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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7569 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 22.10.2025 all'esito del deposito di note per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13327 ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. RAOUL SCOTTO DI TELLA e dall'Avv STEFANIA TANDURELLA presso cui è elettivamente domiciliata ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti presso cui domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.6.2024 la ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile, a seguito di domanda amministrativa presentata il 29.11.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo sussistente una percentuale di invalidità pari al 60% (sessantapercento) Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 29.5.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza di accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità.
Nel resistere alla domanda l ne ha chiesto il rigetto deducendo l'infondatezza dei CP_1 motivi di opposizione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente, infatti, sono incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe adeguatamente valutato il quadro patologico da cui la stessa risulta affetta, avendo contestato l'entità ( ossia la percentuale) effettuata dal CTU.
Ed infatti parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie emergenti dalla documentazione medica già allegata alla produzione dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il ctu non avrebbe fornito un'adeguata motivazione delle percentuali assegnate, ove non previste in misura fissa.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, mente nel caso di specie non risultano neppure effettuate osservazioni durante le operazioni di consulenza ( cfr relazione in atti).
Nel caso di specie infatti parte ricorrente non ha contestato l'applicazione dei codici cui ha fatto riferimento il CTU, ma unicamente la valutazione dell'entità delle patologie diagnosticate, espressa in percentuali.
Ebbene l'assunto risulta confutato per tabulas, dal momento che il CTU per ogni sindrome ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare una determinata percentuale, con ciò evidenziando un'attenta e specifica valutazione in riferimento al caso concreto e allo stadio della malattia. Ne consegue che la valutazione complessiva, rimessa al parere medico-legale, ha determinato la dovuta personalizzazione, in base al quadro clinico che è emerso anche dall'esame obiettivo, fondamentale per l'indagine che ne occupa, al fine di correttamente valutare la documentazione medica versata agli atti.
Non da ultimo va considerato che parte ricorrente, a seguito alla trasmissione della bozza della relazione, non ha fatto pervenire alcuna osservazione al CTU, al fine di richiedere eventuali chiarimenti, prima di proporre la presente opposizione.
La valutazione del c.t.u. che appare pertanto corretta sotto il profilo metodologico va condivisa e fatta propria da questo giudicante.
Trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c. vista la dichiarazione sottoscritta dalla parte in atti.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara la ricorrente invalida in misura del 60%;
b) dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 22.10.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 22.10.2025 all'esito del deposito di note per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13327 ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. RAOUL SCOTTO DI TELLA e dall'Avv STEFANIA TANDURELLA presso cui è elettivamente domiciliata ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti presso cui domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.6.2024 la ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile, a seguito di domanda amministrativa presentata il 29.11.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo sussistente una percentuale di invalidità pari al 60% (sessantapercento) Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 29.5.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza di accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità.
Nel resistere alla domanda l ne ha chiesto il rigetto deducendo l'infondatezza dei CP_1 motivi di opposizione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente, infatti, sono incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe adeguatamente valutato il quadro patologico da cui la stessa risulta affetta, avendo contestato l'entità ( ossia la percentuale) effettuata dal CTU.
Ed infatti parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie emergenti dalla documentazione medica già allegata alla produzione dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il ctu non avrebbe fornito un'adeguata motivazione delle percentuali assegnate, ove non previste in misura fissa.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, mente nel caso di specie non risultano neppure effettuate osservazioni durante le operazioni di consulenza ( cfr relazione in atti).
Nel caso di specie infatti parte ricorrente non ha contestato l'applicazione dei codici cui ha fatto riferimento il CTU, ma unicamente la valutazione dell'entità delle patologie diagnosticate, espressa in percentuali.
Ebbene l'assunto risulta confutato per tabulas, dal momento che il CTU per ogni sindrome ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare una determinata percentuale, con ciò evidenziando un'attenta e specifica valutazione in riferimento al caso concreto e allo stadio della malattia. Ne consegue che la valutazione complessiva, rimessa al parere medico-legale, ha determinato la dovuta personalizzazione, in base al quadro clinico che è emerso anche dall'esame obiettivo, fondamentale per l'indagine che ne occupa, al fine di correttamente valutare la documentazione medica versata agli atti.
Non da ultimo va considerato che parte ricorrente, a seguito alla trasmissione della bozza della relazione, non ha fatto pervenire alcuna osservazione al CTU, al fine di richiedere eventuali chiarimenti, prima di proporre la presente opposizione.
La valutazione del c.t.u. che appare pertanto corretta sotto il profilo metodologico va condivisa e fatta propria da questo giudicante.
Trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c. vista la dichiarazione sottoscritta dalla parte in atti.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara la ricorrente invalida in misura del 60%;
b) dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 22.10.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)