Rigetto
Sentenza breve 29 novembre 2012
Parere interlocutorio 29 gennaio 2013
Parere definitivo 18 febbraio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 29/11/2012, n. 6084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6084 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06084/2012REG.PROV.COLL.
N. 07692/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7692 del 2012, proposto da:
EP TR, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Malara, con domicilio eletto presso ES ME in Roma, via Appennini, 52;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 01853/2012, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per il reclutamento di n.1548 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale – risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il Cons. EP Castiglia e uditi per la parte appellante l’avvocato Alessandro Foschiani su delega di Domenico Malara.;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il signor EP TR ha partecipato al concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale e, all’esito degli accertamenti psicofisici, ne è stato escluso per un’alterazione acquisita cronica della cute (tatuaggio).
Il signor TR ha impugnato il provvedimento di esclusione con ricorso, che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I bis, ha respinto con sentenza in forma semplificata 23 febbraio 2012, n. 1853.
Contro la sentenza il signor TR ha interposto appello, deducendo sotto diversi profili la violazione di legge e l’eccesso di potere e chiedendo la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, con l’adozione delle misure cautelari adeguate.
Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
Alla camera di consiglio del 20 novembre 2012, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone informato la parte appellante, che sola ha risposto alla chiamata, il Collegio ritiene di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a..
In punto di fatto, non c’è dubbio che un tatuaggio costituisca un’alterazione acquisita della cute. La questione consiste nel vedere se, in concreto, esso rappresenti una di quelle imperfezioni e infermità che - secondo la normativa di settore, a partire dall’art. 582, comma 1, lettera u), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - sono causa di non idoneità al servizio militare.
A tale riguardo, il Collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dall’orientamento altre volte espresso in materia.
Premesso, come dato di comune esperienza, che la pratica del tatuaggio è ormai largamente diffusa tra i giovani e quindi ha ormai perso quelle note di eccentricità che senz’altro rivestiva in passato, va rammentato che ripetutamente il Consiglio di Stato ha dovuto occuparsi della valutazione di siffatte modificazioni della cute come causa di esclusione da una procedura di reclutamento.
Nella variegata platea dei precedenti il Consiglio ha ritenuto che la presenza di un tatuaggio sia di per sé un elemento neutro, nella considerazione del quale occorre riconoscere rilievo particolare al fatto della visibilità: quando questa manchi, l’alterazione cutanea non può porre in discussione il decoro dell’Amministrazione e neppure, non costituendo fattore di riconoscimento, è suscettibile di mettere in pericolo l’incolumità o la vita dell’interessato. Pertanto, quando la visibilità non venga obiettivamente riscontrata e il tatuaggio, per le sue intrinseche caratteristiche, non costituisca fattore deturpante, né sia indice di personalità abnorme o deviante, la sua riscontrata presenza non costituisce legittima causa di esclusione dalla procedura selettiva (cfr. in termini, per fattispecie molto simili, Cons. Stato, IV Sez., 24 febbraio 2011, n. 1200; Id., 2 marzo 2011, n. 1352; Id., 20 dicembre 2011, n.6761; Id., 28 febbraio 2012, n. 1114).
Nello stesso senso è ora il paragrafo 3, n. 1, della direttiva sulla regolamentazione dell’applicazione di tatuaggi da parte del personale dell’Esercito, adottata dallo Stato Maggiore di quell’Arma in data 26 luglio 2012, che, sebbene non immediatamente applicabile alla vicenda in questione, appare espressione di una regola ormai sostanzialmente consolidata.
Non questo, però, è il caso di specie. Non è contestato che il tatuaggio esistesse al momento dell’accertamento, e avesse dimensioni (cm. 13x8) e posizione (sul deltoide sinistro) da poter senz’altro fuoriuscire, almeno parzialmente, dalla manica corta della maglia, camicia o divisa. Ciò anche appare, secondo un criterio di comune esperienza, dalla documentazione fotografica in atti.
Per questo il candidato è stato giudicato non idoneo alla visita medica generale del 15 giugno 2011, mentre un altro tatuaggio di dimensioni inferiori e di diversa sede (nella regione dorsale) non è richiamato nel giudizio di inidoneità, evidentemente per essere stato considerato irrilevante.
Una volta accertato che il tatuaggio aveva quelle caratteristiche che, secondo quanto prima si è detto, lo rendono fattore di esclusione dalla selezione, null’altro l’Amministrazione doveva aggiungere al giudizio dato (“alterazione acquisita cronica estesa della cute”) per estromettere legittimamente il candidato dalla procedura di arruolamento.
L’autonomia di ciascuna valutazione, nell’ambito delle varie procedure di reclutamento, rende irrilevante la circostanza che l’appellante possa aver superato in passato (peraltro in data antecedente a quella del citato d.P.R. n. 90 del 2010 e ancor prima, ovviamente, a quella della direttiva del 2012) un diverso concorso presso l’Esercito italiano.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
Tenendo conto della natura della controversia, sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
EP Castiglia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO