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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2024, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2967 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 15/08/1992,
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
30/12/1994, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Veronica Leoni
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Le parti danno
1 atto che il sig. ha trasferito la propria residenza e quella della Parte_1
minore, con il consenso della madre della minore, a Creazzo (VI) Via del Colle n. 4;
2) affidamento figlia minore: affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
con sua residenza presso il padre;
[...]
3) visite genitori-figlia:
- la figlia minore trascorrerà in via continuativa, una settimana con il padre e la setti- mana successiva con la madre, dal lunedì all'uscita dall'asilo ovvero alle ore 08.00 nel periodo estivo extrascolastico - sino al lunedì successivo, allorquando il genitore in turno di responsabilità la porterà all'asilo o, nel periodo estivo extrascolastico, presso la residenza dell'altro genitore, nella provincia di Vicenza;
- vacanze natalizie: durante le vacanze natalizie la minore starà, ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al successivo 6 gennaio, in modo che la minore possa trascorrere il giorno di Natale e il giorno di Capodanno con ciascun genitore ad anni alterni;
- vacanze pasquali: durante le vacanze pasquali la minore starà con ciascuno dei geni- tori per n. tre giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di lunedì in
Albis;
- vacanze estive: la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni durante le vacanze estive che verrà concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- il giorno del compleanno del papà e della festa del papà la minore resterà con il padre, mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma resterà con la madre, a prescindere dal giorno/weekend di competenza;
4) mantenimento ordinario della figlia: ciascuno dei genitori si farà carico del mantenimento diretto e ordinario della figlia nei giorni/periodi di propria pertinenza/spettanza;
5) spese straordinarie in favore della figlia: Le spese straordinarie in favore della figlia , così come individuate e disciplinate secondo il Protocollo Persona_1
del Tribunale di Vicenza, resteranno a carico dei genitori dei minori nella misura del
50% ciascuno. Le spese per la mensa scolastica, in deroga al Protocollo del Tribunale di Vicenza, dovranno essere sostenute dai coniugi per la metà ciascuno;
le spese di
2 baby-sitter in deroga al Protocollo del Tribunale di Vicenza resteranno ad esclusivo carico del genitore in turno di responsabilità (quando la minore starà dal padre, esse saranno a carico del padre, quando la minore starà dalla madre, esse saranno a carico della madre);
6) assegno di mantenimento per il coniuge: Nulla a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge;
7) in relazione al primo periodo della separazione personale dei coniugi, al solo ed esclusivo fine di tutelare il benessere psico-fisico della figlia minore e di evitare alla medesima qualsiasi forma di pregiudizio e/o turbamento in tale fase di assestamento dei nuovi equilibri familiari, i coniugi medesimi si impegnano, per il periodo di 6 mesi decorrenti dal 03.08.2024 (data di deposito del ricorso per separazione consensuale), di evitare di incontrare l'eventuale nuovo/a partner alla presenza della figlia;
8) l'Assegno Unico per il figlio erogato dall' verrà percepito per intero dalla CP_1
sig.ra ; Parte_2
9) spese legali compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in IL NT (VI) in data 7/03/2020, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e
3 sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore con sua residenza presso il Per_1
padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte dei genitori;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Le spese per la mensa scolastica, in deroga al Protocollo del Tribunale di Vicenza, dovranno essere sostenute dai coniugi per la metà ciascuno;
le spese di baby-sitter in deroga al
Protocollo del Tribunale di Vicenza resteranno ad esclusivo carico del genitore in turno di responsabilità (quando la minore starà dal padre, esse saranno a carico del padre, quando la minore starà dalla madre, esse saranno a carico della madre);
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in IL NT (VI) in data 7/03/2020 con atto trascritto al n. 2, Parte I, Anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL
NT (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3/12/2024.
Il Giudice relatore il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2967 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 15/08/1992,
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
30/12/1994, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Veronica Leoni
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Le parti danno
1 atto che il sig. ha trasferito la propria residenza e quella della Parte_1
minore, con il consenso della madre della minore, a Creazzo (VI) Via del Colle n. 4;
2) affidamento figlia minore: affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
con sua residenza presso il padre;
[...]
3) visite genitori-figlia:
- la figlia minore trascorrerà in via continuativa, una settimana con il padre e la setti- mana successiva con la madre, dal lunedì all'uscita dall'asilo ovvero alle ore 08.00 nel periodo estivo extrascolastico - sino al lunedì successivo, allorquando il genitore in turno di responsabilità la porterà all'asilo o, nel periodo estivo extrascolastico, presso la residenza dell'altro genitore, nella provincia di Vicenza;
- vacanze natalizie: durante le vacanze natalizie la minore starà, ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al successivo 6 gennaio, in modo che la minore possa trascorrere il giorno di Natale e il giorno di Capodanno con ciascun genitore ad anni alterni;
- vacanze pasquali: durante le vacanze pasquali la minore starà con ciascuno dei geni- tori per n. tre giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di lunedì in
Albis;
- vacanze estive: la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni durante le vacanze estive che verrà concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- il giorno del compleanno del papà e della festa del papà la minore resterà con il padre, mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma resterà con la madre, a prescindere dal giorno/weekend di competenza;
4) mantenimento ordinario della figlia: ciascuno dei genitori si farà carico del mantenimento diretto e ordinario della figlia nei giorni/periodi di propria pertinenza/spettanza;
5) spese straordinarie in favore della figlia: Le spese straordinarie in favore della figlia , così come individuate e disciplinate secondo il Protocollo Persona_1
del Tribunale di Vicenza, resteranno a carico dei genitori dei minori nella misura del
50% ciascuno. Le spese per la mensa scolastica, in deroga al Protocollo del Tribunale di Vicenza, dovranno essere sostenute dai coniugi per la metà ciascuno;
le spese di
2 baby-sitter in deroga al Protocollo del Tribunale di Vicenza resteranno ad esclusivo carico del genitore in turno di responsabilità (quando la minore starà dal padre, esse saranno a carico del padre, quando la minore starà dalla madre, esse saranno a carico della madre);
6) assegno di mantenimento per il coniuge: Nulla a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge;
7) in relazione al primo periodo della separazione personale dei coniugi, al solo ed esclusivo fine di tutelare il benessere psico-fisico della figlia minore e di evitare alla medesima qualsiasi forma di pregiudizio e/o turbamento in tale fase di assestamento dei nuovi equilibri familiari, i coniugi medesimi si impegnano, per il periodo di 6 mesi decorrenti dal 03.08.2024 (data di deposito del ricorso per separazione consensuale), di evitare di incontrare l'eventuale nuovo/a partner alla presenza della figlia;
8) l'Assegno Unico per il figlio erogato dall' verrà percepito per intero dalla CP_1
sig.ra ; Parte_2
9) spese legali compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in IL NT (VI) in data 7/03/2020, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e
3 sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore con sua residenza presso il Per_1
padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte dei genitori;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Le spese per la mensa scolastica, in deroga al Protocollo del Tribunale di Vicenza, dovranno essere sostenute dai coniugi per la metà ciascuno;
le spese di baby-sitter in deroga al
Protocollo del Tribunale di Vicenza resteranno ad esclusivo carico del genitore in turno di responsabilità (quando la minore starà dal padre, esse saranno a carico del padre, quando la minore starà dalla madre, esse saranno a carico della madre);
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in IL NT (VI) in data 7/03/2020 con atto trascritto al n. 2, Parte I, Anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL
NT (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3/12/2024.
Il Giudice relatore il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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