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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
e scambio di note, all'udienza del 18\11\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 314\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. A. Mercadante, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia
E
, in persona del legale rappr.te p.t. , rappr.to e difeso come in atti. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20\1\23 la ha impugnato l'avviso di addebito n. Pt_1
371202200149002268000, notificato il 14\12\22 relativo al mancato versamento di contributi nella gestione agricola lavoratori autonomi ed associati per gli anni 2020-2021.
Ha sostenuto la ricorrente che nulla era dovuto all' , in ragione della detta causale, CP_2
avendo ella cessato l'attività al 9\3\18, resa nota con rituale “comunicazione unica” .
Nell'atto introduttivo è stata altresì avanzata eccezione relativa a difetti formali dell'atto impugnato per presunta violazione del disposto di cui alla l. 241\90.
CP_ L' nel costituirsi, sostanzialmente ha controdedotto che la citata comunicazione di cessazione dell'attività recava un numero di codice errato e che pertanto la stessa non era stata correttamente recepita dal sistema.
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza ed hanno provveduto al deposito delle relative note, con le quali si sono riportate alle rispettive difese in atti. Pacifica è la competenza territoriale di questo giudice nell'esame della controversia ex art. 444
I^ c. c.p.c., trattandosi, nel caso di specie, di controversia afferente il mancato pagamento di contributi da parte di lavoratore autonomo, per cui competente è il giudice nella cui circoscrizione questi risiede ( e quindi non in virtù del 3^ c. del citato articolo- cfr. ex plurimis
Cass. ord. 4164\17 ; sentt. nn. 23960\16 ; 10581\16)
Va poi qualificata l'azione intrapresa dall'opponente, che contestando la sussistenza stessa dei presupposti legittimanti il pagamento ha inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ; in tali termini il ricorso è tempestivo.
Tale tempestività non è invece ravvisabile per le eccezioni avanzate nell'atto introduttivo sub
II), che, afferendo a presunti difetti formali dell'atto impugnato od a vizi del procedimento notificatorio andavano proposte nel più breve termine di venti gg. dalla notifica dell'atto ex art. 617 c.p.c.
Nel merito è da rilevare che dalla documentazione allegata alla produzione dell' istante s'evince la fondatezza della pretesa di annullamento, essendo venuto meno il presupposto stesso per l'iscrizione alla gestione artigiani.
Sul punto, particolarmente rilevante è la sentenza n. 8651 del 12/4/10 della Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, ( sul cui solco s'innestano le successive sentenze n. 12749/2019;
n. 21193/2020; n. 8775/2021) in base alla quale la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi.
Con tale pronuncia, la Corte ha affermato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia
l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.
A tale orientamento hanno aderito diversi Tribunali nel decidere casi analoghi a quello de quo (Trib. di Catania, sez. Lavoro, sent. n. 1220/2011, sent. n. 3856/2012, sent. n.
3928/2015).
Nel caso che ci riguarda, la ricorrente , per come innanzi detto, ha depositato in giudizio formale atto di comunicazione di cessazione dell'attività idoneo a comprovare siffatta CP_ cessazione , avvenuta in data antecedente ai periodi contestati dall' Al contrario, l' non ha fornito alcun elemento a fondamento della propria pretesa CP_2 creditoria, né l'ha sostanzialmente contestata, adducendo il solo errore relativo all'indicazione di codice non corrispondente all'evento.
Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, va dichiarato illegittimo l'avviso di addebito impugnato.
Va però evidenziato che l' ben prima dell'instaurazione del presente giudizio, CP_2 cioè in data 29\3\18, comunicò all'interessata l'avvenuto rigetto della comunicazione di cessazione attività e la stessa non si adoperò in alcun modo per rimediare. Solo il
22\12\22, quindi dopo la notifica dell'atto impugnato la ricorrente ha inoltrato apposita domanda di revisione.
Siffatto comportamento ha determinato l'insorgere della lite, che si sarebbe potuta evitare qualora la vicenda fosse stata esaminata con maggiore attenzione da parte dell'interessata ; tanto comporta la necessaria compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie la domanda ed annulla l'avviso di addebito impugnato
- compensa interamente tra le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, 18\11\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
e scambio di note, all'udienza del 18\11\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 314\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. A. Mercadante, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia
E
, in persona del legale rappr.te p.t. , rappr.to e difeso come in atti. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20\1\23 la ha impugnato l'avviso di addebito n. Pt_1
371202200149002268000, notificato il 14\12\22 relativo al mancato versamento di contributi nella gestione agricola lavoratori autonomi ed associati per gli anni 2020-2021.
Ha sostenuto la ricorrente che nulla era dovuto all' , in ragione della detta causale, CP_2
avendo ella cessato l'attività al 9\3\18, resa nota con rituale “comunicazione unica” .
Nell'atto introduttivo è stata altresì avanzata eccezione relativa a difetti formali dell'atto impugnato per presunta violazione del disposto di cui alla l. 241\90.
CP_ L' nel costituirsi, sostanzialmente ha controdedotto che la citata comunicazione di cessazione dell'attività recava un numero di codice errato e che pertanto la stessa non era stata correttamente recepita dal sistema.
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza ed hanno provveduto al deposito delle relative note, con le quali si sono riportate alle rispettive difese in atti. Pacifica è la competenza territoriale di questo giudice nell'esame della controversia ex art. 444
I^ c. c.p.c., trattandosi, nel caso di specie, di controversia afferente il mancato pagamento di contributi da parte di lavoratore autonomo, per cui competente è il giudice nella cui circoscrizione questi risiede ( e quindi non in virtù del 3^ c. del citato articolo- cfr. ex plurimis
Cass. ord. 4164\17 ; sentt. nn. 23960\16 ; 10581\16)
Va poi qualificata l'azione intrapresa dall'opponente, che contestando la sussistenza stessa dei presupposti legittimanti il pagamento ha inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ; in tali termini il ricorso è tempestivo.
Tale tempestività non è invece ravvisabile per le eccezioni avanzate nell'atto introduttivo sub
II), che, afferendo a presunti difetti formali dell'atto impugnato od a vizi del procedimento notificatorio andavano proposte nel più breve termine di venti gg. dalla notifica dell'atto ex art. 617 c.p.c.
Nel merito è da rilevare che dalla documentazione allegata alla produzione dell' istante s'evince la fondatezza della pretesa di annullamento, essendo venuto meno il presupposto stesso per l'iscrizione alla gestione artigiani.
Sul punto, particolarmente rilevante è la sentenza n. 8651 del 12/4/10 della Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, ( sul cui solco s'innestano le successive sentenze n. 12749/2019;
n. 21193/2020; n. 8775/2021) in base alla quale la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi.
Con tale pronuncia, la Corte ha affermato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia
l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.
A tale orientamento hanno aderito diversi Tribunali nel decidere casi analoghi a quello de quo (Trib. di Catania, sez. Lavoro, sent. n. 1220/2011, sent. n. 3856/2012, sent. n.
3928/2015).
Nel caso che ci riguarda, la ricorrente , per come innanzi detto, ha depositato in giudizio formale atto di comunicazione di cessazione dell'attività idoneo a comprovare siffatta CP_ cessazione , avvenuta in data antecedente ai periodi contestati dall' Al contrario, l' non ha fornito alcun elemento a fondamento della propria pretesa CP_2 creditoria, né l'ha sostanzialmente contestata, adducendo il solo errore relativo all'indicazione di codice non corrispondente all'evento.
Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, va dichiarato illegittimo l'avviso di addebito impugnato.
Va però evidenziato che l' ben prima dell'instaurazione del presente giudizio, CP_2 cioè in data 29\3\18, comunicò all'interessata l'avvenuto rigetto della comunicazione di cessazione attività e la stessa non si adoperò in alcun modo per rimediare. Solo il
22\12\22, quindi dopo la notifica dell'atto impugnato la ricorrente ha inoltrato apposita domanda di revisione.
Siffatto comportamento ha determinato l'insorgere della lite, che si sarebbe potuta evitare qualora la vicenda fosse stata esaminata con maggiore attenzione da parte dell'interessata ; tanto comporta la necessaria compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie la domanda ed annulla l'avviso di addebito impugnato
- compensa interamente tra le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, 18\11\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano