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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2144/2024 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Yano Parte_1 C.F._1 presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Cesena via Giordano Bruno n.
160, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per “DOMANDA DI SEPARAZIONE Parte_1
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. dichiarare la separazione dei coniugi, relativamente al matrimonio civile de quo;
2. dichiarare detta separazione addebitabile al sig. , per i motivi esposti;
Controparte_1
3. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (Ra), perché pagina 1 di 4 provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. condannare parte resistente alle spese del processo, da liquidare ai sensi dei parametri vigenti, come da nota spese separatamente depositata;
DOMANDA DI DIVORZIO Conseguentemente,
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in data 27/01/2019, in località Cervia (Ra), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cervia (Ra) al n.
4 - P. 1 – anno 2019, in regime di separazione dei beni;
2. confermare il provvedimento di separazione, sotto ogni profilo;
3. condannare parte resistente alle spese del processo, da liquidare ai sensi dei parametri vigenti, come da nota spese separatamente depositata”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio da , con il quale contrasse Controparte_1 matrimonio a Cervia, il 27.01.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 4 P1, con addebito al marito ed alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non nascevano figli.
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva dichiarato contumace all'udienza del Controparte_1
23.01.25.
Interveniva in giudizio il Pubblico Ministero.
All'esito dell'udienza avanti al Giudice Delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, fatte precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa la stessa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulla separazione. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Le circostanze dedotte dalla ricorrente e l'insistenza nella domanda di separazione da parte della stessa consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
Circa la domanda di addebito della separazione a proposta da va Controparte_1 Parte_1 premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai pagina 2 di 4 doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
Nel caso di specie a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito
[...] ha dedotto come nel marzo 2023 il fosse stato arrestato per spaccio di sostanze Pt_1 CP_1 stupefacenti e condotto in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Forlì.
La ricorrente ha allegato come dal giorno dell'arresto il marito non la avesse mai contattata per darle spiegazioni e cercare di mantenere il rapporto coniugale, cessato dal momento dell'arresto.
Adduceva la ricorrente come la separazione fosse quindi da addebitarsi al marito il quale assumendo un comportamento contrario alla legge e tenendo all'oscuro la moglie delle sue attività di spaccio la aveva esposta a rischi e pericoli d'ogni sorta e aveva dimostrato un disinteresse evidente del tutto incompatibile con un armonico sviluppo della famiglia di cui aveva causato la disgregazione.
Orbene il Collegio osserva che non solo non ha offerto prova che l'arresto del marito Parte_1 sia stata la causa della crisi coniugale ma neppure ha allegato quale dovere derivante dal matrimonio sarebbe stato consapevolmente e volontariamente violato dal marito con la sua condotta.
Addirittura la ricorrente sentita in udienza dal Giudice Delegato ha dichiarato che “Da quando CP_1
è stato arrestato io non ho più cercato lui e lui non ha più cercato me. Mi voleva parlare dopo l'arresto ma io volevo chiudere il rapporto. Specifico che entrambi volevamo chiudere il rapporto già da molto tempo prima dell'arresto” mettendo chiaramente in luce la mancanza di nesso di causalità tra l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza col marito e l'arresto dello stesso.
Per tali ragioni la domanda di di addebito della separazione a deve Parte_1 Controparte_1 essere rigettata, perché infondata.
La ricorrente in merito alla separazione non ha avanzato altre domande.
Le spese di lite devono essere regolate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2144/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (CF ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(CF ), avendo i coniugi contratto matrimonio a Cervia, il
[...] C.F._2
27.01.2029, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 4 P. 1;
b) respinge la domanda di addebito della separazione proposta da in quanto Parte_1 infondata pagina 3 di 4 c) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cervia, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
d) provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5. 12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2144/2024 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Yano Parte_1 C.F._1 presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Cesena via Giordano Bruno n.
160, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per “DOMANDA DI SEPARAZIONE Parte_1
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. dichiarare la separazione dei coniugi, relativamente al matrimonio civile de quo;
2. dichiarare detta separazione addebitabile al sig. , per i motivi esposti;
Controparte_1
3. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (Ra), perché pagina 1 di 4 provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. condannare parte resistente alle spese del processo, da liquidare ai sensi dei parametri vigenti, come da nota spese separatamente depositata;
DOMANDA DI DIVORZIO Conseguentemente,
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in data 27/01/2019, in località Cervia (Ra), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cervia (Ra) al n.
4 - P. 1 – anno 2019, in regime di separazione dei beni;
2. confermare il provvedimento di separazione, sotto ogni profilo;
3. condannare parte resistente alle spese del processo, da liquidare ai sensi dei parametri vigenti, come da nota spese separatamente depositata”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio da , con il quale contrasse Controparte_1 matrimonio a Cervia, il 27.01.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 4 P1, con addebito al marito ed alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non nascevano figli.
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva dichiarato contumace all'udienza del Controparte_1
23.01.25.
Interveniva in giudizio il Pubblico Ministero.
All'esito dell'udienza avanti al Giudice Delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, fatte precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa la stessa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulla separazione. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Le circostanze dedotte dalla ricorrente e l'insistenza nella domanda di separazione da parte della stessa consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
Circa la domanda di addebito della separazione a proposta da va Controparte_1 Parte_1 premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai pagina 2 di 4 doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
Nel caso di specie a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito
[...] ha dedotto come nel marzo 2023 il fosse stato arrestato per spaccio di sostanze Pt_1 CP_1 stupefacenti e condotto in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Forlì.
La ricorrente ha allegato come dal giorno dell'arresto il marito non la avesse mai contattata per darle spiegazioni e cercare di mantenere il rapporto coniugale, cessato dal momento dell'arresto.
Adduceva la ricorrente come la separazione fosse quindi da addebitarsi al marito il quale assumendo un comportamento contrario alla legge e tenendo all'oscuro la moglie delle sue attività di spaccio la aveva esposta a rischi e pericoli d'ogni sorta e aveva dimostrato un disinteresse evidente del tutto incompatibile con un armonico sviluppo della famiglia di cui aveva causato la disgregazione.
Orbene il Collegio osserva che non solo non ha offerto prova che l'arresto del marito Parte_1 sia stata la causa della crisi coniugale ma neppure ha allegato quale dovere derivante dal matrimonio sarebbe stato consapevolmente e volontariamente violato dal marito con la sua condotta.
Addirittura la ricorrente sentita in udienza dal Giudice Delegato ha dichiarato che “Da quando CP_1
è stato arrestato io non ho più cercato lui e lui non ha più cercato me. Mi voleva parlare dopo l'arresto ma io volevo chiudere il rapporto. Specifico che entrambi volevamo chiudere il rapporto già da molto tempo prima dell'arresto” mettendo chiaramente in luce la mancanza di nesso di causalità tra l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza col marito e l'arresto dello stesso.
Per tali ragioni la domanda di di addebito della separazione a deve Parte_1 Controparte_1 essere rigettata, perché infondata.
La ricorrente in merito alla separazione non ha avanzato altre domande.
Le spese di lite devono essere regolate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2144/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (CF ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(CF ), avendo i coniugi contratto matrimonio a Cervia, il
[...] C.F._2
27.01.2029, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 4 P. 1;
b) respinge la domanda di addebito della separazione proposta da in quanto Parte_1 infondata pagina 3 di 4 c) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cervia, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
d) provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5. 12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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