Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All' esito udienza dell'8.4.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 5734 r.g.a.c per l'anno 2018
Tra
e rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui el.te dom.ti in Napoli alla via Diaz 1
Appellante
E rapp.ta e difesa dagli avv.ti Luigia e Giacomo Martino presso cui el.te dom.ta in Parete (ce) CP_1 via Antonio Gramsci 1
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 28.11.2018 davanti alla Corte di Appello civile , davanti alla Corte sezione lavoro, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del giudice civile n. 2342 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto il ricorso dell'appellata e annullata l'ordinanza ingiunzione.
Con il un unico motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la notificazione del processo verbale di contestazione dovesse avvenire con le stesse modalità dell'atto giudiziario.
Si costituiva l'appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello e chiedeva la conferma della sentenza ben motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
L' appello è fondato e pertanto va accolto. La notifica del processo verbale di contestazione è avvenuta regolarmente a mezzo posta in data 4.12.2012 all'indirizzo dell'appellata. La firma di ricezione è stata apposta da che era in quel momento presso l'abitazione dell'appellata ed era capace a Parte_3 ricevere . Nessuna ulteriore formalità era richiesta poiché non solo si trattava di una notifica di atti diversi da quelli giudiziari ma perché in ogni caso la notifica era perfetta in quanto la raccomandata viene prevista solo quando la notifica dell'atto è consegnata al vicino o al portiere art. 139 cpc) qualifiche che non si rinvengono nella cartolina di ritorno. Quindi da qualsiasi lato si veda la vicenda la notifica era regolare. Le altre eccezioni di parte appellata sono del tutto generiche e inammissibili. Non è chiaro perché l'appello sia inammissibile avendo l'Avvocatura impugnato la sentenza nei termini e avendo proposto delle specifiche censure alla sentenza impugnata. Né è chiaro perché sarebbe decorso il termine legale dato che l'appellata non indica alcuna data specifica. In realtà la comunicazione della trasgressione da parte della era avvenuta il 23 ottobre Parte_4
2012, la contestazione come detto il 4.12.2012 e quindi nessuna decadenza o prescrizione era maturata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie l'appello è in riforma della sentenza impugnata , rigetta il ricorso di primo grado;
B) Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi gradi di giudizio che liquida in euro 1800,00 per il primo grado e 2000, 00 per l'appello oltre accessori se dovuti.
Napoli 8.4.2025 Il Presidente rel