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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ER IO - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1078 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv.to Paola Faiella Parte_1 Parte_2
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in ER IO alla via
Siciliano n. 29; parte ricorrente
nonché
P.M. presso il Tribunale di ER IO interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
13.09.2003 e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli, in data 21.12.2007 e Per_1 in data 21.09.2011. Esponevano, inoltre, che la comunione morale dei coniugi era Per_2 divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 04.03.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 15.07.2024, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi della prole.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione di e , coniugi per Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato in data 13.09.2003 in ER IO (atto n. 141, parte II, serie
A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2003);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 15.07.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in ER IO, nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire