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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 08/01/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12274/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Giorgione N 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249044502218000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22274/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
nel merito, accogliere il presente ricorso e pertanto dichiarare la nullità e/o annullabilità della dell'intimazione di pagamento n. 07120249044502218/000 notificata il 24.04.2025, relativo al mancato versamento dell'IRPEF, addizionale comunale IRPEF/addizionale comunale IRPEF anno 2009 per i motivi indicati nel ricorso;
• nel merito, e senza rinuncia alle eccezioni di cui sopra, accertare e dichiarare la prescrizione delle sanzioni amministrative e degli interessi, con conseguente annullamento dell'atto limitatamente a tali importi;
• Condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali relative al presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.
Resistente/Appellato: 1) In rito: la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
10 2) Nel merito: il rigetto del ricorso perché infondato, per i motivi sopra esposti;
3) la condanna della parte soccombente al pagamento di quanto delle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, l'intimazione di pagamento n. n.
07120249044502218/000, notificata a mezzo posta in data 24.04.2025, relativamente al solo avviso di accertamento n. TETTETM003054, concernente IRPEF per l'anno 2009, dell'importo complessivo di
€ 2.754,02.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva: - violazione artt. 6 e 7 L. n. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti)
e art. 3 l. 241/90; - omessa notifica dell'atto presupposto;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 25 Del
Dpr N. 602/1973 e decadenza dell'azione esecutiva;
prescrizione del credito e delle sanzioni. Chiedeva l' accoglimento del ricorso e pertanto la dichiarazione di nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata con condanna dei resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Resisteva alla lite, con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, contestava le avverse eccezioni e documentava la notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120199011506517000 in data 5.8.2019; atto non impugnato. Depositava documentazione. Chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non risultava costituita.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
All' udienza del 15.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In virtù della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli si evince che il contribuente non ha appreso per la prima volta dell'esistenza dell'avviso di accertamento n.
TETTETM003054 a suo carico a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata ma ne ha acquisito conoscenza con la ricezione di un atto esattoriale successivo e presupponente l'avviso stesso: intimazione di pagamento n. 07120199011506517000 notificata il 5.08.2019. Relativamente a quest'ultima si evidenzia che il notificatore, accertata l'assenza del destinatario e di altre persone idonee alla ricezione dell'atto, ex art. 139 cpc, successivamente a due accessi rilevatisi infruttuosi ha proceduto con la modalità prevista per l'ipotesi di irreperibilità cd. relativa o temporanea del destinatario, con il deposito dell'atto in Comune (datato 17.07.2019), e la spedizione di lettera raccomandata a/r n.
57323754595-2, la c.d. raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, che risulta restituita al mittente per compiuta giacenza. La notifica dell'intimazione di pagamento n.07120199011506517000 risulta regolare. Ove il contribuente avesse impugnato il suddetto atto, nel termine prescritto dall'art. 21
D. Lgs. 546/1992, avrebbe potuto, in quella sede, contestare anche l'irregolarità o la mancata notifica del precedente avviso di accertamento e la decadenza dell'azione esecutiva, censure che, allo stato, gli risultano ormai precluse.
La Suprema Corte con sentenza n. 20476/25 ha stabilito un principio fondamentale in materia di riscossione. Se un contribuente non impugna un avviso di intimazione entro i termini di legge, la pretesa tributaria in esso contenuta si “cristallizza”, diventando definitiva. Di conseguenza, il contribuente non potrà più eccepire in un momento successivo la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale avviso (di intimazione). La Corte equipara l'avviso di intimazione all'avviso di mora, includendolo tra gli atti che devono essere necessariamente contestati per evitare la decadenza dal diritto di difesa. Di conseguenza, nella fattispecie, la pretesa del Fisco è divenuta definitiva e inattaccabile. Essendo l' intimazione notificata nel 2019, così come sopra individuata, regolarmente notificate é superfluo l'esame dell'avviso di accertamento: in sede di eventuale reclamo avverso l' intimazione n.
07120199011506517000, si sarebbe potute far valere le ragioni contro l'avviso n. TETTETM003054.
La suddetta valutazione assorbe le altre eccezioni. Il ricorso proposto è inammissibile e infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate DP2 di Napoli, che si liquidano in euro 300, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12274/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Giorgione N 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249044502218000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22274/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
nel merito, accogliere il presente ricorso e pertanto dichiarare la nullità e/o annullabilità della dell'intimazione di pagamento n. 07120249044502218/000 notificata il 24.04.2025, relativo al mancato versamento dell'IRPEF, addizionale comunale IRPEF/addizionale comunale IRPEF anno 2009 per i motivi indicati nel ricorso;
• nel merito, e senza rinuncia alle eccezioni di cui sopra, accertare e dichiarare la prescrizione delle sanzioni amministrative e degli interessi, con conseguente annullamento dell'atto limitatamente a tali importi;
• Condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali relative al presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.
Resistente/Appellato: 1) In rito: la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
10 2) Nel merito: il rigetto del ricorso perché infondato, per i motivi sopra esposti;
3) la condanna della parte soccombente al pagamento di quanto delle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, l'intimazione di pagamento n. n.
07120249044502218/000, notificata a mezzo posta in data 24.04.2025, relativamente al solo avviso di accertamento n. TETTETM003054, concernente IRPEF per l'anno 2009, dell'importo complessivo di
€ 2.754,02.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva: - violazione artt. 6 e 7 L. n. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti)
e art. 3 l. 241/90; - omessa notifica dell'atto presupposto;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 25 Del
Dpr N. 602/1973 e decadenza dell'azione esecutiva;
prescrizione del credito e delle sanzioni. Chiedeva l' accoglimento del ricorso e pertanto la dichiarazione di nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata con condanna dei resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Resisteva alla lite, con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, contestava le avverse eccezioni e documentava la notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120199011506517000 in data 5.8.2019; atto non impugnato. Depositava documentazione. Chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non risultava costituita.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
All' udienza del 15.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In virtù della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli si evince che il contribuente non ha appreso per la prima volta dell'esistenza dell'avviso di accertamento n.
TETTETM003054 a suo carico a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata ma ne ha acquisito conoscenza con la ricezione di un atto esattoriale successivo e presupponente l'avviso stesso: intimazione di pagamento n. 07120199011506517000 notificata il 5.08.2019. Relativamente a quest'ultima si evidenzia che il notificatore, accertata l'assenza del destinatario e di altre persone idonee alla ricezione dell'atto, ex art. 139 cpc, successivamente a due accessi rilevatisi infruttuosi ha proceduto con la modalità prevista per l'ipotesi di irreperibilità cd. relativa o temporanea del destinatario, con il deposito dell'atto in Comune (datato 17.07.2019), e la spedizione di lettera raccomandata a/r n.
57323754595-2, la c.d. raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, che risulta restituita al mittente per compiuta giacenza. La notifica dell'intimazione di pagamento n.07120199011506517000 risulta regolare. Ove il contribuente avesse impugnato il suddetto atto, nel termine prescritto dall'art. 21
D. Lgs. 546/1992, avrebbe potuto, in quella sede, contestare anche l'irregolarità o la mancata notifica del precedente avviso di accertamento e la decadenza dell'azione esecutiva, censure che, allo stato, gli risultano ormai precluse.
La Suprema Corte con sentenza n. 20476/25 ha stabilito un principio fondamentale in materia di riscossione. Se un contribuente non impugna un avviso di intimazione entro i termini di legge, la pretesa tributaria in esso contenuta si “cristallizza”, diventando definitiva. Di conseguenza, il contribuente non potrà più eccepire in un momento successivo la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale avviso (di intimazione). La Corte equipara l'avviso di intimazione all'avviso di mora, includendolo tra gli atti che devono essere necessariamente contestati per evitare la decadenza dal diritto di difesa. Di conseguenza, nella fattispecie, la pretesa del Fisco è divenuta definitiva e inattaccabile. Essendo l' intimazione notificata nel 2019, così come sopra individuata, regolarmente notificate é superfluo l'esame dell'avviso di accertamento: in sede di eventuale reclamo avverso l' intimazione n.
07120199011506517000, si sarebbe potute far valere le ragioni contro l'avviso n. TETTETM003054.
La suddetta valutazione assorbe le altre eccezioni. Il ricorso proposto è inammissibile e infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate DP2 di Napoli, che si liquidano in euro 300, oltre accessori di legge se dovuti.