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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazioen scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 17394 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.GUARINO EMANUELE presso il cui studio Parte_1 in Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_
Con ricorso depositato parte ricorrente proponeva domanda di condanna dell' Fondo di Garanzia al pagamento della retribuzione di dicembre 2019 e gennaio 2020 e dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, quantificati in complessivi €.3.581,68, con vittoria di spese di causa.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda va accoltanei limiti della motivazione che segue
Per la porzione di domanda per cui è avvenuto il pagamento in corso di causa è cessata la materia del contendere
La ricorrente ha presentato domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di € 3.581,68 a titolo di mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020 nonché quali ratei di 13ma e 14ma mensilità. L'ente in data 03/02/2025, successivamente alla notifica del ricorso, provvedeva alla liquidazione della somma di € 2.144,93 dovuti a titolo di mensilità di dicembre e gennaio, omettendo il pagamento dei ratei di
13ma e 14ma.
Occorre evidenziare che , sebbene i ratei di 13ma e 14ma mensilità non siano stati indicati all'interno del modello sr 52, gli stessi sono dovuti al lavoratore in quanto vi è stata ammissione al passivo in tal senso e sono stati indicati nel modello sr54 depositato dal lavoratore (il quale al momento in cui ha presentato la domanda amministrativa non era in possesso del modello sr52). Ritiene il giudicante di aderire anche ai sensi e per gli effetti dell'art.118 disp. att. cp.c. all'orientamento espresso in analoghe fattispecie da altre sentenze rese da questa Sezione (tra le altre Giudice del Tes_1
27.2.2024 , del 25.3.2024, del 4.4.2024) le cui argomentazioni sono pienamente Per_1 Per_2 condivise e poste a base anche della presente decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di euro 2.144,93, in virtù del pagamento effettuato dall'Ente in data 3.2.2025.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è pacifico tra le parti che l' abbia provveduto al pagamento dell'importo di euro 2.144,93 dopo la notifica del ricorso introduttivo
Per il resto, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va, infatti, disattesa l'eccezione formulata dall' in merito alla erronea compilazione del “modello CP_1
SR52”, in cui il ricorrente avrebbe omesso di compilare i campi relativi ai ratei di 13ma e 14esima mensilità.
Sul punto, il ricorrente ha evidenziato che, effettivamente, al momento di trasmissione della domanda amministrativa non era in possesso del modello SR52, compilato dal responsabile della procedura concorsuale, a cui veniva inoltrata apposita richiesta di trasmissione del predetto modello, rimasta priva di riscontro.
Tuttavia, nel provvedimento di ammissione al passivo, risultava l'ammissione non solo di € 2.144,93 ma anche della somma di euro 1.444,30, a titolo di ratei di 14ma e 13ma.
Infatti, dalla documentazione in atti, emerge la corretta compilazione della domanda amministrativa
“modello SR54” del ricorrente, in cui venivano compilati correttamente tutti i campi ivi indicati, compresi quelli relativi alla 13esima e 14esima mensilità. (cfr. allegato al ricorso introduttivo).
A riguardo, deve rilevarsi che in tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui alla l. CP_1
n. 297 del 1982, in caso di insolvenza del datore di lavoro, gli importi relativi alle ultime tre mensilità retributive spettanti ai lavoratori sono esenti da contribuzione e si calcolano con applicazione del limite del triplo del trattamento di integrazione salariale mensile determinato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali.
Come osservato dalla suprema Corte (Cass n.13102/1999) l'importo dovuto non è ragguagliato a mese, bensì a trimestre, riferendosi il divieto del cumulo del pagamento garantito dal Fondo solo alle
"retribuzioni corrisposte nell'arco dei tre mesi" conclusivi del rapporto, in cui rientrano anche i ratei relativi alle mensilità aggiuntive.
Considerato pertanto che il diritto del lavoratore di ottenere dall' - quale gestore del Fondo di CP_1 garanzia - la corresponsione degli emolumenti retributivi corrispondenti alle ultime tre mensilità lavorative rappresenta un diritto di credito di natura previdenziale, distinto ed autonomo dal diritto di credito retributivo al medesimo spettante nei confronti del datore di lavoro, l' anno di riferimento per l'individuazione del massimale è quello di insorgenza del diritto costituito dall'ammissione allo stato passivo trattandosi di società fallibile (Cass n 2234 del 2023) cui corrisponde l'obbligo dell'ente.
Alla stregua delle considerazioni esposte, va accolto il ricorso e, per l'effetto, va condannata l' al CP_1 pagamento della residua somma pari ad euro 1.436,75, dovuta a titolo di ratei di 13ma e 14ma mensilità per i quali vi è stato il provvedimento di ammissione. In considerazione del pagamento parziale in corso di causa le spese si compensano per un mezzo, ponendo la restante parte a carico dell'Ente, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022 con attribuzione in favore dell'avv. Emanuele Guarino.
P.Q.M.
