Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini.
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Guerrina Crescentini.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
A) I coniugi vivranno separati serbando il reciproco mutuo rispetto;
B) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori;
avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
il padre avrà facoltà di vedere ed avere il minore con sé ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e, comunque, con le seguenti modalità che potranno subire modifiche o deroghe su accordo di entrambi i genitori: a) Il padre lo terrà con se per due fine settimana alternati al mese, dalle ore 09,30 del sabato fino al lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola e/o presso la casa materna quando la scuola è chiusa alle ore 09.30; b) nel periodo estivo per quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno;
c) per sei giorni consecutivi durante le festività Natalizie, da concordarsi con la madre anticipatamente, almeno trenta giorni prima, avendo cura che il figlio trascorrerà rispettivamente con la madre o il padre, ad anni alterni, il giorno del S. Natale o il giorno di S. SI (ovvero un periodo di sei giorni comprendente il S. Natale con un genitore ed un periodo di sei giorni
d) per quattro giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ad anni alterni (ovvero un anno con la madre e un anno con il padre); e) le ulteriori festività Nazionali (25 Aprile, 28/04, 1 Maggio, 2 Giugno, 01/11 ecc.) alternate tra i genitori;
f) il figlio trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; g) il figlio trascorrerà con entrambi i genitori, laddove possibile, il proprio compleanno. La potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti la loro istruzione educazione e salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per il tempo coincidente con la permanenza del minore presso ciascun genitore, la potestà genitoriale venga esercitata separatamente limitatamente alle questioni che attengono all'organizzazione della vita familiare quotidiana. Entrambi i genitori collaboreranno paritariamente – ciascuno nel tempo di permanenza del minore presso di sé – alla sua cura, istruzione ed educazione. Entrambi i coniugi hanno l'obbligo di comunicare all'altro il luogo in cui intendono recarsi insieme al figlio nei periodi in cui lo stesso sarà con ognuno di loro, nonché ogni cambiamento di residenza o domicilio ed si concedono reciproco assenso affinché il figlio possa conseguire il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio, o di altro documento personale. C) Nessun mantenimento verrà corrisposto alla SI.ra in quanto economicamente Parte_1 indipendente;
D) La SI.ra sarà titolare al 100% dell'assegno unico avendo il SI. Parte_1 Controparte_1 dato il suo c cimento del 50% in capo a Parte_1
E) corrisponderà alla moglie, entro il 05 di ogni mese, un assegno mensile pari ad Controparte_1 eur ) quale contributo per il mantenimento del figlio che verrà versato nel conto corrente intestato a previa comunicazione del proprio Iban. Tale assegno sarà rivalutato Parte_1 annualmente secon F) Tutte le spese straordinarie riguardanti il figlio saranno a carico al 50% di entrambi i coniugi così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia;
G) Il figlio è titolare di pensione di invalidità, depositata presso un libretto di conto Persona_1 corrente in e, tali importi, saranno gestiti per i suoi fabbisogni;
H) Il padre, si impegna a trasferire la nuda proprietà dell'immobile, sito in Civitavecchia Via Lucania n.03 lettera B, a favore del figlio . Tale condizione è da considerarsi quale elemento Persona_1 funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale I) si è già allontanato dalla casa coniugale portando con sé i propri effetti personali;
Controparte_1
L) I coniugi prestano il loro reciproco benestare al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche relativamente al figlio;
M) I coniugi sin da ora si dichiarano soddisfatti economicamente non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro e, si dichiarano di prestare quiescenza alla emananda sentenza di omologa della separazione;
N) Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno attribuite al 50% da entrambi i coniugi;
Spese de giudizio compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 19.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone