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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3456/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: domanda di simulazione;
TRA
, elettivamente domiciliata a Lecce in Parte_1
Piazza Mazzini n. 56, presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Greco e dell'Avv.
Gianluca Greco de Pascalis, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTRICE
E
elettivamente domiciliato a Lecce in viale Controparte_1
Otranto n. 117, presso lo studio legale dell'Avv. Marcello Marcuccio che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Italo Zanchi, in virtù di mandato alle liti in atti;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 5 maggio 2023, Parte_1
premesso che , deceduto a Lecce il 9/5/2013, con Parte_2
testamento pubblico per notar del 29/5/2012 aveva disposto dei suoi beni in Per_1
1 favore del figlio nella misura di 5/9 (quota disponibile) e Controparte_1
delle figlie, ella medesima e nella misura di 2/9 per Controparte_2
ciascuna (quota di legittima), adducendo che il germano era stato, inoltre, favorito con n. 32 atti di acquisto di beni immobili, aventi, a suo dire, natura di donazioni indirette, in quanto lo stesso avrebbe ricevuto il denaro occorrente dal genitore, pendente altro e anteriore giudizio (n. 6515/2017 R.G.), introdotto da , al fine Controparte_1
di ottenere regolazione della titolarità dei titoli AGEA, beni ricaduti in successione ereditaria, in cui ella aveva formulato domanda riconvenzionale di divisione dell'intero asse ereditario, previa riunione fittizia dei beni di cui il de cuius aveva disposto per donazione diretta o indiretta e riduzione delle donazioni lesive, nonché la reintegra della quota di legittima, agiva in giudizio nei confronti di Controparte_1
chiedendo: a) accertamento e dichiarazione di simulazione dei seguenti atti di compravendita in quanto dissimulanti donazioni dirette o indirette del de cuius:1) atto per notar del 25/12/1959, registrato in Nardò il 5/1/1960 al n. 995; 2) atto Per_2
per notar del 21/11/1965, registrato a Lecce il 27/11/1965 al n. 6072; 3) Per_2
atto per notar del 28/3/1967, registrato ad Alessano il 12/04/1967 al n. 807;. Per_3
4) atto per notar dell'11/2/1971, registrato a Lecce il 18/2 al n. 1070; 5) Per_2
atto per notar del 30/09/1073 a favore di;
6) atto Per_4 Controparte_1
per notar del 30/9/1973 a favore di , Per_4 Controparte_1 [...]
; 7) atto per notar del Controparte_3 Persona_5 Persona_6
22/10/1973, registrato a Lecce il 2/11/1973 al n. 9405; 8) atto per notar Persona_6
del 22/10/1973, registrato a Lecce il 2/11/1973; 9) atto per notar del Persona_6
28/11/1973; 10) atto per notar del 23/11/1974; 11) atto per notar Persona_6 [...]
del 2/8/1975; 12) atto per notar del 29/12/1976, registrato a Per_6 Persona_6
Lecce il 7/1/1977 al n. 342; 13) atto per notar del 15/12/1977, registrato Persona_6
a Lecce il 2/1/1978 al n. 1; 14) atto per notar del 30/12/1977, registrato a Persona_6
Lecce il 10/1/1978 al n. 427; 15) atto per notar del 18/04/1978, Persona_6
registrato a Lecce il 20/04 al n. 4393; 16) trascrizione a favore del 18/01/1980 -
Registro Particolare 1594, Registro Generale 1761, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
17) trascrizione a favore del
2 29/01/1980, Registro Particolare 2903, Registro Generale 3148, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
18) trascrizione a favore del 11/02/1980, Registro Particolare 4403, Registro Generale 4829, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
19) trascrizione a favore del 16/10/1980, Registro Particolare 25666, Registro Generale
29300, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
20) trascrizione a favore del 10/11/1980, Registro Particolare 27799,
Registro Generale 31762, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
21) trascrizione a favore e contro del 10/11/1980,
Registro Particolare 27800, Registro Generale 31763, atto tra vivi, permuta, nota disponibile in formato immagine;
22) trascrizione a favore del 24/12/1980, Registro
Particolare 32116, Registro Generale 36764, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
23) trascrizione a favore del
06/07/1981, Registro Particolare 18980, Registro Generale 21557, atto tra vivi, vendita e servitù, nota disponibile in formato immagine. 24) trascrizione a favore del
16/01/1982, Registro Particolare 1526, Registro Generale 1668, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine. 25) trascrizione a favore del 02/12/1986, Registro Particolare 32484, Registro Generale
38106, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine. 26) trascrizione a favore del 06/12/1986, Registro Particolare 32880,
Registro Generale 38639, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine. 27) trascrizione a favore del 29/04/1987, Registro
Particolare 11600, Registro Generale 13920, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine. 28) trascrizione a favore del
27/02/2003, Registro Particolare 7409, Registro Generale 9107, pubblico ufficiale
, Repertorio 53291 del 11/02/2003, atto tra vivi, donazione accettata, Persona_7
immobili siti in Morciano di CA (LE), soggetto donatario, nota disponibile in formato elettronico;
29) trascrizione a favore del 05/11/2005, Registro Particolare
30029, Registro Generale 43166, pubblico ufficiale , Repertorio 56202 Persona_8
del 02/11/2005, atto tra vivi, donazione accettata, immobili siti in Lequile (LE),
3 soggetto donatario, nota disponibile in formato elettronico;
30) trascrizione a favore del
17/10/2011, Registro Particolare 25066, Registro Generale 35790, pubblico ufficiale
Repertorio 00894/9355 del 10/10/2011, atto tra vivi, compravendita, Persona_9
im mobili siti in Salve (LE), soggetto acquirente, nota disponibile in formato elettronico;
31) trascrizione a favore del 17/10/2011, Registro Particolare 25067,
Registro Generale 35791, pubblico ufficiale Repertorio 22894/9355 del Persona_9
10/10/2011, atto tra vivi, compravendita, immobili siti in Salve (LE), soggetto acquirente, nota disponibile in formato elettronico;
32) trascrizione a favore del
17/10/2011, Registro Particolare 25068, Registro Generale 35792, pubblico ufficiale
Repertorio 22894/9355 del 10/10/2011, atto tra vivi, compravendita, Persona_9
immobili siti in Salve (LE), soggetto acquirente, nota disponibile in formato elettronico;
b) accertamento che i suddetti acquisti sono stati compiuti con denaro proveniente dal de cuius; c) disposizione della riunione fittizia dei beni immobili trasferiti al convenuto in virtù dei suddetti atti, con vittoria delle spese di lite.
, costituitosi in giudizio, rilevava la inammissibilità della Controparte_1 domanda in ragione della coincidenza dell'oggetto della suddetta con quello della domanda riconvenzionale proposta nel procedimento n. 6515/2017 R.G. o, comunque, la improponibilità congiunta dell'azione di simulazione relativa e di accertamento della natura di donazione indiretta degli atti di acquisto asseritamente simulati;
in subordine, sollevava eccezione di prescrizione ordinaria decennale;
nel merito contestava, come nel giudizio già pendente, la domanda, sostenendo di avere sue risorse economiche derivanti da elargizioni ricevute negli anni dal genitore stesso e dai nonni materni, dai redditi dei terreni agricoli e dall'attività professionale di avvocato;
in riconvenzionale chiedeva la riunione all'asse ereditario dei beni immobili e delle somme di denaro ricevute in donazione dall'attrice, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza tenutasi giovedì 11 luglio 2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
4 Preliminarmente, deve essere, comunque, chiarito che tra le richieste sub nn. 1) e 2) delle conclusioni formulate in atto di citazione e il petitum dell'azione esercitata in riconvenzionale dall'odierna attrice nel giudizio n. 6515/2017 R.G. non vi è affatto coincidenza: mentre, infatti, in quest'ultimo è stata proposta dalla suddetta una domanda di divisione dell'intero asse ereditario del genitore, previa riunione fittizia dei beni dal medesimo donati (direttamente o indirettamente) a , Controparte_1
riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima a sé spettante e susseguente reintegra, in questa sede è stata introdotta domanda di simulazione avverso n. 32 atti di acquisto, i quali, sebbene anche ivi elencati in comparsa di costituzione, non erano stati oggetto di alcuna espressa impugnativa.
Invero, infatti, ferma restando la distinzione tra azione di simulazione e accertamento della natura di donazione indiretta riferito ad un atto di alienazione, su cui sarà doveroso soffermarsi successivamente, nel thema decidendum del giudizio n. 6515/2017 R.G. non rientra nemmeno quest'ultimo, in quanto, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, la domanda incidentale in ordine all'esistenza di una donazione indiretta non può ritenersi ricompresa nella domanda relativa alla ricostruzione del relictum e del donatum (v. Cass., sez. II, 23 luglio 2019 n. 19833).
Per quanto, invece, concerne l'istanza di riunione fittizia dei beni immobili trasferiti, in virtù dei suddetti atti, dal de cuius in favore di , sub n. 3) Controparte_1
delle conclusioni attoree, essa sarebbe stata, in ogni caso, inammissibile, trattandosi di una mera operazione contabile strumentale e funzionale alla domanda di riduzione, già esercitata nel giudizio n. 6515/2017 R.G., da cui, è bene rammentare, a differenza della collazione richiedente una riunione reale del bene donato (collazione in natura) o della somma corrispondente al suo valore (collazione per imputazione), non deriva alcuna alterazione nel patrimonio del donatario ove non risulti stata lesa la legittima.
Tanto premesso, la domanda in esame è, innanzitutto, inficiata da una intrinseca contraddittorietà in quanto formulata come azione volta ad ottenere la dichiarazione della natura simulata di una serie di atti di alienazione asseritamente dissimulanti donazioni dirette o indirette, senza tenere conto che vendita dissimulante donazione e donazione indiretta sono istituti ben distinti: l'una, infatti, ricorre ove le parti
5 formalmente stipulano un contratto di vendita, ma in realtà non intendono produrre gli effetti tipici dello stesso, ovvero il trasferimento del diritto di proprietà su un bene, verso il pagamento di un prezzo, bensì compiere direttamente una liberalità; l'altra, invece, si configura ove la liberalità viene realizzata come fine ulteriore a fronte di un reale contratto, voluto ed efficace, avente una causa autonoma (si osservi che alla figura della donazione indiretta viene ricondotto anche il negotium mixtum cum donatione, ravvisabile solo ove la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa e “la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciononostante, voluto il trasferimento della proprietà allo specifico fine di arricchire la controparte della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo” v. Cass., sez. II, 23 maggio 2016 n. 10614).
L'attrice, peraltro, ometteva di produrre in giudizio copia degli atti impugnati, incorrendo in una grave carenza probatoria, in quanto, avendo agito al fine di far rilevare, per ciascun atto citato, una simulazione relativa, ricorrente ove le parti di un contratto concordino che, nonostante il contratto apparentemente concluso (es. vendita) debba rimanere inefficace, la situazione giuridica preesistente non resti immutata, ma sia modificata, nei loro rapporti interni, secondo quanto pattuito con un diverso contratto, c.d. dissimulato (es. donazione), l'esame della scrittura è un passaggio necessario, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge per il contratto dissimulato, il quale, in mancanza dei suddetti, non potrebbe produrre alcun effetto tra le parti (art. 1414 comma 2 c.c.).
Riguardo agli atti nn. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15), sottoscritti durante gli anni 1967-1978, premesso che il n. 14), a ben vedere, esula dall'oggetto del giudizio trattandosi di donazione accettata in conto legittima ed eventuale esubero sulla disponibile, è stata, infatti, allegata (doc. 5) solo una relazione contenente i risultati della ricerca eseguita dallo presso la Conservatoria Parte_3
dei Registri Immobiliari di Lecce.
