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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta relativa al numero 2543 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2019 avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Visone, presso il quale Parte_1
elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla via Carbone n. 21;
OPPONENTE
E
e rappresentati e difesi dall'avv.to Luca Motta, presso Controparte_1 Controparte_2
cui elettivamente domiciliano in Torino al Corso Vinzaglio n. 2;
OPPOSTI
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Bertacchi, Cesare Bertacchi e Mario Procaccini, tutti elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Napoli alla via Cuma n. 6; CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6.3.2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ha proposto formale opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 107/2019, avente ad oggetto ingiunzione di pagamento per Euro 4.467,38 in favore di
, ed Euro 858,00 in favore di , oltre interessi e spese della Controparte_1 Controparte_2
procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito l'infondatezza e l'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria, in quanto non si sarebbe mai obbligato personalmente e direttamente al versamento di alcun corrispettivo,
essendo piuttosto ogni obbligazione stata assunta dalla società Pallacanestro Moncalieri, verso la quale ha spiegato istanza di chiamata in causa. Per tali ragioni, ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio gli opposti, i quali hanno eccepito l'infondatezza dell'avverso atto di opposizione, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
A seguito di autorizzazione giudiziale e della conseguente notifica dell'atto di chiamata in causa si è
costituita in giudizio la la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avverso Controparte_3
atto di chiamata in causa, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Giova premettere, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629).
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001
n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Ciò detto, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito dei dottori e CP_1 CP_2
per le prestazioni professionali rese in favore di . Parte_1
Nel caso in esame l'effettiva esecuzione di dette prestazioni non è in discussione, in quanto non contestate, né lo sono gli importi rispettivamente azionati, anche perché supportati da parere dell'associazione di categoria. Ciò che risulta contestato, invece, è la debenza di dette somme da parte dell'opponente.
Quest'ultimo, difatti, afferma di non aver assunto alcun obbligo nei confronti dei dottori, atteso che la società presso cui era tesserato all'epoca dei fatti di causa, si sarebbe Controparte_3
obbligata a sostenere ogni spesa medica, ragion per cui detta società è stata chiamata in causa al fine di tenere l'opponente indenne da ogni conseguenza derivante dall'eventuale accoglimento delle domande creditorie.
Ciò posto, i fatti di causa, avendo riguardo al presunto rapporto intercorrente tra l'opponente e gli opposti, vanno senz'altro ricondotti nell'alveo del rapporto d'opera professionale (art. 2229 ss c.c.),
per il quale non è prevista una determinata forma a pena di nullità, con la conseguenza che la prova del contratto può essere data con ogni mezzo.
Orbene, effettivamente nel caso di specie gli opposti, convenuti formali ma attori sostanziali, e dunque tenuti a provare la sussistenza del rapporto contrattuale (art. 2697 c.c.), non hanno depositato in atti il contratto scritto, ma ritengono ugualmente di aver dato prova dei fatti costitutivi,
e sostengono altresì che la controparte non abbia fornito adeguata dimostrazione dei fatti impeditivi/modificativi/estintivi dedotti.
Nel dettaglio, premessa l'irrilevanza del documento con il quale l'opponente avrebbe assunto in proprio l'obbligazione di pagamento per cui si controverte (in quanto tardivamente disconosciuto,
ex art. 214 c.p.c., ma ritualmente e tempestivamente impugnato con querela di falso, a seguito della quale la parte opposta ha risposto - ex art. 222 c.p.c. - negativamente all'interpello), secondo la ricostruzione fornita dagli opposti la prova della sussistenza del rapporto contrattuale si evincerebbe dal fatto che l'opponente sarebbe stato sottoposto a visita – in data 1.2.2017 – dal dott. CP_1
pagando personalmente la visita.
E per tale ragione che in sede di comparsa conclusionale gli opposti affermano che proprio in tale circostanza “evidentemente, veniva concordato il successivo intervento”.
La tesi degli opposti non coglie nel segno. È indubbio che la prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di opposizione, nella parte in cui si esclude di aver mai conosciuto il dott. prima dell'operazione dell'8.8.2017, incontra CP_1
un'incongruenza, nella circostanza appena evidenziata (e non contestata specificamente dall'opponente).
Tale documento, tuttavia, non prova anche che a seguito di tale visita (o, come affermato in comparsa conclusionale, proprio in occasione della visita dell'1.2.2017, in quanto trattasi, tra l'altro,
di circostanza dedotta per la prima volta soltanto in tale sede, e dunque tardiva, ma anche perché
sfornita di prova) l'opponente abbia concordato la successiva operazione dell'8.8.2017, atteso che lo stesso contiene un mero suggerimento di riparazione astroscopica, e null'altro.
Si consideri, del resto, che gli opposti non hanno ulteriormente articolato le ragioni assertive poste a sostegno della domanda di pagamento (stante il mancato deposito di memoria istruttoria n. 1), né
tantomeno hanno formulato istanza di prova testimoniale, oppure prodotto ulteriore documentazione idonea a provare il rapporto contrattuale. Di certo, a tale ultimo proposito non assumono alcun rilievo il documento di consenso informato ed il registro operatorio, in atti.
Ed ancora, nel corso della prova testimoniale (espletata con i soli testi di parte opponente) non sono emersi elementi idonei a supportare la tesi attorea, stante la irrilevanza delle dichiarazioni rese: e difatti, il teste ha dichiarato: “non so dire se nell'occasione i genitori di Testimone_1
si interfacciarono con i dirigenti della società, ma posso dire che questo è l'iter che la Parte_1
società seguiva quando un ragazzo della foresteria subiva un infortunio;
preciso altresì che per gli
atleti che vivevano in foresteria erano sempre i dirigenti a rivolgersi alle strutture sanitarie e a
provvedere ai relativi incombenti”.
Generica ed irrilevante, nonché di parte, risulta invece la deposizione del teste , Testimone_2
padre dell'opponente.
Per l'effetto, la domanda di pagamento non può trovare accoglimento, non essendo stata fornita la prova (nemmeno presuntiva) dell'esistenza del rapporto contrattuale. In ragione delle considerazioni che precedono, pertanto, non è necessario verificare se, come ritengono gli opposti (i quali, sul punto, evidentemente, cadono in un equivoco), l'opponente abbia o meno dato prova dei fatti impeditivi/modificativi della domanda in quanto, ancor prima, ciò che manca è la prova del fatto costitutivo del contratto.
Ne consegue, pertanto, che l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opposti, anche per quanto concerne la posizione della chiamata in causa (in ossequio ai principi di soccombenza e causalità):
la liquidazione avviene nei valori minimi, secondo quanto disposto dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della lite, dell'attività istruttoria e del contegno processuale delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 107/2019;
- Condanna gli opposti al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1
liquidano in Euro 145,50 per spese ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Condanna gli opposti al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
che si liquidano in Euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
[...]
spese generali (15%) come per legge
Nola, 24.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta relativa al numero 2543 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2019 avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Visone, presso il quale Parte_1
elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla via Carbone n. 21;
OPPONENTE
E
e rappresentati e difesi dall'avv.to Luca Motta, presso Controparte_1 Controparte_2
cui elettivamente domiciliano in Torino al Corso Vinzaglio n. 2;
OPPOSTI
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Bertacchi, Cesare Bertacchi e Mario Procaccini, tutti elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Napoli alla via Cuma n. 6; CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6.3.2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ha proposto formale opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 107/2019, avente ad oggetto ingiunzione di pagamento per Euro 4.467,38 in favore di
, ed Euro 858,00 in favore di , oltre interessi e spese della Controparte_1 Controparte_2
procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito l'infondatezza e l'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria, in quanto non si sarebbe mai obbligato personalmente e direttamente al versamento di alcun corrispettivo,
essendo piuttosto ogni obbligazione stata assunta dalla società Pallacanestro Moncalieri, verso la quale ha spiegato istanza di chiamata in causa. Per tali ragioni, ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio gli opposti, i quali hanno eccepito l'infondatezza dell'avverso atto di opposizione, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
A seguito di autorizzazione giudiziale e della conseguente notifica dell'atto di chiamata in causa si è
costituita in giudizio la la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avverso Controparte_3
atto di chiamata in causa, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Giova premettere, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629).
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001
n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Ciò detto, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito dei dottori e CP_1 CP_2
per le prestazioni professionali rese in favore di . Parte_1
Nel caso in esame l'effettiva esecuzione di dette prestazioni non è in discussione, in quanto non contestate, né lo sono gli importi rispettivamente azionati, anche perché supportati da parere dell'associazione di categoria. Ciò che risulta contestato, invece, è la debenza di dette somme da parte dell'opponente.
Quest'ultimo, difatti, afferma di non aver assunto alcun obbligo nei confronti dei dottori, atteso che la società presso cui era tesserato all'epoca dei fatti di causa, si sarebbe Controparte_3
obbligata a sostenere ogni spesa medica, ragion per cui detta società è stata chiamata in causa al fine di tenere l'opponente indenne da ogni conseguenza derivante dall'eventuale accoglimento delle domande creditorie.
