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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16742 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Roma
SEZIONE CONTENZIOSO ESECUZ. MOBILIARE
In persona del Giudice D.ssa Maria Cristina D'Angeli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 3951 / 2023 del ruolo generale degli affari civili
TRA
Parte_1
Parte_2
Avv. ORSINI LUCA VINCENZO VIA PANAMA 86 00198 Roma
- Attrici opponenti esecutate
CONTRO
Controparte_1
Avv. CICCARONE GIULIO MARTIN VIA P.PICASSO C/O AVV. DI ROSA PAOLA 28
TI
- Convenuto opposto creditore
E
- Avv. MARTINO CLAUDIO Controparte_2
- Avv. MIGLIORATI GIULIANO Controparte_3
CHINUCCI - Avv. AD BE Parte_2
- terzi pignorati costituiti oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
*
All'udienza del 20.1.2025 sono state precisate le conclusioni:
l'Avv. Lavinia Di Gangi per le due società opponenti ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie;
l'Avv. Giulio Martin Ciccarone ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta;
l'Avv. Andrea Paolocci per la e si è riportato alla comparsa di costituzione;
CP_2 CP_2
l'Avv. Matteo Abrignani per la si è riportato alla comparsa di costituzione. Controparte_3
Il terzo con irrituali note depositate nel fascicolo telematico il 17.1.2025 ha Controparte_4 precisato le conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra addotti, accertare e confermare che la
[...]
alla data odierna non detiene fatture in pagamento nei confronti delle aziende agricole CP_4
e e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto Parte_1 Parte_2
dalla in favore delle suindicate società nè, conseguentemente, anche al sig. Controparte_4
”. Di esse non può tenersi conto, risultando la parte assente all'udienza. Controparte_1
Il giudice, visto l'art. 281 quinquies cpc, ha fissato l'udienza del 15.9.2025 ore 12,15 per l'assunzione della causa in decisione, con termini fino al 30.6.2025 per il deposito di memorie e fino al 30.7.2025 per repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione proposta dalle due società esecutate, odierne attrici, con ricorso in data 27.06.2022 avverso la esecuzione R.G.E. 7441/2022, introdotta da in virtù di titolo esecutivo costituito da ordinanza ex art. 614 bis cpc. Controparte_1
Le opponenti hanno contestato l'esistenza del credito e dedotta l'illegittimità della subita esecuzione, affermando di aver ottemperato all'ordine di fare presupposto dal titolo esecutivo;
in sede cautelare hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione
La parte creditrice già in tale sede ha contestato l'opposizione.
Provvedendo sull'istanza, con ordinanza del 21.10.2022 il G.E., in persona della dott.ssa F. Girone, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava termine di giorni 90 per l'instaurazione del giudizio di merito. Provvedeva con separata ordinanza alla assegnazione delle somme.
Introdotta ritualmente la fase di merito, le opponenti hanno richiesto al tribunale di voler “1. accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice sig. a procedere Controparte_1
esecutivamente e per l'effetto 2. dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della procedura esecutiva opposta, con conseguente revoca dell'ordinanza di assegnazione del 20 ottobre 2022
(R.G.E. 7441/2022) e 3. condannare il sig. alla restituzione delle somme assegnate Controparte_1 con l'ordinanza del 20 ottobre 2022 (R.G.E. 7441/2022). Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Il creditore opposto si è costituito nella fase di merito ed ha richiesto il rigetto della domanda. Il contraddittorio è stato integrato anche nei confronti dei terzi pignorati, che si sono costituiti, e all'udienza del 20.1.2025 sono state precisate le trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Il credito azionato da , di cui all'atto di precetto notificato in data 9.05.2022 per la Controparte_1 somma di € 14.000,00, origina dal provvedimento ex art. 614 bis cpc dal Tribunale di Roma, Sezione 16^ civile – impresa 1, all'esito del procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. (R.G. n. 7868/2021), con il quale
Tribunale condannava, in solido fra loro, l' e l Parte_1 [...]
al pagamento della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo Parte_2 nell'adempimento degli obblighi di ostensione documentale, in favore di , fissati Controparte_1 nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 7868/2021) emessa in data 4.03.2021.
La somma di euro 14.000,00 esposte nel precetto risulta calcolata secondo il provvedimento art. 614 bis c.p.c. dal 20 luglio 2021 al 2 maggio 2022.
Il titolo prevede la misura coercitiva del pagamento della somma giornaliera di euro 50,00 stabilito a partire dal 20.07.2021, ossia dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato in motivazione dal Giudice (10.07.2021) per l'adempimento agli obblighi di ostensione documentale.
Le opponenti deducono l'ingiustizia dell'esecuzione perché non sussisterebbe l'inadempimento all'obbligo di ostensione presupposto: la sanzione risulta applicata dalla controparte a decorrere dal
20 luglio 2021, ossia il primo giorno fissato dal giudice per la sua decorrenza, nonostante esse avessero consegnato numerosi documenti sociali, pari a circa 2000 pagine, in data 26 luglio 2021.
Le opponenti lamentano, nello specifico, che non si sia tenuto in alcun modo conto della circostanza che in data 26.07.2021, lo (luogo di dichiarata custodia Controparte_5 della documentazione sociale) consegnava tramite corriere al sig. c/o l'Avv. Controparte_1
Ciccarone i documenti richiesti e di cui alla lista di accompagnamento che si deposita, oltre alla fattura della copisteria per la stampa e la rilegatura dei documenti stessi.
Affermano le opponenti che tale consegna dimostra certamente la volontà di adempiere al comando giudiziale, escludendo, così, in radice un comportamento oggetto di sanzione ex art. 614 bis c.p.c.
E, anche qualora la consegna fosse stata considerata parziale, il provvedimento cautelare non indica alcuna sanzione per il mero ritardo parziale di consegna della documentazione;
inoltre, illegittimamente ha atteso dieci mesi per agire in via esecutiva al fine di riscuotere Pt_3
l'importo autodeterminato della sanzione.
Infine, le opponenti hanno reso noto che in data 27.12.2022 lo Studio del Dott. CP_5
pur ritenendo di aver già ottemperato ai propri obblighi, al solo scopo di evitare ulteriori e
[...] strumentali contestazioni, consegnava al sig. c/o l'Avv. Ciccarone ulteriore Controparte_1
documentazione, di cui alla lista di accompagnamento depositata.
Tale circostanza è confermata dalla parte creditrice.
In definitiva, risulta certa la circostanza che la consegna della documentazione sociale è stata finalmente completata in data 27.12.22 e, pertanto, che al momento dell'introduzione dell'esecuzione l'adempimento era solo parziale.
L'opposizione è, dunque, infondata perché l'adempimento parziale dell'obbligo di ostensione documentale non può essere considerato satisfattivo dello scopo perseguito dall'ostensione e sanzionato attraverso la misura coercitiva.
E' ovvio che solo la completezza della documentazione consente il controllo cui l'ostensione mira e pertanto solo il completamento della messa a disposizione dei documenti comporta il venir meno della misura sanzionatoria, che ha proprio tale finalità costrittiva.
Il ragionamento delle opponenti non può essere condiviso laddove affermano che il provvedimento non sanziona la “parziale consegna” e pertanto dovrebbe considerarsi decaduto per effetto di una consegna parzialmente adempiuta. E' piuttosto vero il contrario: il provvedimento sussiste nella sua efficacia sanzionatoria finché non sia stato totalmente realizzato l'adempimento, essendo irrilevante l'adempimento parziale.
Né è ipotizzabile da parte del giudice dell'esecuzione una modulazione della misura sanzionatoria con riferimento all'adempimento parziale dell'obbligo di consegna.
Il titolo non prevede tale modulazione ed esso è vincolante per il g.e.
E' del tutto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale citato dall'opposto: “Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 ) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del quantum della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione (Corte di
Cassazione - Sez. III , 26/07/2023 , n. 22714).
