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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
1807/2024 RGN
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati dott. Maria Teresa Moscatelli - Presidente relatore dott. Roberta Picardi - Giudice
dott. Claudio Di Giacinto Giudice
sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 9 maggio 2023, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul reclamo proposto, ex art. 669 terdecies c.p.c., da
rappresentato e difeso dall'avv. Di Parte_1
P. Capogna e T. Virgilio (comunicazioni a e Email_1
), Email_2
- reclamante –
contro rappresentato e difeso dall'avv. M. C. Losapio (comunicazioni a CP_1
e ), Email_3 Email_4
reclamato –
avverso l'ordinanza del 13.5.2024 pronunciata nel procedimento cautelare ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. iscritto con R.G. 5058/2022 dal Giudice dott. S.
MM.
FATTO
1.Con tempestivo ricorso ex art. 669 terdeciecies c.p.c.,
[...] proponeva reclamo avverso l'ordinanza pronunciata ex Parte_1 art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. nel proc. r.g. n. 5058/2022 con cui l'odierno resistente chiedeva ordinare “alla ditta Parte_1
, in persona dei suoi soci amministratori sigg. e
[...] Parte_1 Pt_1
, l'immediata reintegra del sig. nel pieno e legittimo
[...] CP_1
1 possesso della porzione del fondo di proprietà di essa resistente sito in agro di Corato alla contrada "Via Andria o Lamacina" (in catasto alla p.lla 11 del fg. 22, confinante con la locale Via Andria o S.P. 2, proprietà e Pt_2 proprietà ), e precisamente nella parte posta a sinistra per chi vi CP_1 entra dalla Via Andria della larghezza di circa 3,50 metri a partire dall'opificio sino a raggiungere l'originale strettoia – vialetto che Pt_1 sfocia sulla complanare della S.P. 231; b) Per l'effetto, ordinare alla ditta resistente l'eliminazione, a sua totale cura e spese, di ogni ostacolo e/o impedimento dalla stessa creato o realizzato, tra cui la recinzione ed i blocchi in cemento tipo "New Jersey", e comunque ordinare che il sig. possa CP_1 accedere liberamente attraverso detta particella 11 per raggiungere la sua proprietà ed in particolare l'entrata secondaria distinta dal civico 113, e fissare un termine per l'eliminazione di ogni ostacolo;
c) Condannare la CP_2 resistente, in persona dei suoi l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento ex D.M. 55/2014e s.m.i., oltre R.F.S.G., C.P.A. ed
I.V.A. come per legge”.
Si costituiva nel giudizio possessorio l'odierna reclamante che Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE e PRINCIPALE, dichiarare inammissibile e/o rigettare le domande proposte con ricorso per carenza del periculum in mora;
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA accertare che la Parte_1 detenga il possesso della strettoia oggetto di controversia sin dal 1995; od in ogni caso, dall'immissione in possesso derivante da compravendita, ovvero da febbraio 2021; per l'effetto, dichiarare la decadenza del sig. CP_1 dall'azione di reintegrazione del possesso ex art. 1168 c.c. per il decorso del termine annuale di cui alla suddetta norma;
NEL MERITO D) previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
E) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con il provvedimento reclamato, il Giudice di prime cure accoglieva dunque la domanda possessoria “e, per l'effetto, ordina(va) alla Parte_1
l'immediata reintegra di nel pieno e legittimo
[...] CP_1 possesso della porzione del fondo di proprietà di essa resistente sito in agro di Corato alla contrada “Via Andria o Lamacina” (in catasto alla p.lla 11 del fg. 22, confinante con la via Andria o S.P. 2, proprietà e proprietà Pt_2
), e precisamente nella parte posta a sinistra per chi vi entra dalla CP_1 via Andria della larghezza di circa 3,50 metri a partire dall'opificio Pt_1 sino a raggiungere l'originale strettola – vialetto che sfocia sulla complanare della S.P. 231; 2) ordina alla Parte_1
l'eliminazione immediata, a sua totale cura e spese, di ogni ostacolo e/o impedimento dalla stessa creato o realizzato, che impedisca a CP_1
2 l'accesso sia pedonale che carrabile attraverso la particella 11 per raggiungere la sua proprietà ed in particolare l'entrata secondaria distinta dal civico
113”, oltre alla condanna a spese e competenze di lite.
Richiamava dunque nell'atto di reclamo le circostanze in fatto per cui il procedimento possessorio era incardinato dal ricorrente sig. CP_1 proprietario di terreno e capannone siti in Corato ed indicati in catasto al fg.
