultima da quantificarsi in somma non inferiore ad € 47.807,26, ovvero nella diversa somma che sarà ri- tenuta di giustizia.
5. con vittoria di spese, onorari e spese generali, oltre accessori di legge”.
Parte convenuta precisa come segue: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis, in via preliminare di rito
- ACCERTARE e DICHIARARE l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ve- rona e, per l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Ro- ma, ovvero, in via residuale, del Tribunale di Ascoli Piceno, ovvero ancora, in ulteriore subordine, del Tribunale di Fermo;
Nel merito
- RESPINGERE la domanda attorea, poiché infondata sia in fatto che in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
S.J.”
Parte convenuta precisa come segue: Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, condannandola al pagamento di spese e competenze di lite e di CTU, tenendo conto sia della mancata accettazione della proposta conciliati- va ex art. 185 bis cpc, sia della violazione dell'ordinanza del 9.10.2024, aven- do surrettiziamente introdotto scritti conclusionali nelle note scritte del 7.1.2025; in ogni caso: condannare parte attrice alla refusione di spese e competenze di lite”.
Il giudice dirige la discussione sottoponendo alle parti la questione, assorbente ai fini del decidere, relativa allo stato soggettivo della società terza acquirente. Parte attrice evidenzia che il requisito soggettivo da parte del terzo è insito nel fatto che se avesse usato l'ordinaria diligenza si sarebbe dovuto accorgere ne- cessariamente ha svuotato il proprio patrimonio perché ha proceduto al trasfe- rimento di beni immobili di ingente valore. Rappresenta che la scientia damni è in re ipsa allorché un soggetto acquisti un bene immobile da chi non risulti proprietario di altri beni e che, nel caso di specie, l'immobile è stato venduto ad un prezzo non congruo. Rispetto al carattere pregiudizievole dell'atto dispo- sitivo evidenzia come la compravendita, sul piano qualitativo, abbia alterato in
2 peius la consistenza del patrimonio del debitore rendendo più difficile l'esazione del credito. Per il resto si richiama agli atti introduttivi.
L'Avv. Giocobbi evidenzia come, rispetto alla prova presuntiva dello stato sog- gettivo della terza acquirente a titolo oneroso, che: -) dalla c.t.u. in atti è emerso che il prezzo fosse congruo anzi finanche superiore a quello di mercato stimato dall'agronomo; -) l'attrice non fa altro che enunciare un principio di di- ritto espressamente affermato da una sola risalente sentenza della Suprema Corte senza fornire altri elementi presuntivi concorrenti oppure contestare le allegazioni dei convenuti rispetto all'effettiva destinazione del fondo all'attività agricola ed all'assenza di altri elementi intrinseci o estrinseci alla negoziazione da cui poter inferire che l'acquirente sapesse della situazione dell'alienante.
L'Avv. Lanciotti evidenzia che, al momento della compravendita, il
CP_1 non fosse al corrente che la fideiussione fosse stata escussa, tanto più che il era convinto che l'efficacia della fideiussione fosse cessata come pro-
CP_1 vato documentalmente. Evidenzia, altresì, che al momento del rilascio della fi- deiussione il veva acquistato il bene con patto di riservato dominio e
CP_1 che il pagamento rateale cui era condizionato l'acquisto della proprietà è stato completato solo nel medesimo atto in cui il a venduto il bene alla so-
CP_1 cietà agricola come evincibile anche dal contratto di compravendita oggetto della domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ.
Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione alle ore 17.00. Le parti chiedono di essere dispensate dal comparire. Riaperta la discussione il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte in- tegrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295/2023 promossa da:
(p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. IANNOTTA ENRICO come da procura alle liti speciali depositata nel fascicolo telematico
- Attrice - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti LANCIOTTI GIOVANNI e MASSIMILIANO CIARPELLA come da procura al- le liti speciale depositata agli atti del fascicolo telematico
- Convenuto –
Nonché contro
(C.F.: ), rappresentata Controparte_4 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Maria Teresa Giacobbi come da procura alle liti speciale de- positata agli atti del fascicolo processuale
- Convenuta -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Si premette che la presente motivazione viene redatta in conformità al principio di concisione nell'esposizione del percorso motivazionale che sorregge il dispositivo e senza ripercorrere lo svolgimento del processo, in quanto parte non essenziale della sentenza.
2.1.- Ciò premesso, si deve, prima di entrare nel merito delle domande cumu- lativamente proposte dall'attrice nei confronti delle due convenute (nell'ordine: simulazione assoluta del contratto di vendita di un terreno agricolo, revoca ex art. 2901 cod. civ. del medesimo contratto e, in via subordinata, condanna del-
4 la sola terza acquirente al risarcimento ex art. 2043 cod. civ. del danno subito dall'attrice per lesione del diritto di credito), sgomberare il campo del decidere dall'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da entrambe le convenute (eccezione, poi, rinunciata dalla società agricola in quanto non riproposta nelle conclusioni).
2.2.- Innanzitutto occorre premettere come, essendo stata proposta dall'attrice anche un'azione revocatoria ordinaria, la competenza per territorio
“va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, n.1594): la domanda giudiziale ha ad oggetto la tutela di un'obbligazione e, dunque, le convenute possono essere alternativamente evocate in giudizio non solo pres- so uno dei loro fori generali, ma anche nel foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta (in questo caso il luogo in cui è stata stipulata la fideiussione da cui deri- va il credito della fideiubente nei confronti del debitore garantito Parte_1 [...]
o in cui l'obbligazione deve essere eseguita (il luogo in cui Camacci de- Per_2 ve pagare a le somme da essa versate al creditore garantito). Parte_1
2.3.1.- Pertanto, nel caso di specie, uno dei giudici territorialmente competenti a conoscere la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. è proprio l'adito Tri- bunale di Verona, in quanto l'attrice aveva la propria sede legale nel circonda- rio del Tribunale scaligero al momento della proposizione della domanda giudi- ziale (art. 5 cod. proc. civ.) e l'obbligazione per cui è stata esercitata l'azione pauliana doveva essere eseguita al domicilio dell'attrice creditrice al tempo della scadenza (cfr. artt. 1182, comma terzo, cod. civ. 20 cod. proc. civ.): il credito tutelato con la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. è, in effetti, un debito di valuta (tale è, infatti, il diritto di regresso del fideiussore nei confronti del debitore garantito) avendo ad oggetto una somma di denaro già predeter- minata nel suo ammontare dal titolo dell'obbligazione garantita e, di riflesso, dal contratto di garanzia accessorio.
2.3.2.- In ogni caso, il credito per cui è stata esercitata l'azione revocatoria era, al momento della domanda, consacrato in un decreto ingiuntivo con cui si condanna il debitore al pagamento della somma a favore di (da effet- Parte_1 tuarsi presso la sua sede legale ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. che, al momento della proposizione dell'azione ex art. 2901 c.c., era nel Comune di Verona). Il forum destinate solutionis è, quindi, anche per questo concorrente motivo, ubicato nel circondario del Tribunale di Verona.
2.4.- La competenza del Tribunale di Verona non può, poi, essere esclusa dalla clausola di competenza territoriale esclusiva prevista nel contratto di fideius- sione da cui è scaturito il credito tutelato con l'actio pauliana (vedi art. 7 con- dizioni generali del contratto di fideiussione che individua il foro territorialmen- te competente in via esclusiva in quello in cui ha sede la direzione del fideius- sore), perché la deroga convenzionale alla competenza territoriale non può operare anche nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo e, dunque, nel caso di specie, nei confronti del terzo che, nel contratto impugnato con
5 l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., assume la veste di acquirente: quest'ultimo non era parte del contratto da cui è originato il credito e, dunque, non può essere vincolato al foro convenzionalmente individuato da altre parti (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 22/02/2000, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 576 del 11/01/2013). Infatti, la deroga per connessione oggettiva delle cause proposte contro più persone può avvenire rispetto al foro generale dei diversi convenuti ex artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ma non anche rispetto al foro stabilito convenzionalmente tra le parti ex art. 28 cod. proc. civ. (cfr. artt. 33 cod. proc. civ.).
2.5.- Sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Verona per quel che concerne l'azione revocatoria, sussiste parimenti la competenza del Tribu- nale di Verona per le cause connesse con la prima e cumulativamente proposte nei confronti di entrambi i convenuti e, cioè, l'azione di simulazione del mede- simo contratto (il cui esame, sul piano logico, è pregiudiziale rispetto all'azione revocatoria) e l'azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. proposta in via subor- dinata.
2.6.- Entrambe queste domande sono, infatti, state proposte dal creditore per tutelare il suo diritto all'esazione del credito vantato nei confronti del proprio debitore e, dunque, presentano evidenti elementi di connessione oggettiva con l'azione revocatoria (medesimezza del negozio impugnato o che, comunque, costituisce la fonte dell'obbligazione risarcitoria, identità delle ragioni per cui il negozio arreca un pregiudizio all'attrice, medesimezza del petitum mediato: espropriazione del bene immobile oggetto dell'atto dispositivo o del suo equi- valente monetario). La prima domanda, infatti, è volta a far valere l'inefficacia dell'atto dispositivo ex art. 1416 cod. civ. e, dunque, ad agire esecutivamente sul bene oggetto della vendita con prevalenza del diritto dell'attrice su quello della (pretesa) simulata acquirente e dei suoi eventuali creditori il cui titolo sia sorto posteriormente. La seconda domanda, proposta per il caso di rigetto, sia dell'azione di simulazione, sia dell'azione revocatoria, è, invece, tesa a consen- tire al creditore di conseguire una tutela per equivalente pecuniario da parte del terzo acquirente del bene oggetto del negozio dispositivo impugnato.
3.1.- Eliminata dal terreno della decisione la questione pregiudiziale di incom- petenza del Tribunale adito, è possibile entrare nel merito delle domande se- condo il loro ordine di prospettazione (che coincide con quello logico del loro esame) e, quindi, entrare nel merito della domanda di simulazione assoluta del contratto che riveste carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di revoca (se, infatti, il contratto ex ante è inidoneo a produrre effetti a cagione del ca- rattere solo apparente della dichiarazione negoziale è insuscettibile di essere revocato e, cioè, privato ex post e ope iudicis di effetti che, in realtà, il contrat- to non ha mai prodotto).
3.2.- Orbene, l'istruttoria orale ha sconfessato in modo palmare la fondatezza degli elementi indiziari allegati dall'attrice a sostegno della natura solo simula- ta dell'atto dispositivo.
6 3.3.- Innanzitutto, non è vero che il prezzo della compravendita non sia stato corrisposto perché, in realtà, risulta per tabulas che: -) 30.000,00 euro siano stati pagati con assegno bancario a titolo di caparra confirmatoria al momento Contr della stipula del preliminare (docc. 2 e 10 convenuta ; -) 140.000,00 euro siano stati pagati al momento della conclusione del contratto di vendita con assegni: due assegni circolari e un assegno postale (docc. 3 e 4 conve- Contr nuta ; -) gli assegni sono stati tratti da conti corrente intestati anche socio al 99,9% della società acquirente e, quindi, con provvi- Persona_3 sta proveniente da uno dei due soci della società di persone acquirente.
3.4.- Gli effetti della compravendita risultano, inoltre, realmente voluti dalle parti non solo perché alla dichiarazione negoziale di corresponsione del prezzo corrisponde la contestuale attuazione del programma negoziale, ma anche per- ché il bene immobile risulta effettivamente trasferito in capo alla società sem- plice acquirente, la quale esercita l'attività agricola anche sul fondo oggetto della compravendita tramite l'opera del socio di minoranza Persona_4 Contr (cfr. verbale udienza 26.3.24, doc. 11 fasc. convenuta ed ha acquista- to, negli anni successivi all'atto impugnato in questa sede, ulteriori terreni e beni a destinazione agricola o tramite aumento del capitale sociale mediante conferimento in natura da parte dei soci o mediante acquisto da parte di terzi Contr estranei alla compagine sociale (docc. 6 e 9 convenuta .
3.5.- Risulta, poi, smentita dalla c.t.u. l'asserzione dell'attrice che la compra- vendita sia stata stipulata ad un prezzo vile o irrisorio (elemento allegato dall'attrice come sintomatico della natura solo apparente dell'obbligo del com- pratore di pagare il prezzo al venditore) perché, al contrario, è emerso che il prezzo del terreno compravenduto sia assolutamente in linea con i valori di mercato. E, d'altra parte, la stessa allegazione di parte attrice risulta essere stata solo genericamente enunciata negli scritti introduttivi mediante il ricorso Contr a predicati apodittici e già smentita dalla convenuta mediante l'allegazione di una perizia di parte redatta da un agronomo e confortata da compravendite di beni similari in un periodo coevo.
4.1.- Esclusa la fondatezza della domanda di simulazione assoluta (azione di- chiarativa) e, quindi, affermata l'idoneità della dichiarazione negoziale a pro- durre effetti giuridici conformi a quanto enunciato nel testo contrattuale, si può passare ad esaminare la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. (azione co- stitutiva) del medesimo contratto tesa ad eliminarne gli effetti giuridici per l'attrice e consentirle di agire esecutivamente nei confronti della società, terza acquirente del bene (artt. 602-604 cod. proc. civ.).
4.2.- La domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. non è fondata per l'assorbente ragione che difetta il requisito soggettivo della scientia damni in testa alla terza acquirente dell'immobile compravenduto. E tanto basta ai fini del rigetto della domanda senza necessità che occorra passare ad esaminare la sussistenza o meno degli altri elementi costitutivi dell'azione pauliana.
7 4.3.- Prima di entrare nel merito dei fatti che portano questo giudice ad esclu- dere che in capo al compratore sussista l'elemento volitivo e rappresentativo di cui all'art. 2901, comma 1, n. 2) cod. civ. occorre, tuttavia, individuare l'intensità che il requisito soggettivo nel caso di specie assume.
4.4.- Ebbene, questo giudice ritiene che il requisito soggettivo sussista nei li- miti più attenuati della consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo perché, ai fini della collocazione temporale dell'atto dispositivo ri- spetto al sorgere del credito, occorre guardare non già al momento in cui l'obbligazione è divenuta consacrata in un titolo giudiziale oppure essa è dive- nuta certa liquida ed esigibile, ma al momento in cui viene in esistenza il titolo costitutivo dell'obbligazione tutelata dall'azione pauliana. Ebbene, nel caso di specie, la fideiussione è stata stipulata dalla creditrice molti anni prima l'atto dispositivo in questa sede impugnato e, pertanto, l'atto dispositivo non può che essere successivo alla nascita del credito del fideiussore verso il debitore, in quanto è dal momento in cui viene contratta la fideiussione che sorge per il debitore e per il terzo acquirente il divieto di stipulare contratti che possano pregiudicare le ragioni del fideiussore (cfr. Cassazione civile, sez. III,
05/07/2023, n. 19012). Non avrebbe senso, del resto, differenziare diversa- mente ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. la posizione del creditore del debitore da quella del fideiussore del medesimo de- bitore. In entrambi i casi, quindi, è al momento in cui il debitore contrae con il creditore l'obbligazione garantita dalla fideiussione che occorre guardare ai fini dell'individuazione della data dell'atto dispositivo in termini di anteriorità o po- steriorità al sorgere del credito.
4.5.- Tanto premesso sull'intensità dello stato soggettivo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ., nel caso di specie l'elemento soggettivo deve ritenersi insussistente.
4.6.- La rappresentazione del terzo avente causa dal debitore alienante, infat- ti, deve cadere non solo sull'attitudine dannosa dell'atto dispositivo rispetto al- la possibilità per i creditori dell'alienante di soddisfare le proprie ragioni, ma anche sulla possibile esistenza di creditori dell'alienante potenzialmente pre- giudicati dall'atto dispositivo.
4.7.- L'azione revocatoria non viene, infatti, accolta soltanto se l'atto disposi- tivo è dannoso, ma anche se quell'atto dispositivo arreca pregiudizio alle ra- gioni di credito di alcuno, di tal ché la malafede soggettiva del terzo acquirente sussiste se e solo se quest'ultimo si rappresenta la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. Diversamente opinando, verrebbe, infatti, inammissibilmente in rilievo l'attitudine dannosa dell'atto in sé e per sé considerata e, dunque, nella sua astrattezza e, pertan- to, sganciata dal contesto in cui l'atto negoziale viene posto in essere.
4.8.- Detto altrimenti, ogni compravendita di un bene immobile, in sé e per sé considerata, altera in peius, in senso qualitativo, la composizione del patrimo-
8 nio del debitore rispetto alla tutela del credito, ma tale circostanza di per sé sola non è sufficiente a integrare il requisito soggettivo in capo al terzo acqui- rente.
4.9.1.- In particolare, non vi è dubbio che la società acquirente ben poteva prefigurarsi, in astratto, il potenziale carattere pregiudizievole del contratto di compravendita in questa sede impugnato: trattandosi dell'unico bene immobile di proprietà del venditore è evidente che la trasformazione della ricchezza im- mobiliare in patrimonio mobiliare avrebbe reso più difficoltosa l'esazione del credito, atteso che, diversamente dai diritti reali sopra beni immobili, il denaro è più facilmente occultabile o trasferibile.
4.9.2.- Tuttavia, ciò non basta a ritenere che, in concreto, la società acquiren- te potesse prefigurarsi il pregiudizio che da tale atto dispositivo sarebbe con- seguito in capo ad uno o più soggetti terzi.
4.9.3.- Dagli atti di causa non sono, infatti, emersi elementi da cui poter infe- rire che il terzo acquirente fosse consapevole che l'alienante si trovasse in una situazione debitoria nei confronti di altri soggetti di rilevanza tale da essere pregiudicata dall'atto dispositivo qui impugnato. Contr 4.10.- Il contratto di compravendita è stato concluso da con Per_2 sulla base dell'ordinaria scansione preliminare (accompagnato dal pa-
[...] gamento di una caparra confirmatoria di importo pari circa al 20% del prezzo complessivo) definitivo intervallati da un congruo lasso temporale di circa cin- que mesi. Il pagamento del prezzo è avvenuto integralmente e con modalità ordinarie (assegni bancari, circolari e postali regolarmente incassati) al mo- mento della stipula della compravendita. Il prezzo convenuto è risultato con- gruo sulla base delle risultanze della c.t.u. in atti. La compravendita è avvenu- ta a Roma, città dove vive il socio di maggioranza della società agricola acqui- rente, innanzi ad un notaio scelto da quest'ultima.
4.11.1.- Dal contenuto intrinseco del contratto non emergono, quindi, elemen- ti circostanziati tali da far presumere al terzo acquirente che il venditore aves- se fretta di vendere o, comunque, che si trovasse in una situazione di difficoltà economica.
4.11.2.- Anzi, proprio dalla scansione preliminare/definitivo emergono ele- menti di segno contrario, atteso che: - il definitivo è stato stipulato al ridosso del termine di scadenza indicato nel preliminare;
- il definitivo è stato concluso ad un prezzo di 10.000,00 euro superiore a quello del preliminare.
4.12.- Non sono neppure emersi elementi estrinseci alla pattuizione negoziali che possano far presumere che l'acquirente sapesse che il venditore era espo- sto nei confronti di uno o più creditori per importi significativi rispetto al valore del bene compravenduto. Non è, infatti, emerso che a carico del venditore fos- sero stati trascritti pignoramenti, iscritte ipoteche o, comunque, che risultasse- ro pendenti nei suoi confronti procedure esecutive o cautelari, cause passive o
9 protesti di cui l'acquirente poteva essere al corrente o in ragione dei suoi rap- porti qualificati con il venditore o mediante la consultazione di banche dati pubbliche.
4.13.- Non sono neppure emersi rapporti di parentela, di vicinato o di collabo- razione professionale tra il venditore e i soci della società acquirente che pos- sano portare a presumere, sulla base di un ragionamento di carattere indutti- vo, che la società acquirente fosse al corrente dell'esposizione del venditore verso l' per la percezione di contributi pubblici. CP_5
4.14.- Tanto premesso, non è per questo giudice in alcun modo possibile con- dividere il principio riportato - peraltro neppure come decisiva ratio decidendi di quella pronuncia - nel remoto precedente della Suprema Corte di Cassazione citato dall'attrice e, cioè, che, nel caso di vendita dell'unico bene immobile, la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo in capo al ter- zo acquirente sarebbe in re ipsa e che, pertanto, lo stato soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 2), prima parte, cod. civ. sarebbe desumibile da questo solo fatto, il quale avrebbe, di per sé solo, sufficiente forza provante, senza la necessità di altri ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti rispetto al fatto ignoto oggetto della prova indiretta (vedi art. 2729 cod. civ.)
