Art. 4.
Disposizione transitoria
All'art. 16 delle disposizioni transitorie emanate dal Presidente della Repubblica con decreto 8 agosto 1955, n. 666 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le dichiarazioni ed i motivi di impugnazione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo gli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale modificati, anche se non muniti della autentica nella forma prevista dall'art. 5 delle norme di attuazione modificato dallo articolo precedente, sono validi purche' conformi alle norme della presente legge".
Disposizione transitoria
All'art. 16 delle disposizioni transitorie emanate dal Presidente della Repubblica con decreto 8 agosto 1955, n. 666 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le dichiarazioni ed i motivi di impugnazione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo gli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale modificati, anche se non muniti della autentica nella forma prevista dall'art. 5 delle norme di attuazione modificato dallo articolo precedente, sono validi purche' conformi alle norme della presente legge".