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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/12/2024, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 74/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74/2020 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. CASTIONI MATTEO, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MASELLI GIOIA e dall'avv. ZANETTI MICHELA, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
( ) in proprio e n.q. di Controparte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sui minori ( , Persona_1 C.F._2
( ), CP_2 C.F._3 CP_3
( ) e ( ), tutti rappresentati e C.F._4 CP_4 C.F._5 difesi dall'avv. LONGO BIFANO FRANCESCO, giusta procura speciale in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 1/10/2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito ha Parte_1 Pt_1 convenuto gli appellanti indicati in epigrafe per sentire riformare la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1003/2019 depositata in data 26.5.2019, resa all'esito del pagina 1 di 6 giudizio n. 860/2018, con cui il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta di
(in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1 sulle figlie minori), e di condanna dell'odierno appellante al CP_3 CP_4 pagamento della somma di euro 1766,80 oltre a interessi e spese legali, per il diritto alla compensazione pecuniaria per il ritardo relativo a volo aereo e a titolo di risarcimento del danno.
In particolare gli odierni appellati avevano dedotto, nel giudizio di primo grado, di essere passeggeri del volo FR4029 del 7.01.2018 operato da per la tratta Alicante-Roma Pt_1
Fiumicino aveva subito un ritardo di oltre tre ore impedendo agli attori di prendere il successivo volo da Fiumicino a Catania, operato dallo stesso vettore;
che pertanto spettava ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria pari ad € 400 ciascuno oltre al diritto al rimborso di € 516,80 titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti. si era costituita eccependo il difetto di giurisdizione e l'insussistenza del diritto alla Pt_1 compensazione pecuniaria per il verificarsi di una circostanza eccezionale.
Il Giudice di primo grado confermava la prospettazione attorea e condannava al Pt_1 pagamento della somma di euro 250 per ciascun passeggero oltre al pagamento di €
516,80 a titolo di danno patrimoniale a interessi e spese legali. Avverso la predetta pronuncia formulava appello sostenendo a) l'omessa pronuncia in ordine Pt_1 all'eccepita carenza di giurisdizione, reiterava quindi l'eccezione di difetto di giurisdizione stante la previsione nelle condizioni generali di trasporto della Compagnia della proroga di giurisdizione in favore dei tribunali irlandesi;
b) omessa valutazione della eccezionalità della circostanza causativa del ritardo del volo;
c) errata liquidazione del danno patrimoniale.
Si costituivano in giudizio gli appellati i quali chiedevano rigettarsi l'appello.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 1.10.2024, la causa, definitivamente assegnata a questo Giudice, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con la presente sentenza.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito precisati.
Correttamente il giudice di primo grado ha riconosciuto la giurisdizione italiana sul caso di specie.
pagina 2 di 6 Le Sezioni unite della Cassazione hanno infatti affermato che in caso di cessione di un credito nascente da un contratto, la giurisdizione sull'azione instaurata tra il cessionario e il cedente ovvero il ceduto e fondata sul contratto originario si determina tramite i criteri applicabili a quest'ultimo ovvero in base alla clausola di proroga della giurisdizione eventualmente contenuta nello stesso (si vedano Cass., sez. un., ordinanza 21 dicembre
2020, n. 29179 e sentenza 7 aprile 2020, n. 7736).
A sua volta la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sancito il principio secondo cui la cessione del credito non può incidere sui criteri determinativi della giurisdizione rispetto all'azione avente ad oggetto il rapporto da cui è sorto il credito ceduto (v. Corte di giustizia, sentenza 25 gennaio 2018, C-498/16, Schrems, punto 48; sentenza 18 luglio
2013, C-147/12, punto 58). Per_2
Conformemente a tali principi di diritto la Corte di Cassazione, con ordinanze del 10 novembre 2021, nn. 33002 e 33003, si è recentemente espressa nell'ambito di un regolamento di giurisdizione su un caso analogo a quello oggetto di causa, e ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rispetto all'azione intentata dalla società cessionaria di crediti da compensazione pecuniaria spettanti ai passeggeri di un volo cancellato contro la compagnia aerea deve essere determinata in base ai criteri applicabili al contratto di trasporto aereo: “Nella specie è incontestato che la domanda originaria formulata dai trasportati ed oggetto della cessione di credito sia limitata all'indennità forfettaria stabilita secondo i parametri di cui al
Reg. CE n. 261 del 2004. Il Regolamento come stabilito espressamente nell'art. 3, punto 1 lettera a) si applica “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato” ma non contiene disposizioni sulla determinazione della giurisdizione.
E' necessario, di conseguenza, accertare, se il criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, costituito, nella specie, dal luogo di partenza del volo, possa essere decisivo ai fini dell'applicazione del
Regolamento UE n. 1215 del 2012 che contiene una disciplina puntuale dei criteri determinativi della giurisdizione in materia civile e commerciale ed in particolare dell'art. 7 che indica tra le “competenze speciali” il luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio specificando che nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi la giurisdizione può radicarsi nel luogo in cui i servizi sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati secondo il contratto. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del
9/7/2009 n. 439 causa C- 204/08, nella successiva 11/7/2018 n. 558 e nella più recente sentenza del 7/11/2019 /causa C- 213 del 2018 ha affermato univocamente che alle azioni rivolte ad ottenere i
pagina 3 di 6 diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento n. 261 del 2004 è applicabile il reg. UE n.
1215 del 2012 ed in particolare l'art. 7 sopra citato (punto n. 44) e non la Convenzione di Montreal”.
La Corte di Cassazione chiarisce altresì che la disposizione sul foro contrattuale è applicabile alle azioni oggetto del giudizio anche se nessuna delle parti è domiciliata in uno
Stato membro dell'Unione europea. Vero è che l'art. 6, par. 1 del regolamento Bruxelles I bis prevede che, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato dell'Unione europea, la giurisdizione va determinata in base alla legge nazionale dello Stato membro del giudice adito (fatta salva l'applicazione degli artt. 18 par. 1, 21 par. 2, 24 e 25 del regolamento).
Secondo l'art. 3 della nostra Legge n. 218/1995, la giurisdizione del giudice italiano sussiste, oltre che nei casi in cui il convenuto abbia domicilio o residenza in Italia, anche in base ai criteri previsti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968. Secondo la Corte, tale richiamo oggi va riferito alle disposizioni corrispondenti del regolamento Bruxelles I bis e dunque anche all'art. 7, n. 1 (in senso conforme v. Cass., sez. un., ord. 25 giugno 2021, n. 18299 e ord. 13 dicembre 2018, n. 32362; in senso difforme v. Cass., sez. un., ord. 21 ottobre 2009, n. 22239). La Corte conclude pertanto che nei casi di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza dell'art. 7, n. 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012. Questa disposizione, infatti, in relazione ai contratti di trasporto aereo, attribuisce competenza giurisdizionale al giudice del luogo in cui i servizi di trasporto sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati e, nei casi oggetto dei giudizi, tali servizi avrebbero dovuto essere prestati in Italia.
Altrettanto infondato è il motivo di appello relativo alla carenza di motivazione in ordine alla presunta prova liberatoria fornita dall'appellante.
Nel caso di specie non vi è prova né dell'adempimento, né del caso fortuito imprevedibile e neanche dell'adozione delle misure utilizzate per limitare il ritardo e la cancellazione del volo, nonché della data di effettiva informazione dei passeggeri. La compagnia aerea convenuta si è limitata a depositare dei report e delle schermate di un data base interno alla società dal quale dovrebbero risultare: un improvviso fenomeno di c.d. Pt_1 birdstrike, la sostituzione del velivolo e i ritardi a catena causati dall'evento. Tale documentazione è priva di sottoscrizione ed è di formazione unilaterale, pertanto a fronte di una specifica contestazione di controparte, operata nel caso di specie già in primo grado, non può acquisire valore probatorio. In tal senso si è pronunciata la Cassazione
pagina 4 di 6 affermando che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio”. Ciò “nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. sentenza n. 8290 del 27/4/2016). Tale conclusione deriva dell'applicazione di due principi fondamentali dal processo civile. Da un lato quello per cui le dichiarazioni di una parte del processo non hanno valore di prova a suo favore e dall'altro quello di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c., secondo il quale ciascuna parte ha l'onere di contestare
“specificamente” (nella propria prima difesa utile) i fatti allegati dall'altra, se vuol evitare che essi debbano ritenersi “non contestati” e, dunque, provati perché incontroversi.
L'unico documento asseritamente proveniente da terzi e la dichiarazione di tale
[...]
qualificato quale Station Manager di . Come correttamente evidenziato Per_3 Pt_2 dal giudice di prime cure, però, tale dichiarazione, effettuata su carta semplice, priva dell'intestazione dell'aeroporto di riferimento, è anche priva di sottoscrizione, né Pt_1 ha chiesto nel giudizio di primo grado di confermare mediante testimoni la riferibilità del documento al predetto soggetto. Pertanto, tale documento non può costituire prova dell'eccezionalità dell'evento idonea a fornire la prova liberatoria per l'appellante.
E' invece fondato il motivo di impugnazione relativo all'errata liquidazione dei danni patrimoniali: se infatti sulla base delle predette motivazioni risulta fondata la domanda volta al riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria in favore degli odierni appellati, invero le spese sostenute dagli appellati per la permanenza di una notte a
Fiumicino e per l'acquisto di nuovi biglietti aerei per Catania, non costituiscono la conseguenza immediata e diretta del ritardo aereo, atteso che gli appellati non avevano acquistato un unico biglietto aereo con scalo, bensì avevano effettuato due distinte prenotazioni e alcun inadempimento può essere imputato a con riferimento al Pt_1 distinto volo Roma Fiumicino – Catania, sul quale gli appellati non sono riusciti ad imbarcarsi. Con riferimento a tale volo non sussisteva alcun onere di riprotezione da parte di in quanto la prenotazione era distinta e autonoma rispetto a quella per cui è Pt_1 causa e, considerato che il vettore non consente prenotazioni con scali in coincidenza, ma soltanto voli c.d. point to point sussiste il concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1225 c.c. che nella prenotazione di due voli completamente distinti e non avvinti da alcun vincolo funzionale, non ha tenuto conto di possibili disservizi.
pagina 5 di 6 In parziale accoglimento dell'appello quindi la sentenza di primo grado deve essere riformata e deve limitarsi la condanna di al pagamento della sola compensazione Pt_1 pecuniaria dell'importo già quantificato in primo grado di 1250 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ragione della soccombenza reciproca possono essere compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nel giudizio RGAC 74/2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Giudice di Pace di
Civitavecchia n. 1003/2019 e per l'effetto condanna al pagamento, a titolo di Pt_1 compensazione pecuniaria, in favore dei convenuti dell'importo di € 1.250 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo;
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Civitavecchia, 24 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74/2020 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. CASTIONI MATTEO, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MASELLI GIOIA e dall'avv. ZANETTI MICHELA, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
( ) in proprio e n.q. di Controparte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sui minori ( , Persona_1 C.F._2
( ), CP_2 C.F._3 CP_3
( ) e ( ), tutti rappresentati e C.F._4 CP_4 C.F._5 difesi dall'avv. LONGO BIFANO FRANCESCO, giusta procura speciale in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 1/10/2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito ha Parte_1 Pt_1 convenuto gli appellanti indicati in epigrafe per sentire riformare la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1003/2019 depositata in data 26.5.2019, resa all'esito del pagina 1 di 6 giudizio n. 860/2018, con cui il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta di
(in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1 sulle figlie minori), e di condanna dell'odierno appellante al CP_3 CP_4 pagamento della somma di euro 1766,80 oltre a interessi e spese legali, per il diritto alla compensazione pecuniaria per il ritardo relativo a volo aereo e a titolo di risarcimento del danno.
In particolare gli odierni appellati avevano dedotto, nel giudizio di primo grado, di essere passeggeri del volo FR4029 del 7.01.2018 operato da per la tratta Alicante-Roma Pt_1
Fiumicino aveva subito un ritardo di oltre tre ore impedendo agli attori di prendere il successivo volo da Fiumicino a Catania, operato dallo stesso vettore;
che pertanto spettava ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria pari ad € 400 ciascuno oltre al diritto al rimborso di € 516,80 titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti. si era costituita eccependo il difetto di giurisdizione e l'insussistenza del diritto alla Pt_1 compensazione pecuniaria per il verificarsi di una circostanza eccezionale.
Il Giudice di primo grado confermava la prospettazione attorea e condannava al Pt_1 pagamento della somma di euro 250 per ciascun passeggero oltre al pagamento di €
516,80 a titolo di danno patrimoniale a interessi e spese legali. Avverso la predetta pronuncia formulava appello sostenendo a) l'omessa pronuncia in ordine Pt_1 all'eccepita carenza di giurisdizione, reiterava quindi l'eccezione di difetto di giurisdizione stante la previsione nelle condizioni generali di trasporto della Compagnia della proroga di giurisdizione in favore dei tribunali irlandesi;
b) omessa valutazione della eccezionalità della circostanza causativa del ritardo del volo;
c) errata liquidazione del danno patrimoniale.
