Art. 17.
Il consorzio del bergamotto, su proposta del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, puo' imporre ai singoli consorziati un prelevamento sul ricavato dalla vendita del prodotto ammassato, comunque non superiore al 2 per cento, per costituire un fondo di riserva da utilizzarsi ai fini istituzionali.
Il consorzio del bergamotto, su proposta del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, puo' imporre ai singoli consorziati un prelevamento sul ricavato dalla vendita del prodotto ammassato, comunque non superiore al 2 per cento, per costituire un fondo di riserva da utilizzarsi ai fini istituzionali.