4.15.- L'enunciazione secca di questo principio porterebbe, di fatti, ad esclu- dere che ogni soggetto che, per qualunque ragione, intendesse vendere il suo unico bene immobile (perché, ad esempio, in cerca di liquidità per nuove ope- razioni negoziali oppure perché la titolarità di quel bene per lui ha perduto in- teresse o, ancora, perché ha trovato un soggetto disposto a pagare quel bene più del suo valore di mercato) possa concludere la compravendita. A voler ade- rire a questo principio, infatti, il potenziale acquirente si troverebbe esposto – anche in presenza di una vendita conclusa, come quella odierna, a condizioni ordinarie o di favore per il venditore – per cinque anni al rischio di essere con- venuto in un'azione revocatoria ordinaria ove dovesse ex post risultare che il suo dante causa avesse dei debiti non conosciuti né ordinariamente conoscibili con altri soggetti. L'applicazione piana di questo principio al mondo dei traffici giuridici porterebbe, pertanto, alla creazione di un cordone sanitario nei con- fronti di tutti quei soggetti che, essendo per le più svariate ragioni titolari di un solo bene immobile, non potrebbero vendere, neppure a condizioni di mercato, il proprio bene perché, così facendo, l'acquirente sarebbe esposto al rischio prima di essere soccombente nell'azione revocatoria e, poi, a subire l'esecuzione forzata nelle forme di cui agli artt. 602-604 cod. proc. civ.
4.16.- La soluzione ermeneutica patrocinata dall'attrice – che ricollega la scientia damni del terzo acquirente alla mera circostanza che il venditore non possiede altri beni immobili – è, quindi, grandemente squilibrata perché fini- sce, per tutelare l'effettività del diritto di credito dell'attrice, per sacrificare in misura eccessiva il principio della certezza dei traffici giuridici, ovverosia un di- ritto anch'esso dotato di copertura costituzionale (cfr. art. 41 Cost.).
10 4.17.- Tale soluzione, inoltre, non fa corretto uso del ragionamento presunti- vo, perché ricollega al fatto noto (la mera assenza di altri beni immobili in capo all'alienante) la consapevolezza dell'acquirente che il suo venditore possa ave- re uno o più creditori pregiudicati da quell'atto dispositivo, nonostante la ven- dita avvenga in condizioni ordinarie. E, pur tuttavia, questo fatto noto non pare essere assistito del requisito della gravità e, cioè, non sembra avere quella for- za tale da consentire di ritenere che esso conduca, in termini ragionevoli e senza che si possano affacciare altre ricostruzioni plausibili, al fatto ignoto da dimostrare.
4.18.- Se, infatti, l'alienazione contestuale di più beni immobili può essere ri- velatrice di una volontà abdicativa dell'alienante rispetto al proprio patrimonio immobiliare o all'esigenza di disfarsi dei propri beni, la vendita dell'unico bene immobile può essere il precipitato di diverse ed eterogenee situazioni contin- genti ed essere parimenti compatibile tanto con una situazione di un venditore che abbia dei creditori cui l'atto dispositivo reca un potenziale pregiudizio, tan- to con una situazione del tutto differente.
4.14.- Da questo solo fatto noto non può, quindi, trarsi induttivamente la con- clusione che la società acquirente si fosse rappresentata il carattere pregiudi- zievole dell'atto dispositivo per i creditori del venditore perché, partendo dal medesimo fatto, sono compatibili e parimenti plausibili altre ricostruzioni che raggiungono un più ragionevole punto di equilibrio tra la tutela del credito e il principio della certezza dei traffici giuridici, evitando di gravare l'acquirente dell'onere di svolgere gravose e dispendiosi indagini sulla situazione patrimo- niale del debitore (sempre ammesso che egli abbia i mezzi per svolgere tali in- dagini e che i dati da cui emergerebbe l'indebitamento del venditore siano in concreto a lui accessibili) oppure, in radice, di astenersi dal contrarre con tutti quei soggetti che non abbiano intestati altri beni immobili ad eccezione di quel- lo oggetto dell'atto dispositivo.
5.1.- Per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa deve, da ultimo, essere rigettata anche la domanda risarcitoria che è stata proposta dall'attrice nei confronti della sola società convenuta subordinatamente al mancato accoglimento delle domande di simulazione assoluta e di revoca del contratto di compravendita.
5.2.- Quanto sopra esposto palesa, infatti, come alla società convenuta non possa essere mosso alcun rimprovero soggettivo per aver contratto con
[...] acquistando – al prezzo di mercato e mediante un mezzo di paga- CP_1 mento normale – l'unico terreno agricolo posseduto da quest'ultimo e da essa società acquirente destinato allo svolgimento dell'attività agricola (destinazione conforme alla naturale vocazione del fondo ed all'oggetto sociale della compra- trice).
5.3.- L'esigenza di tutela delle ragioni del creditore non si spinge, infatti, sino ad imporre – quale regola cautelare – ai consociati di non acquistare beni im-
11 mobili da chi non ne possiede altri al di fuori di quello venduto.
5.4.1.- L'acquirente non può pertanto, ritenersi, responsabile di aver colpe- volmente frustrato il diritto di credito dell'attrice, perché gli elementi intrinseci del contratto di vendita stipulato e le circostanze estrinseche alla compravendi- ta non potevano indurla a credere che il proprio venditore volesse arrecare un pregiudizio ai propri creditori con l'atto dispositivo de quo.
5.4.2.- In difetto di elementi sintomatici di allarme o di anomalia dell'atto di- spositivo, pertanto, anche la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposti nei confronti della terza acquirente in buona fede non può che essere rigettata.
6.1.- Alla soccombenza dell'attrice consegue la sua condanna alla refusione, a ciascuna dei due convenuti, delle spese legali che si liquidano sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014 – attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla presente decisione, al carattere prevalentemente docu- mentale dell'istruttoria, nonché allo svolgimento della fase decisoria con il mo- dulo procedimentale dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. – prendendo come scaglione di riferimento quello del credito tutelato con l'actio pauliana (vedi art. 4, comma 1, d.m. 55/2014). In conformità ai criteri direttivi appena enun- ciati, la liquidazione delle spese legali viene fatta direttamente in dispositivo.
6.2.- Le spese della c.t.u. devono essere poste interamente a carico della par- te attrice soccombente che ha dato causa alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di simulazione del contratto come meglio individuata nelle conclusioni in epigrafe;
2) ordina ai sensi dell'art. 2668, comma secondo, cod. civ. al conservatore dei registri la cancellazione della trascrizione della domanda di cui al precedente punto 1);
3) rigetta la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. del contratto come meglio individuata nelle conclusioni in epigrafe;
4) ordina ai sensi dell'art. 2668, comma secondo, cod. civ. al conservatore dei registri la cancellazione della trascrizione della domanda di cui al precedente punto 3);
5) rigetta la domanda di condanna proposta in via subordinata dall'attrice nei confronti della sola società convenuta;
6) condanna l'attrice a rifondere a ciascuna delle due convenute le spese legali che si liquidano in euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge;
12 7) pone nei rapporti interni tra le parti del processo le spese di c.t.u. inte- ramente a carico di parte attrice.
Così deciso. Verona 13/5/25
Il Giudice dott. Attilio Burti
13
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1295/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 maggio 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi: per l'attrice l'Avv. Marchi in sostituzione dell'Avv. Iannotta per il convenuto 'Avv. Lanciotti CP_1 per la società convenuta l'Avv. Giacobbi, nuovo difensore della parte già costi- tuita.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento della domanda attrice:
1. In via principale, accertare e dichiarare la natura simulata del con- tratto di compravendita del 29 aprile 2019, a rogito AI , Persona_1
AI in Roma, rep. n. 23323, racc. n. 10012, con il quale il sig. Per_2 trasferiva in favore della , gli immobili
[...] OP specificatamente indicati nel suddetto atto di compravendita;
2. in via principale, revocare, il contratto di compravendita del 29 aprile 2019, a rogito AI , AI in Roma, rep. n. 23323, racc. n. Persona_1
10012, con il quale il sig. trasferiva in favore della CP_1 [...]
gli immobili specificatamente indicati nel suddetto atto di OP compravendita;
3. ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei Registri Immobiliari le opportune e necessarie trascrizioni e annotazioni;
1
4. in via subordinata, accertare e dichiarare che la OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha colpevolmente
[...] posto in essere le condotte meglio specificate nel presente atto al punto III, in dipendenza delle quali l'odierna attrice ha subito un danno ingiusto e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale OP rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore di , Parte_1
l'equivalente del danno ingiusto subito da quest'ultima da quantificarsi in somma non inferiore ad € 47.807,26, ovvero nella diversa somma che sarà ri- tenuta di giustizia.
5. con vittoria di spese, onorari e spese generali, oltre accessori di legge”.
Parte convenuta precisa come segue: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis, in via preliminare di rito
- ACCERTARE e DICHIARARE l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ve- rona e, per l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Ro- ma, ovvero, in via residuale, del Tribunale di Ascoli Piceno, ovvero ancora, in ulteriore subordine, del Tribunale di Fermo;
Nel merito
- RESPINGERE la domanda attorea, poiché infondata sia in fatto che in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
S.J.”
Parte convenuta precisa come segue: Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, condannandola al pagamento di spese e competenze di lite e di CTU, tenendo conto sia della mancata accettazione della proposta conciliati- va ex art. 185 bis cpc, sia della violazione dell'ordinanza del 9.10.2024, aven- do surrettiziamente introdotto scritti conclusionali nelle note scritte del 7.1.2025; in ogni caso: condannare parte attrice alla refusione di spese e competenze di lite”.
Il giudice dirige la discussione sottoponendo alle parti la questione, assorbente ai fini del decidere, relativa allo stato soggettivo della società terza acquirente. Parte attrice evidenzia che il requisito soggettivo da parte del terzo è insito nel fatto che se avesse usato l'ordinaria diligenza si sarebbe dovuto accorgere ne- cessariamente ha svuotato il proprio patrimonio perché ha proceduto al trasfe- rimento di beni immobili di ingente valore. Rappresenta che la scientia damni è in re ipsa allorché un soggetto acquisti un bene immobile da chi non risulti proprietario di altri beni e che, nel caso di specie, l'immobile è stato venduto ad un prezzo non congruo. Rispetto al carattere pregiudizievole dell'atto dispo- sitivo evidenzia come la compravendita, sul piano qualitativo, abbia alterato in
2 peius la consistenza del patrimonio del debitore rendendo più difficile l'esazione del credito. Per il resto si richiama agli atti introduttivi.
L'Avv. Giocobbi evidenzia come, rispetto alla prova presuntiva dello stato sog- gettivo della terza acquirente a titolo oneroso, che: -) dalla c.t.u. in atti è emerso che il prezzo fosse congruo anzi finanche superiore a quello di mercato stimato dall'agronomo; -) l'attrice non fa altro che enunciare un principio di di- ritto espressamente affermato da una sola risalente sentenza della Suprema Corte senza fornire altri elementi presuntivi concorrenti oppure contestare le allegazioni dei convenuti rispetto all'effettiva destinazione del fondo all'attività agricola ed all'assenza di altri elementi intrinseci o estrinseci alla negoziazione da cui poter inferire che l'acquirente sapesse della situazione dell'alienante.
L'Avv. Lanciotti evidenzia che, al momento della compravendita, il
CP_1 non fosse al corrente che la fideiussione fosse stata escussa, tanto più che il era convinto che l'efficacia della fideiussione fosse cessata come pro-
CP_1 vato documentalmente. Evidenzia, altresì, che al momento del rilascio della fi- deiussione il veva acquistato il bene con patto di riservato dominio e
CP_1 che il pagamento rateale cui era condizionato l'acquisto della proprietà è stato completato solo nel medesimo atto in cui il a venduto il bene alla so-
CP_1 cietà agricola come evincibile anche dal contratto di compravendita oggetto della domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ.
Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione alle ore 17.00. Le parti chiedono di essere dispensate dal comparire. Riaperta la discussione il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte in- tegrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295/2023 promossa da:
(p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. IANNOTTA ENRICO come da procura alle liti speciali depositata nel fascicolo telematico
- Attrice - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti LANCIOTTI GIOVANNI e MASSIMILIANO CIARPELLA come da procura al- le liti speciale depositata agli atti del fascicolo telematico
- Convenuto –
Nonché contro
(C.F.: ), rappresentata Controparte_4 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Maria Teresa Giacobbi come da procura alle liti speciale de- positata agli atti del fascicolo processuale
- Convenuta -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Si premette che la presente motivazione viene redatta in conformità al principio di concisione nell'esposizione del percorso motivazionale che sorregge il dispositivo e senza ripercorrere lo svolgimento del processo, in quanto parte non essenziale della sentenza.
2.1.- Ciò premesso, si deve, prima di entrare nel merito delle domande cumu- lativamente proposte dall'attrice nei confronti delle due convenute (nell'ordine: simulazione assoluta del contratto di vendita di un terreno agricolo, revoca ex art. 2901 cod. civ. del medesimo contratto e, in via subordinata, condanna del-
4 la sola terza acquirente al risarcimento ex art. 2043 cod. civ. del danno subito dall'attrice per lesione del diritto di credito), sgomberare il campo del decidere dall'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da entrambe le convenute (eccezione, poi, rinunciata dalla società agricola in quanto non riproposta nelle conclusioni).
2.2.- Innanzitutto occorre premettere come, essendo stata proposta dall'attrice anche un'azione revocatoria ordinaria, la competenza per territorio
“va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, n.1594): la domanda giudiziale ha ad oggetto la tutela di un'obbligazione e, dunque, le convenute possono essere alternativamente evocate in giudizio non solo pres- so uno dei loro fori generali, ma anche nel foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta (in questo caso il luogo in cui è stata stipulata la fideiussione da cui deri- va il credito della fideiubente nei confronti del debitore garantito Parte_1 [...]
o in cui l'obbligazione deve essere eseguita (il luogo in cui Camacci de- Per_2 ve pagare a le somme da essa versate al creditore garantito). Parte_1
2.3.1.- Pertanto, nel caso di specie, uno dei giudici territorialmente competenti a conoscere la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. è proprio l'adito Tri- bunale di Verona, in quanto l'attrice aveva la propria sede legale nel circonda- rio del Tribunale scaligero al momento della proposizione della domanda giudi- ziale (art. 5 cod. proc. civ.) e l'obbligazione per cui è stata esercitata l'azione pauliana doveva essere eseguita al domicilio dell'attrice creditrice al tempo della scadenza (cfr. artt. 1182, comma terzo, cod. civ. 20 cod. proc. civ.): il credito tutelato con la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. è, in effetti, un debito di valuta (tale è, infatti, il diritto di regresso del fideiussore nei confronti del debitore garantito) avendo ad oggetto una somma di denaro già predeter- minata nel suo ammontare dal titolo dell'obbligazione garantita e, di riflesso, dal contratto di garanzia accessorio.
2.3.2.- In ogni caso, il credito per cui è stata esercitata l'azione revocatoria era, al momento della domanda, consacrato in un decreto ingiuntivo con cui si condanna il debitore al pagamento della somma a favore di (da effet- Parte_1 tuarsi presso la sua sede legale ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. che, al momento della proposizione dell'azione ex art. 2901 c.c., era nel Comune di Verona). Il forum destinate solutionis è, quindi, anche per questo concorrente motivo, ubicato nel circondario del Tribunale di Verona.
2.4.- La competenza del Tribunale di Verona non può, poi, essere esclusa dalla clausola di competenza territoriale esclusiva prevista nel contratto di fideius- sione da cui è scaturito il credito tutelato con l'actio pauliana (vedi art. 7 con- dizioni generali del contratto di fideiussione che individua il foro territorialmen- te competente in via esclusiva in quello in cui ha sede la direzione del fideius- sore), perché la deroga convenzionale alla competenza territoriale non può operare anche nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo e, dunque, nel caso di specie, nei confronti del terzo che, nel contratto impugnato con
5 l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., assume la veste di acquirente: quest'ultimo non era parte del contratto da cui è originato il credito e, dunque, non può essere vincolato al foro convenzionalmente individuato da altre parti (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 22/02/2000, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 576 del 11/01/2013). Infatti, la deroga per connessione oggettiva delle cause proposte contro più persone può avvenire rispetto al foro generale dei diversi convenuti ex artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ma non anche rispetto al foro stabilito convenzionalmente tra le parti ex art. 28 cod. proc. civ. (cfr. artt. 33 cod. proc. civ.).
2.5.- Sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Verona per quel che concerne l'azione revocatoria, sussiste parimenti la competenza del Tribu- nale di Verona per le cause connesse con la prima e cumulativamente proposte nei confronti di entrambi i convenuti e, cioè, l'azione di simulazione del mede- simo contratto (il cui esame, sul piano logico, è pregiudiziale rispetto all'azione revocatoria) e l'azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. proposta in via subor- dinata.
2.6.- Entrambe queste domande sono, infatti, state proposte dal creditore per tutelare il suo diritto all'esazione del credito vantato nei confronti del proprio debitore e, dunque, presentano evidenti elementi di connessione oggettiva con l'azione revocatoria (medesimezza del negozio impugnato o che, comunque, costituisce la fonte dell'obbligazione risarcitoria, identità delle ragioni per cui il negozio arreca un pregiudizio all'attrice, medesimezza del petitum mediato: espropriazione del bene immobile oggetto dell'atto dispositivo o del suo equi- valente monetario). La prima domanda, infatti, è volta a far valere l'inefficacia dell'atto dispositivo ex art. 1416 cod. civ. e, dunque, ad agire esecutivamente sul bene oggetto della vendita con prevalenza del diritto dell'attrice su quello della (pretesa) simulata acquirente e dei suoi eventuali creditori il cui titolo sia sorto posteriormente. La seconda domanda, proposta per il caso di rigetto, sia dell'azione di simulazione, sia dell'azione revocatoria, è, invece, tesa a consen- tire al creditore di conseguire una tutela per equivalente pecuniario da parte del terzo acquirente del bene oggetto del negozio dispositivo impugnato.
3.1.- Eliminata dal terreno della decisione la questione pregiudiziale di incom- petenza del Tribunale adito, è possibile entrare nel merito delle domande se- condo il loro ordine di prospettazione (che coincide con quello logico del loro esame) e, quindi, entrare nel merito della domanda di simulazione assoluta del contratto che riveste carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di revoca (se, infatti, il contratto ex ante è inidoneo a produrre effetti a cagione del ca- rattere solo apparente della dichiarazione negoziale è insuscettibile di essere revocato e, cioè, privato ex post e ope iudicis di effetti che, in realtà, il contrat- to non ha mai prodotto).
3.2.- Orbene, l'istruttoria orale ha sconfessato in modo palmare la fondatezza degli elementi indiziari allegati dall'attrice a sostegno della natura solo simula- ta dell'atto dispositivo.
6 3.3.- Innanzitutto, non è vero che il prezzo della compravendita non sia stato corrisposto perché, in realtà, risulta per tabulas che: -) 30.000,00 euro siano stati pagati con assegno bancario a titolo di caparra confirmatoria al momento Contr della stipula del preliminare (docc. 2 e 10 convenuta ; -) 140.000,00 euro siano stati pagati al momento della conclusione del contratto di vendita con assegni: due assegni circolari e un assegno postale (docc. 3 e 4 conve- Contr nuta ; -) gli assegni sono stati tratti da conti corrente intestati anche socio al 99,9% della società acquirente e, quindi, con provvi- Persona_3 sta proveniente da uno dei due soci della società di persone acquirente.
3.4.- Gli effetti della compravendita risultano, inoltre, realmente voluti dalle parti non solo perché alla dichiarazione negoziale di corresponsione del prezzo corrisponde la contestuale attuazione del programma negoziale, ma anche per- ché il bene immobile risulta effettivamente trasferito in capo alla società sem- plice acquirente, la quale esercita l'attività agricola anche sul fondo oggetto della compravendita tramite l'opera del socio di minoranza Persona_4 Contr (cfr. verbale udienza 26.3.24, doc. 11 fasc. convenuta ed ha acquista- to, negli anni successivi all'atto impugnato in questa sede, ulteriori terreni e beni a destinazione agricola o tramite aumento del capitale sociale mediante conferimento in natura da parte dei soci o mediante acquisto da parte di terzi Contr estranei alla compagine sociale (docc. 6 e 9 convenuta .
3.5.- Risulta, poi, smentita dalla c.t.u. l'asserzione dell'attrice che la compra- vendita sia stata stipulata ad un prezzo vile o irrisorio (elemento allegato dall'attrice come sintomatico della natura solo apparente dell'obbligo del com- pratore di pagare il prezzo al venditore) perché, al contrario, è emerso che il prezzo del terreno compravenduto sia assolutamente in linea con i valori di mercato. E, d'altra parte, la stessa allegazione di parte attrice risulta essere stata solo genericamente enunciata negli scritti introduttivi mediante il ricorso Contr a predicati apodittici e già smentita dalla convenuta mediante l'allegazione di una perizia di parte redatta da un agronomo e confortata da compravendite di beni similari in un periodo coevo.
4.1.- Esclusa la fondatezza della domanda di simulazione assoluta (azione di- chiarativa) e, quindi, affermata l'idoneità della dichiarazione negoziale a pro- durre effetti giuridici conformi a quanto enunciato nel testo contrattuale, si può passare ad esaminare la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. (azione co- stitutiva) del medesimo contratto tesa ad eliminarne gli effetti giuridici per l'attrice e consentirle di agire esecutivamente nei confronti della società, terza acquirente del bene (artt. 602-604 cod. proc. civ.).
4.2.- La domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. non è fondata per l'assorbente ragione che difetta il requisito soggettivo della scientia damni in testa alla terza acquirente dell'immobile compravenduto. E tanto basta ai fini del rigetto della domanda senza necessità che occorra passare ad esaminare la sussistenza o meno degli altri elementi costitutivi dell'azione pauliana.
7 4.3.- Prima di entrare nel merito dei fatti che portano questo giudice ad esclu- dere che in capo al compratore sussista l'elemento volitivo e rappresentativo di cui all'art. 2901, comma 1, n. 2) cod. civ. occorre, tuttavia, individuare l'intensità che il requisito soggettivo nel caso di specie assume.
4.4.- Ebbene, questo giudice ritiene che il requisito soggettivo sussista nei li- miti più attenuati della consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo perché, ai fini della collocazione temporale dell'atto dispositivo ri- spetto al sorgere del credito, occorre guardare non già al momento in cui l'obbligazione è divenuta consacrata in un titolo giudiziale oppure essa è dive- nuta certa liquida ed esigibile, ma al momento in cui viene in esistenza il titolo costitutivo dell'obbligazione tutelata dall'azione pauliana. Ebbene, nel caso di specie, la fideiussione è stata stipulata dalla creditrice molti anni prima l'atto dispositivo in questa sede impugnato e, pertanto, l'atto dispositivo non può che essere successivo alla nascita del credito del fideiussore verso il debitore, in quanto è dal momento in cui viene contratta la fideiussione che sorge per il debitore e per il terzo acquirente il divieto di stipulare contratti che possano pregiudicare le ragioni del fideiussore (cfr. Cassazione civile, sez. III,
05/07/2023, n. 19012). Non avrebbe senso, del resto, differenziare diversa- mente ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. la posizione del creditore del debitore da quella del fideiussore del medesimo de- bitore. In entrambi i casi, quindi, è al momento in cui il debitore contrae con il creditore l'obbligazione garantita dalla fideiussione che occorre guardare ai fini dell'individuazione della data dell'atto dispositivo in termini di anteriorità o po- steriorità al sorgere del credito.
4.5.- Tanto premesso sull'intensità dello stato soggettivo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ., nel caso di specie l'elemento soggettivo deve ritenersi insussistente.
4.6.- La rappresentazione del terzo avente causa dal debitore alienante, infat- ti, deve cadere non solo sull'attitudine dannosa dell'atto dispositivo rispetto al- la possibilità per i creditori dell'alienante di soddisfare le proprie ragioni, ma anche sulla possibile esistenza di creditori dell'alienante potenzialmente pre- giudicati dall'atto dispositivo.
4.7.- L'azione revocatoria non viene, infatti, accolta soltanto se l'atto disposi- tivo è dannoso, ma anche se quell'atto dispositivo arreca pregiudizio alle ra- gioni di credito di alcuno, di tal ché la malafede soggettiva del terzo acquirente sussiste se e solo se quest'ultimo si rappresenta la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. Diversamente opinando, verrebbe, infatti, inammissibilmente in rilievo l'attitudine dannosa dell'atto in sé e per sé considerata e, dunque, nella sua astrattezza e, pertan- to, sganciata dal contesto in cui l'atto negoziale viene posto in essere.
4.8.- Detto altrimenti, ogni compravendita di un bene immobile, in sé e per sé considerata, altera in peius, in senso qualitativo, la composizione del patrimo-
8 nio del debitore rispetto alla tutela del credito, ma tale circostanza di per sé sola non è sufficiente a integrare il requisito soggettivo in capo al terzo acqui- rente.
4.9.1.- In particolare, non vi è dubbio che la società acquirente ben poteva prefigurarsi, in astratto, il potenziale carattere pregiudizievole del contratto di compravendita in questa sede impugnato: trattandosi dell'unico bene immobile di proprietà del venditore è evidente che la trasformazione della ricchezza im- mobiliare in patrimonio mobiliare avrebbe reso più difficoltosa l'esazione del credito, atteso che, diversamente dai diritti reali sopra beni immobili, il denaro è più facilmente occultabile o trasferibile.
4.9.2.- Tuttavia, ciò non basta a ritenere che, in concreto, la società acquiren- te potesse prefigurarsi il pregiudizio che da tale atto dispositivo sarebbe con- seguito in capo ad uno o più soggetti terzi.
4.9.3.- Dagli atti di causa non sono, infatti, emersi elementi da cui poter infe- rire che il terzo acquirente fosse consapevole che l'alienante si trovasse in una situazione debitoria nei confronti di altri soggetti di rilevanza tale da essere pregiudicata dall'atto dispositivo qui impugnato. Contr 4.10.- Il contratto di compravendita è stato concluso da con Per_2 sulla base dell'ordinaria scansione preliminare (accompagnato dal pa-
[...] gamento di una caparra confirmatoria di importo pari circa al 20% del prezzo complessivo) definitivo intervallati da un congruo lasso temporale di circa cin- que mesi. Il pagamento del prezzo è avvenuto integralmente e con modalità ordinarie (assegni bancari, circolari e postali regolarmente incassati) al mo- mento della stipula della compravendita. Il prezzo convenuto è risultato con- gruo sulla base delle risultanze della c.t.u. in atti. La compravendita è avvenu- ta a Roma, città dove vive il socio di maggioranza della società agricola acqui- rente, innanzi ad un notaio scelto da quest'ultima.
4.11.1.- Dal contenuto intrinseco del contratto non emergono, quindi, elemen- ti circostanziati tali da far presumere al terzo acquirente che il venditore aves- se fretta di vendere o, comunque, che si trovasse in una situazione di difficoltà economica.
4.11.2.- Anzi, proprio dalla scansione preliminare/definitivo emergono ele- menti di segno contrario, atteso che: - il definitivo è stato stipulato al ridosso del termine di scadenza indicato nel preliminare;
- il definitivo è stato concluso ad un prezzo di 10.000,00 euro superiore a quello del preliminare.
4.12.- Non sono neppure emersi elementi estrinseci alla pattuizione negoziali che possano far presumere che l'acquirente sapesse che il venditore era espo- sto nei confronti di uno o più creditori per importi significativi rispetto al valore del bene compravenduto. Non è, infatti, emerso che a carico del venditore fos- sero stati trascritti pignoramenti, iscritte ipoteche o, comunque, che risultasse- ro pendenti nei suoi confronti procedure esecutive o cautelari, cause passive o
9 protesti di cui l'acquirente poteva essere al corrente o in ragione dei suoi rap- porti qualificati con il venditore o mediante la consultazione di banche dati pubbliche.
4.13.- Non sono neppure emersi rapporti di parentela, di vicinato o di collabo- razione professionale tra il venditore e i soci della società acquirente che pos- sano portare a presumere, sulla base di un ragionamento di carattere indutti- vo, che la società acquirente fosse al corrente dell'esposizione del venditore verso l' per la percezione di contributi pubblici. CP_5
4.14.- Tanto premesso, non è per questo giudice in alcun modo possibile con- dividere il principio riportato - peraltro neppure come decisiva ratio decidendi di quella pronuncia - nel remoto precedente della Suprema Corte di Cassazione citato dall'attrice e, cioè, che, nel caso di vendita dell'unico bene immobile, la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo in capo al ter- zo acquirente sarebbe in re ipsa e che, pertanto, lo stato soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 2), prima parte, cod. civ. sarebbe desumibile da questo solo fatto, il quale avrebbe, di per sé solo, sufficiente forza provante, senza la necessità di altri ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti rispetto al fatto ignoto oggetto della prova indiretta (vedi art. 2729 cod. civ.)
4.15.- L'enunciazione secca di questo principio porterebbe, di fatti, ad esclu- dere che ogni soggetto che, per qualunque ragione, intendesse vendere il suo unico bene immobile (perché, ad esempio, in cerca di liquidità per nuove ope- razioni negoziali oppure perché la titolarità di quel bene per lui ha perduto in- teresse o, ancora, perché ha trovato un soggetto disposto a pagare quel bene più del suo valore di mercato) possa concludere la compravendita. A voler ade- rire a questo principio, infatti, il potenziale acquirente si troverebbe esposto – anche in presenza di una vendita conclusa, come quella odierna, a condizioni ordinarie o di favore per il venditore – per cinque anni al rischio di essere con- venuto in un'azione revocatoria ordinaria ove dovesse ex post risultare che il suo dante causa avesse dei debiti non conosciuti né ordinariamente conoscibili con altri soggetti. L'applicazione piana di questo principio al mondo dei traffici giuridici porterebbe, pertanto, alla creazione di un cordone sanitario nei con- fronti di tutti quei soggetti che, essendo per le più svariate ragioni titolari di un solo bene immobile, non potrebbero vendere, neppure a condizioni di mercato, il proprio bene perché, così facendo, l'acquirente sarebbe esposto al rischio prima di essere soccombente nell'azione revocatoria e, poi, a subire l'esecuzione forzata nelle forme di cui agli artt. 602-604 cod. proc. civ.
4.16.- La soluzione ermeneutica patrocinata dall'attrice – che ricollega la scientia damni del terzo acquirente alla mera circostanza che il venditore non possiede altri beni immobili – è, quindi, grandemente squilibrata perché fini- sce, per tutelare l'effettività del diritto di credito dell'attrice, per sacrificare in misura eccessiva il principio della certezza dei traffici giuridici, ovverosia un di- ritto anch'esso dotato di copertura costituzionale (cfr. art. 41 Cost.).
10 4.17.- Tale soluzione, inoltre, non fa corretto uso del ragionamento presunti- vo, perché ricollega al fatto noto (la mera assenza di altri beni immobili in capo all'alienante) la consapevolezza dell'acquirente che il suo venditore possa ave- re uno o più creditori pregiudicati da quell'atto dispositivo, nonostante la ven- dita avvenga in condizioni ordinarie. E, pur tuttavia, questo fatto noto non pare essere assistito del requisito della gravità e, cioè, non sembra avere quella for- za tale da consentire di ritenere che esso conduca, in termini ragionevoli e senza che si possano affacciare altre ricostruzioni plausibili, al fatto ignoto da dimostrare.
4.18.- Se, infatti, l'alienazione contestuale di più beni immobili può essere ri- velatrice di una volontà abdicativa dell'alienante rispetto al proprio patrimonio immobiliare o all'esigenza di disfarsi dei propri beni, la vendita dell'unico bene immobile può essere il precipitato di diverse ed eterogenee situazioni contin- genti ed essere parimenti compatibile tanto con una situazione di un venditore che abbia dei creditori cui l'atto dispositivo reca un potenziale pregiudizio, tan- to con una situazione del tutto differente.
4.14.- Da questo solo fatto noto non può, quindi, trarsi induttivamente la con- clusione che la società acquirente si fosse rappresentata il carattere pregiudi- zievole dell'atto dispositivo per i creditori del venditore perché, partendo dal medesimo fatto, sono compatibili e parimenti plausibili altre ricostruzioni che raggiungono un più ragionevole punto di equilibrio tra la tutela del credito e il principio della certezza dei traffici giuridici, evitando di gravare l'acquirente dell'onere di svolgere gravose e dispendiosi indagini sulla situazione patrimo- niale del debitore (sempre ammesso che egli abbia i mezzi per svolgere tali in- dagini e che i dati da cui emergerebbe l'indebitamento del venditore siano in concreto a lui accessibili) oppure, in radice, di astenersi dal contrarre con tutti quei soggetti che non abbiano intestati altri beni immobili ad eccezione di quel- lo oggetto dell'atto dispositivo.
5.1.- Per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa deve, da ultimo, essere rigettata anche la domanda risarcitoria che è stata proposta dall'attrice nei confronti della sola società convenuta subordinatamente al mancato accoglimento delle domande di simulazione assoluta e di revoca del contratto di compravendita.
5.2.- Quanto sopra esposto palesa, infatti, come alla società convenuta non possa essere mosso alcun rimprovero soggettivo per aver contratto con
[...] acquistando – al prezzo di mercato e mediante un mezzo di paga- CP_1 mento normale – l'unico terreno agricolo posseduto da quest'ultimo e da essa società acquirente destinato allo svolgimento dell'attività agricola (destinazione conforme alla naturale vocazione del fondo ed all'oggetto sociale della compra- trice).
5.3.- L'esigenza di tutela delle ragioni del creditore non si spinge, infatti, sino ad imporre – quale regola cautelare – ai consociati di non acquistare beni im-
11 mobili da chi non ne possiede altri al di fuori di quello venduto.
5.4.1.- L'acquirente non può pertanto, ritenersi, responsabile di aver colpe- volmente frustrato il diritto di credito dell'attrice, perché gli elementi intrinseci del contratto di vendita stipulato e le circostanze estrinseche alla compravendi- ta non potevano indurla a credere che il proprio venditore volesse arrecare un pregiudizio ai propri creditori con l'atto dispositivo de quo.
5.4.2.- In difetto di elementi sintomatici di allarme o di anomalia dell'atto di- spositivo, pertanto, anche la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposti nei confronti della terza acquirente in buona fede non può che essere rigettata.
6.1.- Alla soccombenza dell'attrice consegue la sua condanna alla refusione, a ciascuna dei due convenuti, delle spese legali che si liquidano sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014 – attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla presente decisione, al carattere prevalentemente docu- mentale dell'istruttoria, nonché allo svolgimento della fase decisoria con il mo- dulo procedimentale dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. – prendendo come scaglione di riferimento quello del credito tutelato con l'actio pauliana (vedi art. 4, comma 1, d.m. 55/2014). In conformità ai criteri direttivi appena enun- ciati, la liquidazione delle spese legali viene fatta direttamente in dispositivo.
6.2.- Le spese della c.t.u. devono essere poste interamente a carico della par- te attrice soccombente che ha dato causa alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di simulazione del contratto come meglio individuata nelle conclusioni in epigrafe;
2) ordina ai sensi dell'art. 2668, comma secondo, cod. civ. al conservatore dei registri la cancellazione della trascrizione della domanda di cui al precedente punto 1);
3) rigetta la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. del contratto come meglio individuata nelle conclusioni in epigrafe;
4) ordina ai sensi dell'art. 2668, comma secondo, cod. civ. al conservatore dei registri la cancellazione della trascrizione della domanda di cui al precedente punto 3);
5) rigetta la domanda di condanna proposta in via subordinata dall'attrice nei confronti della sola società convenuta;
6) condanna l'attrice a rifondere a ciascuna delle due convenute le spese legali che si liquidano in euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge;
12 7) pone nei rapporti interni tra le parti del processo le spese di c.t.u. inte- ramente a carico di parte attrice.
Così deciso. Verona 13/5/25
Il Giudice dott. Attilio Burti
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