Si costituivano in giudizio gli appellati i quali chiedevano rigettarsi l'appello.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 1.10.2024, la causa, definitivamente assegnata a questo Giudice, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con la presente sentenza.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito precisati.
Correttamente il giudice di primo grado ha riconosciuto la giurisdizione italiana sul caso di specie.
pagina 2 di 6 Le Sezioni unite della Cassazione hanno infatti affermato che in caso di cessione di un credito nascente da un contratto, la giurisdizione sull'azione instaurata tra il cessionario e il cedente ovvero il ceduto e fondata sul contratto originario si determina tramite i criteri applicabili a quest'ultimo ovvero in base alla clausola di proroga della giurisdizione eventualmente contenuta nello stesso (si vedano Cass., sez. un., ordinanza 21 dicembre
2020, n. 29179 e sentenza 7 aprile 2020, n. 7736).
A sua volta la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sancito il principio secondo cui la cessione del credito non può incidere sui criteri determinativi della giurisdizione rispetto all'azione avente ad oggetto il rapporto da cui è sorto il credito ceduto (v. Corte di giustizia, sentenza 25 gennaio 2018, C-498/16, Schrems, punto 48; sentenza 18 luglio
2013, C-147/12, punto 58). Per_2
Conformemente a tali principi di diritto la Corte di Cassazione, con ordinanze del 10 novembre 2021, nn. 33002 e 33003, si è recentemente espressa nell'ambito di un regolamento di giurisdizione su un caso analogo a quello oggetto di causa, e ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rispetto all'azione intentata dalla società cessionaria di crediti da compensazione pecuniaria spettanti ai passeggeri di un volo cancellato contro la compagnia aerea deve essere determinata in base ai criteri applicabili al contratto di trasporto aereo: “Nella specie è incontestato che la domanda originaria formulata dai trasportati ed oggetto della cessione di credito sia limitata all'indennità forfettaria stabilita secondo i parametri di cui al
Reg. CE n. 261 del 2004. Il Regolamento come stabilito espressamente nell'art. 3, punto 1 lettera a) si applica “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato” ma non contiene disposizioni sulla determinazione della giurisdizione.
E' necessario, di conseguenza, accertare, se il criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, costituito, nella specie, dal luogo di partenza del volo, possa essere decisivo ai fini dell'applicazione del
Regolamento UE n. 1215 del 2012 che contiene una disciplina puntuale dei criteri determinativi della giurisdizione in materia civile e commerciale ed in particolare dell'art. 7 che indica tra le “competenze speciali” il luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio specificando che nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi la giurisdizione può radicarsi nel luogo in cui i servizi sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati secondo il contratto. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del
9/7/2009 n. 439 causa C- 204/08, nella successiva 11/7/2018 n. 558 e nella più recente sentenza del 7/11/2019 /causa C- 213 del 2018 ha affermato univocamente che alle azioni rivolte ad ottenere i
pagina 3 di 6 diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento n. 261 del 2004 è applicabile il reg. UE n.
1215 del 2012 ed in particolare l'art. 7 sopra citato (punto n. 44) e non la Convenzione di Montreal”.
La Corte di Cassazione chiarisce altresì che la disposizione sul foro contrattuale è applicabile alle azioni oggetto del giudizio anche se nessuna delle parti è domiciliata in uno
Stato membro dell'Unione europea. Vero è che l'art. 6, par. 1 del regolamento Bruxelles I bis prevede che, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato dell'Unione europea, la giurisdizione va determinata in base alla legge nazionale dello Stato membro del giudice adito (fatta salva l'applicazione degli artt. 18 par. 1, 21 par. 2, 24 e 25 del regolamento).
Secondo l'art. 3 della nostra Legge n. 218/1995, la giurisdizione del giudice italiano sussiste, oltre che nei casi in cui il convenuto abbia domicilio o residenza in Italia, anche in base ai criteri previsti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968. Secondo la Corte, tale richiamo oggi va riferito alle disposizioni corrispondenti del regolamento Bruxelles I bis e dunque anche all'art. 7, n. 1 (in senso conforme v. Cass., sez. un., ord. 25 giugno 2021, n. 18299 e ord. 13 dicembre 2018, n. 32362; in senso difforme v. Cass., sez. un., ord. 21 ottobre 2009, n. 22239). La Corte conclude pertanto che nei casi di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza dell'art. 7, n. 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012. Questa disposizione, infatti, in relazione ai contratti di trasporto aereo, attribuisce competenza giurisdizionale al giudice del luogo in cui i servizi di trasporto sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati e, nei casi oggetto dei giudizi, tali servizi avrebbero dovuto essere prestati in Italia.
Altrettanto infondato è il motivo di appello relativo alla carenza di motivazione in ordine alla presunta prova liberatoria fornita dall'appellante.
Nel caso di specie non vi è prova né dell'adempimento, né del caso fortuito imprevedibile e neanche dell'adozione delle misure utilizzate per limitare il ritardo e la cancellazione del volo, nonché della data di effettiva informazione dei passeggeri. La compagnia aerea convenuta si è limitata a depositare dei report e delle schermate di un data base interno alla società dal quale dovrebbero risultare: un improvviso fenomeno di c.d. Pt_1 birdstrike, la sostituzione del velivolo e i ritardi a catena causati dall'evento. Tale documentazione è priva di sottoscrizione ed è di formazione unilaterale, pertanto a fronte di una specifica contestazione di controparte, operata nel caso di specie già in primo grado, non può acquisire valore probatorio. In tal senso si è pronunciata la Cassazione
pagina 4 di 6 affermando che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio”. Ciò “nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. sentenza n. 8290 del 27/4/2016). Tale conclusione deriva dell'applicazione di due principi fondamentali dal processo civile. Da un lato quello per cui le dichiarazioni di una parte del processo non hanno valore di prova a suo favore e dall'altro quello di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c., secondo il quale ciascuna parte ha l'onere di contestare
“specificamente” (nella propria prima difesa utile) i fatti allegati dall'altra, se vuol evitare che essi debbano ritenersi “non contestati” e, dunque, provati perché incontroversi.
L'unico documento asseritamente proveniente da terzi e la dichiarazione di tale
[...]
qualificato quale Station Manager di . Come correttamente evidenziato Per_3 Pt_2 dal giudice di prime cure, però, tale dichiarazione, effettuata su carta semplice, priva dell'intestazione dell'aeroporto di riferimento, è anche priva di sottoscrizione, né Pt_1 ha chiesto nel giudizio di primo grado di confermare mediante testimoni la riferibilità del documento al predetto soggetto. Pertanto, tale documento non può costituire prova dell'eccezionalità dell'evento idonea a fornire la prova liberatoria per l'appellante.
E' invece fondato il motivo di impugnazione relativo all'errata liquidazione dei danni patrimoniali: se infatti sulla base delle predette motivazioni risulta fondata la domanda volta al riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria in favore degli odierni appellati, invero le spese sostenute dagli appellati per la permanenza di una notte a
Fiumicino e per l'acquisto di nuovi biglietti aerei per Catania, non costituiscono la conseguenza immediata e diretta del ritardo aereo, atteso che gli appellati non avevano acquistato un unico biglietto aereo con scalo, bensì avevano effettuato due distinte prenotazioni e alcun inadempimento può essere imputato a con riferimento al Pt_1 distinto volo Roma Fiumicino – Catania, sul quale gli appellati non sono riusciti ad imbarcarsi. Con riferimento a tale volo non sussisteva alcun onere di riprotezione da parte di in quanto la prenotazione era distinta e autonoma rispetto a quella per cui è Pt_1 causa e, considerato che il vettore non consente prenotazioni con scali in coincidenza, ma soltanto voli c.d. point to point sussiste il concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1225 c.c. che nella prenotazione di due voli completamente distinti e non avvinti da alcun vincolo funzionale, non ha tenuto conto di possibili disservizi.
pagina 5 di 6 In parziale accoglimento dell'appello quindi la sentenza di primo grado deve essere riformata e deve limitarsi la condanna di al pagamento della sola compensazione Pt_1 pecuniaria dell'importo già quantificato in primo grado di 1250 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ragione della soccombenza reciproca possono essere compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nel giudizio RGAC 74/2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Giudice di Pace di
Civitavecchia n. 1003/2019 e per l'effetto condanna al pagamento, a titolo di Pt_1 compensazione pecuniaria, in favore dei convenuti dell'importo di € 1.250 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo;
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Civitavecchia, 24 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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