22 part. 12 sub 2 e 3; il resistente in fase cautelare, , è invece Parte_1 proprietario dei confinanti terreni e fabbricati in catasto al fg. 22, p.lle
575, 1178, 11, 705; in particolare, acquistava dal sig. Parte_1 Per_1 nel marzo 2021 i terreni di cui al fg. 22 p.lla 705 e 11, su cui si trova la strettoia per cui è domanda cautelare che, invece, la deduceva di Parte_1 avere acquistato liberi da servitù attive e passive a rogito del notaio dell'11.3.2021. Per_2
Inoltre, vi è che con nota del 5.12.2023, il precisava che Controparte_3
l'attribuzione del civico 113, che in ordinanza cautelare era indicato come ingresso secondario della proprietà interessa l'accesso 12 del fg. 22 CP_1 sul tratto stradale complanare, e dunque che, nonostante la nomenclatura “via
Andria 113”, trattasi del tratto stradale complanare S.P. 231, già S.S. 98 e non anche via Andria.
A seguito di lavori di dissodamento iniziati dalla sulla Parte_1 particella 705 ed 11, su cui ultima insiste la strettoia, lo stato dei luoghi era modificato con l'apposizione di una barra metallica e di new jersey che impedivano l'accesso ed il transito lungo l'originaria strettoia (cfr. documentazione fotografica a pag. 9 del reclamo).
Si soffermava poi il reclamante sullo svolgimento del procedimento cautelare deducendo quanto segue.
Premesso che entrambe le parti chiedevano l'audizione di informatori, il Giudice inizialmente titolare del procedimento, dott. Sciascia, disponeva l'audizione di un informatore per parte, sicchè si procedeva all'audizione di un teste per parte ricorrente ed uno per parte resistente, e rinviava all'udienza del
22.6.2023 per l'audizione di altri due informatori, ascoltati alla predetta udienza;
il Giudice dott. Caradonna, divenuto poi titolare del procedimento, ammetteva con ordinanza del 22.6.2023 n. 4 informatori per parte e rinviava all'udienza del 9.11.2023 per l'ascolto di un informatore per parte.
Con provvedimento del 17.10.2023, la dott. MM, divenuta nel frattempo titolare del procedimento, disponeva la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte, nonostante l'incompatibilità della programmata attività di audizione degli informatori con la trattazione scritta e, nonostante con opposizione del 4.11.2023, 6.11.2023 e 8.11.2023 rispettivamente di parte ricorrente, resistente e poi ricorrente, le parti chiedevano la trattazione in
3 presenza, l'udienza era svolta con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. ed all'esito, il Giudice formulava proposta conciliativa, che le parti non accettavano, invece continuando ad insistere il resistente per l'audizione degli informatori come disposta con ordinanza del 22.6.2023; in data 26.4.2024 il resistente reiterava la richiesta di svolgimento in presenza per l'audizione dell'informatore e, con provvedimento del 7.5.2014, il Giudice ammetteva l'audizione dell'informatore di parte resistente e di parte ricorrente – pur non essendovi alcuna richiesta in tal senso dal ricorrente - , altresì disponendo l'anticipazione dell'udienza dal 16 al 9 maggio 2024.
All'esito dell'audizione degli informatori all'udienza del 9 maggio 2024, entrambe le parti chiedevano congiuntamente il rinvio per la discussione ed invece il Giudice, a scioglimento della riserva, pronunciava ordinanza con cui accoglieva la domanda cautelare.
Con il presente reclamo, formulava dunque i seguenti motivi di Parte_1 reclamo:
- deduceva la nullità dell'ordinanza reclamata per: a) violazione della trattazione del processo ex art. 127 ter c.p.c., per le ragioni sopra elencate e, dunque, in sintesi, nonostante l'udienza del 9.11.2023 fosse fissata per l'audizione di informatori, e nonostante le reiterate richieste di trattazione in presenza;
inoltre, deduceva che l'udienza era stata fissata in presenza senza il rispetto del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; b) violazione del diritto al contraddittorio ex art. 101
Cost. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. atteso che si procedeva all'audizione dell'informatore non richiesto dal ricorrente, all'anticipazione dell'udienza senza congruo preavviso, ed alla definizione del procedimento senza discussione pur richiesta congiuntamente dalle parti;
- nel merito, deduceva l'omessa valutazione delle prove sia testimoniali che documentali in merito alla decadenza del dalla proposizione CP_1 dell'azione possessoria. In particolare, deduceva essere documentalmente provato e confermato dagli informatori che la strettoia per cui è domanda cautelare è stata coperta da brecciolina, e dunque impedito alcun passaggio sia carrabile che pedonale, dal mese di maggio 2021 e non, come sostenuto dal ricorrente, nella seconda decade di novembre 2021;
- quanto al possesso, deduceva che la che esercita attività Parte_1 imprenditoriale con fatturato di 25.000.000,00 di euro ed ingente movimento di merci e personale, ha sempre utilizzato l'intero terreno adiacente alla propria attività su cui insiste la strettoia per cui è domanda cautelare.
