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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2261/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
APPIANI CINZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GALANTI MARCO e dell'avv. FUMAGALLI GIULIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Galanti come da procura in atti, RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 1) pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio e ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Lentate sul Seveso di procedere all'annotazione della sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso della minore in capo ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza anagrafica della madre;
3) regolamentare i rapporti di frequentazione padre-figlia secondo le indicazioni dei professionisti che stanno seguendo la famiglia, tenuto conto della flessibilità necessaria in relazione all'età della minore;
4) confermare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del sig. sita in Lentate sul Seveso – via della Pt_1
Repubblica n. 5, alla sig.ra , quantomeno sino all'indipendenza economica della ragazza (atteso che CP_1 il figlio non vive più con la madre); Per_1
5) confermare il concorso al mantenimento dei figli in capo al ricorrente per la somma di euro 200,00 a figlio, mediante versamento alla madre;
pagina 1 di 7 6) confermare il concorso del sig. ella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le linee guida del Pt_1
Tribunale di Monza, ad eccezione dell'eventuale spesa di trasporto pubblico per la figlia che verrà Per_2 suddiviso al 50% tra i coniugi come da intese pregresse delle parti.
Per CP_1 disporre lo scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI: 1) AFFIDARE la figlia minore in modalità condivisa ai genitori, con collocamento prevalente della Per_2 stessa presso la casa coniugale, ove vive con la madre, casa coniugale sita in Lentate Sul Seveso Via Della
Repubblica n.5 che verrà assegnata alla madre con tutti gli arredi ivi presenti.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le indicazioni dei professionisti che Per_2 stanno seguendo la famiglia, tenuto conto anche della flessibilità necessaria in relazione all'età della minore;
3) DISPORRE che il sig. versi a mezzo bonifico bancario alla signora gli importi Parte_1 CP_1 provvisori stabiliti nel verbale di udienza 2.10.24, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come per legge in linea con il protocollo del Tribunale di Monza ad eccezione dell'eventuale spesa di trasporto pubblico per la figlia che verrà Per_2 suddiviso al 50% tra i coniugi.
4) Disporre che l'assegno unico che, ad oggi, ammonta ad Euro 57,00 solo per la minore verrà Per_2 percepito integralmente dalla sig.ra senza alcuna rivendicazione da parte del signor CP_1 [...]
precisando, che dal compimento del 21 anno del figlio (28-01-2024), la resistente non ha Pt_1 Per_1 percepito più l'importo relativo all'assegno unico per quest'ultimo.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata il 16.02.23
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Dal matrimonio delle parti sono nati due figli: il 28.01.23, maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente e il 7.02.10, ancora minore. Per_2 Sull'accordo delle parti va confermato l'affidamento di ad entrambi i genitori, non Per_2 essendo emerse circostanze ostative all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori.
Neppure vi è contrasto sul collocamento prevalente di presso la madre, con la quale la Per_2 minore è rimasta ad abitare dopo la cessazione della convivenza tra i genitori.
Sono in via di risoluzione anche le problematiche relative al rapporto di frequentazione padre-figlia segnalate dal ricorrente durante l'udienza ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. Al fine di favorire il benessere psicofisico della minore le parti hanno accettato di rivolgersi a dei professionisti ed anche la minore, che presenta le criticità tipiche della fase adolescenziale, viene seguita da una psicologa.
I supporti messi in campo volontariamente dai genitori hanno consentito di ripristinare la relazione padre-figlia anche se l'andamento è altalenante. Le parti hanno in ogni caso concordato di seguire le indicazioni dei professionisti a cui si sono rivolti, rimettendosi a loro anche per l'individuazione dei rapporti di frequentazione padre-figlia senza una regolamentazione predeterminata proprio per tenere conto della complessa fase di crescita attraversata dalla figlia. Tali accordi appaiono conformi all'interesse della minore. III. Sull'accordo delle parti va altresì confermata l'assegnazione alla resistente della casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, onde consentire a di continuare ad Per_2 abitare nella casa in cui è cresciuta. Della valenza economica dell'assegnazione della casa deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del ricorrente.
IV. Tenuto conto delle esigenze dei figli, dei tempi di permanenza dei medesimi in prevalenza presso la madre, del fatto che il figlio ha interrotto gli studi ma a causa di Per_1 problematiche psicologiche confermate da entrambi i genitori, va ancora supportato, anche se è alla ricerca di un'attività lavorativa, l'assegno di mantenimento viene determinato con decorrenza dalla data della presente sentenza in € 200,00 mensili per ciascun figlio, fermo restando che la quota di pertinenza del figlio verrà meno allorchè il figlio farà ingresso Per_1 nel mondo del lavoro con un contratto regolare di durata non inferiore a sei mesi e una retribuzione congrua (non inferiore a 900,00-1000 mensili).