La dott.ssa Simona D'Auria , quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• • dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di euro 2.143,93;
• • accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma di CP_1 euro 1.436,75, a titolo di ratei di 13esima e 14esima, in favore della ricorrente;
CP_
• • compensa per metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte in favore del ricorrente, che liquida in € 1100,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 05/04/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazioen scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 17394 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.GUARINO EMANUELE presso il cui studio Parte_1 in Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_
Con ricorso depositato parte ricorrente proponeva domanda di condanna dell' Fondo di Garanzia al pagamento della retribuzione di dicembre 2019 e gennaio 2020 e dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, quantificati in complessivi €.3.581,68, con vittoria di spese di causa.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda va accoltanei limiti della motivazione che segue
Per la porzione di domanda per cui è avvenuto il pagamento in corso di causa è cessata la materia del contendere
La ricorrente ha presentato domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di € 3.581,68 a titolo di mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020 nonché quali ratei di 13ma e 14ma mensilità. L'ente in data 03/02/2025, successivamente alla notifica del ricorso, provvedeva alla liquidazione della somma di € 2.144,93 dovuti a titolo di mensilità di dicembre e gennaio, omettendo il pagamento dei ratei di
13ma e 14ma.
Occorre evidenziare che , sebbene i ratei di 13ma e 14ma mensilità non siano stati indicati all'interno del modello sr 52, gli stessi sono dovuti al lavoratore in quanto vi è stata ammissione al passivo in tal senso e sono stati indicati nel modello sr54 depositato dal lavoratore (il quale al momento in cui ha presentato la domanda amministrativa non era in possesso del modello sr52). Ritiene il giudicante di aderire anche ai sensi e per gli effetti dell'art.118 disp. att. cp.c. all'orientamento espresso in analoghe fattispecie da altre sentenze rese da questa Sezione (tra le altre Giudice del Tes_1
27.2.2024 , del 25.3.2024, del 4.4.2024) le cui argomentazioni sono pienamente Per_1 Per_2 condivise e poste a base anche della presente decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di euro 2.144,93, in virtù del pagamento effettuato dall'Ente in data 3.2.2025.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è pacifico tra le parti che l' abbia provveduto al pagamento dell'importo di euro 2.144,93 dopo la notifica del ricorso introduttivo
Per il resto, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va, infatti, disattesa l'eccezione formulata dall' in merito alla erronea compilazione del “modello CP_1
SR52”, in cui il ricorrente avrebbe omesso di compilare i campi relativi ai ratei di 13ma e 14esima mensilità.
Sul punto, il ricorrente ha evidenziato che, effettivamente, al momento di trasmissione della domanda amministrativa non era in possesso del modello SR52, compilato dal responsabile della procedura concorsuale, a cui veniva inoltrata apposita richiesta di trasmissione del predetto modello, rimasta priva di riscontro.
Tuttavia, nel provvedimento di ammissione al passivo, risultava l'ammissione non solo di € 2.144,93 ma anche della somma di euro 1.444,30, a titolo di ratei di 14ma e 13ma.
Infatti, dalla documentazione in atti, emerge la corretta compilazione della domanda amministrativa
“modello SR54” del ricorrente, in cui venivano compilati correttamente tutti i campi ivi indicati, compresi quelli relativi alla 13esima e 14esima mensilità. (cfr. allegato al ricorso introduttivo).
A riguardo, deve rilevarsi che in tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui alla l. CP_1
n. 297 del 1982, in caso di insolvenza del datore di lavoro, gli importi relativi alle ultime tre mensilità retributive spettanti ai lavoratori sono esenti da contribuzione e si calcolano con applicazione del limite del triplo del trattamento di integrazione salariale mensile determinato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali.
Come osservato dalla suprema Corte (Cass n.13102/1999) l'importo dovuto non è ragguagliato a mese, bensì a trimestre, riferendosi il divieto del cumulo del pagamento garantito dal Fondo solo alle
"retribuzioni corrisposte nell'arco dei tre mesi" conclusivi del rapporto, in cui rientrano anche i ratei relativi alle mensilità aggiuntive.
Considerato pertanto che il diritto del lavoratore di ottenere dall' - quale gestore del Fondo di CP_1 garanzia - la corresponsione degli emolumenti retributivi corrispondenti alle ultime tre mensilità lavorative rappresenta un diritto di credito di natura previdenziale, distinto ed autonomo dal diritto di credito retributivo al medesimo spettante nei confronti del datore di lavoro, l' anno di riferimento per l'individuazione del massimale è quello di insorgenza del diritto costituito dall'ammissione allo stato passivo trattandosi di società fallibile (Cass n 2234 del 2023) cui corrisponde l'obbligo dell'ente.
Alla stregua delle considerazioni esposte, va accolto il ricorso e, per l'effetto, va condannata l' al CP_1 pagamento della residua somma pari ad euro 1.436,75, dovuta a titolo di ratei di 13ma e 14ma mensilità per i quali vi è stato il provvedimento di ammissione. In considerazione del pagamento parziale in corso di causa le spese si compensano per un mezzo, ponendo la restante parte a carico dell'Ente, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022 con attribuzione in favore dell'avv. Emanuele Guarino.
P.Q.M.
La dott.ssa Simona D'Auria , quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• • dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di euro 2.143,93;
• • accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma di CP_1 euro 1.436,75, a titolo di ratei di 13esima e 14esima, in favore della ricorrente;
CP_
• • compensa per metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte in favore del ricorrente, che liquida in € 1100,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 05/04/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)