Per quanto concerne, invece, gli atti nn. 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25),
26), 27), 28), 29), 30), 31) e 32) di cui alla citazione, sono, addirittura. indicati solo gli estremi di trascrizioni di atti tra vivi a favore di eseguite Controparte_1
6 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, estratti da visura ipocatastale e note allegate (nn. 5-6) e, comunque, dall'elenco devono ritenersi esclusi, in quanto, come l'atto n. 14, di cui si è innanzi detto, esulano dall'oggetto del giudizio, gli atti sub n. 28 e n. 29 che ivi risultano essere donazioni dirette accettate.
Si osservi, poi, che, eccetto i negozi sub n. 4 (atto per notar dell'11/2/1971, Per_2
registrato a Lecce il 18/2 al n. 1070) e sub n.19 (trascrizione a favore del 16/10/1980,
Registro Particolare 25666, Registro Generale 29300), si tratta di contratti conclusi tra convenuto e terzi, ulteriore elemento che evidenzia la estraneità a monte dell'istituto della simulazione, rimedio cui l'attrice avrebbe potuto ricorrere al fine di far emergere la reale natura liberale di contratti di vendita tra convenuto e genitore.
Si aggiunga che anche a intendere la domanda come domanda di accertamento di donazioni indirette, la mancata produzione in giudizio dei contratti costituisce un limite invalicabile impedendo ogni valutazione in merito.
Infine, con riferimento agli atti sub nn. 1 e 2, per i quali l'attrice quanto meno assolveva l'onere di allegare la scrittura, la lettura del testo consente, invece, di svolgere ulteriori considerazioni, ma non muta la valutazione in termini di infondatezza della domanda.
In relazione all'atto n. 1) per notar del 25/12/1959, registrato in Nardò il Per_2
5/1/1960 al n. 995 (all. n. 11), si rileva che trattasi di un acquisto sottoscritto con un terzo venditore da , in qualità di esercente la patria potestà sul Parte_2
minore , in nome e per conto del medesimo, avente ad oggetto la metà Controparte_1 indivisa del comprensorio di fabbricati siti a Lecce, angolo via F. D'Aragona, autorizzato dal giudice tutelare, corrispondendo il prezzo non inferiore al valore stimato con perizia giurata dell'ing. , mediante consegna di un libretto al portatore Per_10
intestato al minore, n. 13902, rilasciato dalla Banca Piccolo Credito Salentino di Lecce il 5/12/1955 e, pertanto, certamente, non dissimulante una donazione.
È, peraltro, da escludere la sussistenza di una donazione indiretta, essendo indimostrata la provenienza delle somme costituenti il saldo attivo del libretto del minore, in cui ben potrebbero essere confluite, ad esempio, regalie di vari familiari.
7 Analoghe considerazioni valgono per atto di acquisto n. 2) per notar del Per_2
21/11/1965, registrato a Lecce il 27/11/1965 al n. 6072 (sub all. n. 6), avente ad oggetto il trasferimento in favore del minore del diritto di nuda proprietà Controparte_1 sull'altra metà indivisa del comprensorio di fabbricati di cui innanzi, il quale, sebbene sottoscritto con il padre, unico intestatario di detta metà, in veste di venditore, il quale riservava a sé il diritto di usufrutto, dalla madre, in nome e per Parte_4 conto del figlio, è stato, anch'esso, autorizzato dal giudice tutelare e il prezzo, in linea con il valore di stima della stessa perizia giurata, utilizzata come riferimento nell'atto precedente, è stato corrisposto mediante consegna di un libretto al portatore intestato al minore, n. 23090, rilasciato dalla Banca Piccolo Credito Salentino di Lecce.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza gravano sull'attrice e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e del livello di media complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55
(come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni contraria
[...] Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite pari ad € 5.430,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Lecce, il 24 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
8
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3456/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: domanda di simulazione;
TRA
, elettivamente domiciliata a Lecce in Parte_1
Piazza Mazzini n. 56, presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Greco e dell'Avv.