Tale importo appare congruo tenuto conto che entrambi i genitori, svolgendo attività lavorativa, devono concorrere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai loro redditi: il ricorrente lavora in proprio come commerciante di autovetture on line e nel 2022 ha realizzato un reddito imponibile di € 32.457,00 che, al netto delle imposte, è pari ad un'entrata netta mensile di circa pagina 3 di 7 € 2030,00, mentre la resistente presta attività di lavoro dipendente con redditi netti mensili pari a circa € 2100,00 cui si aggiunge un'entrata di € 470,00 mensili da locazione di un immobile di sua proprietà. Nella commisurazione dell'importo dell'assegno deve inoltre considerarsi che la resistente percepisce per intero l'importo dell'assegno unico ed universale per la prole e che il ricorrente già concorre al mantenimento dei figli con la messa a disposizione dell'abitazione di sua esclusiva proprietà. Non da ultimo va considerato che , compatibilmente con le sue Per_1 problematiche di salute, auspicabilmente di natura temporanea, ben potrà reperire in tempi brevi qualche opportunità lavorativa, anche occasionale, per soddisfare quantomeno le sue esigenze personali.
Come concordemente richiesto da entrambe le parti, le spese di carattere straordinario, individuate in conformità al protocollo del Tribunale di Monza, ad eccezione dell'eventuale spesa di trasporto pubblico per la figlia , che verrà suddivisa al 50%, saranno ripartite tra le Per_2 parti in ragione del 50% ciascuna. V. Tenuto conto dell'interesse del ricorrente alla pronuncia di divorzio, nonché degli accordi raggiunti dalle parti sulla gran parte delle questioni accessorie, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Pt_1 nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] CP_1 provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 in Lentate sul Seveso in data 16 aprile 2007 (atto di matrimonio n.5 parte CP_1
I, anno 2007);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Lentate Sul Seveso, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Assegna a la casa coniugale sita in Lentate sul Seveso, Via della Repubblica, CP_1 nr. 5;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a con decorrenza dalla data Parte_1 CP_1 della presente sentenza, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, l'importo di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità all'anno; detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
5) Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche ivi compresa l'eventuale spesa di trasporto pubblico per la figlia e sportive dei figli, da Per_2 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
pagina 4 di 7 Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 5 di 7 6) Dà atto che per accordo delle parti l'assegno unico ed universale per la prole viene percepito interamente da CP_1
pagina 6 di 7 7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20/03/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2261/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
APPIANI CINZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GALANTI MARCO e dell'avv. FUMAGALLI GIULIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Galanti come da procura in atti, RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 1) pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio e ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Lentate sul Seveso di procedere all'annotazione della sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso della minore in capo ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza anagrafica della madre;
3) regolamentare i rapporti di frequentazione padre-figlia secondo le indicazioni dei professionisti che stanno seguendo la famiglia, tenuto conto della flessibilità necessaria in relazione all'età della minore;
4) confermare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del sig. sita in Lentate sul Seveso – via della Pt_1
Repubblica n. 5, alla sig.ra , quantomeno sino all'indipendenza economica della ragazza (atteso che CP_1 il figlio non vive più con la madre); Per_1
5) confermare il concorso al mantenimento dei figli in capo al ricorrente per la somma di euro 200,00 a figlio, mediante versamento alla madre;
pagina 1 di 7 6) confermare il concorso del sig. ella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le linee guida del Pt_1
Tribunale di Monza, ad eccezione dell'eventuale spesa di trasporto pubblico per la figlia che verrà Per_2 suddiviso al 50% tra i coniugi come da intese pregresse delle parti.
Per CP_1 disporre lo scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI: 1) AFFIDARE la figlia minore in modalità condivisa ai genitori, con collocamento prevalente della Per_2 stessa presso la casa coniugale, ove vive con la madre, casa coniugale sita in Lentate Sul Seveso Via Della
Repubblica n.5 che verrà assegnata alla madre con tutti gli arredi ivi presenti.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le indicazioni dei professionisti che Per_2 stanno seguendo la famiglia, tenuto conto anche della flessibilità necessaria in relazione all'età della minore;
3) DISPORRE che il sig. versi a mezzo bonifico bancario alla signora gli importi Parte_1 CP_1 provvisori stabiliti nel verbale di udienza 2.10.24, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come per legge in linea con il protocollo del Tribunale di Monza ad eccezione dell'eventuale spesa di trasporto pubblico per la figlia che verrà Per_2 suddiviso al 50% tra i coniugi.
4) Disporre che l'assegno unico che, ad oggi, ammonta ad Euro 57,00 solo per la minore verrà Per_2 percepito integralmente dalla sig.ra senza alcuna rivendicazione da parte del signor CP_1 [...]
precisando, che dal compimento del 21 anno del figlio (28-01-2024), la resistente non ha Pt_1 Per_1 percepito più l'importo relativo all'assegno unico per quest'ultimo.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata il 16.02.23
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Dal matrimonio delle parti sono nati due figli: il 28.01.23, maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente e il 7.02.10, ancora minore. Per_2 Sull'accordo delle parti va confermato l'affidamento di ad entrambi i genitori, non Per_2 essendo emerse circostanze ostative all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori.
Neppure vi è contrasto sul collocamento prevalente di presso la madre, con la quale la Per_2 minore è rimasta ad abitare dopo la cessazione della convivenza tra i genitori.
Sono in via di risoluzione anche le problematiche relative al rapporto di frequentazione padre-figlia segnalate dal ricorrente durante l'udienza ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. Al fine di favorire il benessere psicofisico della minore le parti hanno accettato di rivolgersi a dei professionisti ed anche la minore, che presenta le criticità tipiche della fase adolescenziale, viene seguita da una psicologa.
I supporti messi in campo volontariamente dai genitori hanno consentito di ripristinare la relazione padre-figlia anche se l'andamento è altalenante. Le parti hanno in ogni caso concordato di seguire le indicazioni dei professionisti a cui si sono rivolti, rimettendosi a loro anche per l'individuazione dei rapporti di frequentazione padre-figlia senza una regolamentazione predeterminata proprio per tenere conto della complessa fase di crescita attraversata dalla figlia. Tali accordi appaiono conformi all'interesse della minore. III. Sull'accordo delle parti va altresì confermata l'assegnazione alla resistente della casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, onde consentire a di continuare ad Per_2 abitare nella casa in cui è cresciuta. Della valenza economica dell'assegnazione della casa deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del ricorrente.
IV. Tenuto conto delle esigenze dei figli, dei tempi di permanenza dei medesimi in prevalenza presso la madre, del fatto che il figlio ha interrotto gli studi ma a causa di Per_1 problematiche psicologiche confermate da entrambi i genitori, va ancora supportato, anche se è alla ricerca di un'attività lavorativa, l'assegno di mantenimento viene determinato con decorrenza dalla data della presente sentenza in € 200,00 mensili per ciascun figlio, fermo restando che la quota di pertinenza del figlio verrà meno allorchè il figlio farà ingresso Per_1 nel mondo del lavoro con un contratto regolare di durata non inferiore a sei mesi e una retribuzione congrua (non inferiore a 900,00-1000 mensili).
Tale importo appare congruo tenuto conto che entrambi i genitori, svolgendo attività lavorativa, devono concorrere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai loro redditi: il ricorrente lavora in proprio come commerciante di autovetture on line e nel 2022 ha realizzato un reddito imponibile di € 32.457,00 che, al netto delle imposte, è pari ad un'entrata netta mensile di circa pagina 3 di 7 € 2030,00, mentre la resistente presta attività di lavoro dipendente con redditi netti mensili pari a circa € 2100,00 cui si aggiunge un'entrata di € 470,00 mensili da locazione di un immobile di sua proprietà. Nella commisurazione dell'importo dell'assegno deve inoltre considerarsi che la resistente percepisce per intero l'importo dell'assegno unico ed universale per la prole e che il ricorrente già concorre al mantenimento dei figli con la messa a disposizione dell'abitazione di sua esclusiva proprietà. Non da ultimo va considerato che , compatibilmente con le sue Per_1 problematiche di salute, auspicabilmente di natura temporanea, ben potrà reperire in tempi brevi qualche opportunità lavorativa, anche occasionale, per soddisfare quantomeno le sue esigenze personali.
Come concordemente richiesto da entrambe le parti, le spese di carattere straordinario, individuate in conformità al protocollo del Tribunale di Monza, ad eccezione dell'eventuale spesa di trasporto pubblico per la figlia , che verrà suddivisa al 50%, saranno ripartite tra le Per_2 parti in ragione del 50% ciascuna. V. Tenuto conto dell'interesse del ricorrente alla pronuncia di divorzio, nonché degli accordi raggiunti dalle parti sulla gran parte delle questioni accessorie, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Pt_1 nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] CP_1 provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 in Lentate sul Seveso in data 16 aprile 2007 (atto di matrimonio n.5 parte CP_1
I, anno 2007);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Lentate Sul Seveso, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Assegna a la casa coniugale sita in Lentate sul Seveso, Via della Repubblica, CP_1 nr. 5;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a con decorrenza dalla data Parte_1 CP_1 della presente sentenza, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, l'importo di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità all'anno; detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
5) Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche ivi compresa l'eventuale spesa di trasporto pubblico per la figlia e sportive dei figli, da Per_2 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
pagina 4 di 7 Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 5 di 7 6) Dà atto che per accordo delle parti l'assegno unico ed universale per la prole viene percepito interamente da CP_1
pagina 6 di 7 7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20/03/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 7 di 7