4 Concludeva pertanto chiedendo, previa sospensione dell'ordinanza reclamata, anche a fronte di cauzione, la revoca della stessa, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento del 29 maggio 2024, il Presidente di sezione, vista l'istanza di inibitoria, e considerate le eccezioni sollevate dalla parte reclamante ed il grave pericolo derivante dall'esecuzione del provvedimento, ne disponeva la sospensione inaudita altera parte con prestazione di cauzione e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa dell'8.7.2024 si costituiva il reclamato (avv. M. C. CP_1
Losapio e G. Perrone) che, ribadita la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda e l'infondatezza dei motivi di reclamo proposti, chiedevano il rigetto del reclamo con conferma dell'ordinanza opposta e condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
All'udienza del 9.7.2024, i procuratori delle parti si riportavano agli scritti depositati ed il Collegio si riservava.
DIRITTO
Il reclamo, tempestivamente proposto da nel termine di quindici Parte_1 giorni di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., non è fondato ed è pertanto rigettato.
1.In rito, non possono essere accolti i rilievi relativi alla dedotta nullità dell'ordinanza reclamata per vizi del procedimento cautelare.
Infatti, quanto alla doglianza relativa allo svolgimento dell'udienza del
9.11.2023 in trattazione scritta, vi è che è rimessa al Giudice la scelta circa la modalità di svolgimento dell'udienza, e la richiesta di trattazione in presenza era formulata da ciascuna delle parti singolarmente e mai in forma congiunta, pertanto non vincolate per il Giudice.
Inoltre, vi è che l'istanza di trattazione in presenza al fine dell'audizione degli informatori, infine proposta dal resistente con istanza del 26.4.2024, era accolta dalla dott. MM, che ammetteva un informatore per parte sicchè alcun vulnus nell'istruzione probatoria è ravvisabile, essendo inoltre coerente con il principio di parità tra le parti l'audizione di un informatore per parte.
Quanto all'audizione del teste di parte ricorrente senza che vi fosse richiesta in tal senso, tale circostanza può, al più, determinare inutilizzabilità della deposizione così raccolta, ma non certo inficiare la validità dell'ordinanza pronunciata.
5 Quanto, infine, al rilievo per cui si addiveniva alla decisione senza discussione pur richiesta congiuntamente dalle parti, è opportuno ricordare che il procedimento cautelare non richiede la fissazione dell'udienza di discussione trattandosi di procedimento deformalizzato.
Infine, ed in senso assorbente, essendo il reclamo mezzo di impugnazione interamente devolutivo, eventuali vizi del provvedimento reclamato risultano superati dalla successiva valutazione del merito, cui di seguito si provvede.
2. Nel merito, il reclamante proponeva come unico motivo di reclamo la mancata valutazione delle prove raccolte in relazione alla decadenza dall'azione per tardiva instaurazione del procedimento possessorio.
La tesi non è fondata.
Nell'ordinanza cautelare, infatti, il Giudice della cautela dava conto in maniera puntuale e dettagliata dell'istruttoria svolta concludendo che “il possesso esercitato dal sulla detta stradina si è, quindi, CP_1 estrinsecato, seppure con difficoltà, fino al mese di dicembre 2021; esso è stato integralmente impedito dal mese di febbraio/marzo 2022, ovvero da quando
l'apposizione di blocchi di cemento ha impedito il passaggio, sia pedonale che carrabile, attraverso la strettoia”.
E' infatti condivisibile l'argomento utilizzato dal Giudice di prime cure secondo cui gli informatori della parte ricorrente in sede cautelare (in particolare, e hanno tutti Testimone_1 CP_4 Controparte_5 riferito che il transito, anche solo pedonale e pur se reso più difficoltoso dai lavori in corso di svolgimento, è stato comunque consentito fino al mese di dicembre, risultando del tutto impedito solo nel febbraio/marzo 2022 con l'apposizione dei blocchi di cemento a definitiva chiusura dell'area.