Ciò posto, i fatti di causa, avendo riguardo al presunto rapporto intercorrente tra l'opponente e gli opposti, vanno senz'altro ricondotti nell'alveo del rapporto d'opera professionale (art. 2229 ss c.c.),
per il quale non è prevista una determinata forma a pena di nullità, con la conseguenza che la prova del contratto può essere data con ogni mezzo.
Orbene, effettivamente nel caso di specie gli opposti, convenuti formali ma attori sostanziali, e dunque tenuti a provare la sussistenza del rapporto contrattuale (art. 2697 c.c.), non hanno depositato in atti il contratto scritto, ma ritengono ugualmente di aver dato prova dei fatti costitutivi,
e sostengono altresì che la controparte non abbia fornito adeguata dimostrazione dei fatti impeditivi/modificativi/estintivi dedotti.
Nel dettaglio, premessa l'irrilevanza del documento con il quale l'opponente avrebbe assunto in proprio l'obbligazione di pagamento per cui si controverte (in quanto tardivamente disconosciuto,
ex art. 214 c.p.c., ma ritualmente e tempestivamente impugnato con querela di falso, a seguito della quale la parte opposta ha risposto - ex art. 222 c.p.c. - negativamente all'interpello), secondo la ricostruzione fornita dagli opposti la prova della sussistenza del rapporto contrattuale si evincerebbe dal fatto che l'opponente sarebbe stato sottoposto a visita – in data 1.2.2017 – dal dott. CP_1
pagando personalmente la visita.
E per tale ragione che in sede di comparsa conclusionale gli opposti affermano che proprio in tale circostanza “evidentemente, veniva concordato il successivo intervento”.
La tesi degli opposti non coglie nel segno. È indubbio che la prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di opposizione, nella parte in cui si esclude di aver mai conosciuto il dott. prima dell'operazione dell'8.8.2017, incontra CP_1
un'incongruenza, nella circostanza appena evidenziata (e non contestata specificamente dall'opponente).
Tale documento, tuttavia, non prova anche che a seguito di tale visita (o, come affermato in comparsa conclusionale, proprio in occasione della visita dell'1.2.2017, in quanto trattasi, tra l'altro,
di circostanza dedotta per la prima volta soltanto in tale sede, e dunque tardiva, ma anche perché
sfornita di prova) l'opponente abbia concordato la successiva operazione dell'8.8.2017, atteso che lo stesso contiene un mero suggerimento di riparazione astroscopica, e null'altro.
Si consideri, del resto, che gli opposti non hanno ulteriormente articolato le ragioni assertive poste a sostegno della domanda di pagamento (stante il mancato deposito di memoria istruttoria n. 1), né
tantomeno hanno formulato istanza di prova testimoniale, oppure prodotto ulteriore documentazione idonea a provare il rapporto contrattuale. Di certo, a tale ultimo proposito non assumono alcun rilievo il documento di consenso informato ed il registro operatorio, in atti.
Ed ancora, nel corso della prova testimoniale (espletata con i soli testi di parte opponente) non sono emersi elementi idonei a supportare la tesi attorea, stante la irrilevanza delle dichiarazioni rese: e difatti, il teste ha dichiarato: “non so dire se nell'occasione i genitori di Testimone_1
si interfacciarono con i dirigenti della società, ma posso dire che questo è l'iter che la Parte_1
società seguiva quando un ragazzo della foresteria subiva un infortunio;
preciso altresì che per gli
atleti che vivevano in foresteria erano sempre i dirigenti a rivolgersi alle strutture sanitarie e a
provvedere ai relativi incombenti”.
Generica ed irrilevante, nonché di parte, risulta invece la deposizione del teste , Testimone_2
padre dell'opponente.
Per l'effetto, la domanda di pagamento non può trovare accoglimento, non essendo stata fornita la prova (nemmeno presuntiva) dell'esistenza del rapporto contrattuale. In ragione delle considerazioni che precedono, pertanto, non è necessario verificare se, come ritengono gli opposti (i quali, sul punto, evidentemente, cadono in un equivoco), l'opponente abbia o meno dato prova dei fatti impeditivi/modificativi della domanda in quanto, ancor prima, ciò che manca è la prova del fatto costitutivo del contratto.
Ne consegue, pertanto, che l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opposti, anche per quanto concerne la posizione della chiamata in causa (in ossequio ai principi di soccombenza e causalità):
la liquidazione avviene nei valori minimi, secondo quanto disposto dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della lite, dell'attività istruttoria e del contegno processuale delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 107/2019;
- Condanna gli opposti al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1
liquidano in Euro 145,50 per spese ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Condanna gli opposti al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
che si liquidano in Euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
[...]
spese generali (15%) come per legge
Nola, 24.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)