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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 577/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 577/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], nella qualità di genitore Parte_1
della minore , nata a [...] il [...] Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. ERRICO MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti FALSO FRANCESCO e DI FEO AGOSTINO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, in qualità di genitore della minore , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di Persona_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 28.09.2023
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, accertando e dichiarando la minore invalida con diritto all'indennità di frequenza.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 16/01/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
In particolare, si assumeva la riduttiva valutazione del grave disturbo intellettivo ed omessa valutazione della epilessia e della scoliosi.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 05/06/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP. Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la minore è affetta da disabilità intellettiva di grado lieve e deficit dell'apprendimento in paziente con disturbo d'ansia generalizzato.
Difatti, il consulente chiamato a chiarimenti, concludeva: “Esaminata la nuova documentazione sanitaria agli atti, ossia la consulenza neurologica effettuata in data
10/04/2025 dal dottor si può dedurre che:• per quanto concerne il deficit Per_2
intellettivo, come già spiegato, dall'esame clinico e della documentazione sanitaria emerge un deficit nelle attività di lettura e scrittura e dal test cognitivo effettuato presso il DS 41 dell' un quoziente intellettivo pari a 66, indice di una Controparte_2
disabilità intellettiva di grado lieve. Le capacità di critica e ragionamento appaiono appena sotto la norma. Pertanto non è il ritardo mentale a determinare una condizione di necessità di assistenza continua;
• lo stesso dicasi per la scoliosi, di entità non grave
e che non compromette i movimenti di flesso-estensione del rachide dorso-lombare; • discorso diverso per quel che riguarda invece la patologia epilettiforme;
dalla consulenza neurologica effettuata il 10/04/2025 emerge un netto peggioramento delle crisi convulsive, che a detta dello specialista neurologo si susseguono ora con cadenza plurisettimanale. Appare chiara la gravità del quadro clinico, in cui in ogni momento del giorno, della settimana, che sia a scuola, o durante un evento, nel corso di una passeggiata o di un'attività sportiva, o finanche la notte a letto,la minore può essere colpita da una crisi. Tale condizione necessita l'assistenza da parte di terzi, rendendo la ricorrente incapace di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia. Si può pertanto riconosce la minore invalida con necessità di assistenza Persona_1
continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale beneficio può essere riconosciuto a partire dalla data della visita neurologica effettuata ad aprile 2025, alla quale andrà comunque applicata una retrodatazione di almeno tre mesi, data della presumibile insorgenza degli aggravamenti documenta ti, in quanto un siffatto peggioramento delle patologia neurologica epilettiforme, non può certamente essere insorto ex abrupto alla data del riscontro specialistico ma, trattandosi di patologie croniche e non acute, sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione. Quindi da gennaio 2025.”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonchè al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della minore a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio
2025;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto Si comunichi.
Aversa, 28/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 577/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], nella qualità di genitore Parte_1
della minore , nata a [...] il [...] Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. ERRICO MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti FALSO FRANCESCO e DI FEO AGOSTINO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, in qualità di genitore della minore , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di Persona_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 28.09.2023
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, accertando e dichiarando la minore invalida con diritto all'indennità di frequenza.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 16/01/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
In particolare, si assumeva la riduttiva valutazione del grave disturbo intellettivo ed omessa valutazione della epilessia e della scoliosi.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 05/06/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP. Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la minore è affetta da disabilità intellettiva di grado lieve e deficit dell'apprendimento in paziente con disturbo d'ansia generalizzato.
Difatti, il consulente chiamato a chiarimenti, concludeva: “Esaminata la nuova documentazione sanitaria agli atti, ossia la consulenza neurologica effettuata in data
10/04/2025 dal dottor si può dedurre che:• per quanto concerne il deficit Per_2
intellettivo, come già spiegato, dall'esame clinico e della documentazione sanitaria emerge un deficit nelle attività di lettura e scrittura e dal test cognitivo effettuato presso il DS 41 dell' un quoziente intellettivo pari a 66, indice di una Controparte_2
disabilità intellettiva di grado lieve. Le capacità di critica e ragionamento appaiono appena sotto la norma. Pertanto non è il ritardo mentale a determinare una condizione di necessità di assistenza continua;
• lo stesso dicasi per la scoliosi, di entità non grave
e che non compromette i movimenti di flesso-estensione del rachide dorso-lombare; • discorso diverso per quel che riguarda invece la patologia epilettiforme;
dalla consulenza neurologica effettuata il 10/04/2025 emerge un netto peggioramento delle crisi convulsive, che a detta dello specialista neurologo si susseguono ora con cadenza plurisettimanale. Appare chiara la gravità del quadro clinico, in cui in ogni momento del giorno, della settimana, che sia a scuola, o durante un evento, nel corso di una passeggiata o di un'attività sportiva, o finanche la notte a letto,la minore può essere colpita da una crisi. Tale condizione necessita l'assistenza da parte di terzi, rendendo la ricorrente incapace di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia. Si può pertanto riconosce la minore invalida con necessità di assistenza Persona_1
continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale beneficio può essere riconosciuto a partire dalla data della visita neurologica effettuata ad aprile 2025, alla quale andrà comunque applicata una retrodatazione di almeno tre mesi, data della presumibile insorgenza degli aggravamenti documenta ti, in quanto un siffatto peggioramento delle patologia neurologica epilettiforme, non può certamente essere insorto ex abrupto alla data del riscontro specialistico ma, trattandosi di patologie croniche e non acute, sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione. Quindi da gennaio 2025.”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonchè al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della minore a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio
2025;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto Si comunichi.
Aversa, 28/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna