Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/06/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9042/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARONI GIACOMO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TARONI GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLA Controparte_1 C.F._2 SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 30 40026 IMOLA presso il difensore avv. VILLA SILVIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di conclusioni congiunte depositato il 18-4-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla convivenza fra le parti è nata il [...] la figlia Nell'estate 2022 la Persona_1 convivenza è cessata. Madre e figlia sono rimaste nella casa familiare, di proprietà esclusiva del convenuto, il quale si è trasferito in altra abitazione, che ha acquistato, sempre a Imola.
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Esse vanno accolte in quanto conformi a legge e all'interesse della figlia minore.
Spese legali integralmente compensate, come da accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dà atto che per accordo fra le parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1)- La figlia minore , nata a [...] il [...], è affidata in via condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori affinché, in accordo tra di loro, ne curino l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, pur mantenendo la minore la propria residenza abituale presso il domicilio materno.
2)- L'abitazione familiare, sita in Imola via Punta n. 24/S, è assegnata alla IGa affinché Parte_1 Per_ vi risieda con la figlia minore , fino a quando la stessa avrà raggiunto, anche dopo la maggiore età, una propria autonomia economica al compimento degli studi intrapresi.
3)- Il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia minore 2 giorni infrasettimanali, dalle ore 18,30 fino al mattino successivo con riaccompagnamento direttamente a scuola, oltre ad un week end ogni 15 giorni, dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina successivo, con riaccompagnamento direttamente a scuola. In ogni caso salvo diversi accordi tra le parti e, in considerazione dell'età della minore, anche in accordo con la figlia;
4)- Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi tra le parti, la minore potrà trascorrere 15 giorni consecutivi (ovvero divisibili in due periodi) con ciascun genitore: tali periodi dovranno essere comunicati tempestivamente l'un l'altro, con almeno 30 giorni di preavviso. Allorché la figlia si troverà in vacanza in un qualunque luogo di villeggiatura con un genitore (cui sarà fatto obbligo di comunicare tempestivamente all'altro indirizzo e numero di telefono), l'altro sarà messo in grado di comunicare telefonicamente con la stessa almeno una volta ogni due giorni.
5)- Durante le vacanze di Natale, salvo diversi accordi tra i genitori, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo dal 23/12 (ovvero dalla chiusura delle scuole) fino alla mattina del 31/12 ad ore
10,30, e con l'altro genitore il periodo dalla mattina del 31/12 ad ore 10,30 fino al 06/01 (ovvero fino alla riapertura delle scuole). Il genitore cui spetterà il secondo turno di vacanze natalizie con la figlia potrà trascorrere con la stessa, alternativamente e previo accordo con l'altro genitore, la cena della vigilia di
Natale, dalle ore 18,30 con pernottamento e riaccompagnamento a casa dell'altro al mattino successivo entro le ore 9,30, ovvero il pranzo del 26/12, dalle ore 11,00 alle ore 17,30, con riaccompagnamento pagina 2 di 4 presso il domicilio dell'altro genitore.
6)- Salvo diversi accordi tra le parti, ciascun genitore potrà altresì avere con sé la figlia minore, durante le vacanze di Pasqua, un primo periodo dalla chiusura delle scuole (dal primo giorno di sospensione dell'attività scolastica) fino alla mattina del giorno di Pasquetta alle ore 9,30 ovvero, ad anni alterni, dal giorno di Pasquetta alle ore 9,30 fino alla riapertura delle scuole, con riaccompagnamento direttamente a scuola.
7)- Il IG verserà alla IGa a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore , assegno mensile di € 2.000,00 (duemila/00 euro), da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT riscontrabili nella G.U., da versare anticipatamente al 15 di ogni mese e da corrispondere sino a quando la figlia avrà raggiunto, anche dopo la maggiore età, una autonomia economica al compimento degli studi intrapresi, con decorrenza dalla già fissata udienza del 13/05/2025, per la precisazione delle conclusioni e la definizione del presente procedimento n.
9042/2024 R.G.
8)- Le spese straordinarie inerenti la figlia minore saranno poste al 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre, disponendo altresì che ciascun genitore rimborsi all'altro che le avrà previamente sostenute la quota come sopra indicata (70/30) di tutte le spese straordinarie inerenti la figlia minore, secondo l'identificazione e le modalità di rimborso delle suddette spese straordinarie così come indicato dal Protocollo dell'agosto 2017 in vigore presso il Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017. In particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, figli maggiorenni, zii, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: pagina 3 di 4 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di documentazione fiscalmente valida comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Poiché così concordato tra le parti, disporre che le spese straordinarie che comportino una spesa uguale o superiore ad € 100,00, siano previamente sostenute dal IG , al quale la IGa Controparte_1
, rimborserà la quota di propria spettanza nei modi e termini previsti dal citato Protocollo. Parte_1
9)- L'assegno unico universale (ex assegni familiari) relativo alla figlia minore, se ed in quanto spettante, sarà interamente percepito dalla IGa quale genitore stabilmente residente e convivente con la Pt_1 stessa, mentre eventuali detrazioni fiscali saranno poste a favore di ciascun genitore nella misura in cui le avranno effettivamente sostenute.
10)- Le parti dichiarano di rilasciarsi il consenso al rinnovo ed al rilascio del passaporto ovvero di qualsiasi altro documento di identità valido per l'espatrio (es. carta d'identità), per sé e per la figlia minore.
11)- Compensi e spese di procedura compensati tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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