Gianluca Greco de Pascalis, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTRICE
E
elettivamente domiciliato a Lecce in viale Controparte_1
Otranto n. 117, presso lo studio legale dell'Avv. Marcello Marcuccio che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Italo Zanchi, in virtù di mandato alle liti in atti;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 5 maggio 2023, Parte_1
premesso che , deceduto a Lecce il 9/5/2013, con Parte_2
testamento pubblico per notar del 29/5/2012 aveva disposto dei suoi beni in Per_1
1 favore del figlio nella misura di 5/9 (quota disponibile) e Controparte_1
delle figlie, ella medesima e nella misura di 2/9 per Controparte_2
ciascuna (quota di legittima), adducendo che il germano era stato, inoltre, favorito con n. 32 atti di acquisto di beni immobili, aventi, a suo dire, natura di donazioni indirette, in quanto lo stesso avrebbe ricevuto il denaro occorrente dal genitore, pendente altro e anteriore giudizio (n. 6515/2017 R.G.), introdotto da , al fine Controparte_1
di ottenere regolazione della titolarità dei titoli AGEA, beni ricaduti in successione ereditaria, in cui ella aveva formulato domanda riconvenzionale di divisione dell'intero asse ereditario, previa riunione fittizia dei beni di cui il de cuius aveva disposto per donazione diretta o indiretta e riduzione delle donazioni lesive, nonché la reintegra della quota di legittima, agiva in giudizio nei confronti di Controparte_1
chiedendo: a) accertamento e dichiarazione di simulazione dei seguenti atti di compravendita in quanto dissimulanti donazioni dirette o indirette del de cuius:1) atto per notar del 25/12/1959, registrato in Nardò il 5/1/1960 al n. 995; 2) atto Per_2
per notar del 21/11/1965, registrato a Lecce il 27/11/1965 al n. 6072; 3) Per_2
atto per notar del 28/3/1967, registrato ad Alessano il 12/04/1967 al n. 807;. Per_3
4) atto per notar dell'11/2/1971, registrato a Lecce il 18/2 al n. 1070; 5) Per_2
atto per notar del 30/09/1073 a favore di;
6) atto Per_4 Controparte_1
per notar del 30/9/1973 a favore di , Per_4 Controparte_1 [...]
; 7) atto per notar del Controparte_3 Persona_5 Persona_6
22/10/1973, registrato a Lecce il 2/11/1973 al n. 9405; 8) atto per notar Persona_6
del 22/10/1973, registrato a Lecce il 2/11/1973; 9) atto per notar del Persona_6
28/11/1973; 10) atto per notar del 23/11/1974; 11) atto per notar Persona_6 [...]