D'altra parte, non è rimproverabile al creditore il fatto di aver agito con il precetto dopo un certo periodo di tempo, poiché era in facoltà delle obbligate provvedere all'ostensione completa, mettendo fine alla condizione di inadempimento causativo del progressivo aumento della somma dovuta a titolo di sanzione.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, con condanna delle opponenti al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposto e dei terzi chiamati in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda
- respinge l'opposizione e condanna in solido le opponenti Parte_1
e al pagamento
[...] Parte_2 delle spese processuali nei confronti di , che liquida in € 2.000,00 oltre Parte_4
accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
- condanna le stesse opponenti al pagamento delle spese processuali nei confronti dei terzi costituiti
, e - Avv. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
AD BE distrattario, liquidate in € 1.000,00 per ciascun terzo, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Roma il 03/11/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Cristina D'Angeli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Roma
SEZIONE CONTENZIOSO ESECUZ. MOBILIARE
In persona del Giudice D.ssa Maria Cristina D'Angeli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 3951 / 2023 del ruolo generale degli affari civili
TRA
Parte_1
Parte_2
Avv. ORSINI LUCA VINCENZO VIA PANAMA 86 00198 Roma
- Attrici opponenti esecutate
CONTRO
Controparte_1
Avv. CICCARONE GIULIO MARTIN VIA P.PICASSO C/O AVV. DI ROSA PAOLA 28
TI
- Convenuto opposto creditore
E
- Avv. MARTINO CLAUDIO Controparte_2
- Avv. MIGLIORATI GIULIANO Controparte_3
CHINUCCI - Avv. AD BE Parte_2
- terzi pignorati costituiti oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
*
All'udienza del 20.1.2025 sono state precisate le conclusioni:
l'Avv. Lavinia Di Gangi per le due società opponenti ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie;
l'Avv. Giulio Martin Ciccarone ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta;
l'Avv. Andrea Paolocci per la e si è riportato alla comparsa di costituzione;
CP_2 CP_2
l'Avv. Matteo Abrignani per la si è riportato alla comparsa di costituzione. Controparte_3
Il terzo con irrituali note depositate nel fascicolo telematico il 17.1.2025 ha Controparte_4 precisato le conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra addotti, accertare e confermare che la
[...]
alla data odierna non detiene fatture in pagamento nei confronti delle aziende agricole CP_4
e e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto Parte_1 Parte_2
dalla in favore delle suindicate società nè, conseguentemente, anche al sig. Controparte_4
”. Di esse non può tenersi conto, risultando la parte assente all'udienza. Controparte_1
Il giudice, visto l'art. 281 quinquies cpc, ha fissato l'udienza del 15.9.2025 ore 12,15 per l'assunzione della causa in decisione, con termini fino al 30.6.2025 per il deposito di memorie e fino al 30.7.2025 per repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione proposta dalle due società esecutate, odierne attrici, con ricorso in data 27.06.2022 avverso la esecuzione R.G.E. 7441/2022, introdotta da in virtù di titolo esecutivo costituito da ordinanza ex art. 614 bis cpc. Controparte_1
Le opponenti hanno contestato l'esistenza del credito e dedotta l'illegittimità della subita esecuzione, affermando di aver ottemperato all'ordine di fare presupposto dal titolo esecutivo;
in sede cautelare hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione
La parte creditrice già in tale sede ha contestato l'opposizione.
Provvedendo sull'istanza, con ordinanza del 21.10.2022 il G.E., in persona della dott.ssa F. Girone, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava termine di giorni 90 per l'instaurazione del giudizio di merito. Provvedeva con separata ordinanza alla assegnazione delle somme.
Introdotta ritualmente la fase di merito, le opponenti hanno richiesto al tribunale di voler “1. accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice sig. a procedere Controparte_1
esecutivamente e per l'effetto 2. dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della procedura esecutiva opposta, con conseguente revoca dell'ordinanza di assegnazione del 20 ottobre 2022
(R.G.E. 7441/2022) e 3. condannare il sig. alla restituzione delle somme assegnate Controparte_1 con l'ordinanza del 20 ottobre 2022 (R.G.E. 7441/2022). Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Il creditore opposto si è costituito nella fase di merito ed ha richiesto il rigetto della domanda. Il contraddittorio è stato integrato anche nei confronti dei terzi pignorati, che si sono costituiti, e all'udienza del 20.1.2025 sono state precisate le trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Il credito azionato da , di cui all'atto di precetto notificato in data 9.05.2022 per la Controparte_1 somma di € 14.000,00, origina dal provvedimento ex art. 614 bis cpc dal Tribunale di Roma, Sezione 16^ civile – impresa 1, all'esito del procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. (R.G. n. 7868/2021), con il quale
Tribunale condannava, in solido fra loro, l' e l Parte_1 [...]
al pagamento della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo Parte_2 nell'adempimento degli obblighi di ostensione documentale, in favore di , fissati Controparte_1 nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 7868/2021) emessa in data 4.03.2021.
La somma di euro 14.000,00 esposte nel precetto risulta calcolata secondo il provvedimento art. 614 bis c.p.c. dal 20 luglio 2021 al 2 maggio 2022.
Il titolo prevede la misura coercitiva del pagamento della somma giornaliera di euro 50,00 stabilito a partire dal 20.07.2021, ossia dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato in motivazione dal Giudice (10.07.2021) per l'adempimento agli obblighi di ostensione documentale.
Le opponenti deducono l'ingiustizia dell'esecuzione perché non sussisterebbe l'inadempimento all'obbligo di ostensione presupposto: la sanzione risulta applicata dalla controparte a decorrere dal
20 luglio 2021, ossia il primo giorno fissato dal giudice per la sua decorrenza, nonostante esse avessero consegnato numerosi documenti sociali, pari a circa 2000 pagine, in data 26 luglio 2021.
Le opponenti lamentano, nello specifico, che non si sia tenuto in alcun modo conto della circostanza che in data 26.07.2021, lo (luogo di dichiarata custodia Controparte_5 della documentazione sociale) consegnava tramite corriere al sig. c/o l'Avv. Controparte_1
Ciccarone i documenti richiesti e di cui alla lista di accompagnamento che si deposita, oltre alla fattura della copisteria per la stampa e la rilegatura dei documenti stessi.
Affermano le opponenti che tale consegna dimostra certamente la volontà di adempiere al comando giudiziale, escludendo, così, in radice un comportamento oggetto di sanzione ex art. 614 bis c.p.c.
E, anche qualora la consegna fosse stata considerata parziale, il provvedimento cautelare non indica alcuna sanzione per il mero ritardo parziale di consegna della documentazione;
inoltre, illegittimamente ha atteso dieci mesi per agire in via esecutiva al fine di riscuotere Pt_3
l'importo autodeterminato della sanzione.
Infine, le opponenti hanno reso noto che in data 27.12.2022 lo Studio del Dott. CP_5
pur ritenendo di aver già ottemperato ai propri obblighi, al solo scopo di evitare ulteriori e
[...] strumentali contestazioni, consegnava al sig. c/o l'Avv. Ciccarone ulteriore Controparte_1
documentazione, di cui alla lista di accompagnamento depositata.
Tale circostanza è confermata dalla parte creditrice.
In definitiva, risulta certa la circostanza che la consegna della documentazione sociale è stata finalmente completata in data 27.12.22 e, pertanto, che al momento dell'introduzione dell'esecuzione l'adempimento era solo parziale.
L'opposizione è, dunque, infondata perché l'adempimento parziale dell'obbligo di ostensione documentale non può essere considerato satisfattivo dello scopo perseguito dall'ostensione e sanzionato attraverso la misura coercitiva.
E' ovvio che solo la completezza della documentazione consente il controllo cui l'ostensione mira e pertanto solo il completamento della messa a disposizione dei documenti comporta il venir meno della misura sanzionatoria, che ha proprio tale finalità costrittiva.
Il ragionamento delle opponenti non può essere condiviso laddove affermano che il provvedimento non sanziona la “parziale consegna” e pertanto dovrebbe considerarsi decaduto per effetto di una consegna parzialmente adempiuta. E' piuttosto vero il contrario: il provvedimento sussiste nella sua efficacia sanzionatoria finché non sia stato totalmente realizzato l'adempimento, essendo irrilevante l'adempimento parziale.
Né è ipotizzabile da parte del giudice dell'esecuzione una modulazione della misura sanzionatoria con riferimento all'adempimento parziale dell'obbligo di consegna.
Il titolo non prevede tale modulazione ed esso è vincolante per il g.e.
E' del tutto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale citato dall'opposto: “Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 ) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del quantum della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione (Corte di
Cassazione - Sez. III , 26/07/2023 , n. 22714).
D'altra parte, non è rimproverabile al creditore il fatto di aver agito con il precetto dopo un certo periodo di tempo, poiché era in facoltà delle obbligate provvedere all'ostensione completa, mettendo fine alla condizione di inadempimento causativo del progressivo aumento della somma dovuta a titolo di sanzione.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, con condanna delle opponenti al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposto e dei terzi chiamati in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda
- respinge l'opposizione e condanna in solido le opponenti Parte_1
e al pagamento
[...] Parte_2 delle spese processuali nei confronti di , che liquida in € 2.000,00 oltre Parte_4
accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
- condanna le stesse opponenti al pagamento delle spese processuali nei confronti dei terzi costituiti
, e - Avv. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
AD BE distrattario, liquidate in € 1.000,00 per ciascun terzo, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Roma il 03/11/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Cristina D'Angeli