Il Collegio condivide anche l'ulteriore passaggio motivazionale dell'ordinanza reclamata nella parte in cui si sofferma sulle dichiarazioni degli informatori di parte resistente (ossia, e evidenziandone i CP_6 Controparte_7 profili di contraddittorietà e, comunque, la compatibilità del contenuto delle dichiarazioni rese con la circostanza per cui i lavori che si andavano svolgendo non precludevano il transito lungo la stradina, che veniva definitivamente chiusa solo nel febbraio/marzo 2022 con l'apposizione dei blocchi in cemento e della barra metallica.
Superato dunque, il profilo dell'inammissibilità del ricorso cautelare per la sua tardiva instaurazione, ribadito che alcuna ulteriore doglianza era sollevata dal reclamante, e tuttavia essendo il reclamo mezzo impugnatorio, occorre precisare quanto segue.
Il fondo del non era intercluso, essendo pacifica la presenza CP_1 dell'ingresso principale sulla S.S. 98 e dell'ingresso secondario sulla
6 strettoia per cui è controversia, sicchè la controversia che ci occupa verte su una questione strettamente possessoria, ossia se il ricorrente odierno reclamato aveva possesso di servitù di passaggio della strettoia posta sulla particella
11.
Di tanto se ne può dare conto all'esito dell'istruttoria svolta nella fase cautelare ed in considerazione della documentazione depositata dal ricorrente sig. . CP_1
Infatti, al ricorso cautelare erano allegati gli estratti di mappa – docc. nn. 3
e 4, nonché doc. n. 7 allegato al ricorso cautelare) nonché immagini estratte da google maps del giugno 2018 da cui si vede la strettoia per cui è procedimento.
Inoltre, il ricorrente in fase cautelare allegava il contratto di compravendita delle aree in proprietà del a rogito del notaio del 21.12.1985 CP_1 Per_3 in cui vi era, tra l'indicazione dei confini del bene compravenduto, anche la
“strettola”.
Quanto, agli informatori ascoltati, in particolare l'informatrice di parte odierna resistente, indifferente, riferiva che “ADR: sono Testimone_2 amica della famiglia di in particolare della moglie, da circa 25 CP_1 anni;
mio figlio è amico della figlia di Per 25 anni e tutt'ora CP_1 frequento i luoghi di causa;
ADR: fino ai mesi di gennaio-febbraio 2022 mi sono recata nella proprietà con le seguenti modalità: percorrendo la Via CP_1
Andria, in prossimità con l'intersezione della strettoia oggetto di causa, vi giravo con l'autovettura, entrando nella predetta strettoia e proseguendo fino alla proprietà Ricordo che su questa strettoia c'è una porta di ferro CP_1 attraverso cui io e mio figlio avevamo accesso alla proprietà ; ADR: CP_1 tutto questo è avvenuto fino a gennaio-febbraio 2022, allorquando, recandomi sui luoghi di causa, come avevo fatto sempre, tentavo di girare su questa strettoia per arrivare alla porta in ferro”.
Il precedente proprietario della particella 11, sig. , non forniva Per_1 informazioni rilevanti ai fini del decidere, atteso che riferiva di aver apposto nel 2015 – 2016 una catena per impedire il transito, ma di essersi poi disinteressato dello stato dei luoghi tanto da non poter aggiungere alcuna informazione ulteriore.
Infine, alcun pregiudizio derivante all'odierno reclamante per la concessione, nelle more del giudizio di merito, del transito da parte del è CP_1 configurabile, atteso che alcuna circostanza specifica è articolata dalla che si limita a richiamare l'ingente volume del proprio Parte_1 fatturato.
Per tali ragioni, il reclamo proposto da è rigettato con conferma Parte_1 dell'ordinanza reclamata;
all'esito della definizione del presente giudizio
7 cautelare, inoltre, è disposta la restituzione della cauzione versata dal reclamante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà altresì atto che, in ragione della pronuncia di rigetto del reclamo principale e di quello incidentale, ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17, l. 228/12.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale
- rigetta il reclamo proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 24.5.2024 e per l'effetto conferma l'ordinanza del
2.2.2023 comunicata il 3.2.2023 pronunciata nel procedimento cautelare ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. iscritto con R.G. 5058/2022;
- dichiara tenuto e condanna al Parte_1 pagamento delle competenze di lite della presente fase di giudizio che liquida, in ragione del valore indeterminato della controversia, in euro
3.386,50 (fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisionale, queste ultime ridotte del 50% stante il mancato svolgimento di attività istruttoria ed il mancato deposito di note conclusive), oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge, in favore del reclamato;
CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo,
a carico del reclamante in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17, l. 228/12;
- manda alla Cancelleria per la restituzione della cauzione versata dal reclamante su deposito Parte_1 giudiziario.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale, in data 14.1.2025.
Il Presidente relatore dott. Maria Teresa Moscatelli
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