Articolo 17 della Legge 29 novembre 1973, n. 835
Articolo 16Articolo 18
Versione
30 dicembre 1973
Art. 17.
Il consorzio del bergamotto, su proposta del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, puo' imporre ai singoli consorziati un prelevamento sul ricavato dalla vendita del prodotto ammassato, comunque non superiore al 2 per cento, per costituire un fondo di riserva da utilizzarsi ai fini istituzionali.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1973