del 2/8/1975; 12) atto per notar del 29/12/1976, registrato a Per_6 Persona_6
Lecce il 7/1/1977 al n. 342; 13) atto per notar del 15/12/1977, registrato Persona_6
a Lecce il 2/1/1978 al n. 1; 14) atto per notar del 30/12/1977, registrato a Persona_6
Lecce il 10/1/1978 al n. 427; 15) atto per notar del 18/04/1978, Persona_6
registrato a Lecce il 20/04 al n. 4393; 16) trascrizione a favore del 18/01/1980 -
Registro Particolare 1594, Registro Generale 1761, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
17) trascrizione a favore del
2 29/01/1980, Registro Particolare 2903, Registro Generale 3148, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
18) trascrizione a favore del 11/02/1980, Registro Particolare 4403, Registro Generale 4829, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
19) trascrizione a favore del 16/10/1980, Registro Particolare 25666, Registro Generale
29300, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
20) trascrizione a favore del 10/11/1980, Registro Particolare 27799,
Registro Generale 31762, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
21) trascrizione a favore e contro del 10/11/1980,
Registro Particolare 27800, Registro Generale 31763, atto tra vivi, permuta, nota disponibile in formato immagine;
22) trascrizione a favore del 24/12/1980, Registro
Particolare 32116, Registro Generale 36764, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine;
23) trascrizione a favore del
06/07/1981, Registro Particolare 18980, Registro Generale 21557, atto tra vivi, vendita e servitù, nota disponibile in formato immagine. 24) trascrizione a favore del
16/01/1982, Registro Particolare 1526, Registro Generale 1668, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine. 25) trascrizione a favore del 02/12/1986, Registro Particolare 32484, Registro Generale
38106, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine. 26) trascrizione a favore del 06/12/1986, Registro Particolare 32880,
Registro Generale 38639, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine. 27) trascrizione a favore del 29/04/1987, Registro
Particolare 11600, Registro Generale 13920, atto tra vivi, compravendita, soggetto acquirente, nota disponibile in formato immagine. 28) trascrizione a favore del
27/02/2003, Registro Particolare 7409, Registro Generale 9107, pubblico ufficiale
, Repertorio 53291 del 11/02/2003, atto tra vivi, donazione accettata, Persona_7
immobili siti in Morciano di CA (LE), soggetto donatario, nota disponibile in formato elettronico;
29) trascrizione a favore del 05/11/2005, Registro Particolare
30029, Registro Generale 43166, pubblico ufficiale , Repertorio 56202 Persona_8
del 02/11/2005, atto tra vivi, donazione accettata, immobili siti in Lequile (LE),
3 soggetto donatario, nota disponibile in formato elettronico;
30) trascrizione a favore del
17/10/2011, Registro Particolare 25066, Registro Generale 35790, pubblico ufficiale
Repertorio 00894/9355 del 10/10/2011, atto tra vivi, compravendita, Persona_9
im mobili siti in Salve (LE), soggetto acquirente, nota disponibile in formato elettronico;
31) trascrizione a favore del 17/10/2011, Registro Particolare 25067,
Registro Generale 35791, pubblico ufficiale Repertorio 22894/9355 del Persona_9
10/10/2011, atto tra vivi, compravendita, immobili siti in Salve (LE), soggetto acquirente, nota disponibile in formato elettronico;
32) trascrizione a favore del
17/10/2011, Registro Particolare 25068, Registro Generale 35792, pubblico ufficiale
Repertorio 22894/9355 del 10/10/2011, atto tra vivi, compravendita, Persona_9
immobili siti in Salve (LE), soggetto acquirente, nota disponibile in formato elettronico;
b) accertamento che i suddetti acquisti sono stati compiuti con denaro proveniente dal de cuius; c) disposizione della riunione fittizia dei beni immobili trasferiti al convenuto in virtù dei suddetti atti, con vittoria delle spese di lite.
, costituitosi in giudizio, rilevava la inammissibilità della Controparte_1 domanda in ragione della coincidenza dell'oggetto della suddetta con quello della domanda riconvenzionale proposta nel procedimento n. 6515/2017 R.G. o, comunque, la improponibilità congiunta dell'azione di simulazione relativa e di accertamento della natura di donazione indiretta degli atti di acquisto asseritamente simulati;
in subordine, sollevava eccezione di prescrizione ordinaria decennale;
nel merito contestava, come nel giudizio già pendente, la domanda, sostenendo di avere sue risorse economiche derivanti da elargizioni ricevute negli anni dal genitore stesso e dai nonni materni, dai redditi dei terreni agricoli e dall'attività professionale di avvocato;
in riconvenzionale chiedeva la riunione all'asse ereditario dei beni immobili e delle somme di denaro ricevute in donazione dall'attrice, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza tenutasi giovedì 11 luglio 2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
4 Preliminarmente, deve essere, comunque, chiarito che tra le richieste sub nn. 1) e 2) delle conclusioni formulate in atto di citazione e il petitum dell'azione esercitata in riconvenzionale dall'odierna attrice nel giudizio n. 6515/2017 R.G. non vi è affatto coincidenza: mentre, infatti, in quest'ultimo è stata proposta dalla suddetta una domanda di divisione dell'intero asse ereditario del genitore, previa riunione fittizia dei beni dal medesimo donati (direttamente o indirettamente) a , Controparte_1
riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima a sé spettante e susseguente reintegra, in questa sede è stata introdotta domanda di simulazione avverso n. 32 atti di acquisto, i quali, sebbene anche ivi elencati in comparsa di costituzione, non erano stati oggetto di alcuna espressa impugnativa.
Invero, infatti, ferma restando la distinzione tra azione di simulazione e accertamento della natura di donazione indiretta riferito ad un atto di alienazione, su cui sarà doveroso soffermarsi successivamente, nel thema decidendum del giudizio n. 6515/2017 R.G. non rientra nemmeno quest'ultimo, in quanto, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, la domanda incidentale in ordine all'esistenza di una donazione indiretta non può ritenersi ricompresa nella domanda relativa alla ricostruzione del relictum e del donatum (v. Cass., sez. II, 23 luglio 2019 n. 19833).
Per quanto, invece, concerne l'istanza di riunione fittizia dei beni immobili trasferiti, in virtù dei suddetti atti, dal de cuius in favore di , sub n. 3) Controparte_1
delle conclusioni attoree, essa sarebbe stata, in ogni caso, inammissibile, trattandosi di una mera operazione contabile strumentale e funzionale alla domanda di riduzione, già esercitata nel giudizio n. 6515/2017 R.G., da cui, è bene rammentare, a differenza della collazione richiedente una riunione reale del bene donato (collazione in natura) o della somma corrispondente al suo valore (collazione per imputazione), non deriva alcuna alterazione nel patrimonio del donatario ove non risulti stata lesa la legittima.
Tanto premesso, la domanda in esame è, innanzitutto, inficiata da una intrinseca contraddittorietà in quanto formulata come azione volta ad ottenere la dichiarazione della natura simulata di una serie di atti di alienazione asseritamente dissimulanti donazioni dirette o indirette, senza tenere conto che vendita dissimulante donazione e donazione indiretta sono istituti ben distinti: l'una, infatti, ricorre ove le parti
5 formalmente stipulano un contratto di vendita, ma in realtà non intendono produrre gli effetti tipici dello stesso, ovvero il trasferimento del diritto di proprietà su un bene, verso il pagamento di un prezzo, bensì compiere direttamente una liberalità; l'altra, invece, si configura ove la liberalità viene realizzata come fine ulteriore a fronte di un reale contratto, voluto ed efficace, avente una causa autonoma (si osservi che alla figura della donazione indiretta viene ricondotto anche il negotium mixtum cum donatione, ravvisabile solo ove la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa e “la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciononostante, voluto il trasferimento della proprietà allo specifico fine di arricchire la controparte della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo” v. Cass., sez. II, 23 maggio 2016 n. 10614).
L'attrice, peraltro, ometteva di produrre in giudizio copia degli atti impugnati, incorrendo in una grave carenza probatoria, in quanto, avendo agito al fine di far rilevare, per ciascun atto citato, una simulazione relativa, ricorrente ove le parti di un contratto concordino che, nonostante il contratto apparentemente concluso (es. vendita) debba rimanere inefficace, la situazione giuridica preesistente non resti immutata, ma sia modificata, nei loro rapporti interni, secondo quanto pattuito con un diverso contratto, c.d. dissimulato (es. donazione), l'esame della scrittura è un passaggio necessario, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge per il contratto dissimulato, il quale, in mancanza dei suddetti, non potrebbe produrre alcun effetto tra le parti (art. 1414 comma 2 c.c.).
Riguardo agli atti nn. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15), sottoscritti durante gli anni 1967-1978, premesso che il n. 14), a ben vedere, esula dall'oggetto del giudizio trattandosi di donazione accettata in conto legittima ed eventuale esubero sulla disponibile, è stata, infatti, allegata (doc. 5) solo una relazione contenente i risultati della ricerca eseguita dallo presso la Conservatoria Parte_3
dei Registri Immobiliari di Lecce.
Per quanto concerne, invece, gli atti nn. 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25),
26), 27), 28), 29), 30), 31) e 32) di cui alla citazione, sono, addirittura. indicati solo gli estremi di trascrizioni di atti tra vivi a favore di eseguite Controparte_1
6 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, estratti da visura ipocatastale e note allegate (nn. 5-6) e, comunque, dall'elenco devono ritenersi esclusi, in quanto, come l'atto n. 14, di cui si è innanzi detto, esulano dall'oggetto del giudizio, gli atti sub n. 28 e n. 29 che ivi risultano essere donazioni dirette accettate.
Si osservi, poi, che, eccetto i negozi sub n. 4 (atto per notar dell'11/2/1971, Per_2
registrato a Lecce il 18/2 al n. 1070) e sub n.19 (trascrizione a favore del 16/10/1980,
Registro Particolare 25666, Registro Generale 29300), si tratta di contratti conclusi tra convenuto e terzi, ulteriore elemento che evidenzia la estraneità a monte dell'istituto della simulazione, rimedio cui l'attrice avrebbe potuto ricorrere al fine di far emergere la reale natura liberale di contratti di vendita tra convenuto e genitore.
Si aggiunga che anche a intendere la domanda come domanda di accertamento di donazioni indirette, la mancata produzione in giudizio dei contratti costituisce un limite invalicabile impedendo ogni valutazione in merito.
Infine, con riferimento agli atti sub nn. 1 e 2, per i quali l'attrice quanto meno assolveva l'onere di allegare la scrittura, la lettura del testo consente, invece, di svolgere ulteriori considerazioni, ma non muta la valutazione in termini di infondatezza della domanda.
In relazione all'atto n. 1) per notar del 25/12/1959, registrato in Nardò il Per_2
5/1/1960 al n. 995 (all. n. 11), si rileva che trattasi di un acquisto sottoscritto con un terzo venditore da , in qualità di esercente la patria potestà sul Parte_2
minore , in nome e per conto del medesimo, avente ad oggetto la metà Controparte_1 indivisa del comprensorio di fabbricati siti a Lecce, angolo via F. D'Aragona, autorizzato dal giudice tutelare, corrispondendo il prezzo non inferiore al valore stimato con perizia giurata dell'ing. , mediante consegna di un libretto al portatore Per_10
intestato al minore, n. 13902, rilasciato dalla Banca Piccolo Credito Salentino di Lecce il 5/12/1955 e, pertanto, certamente, non dissimulante una donazione.
È, peraltro, da escludere la sussistenza di una donazione indiretta, essendo indimostrata la provenienza delle somme costituenti il saldo attivo del libretto del minore, in cui ben potrebbero essere confluite, ad esempio, regalie di vari familiari.
7 Analoghe considerazioni valgono per atto di acquisto n. 2) per notar del Per_2
21/11/1965, registrato a Lecce il 27/11/1965 al n. 6072 (sub all. n. 6), avente ad oggetto il trasferimento in favore del minore del diritto di nuda proprietà Controparte_1 sull'altra metà indivisa del comprensorio di fabbricati di cui innanzi, il quale, sebbene sottoscritto con il padre, unico intestatario di detta metà, in veste di venditore, il quale riservava a sé il diritto di usufrutto, dalla madre, in nome e per Parte_4 conto del figlio, è stato, anch'esso, autorizzato dal giudice tutelare e il prezzo, in linea con il valore di stima della stessa perizia giurata, utilizzata come riferimento nell'atto precedente, è stato corrisposto mediante consegna di un libretto al portatore intestato al minore, n. 23090, rilasciato dalla Banca Piccolo Credito Salentino di Lecce.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza gravano sull'attrice e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e del livello di media complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55
(come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni contraria
[...] Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite pari ad € 5.430,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Lecce, il 24 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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