CASS
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2025, n. 25995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25995 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da CO VI AN CA - Presidente - Sent. n. sez. 1095/2025 RI TE EL CC - 11/07/2025 BE RI SI - Relatore - R.G.N. 13729/2025 NN RI OR AR DE AN ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: NE PO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere AB IA IN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Perelli, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all’irrogazione delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi di qualsiasi impresa per la durata di anni due con eliminazione della stessa;
lette le conclusioni del difensore, avv. Gianluca Carlone, che a chiesto l'accoglimento del ricorso. 1. Con la sentenza impugnata il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha applicato, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione nei confronti di PO NE, per varie condotte di bancarotta fraudolenta. Con la medesima Penale Sent. Sez. 5 Num. 25995 Anno 2025 Presidente: CA CO VI AN Relatore: SI BE RI Data Udienza: 11/07/2025 2 pronuncia, ha applicato, inoltre, al di fuori dell'accordo, le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall. 2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta l’erronea applicazione delle pene accessorie all’esito di un processo definito, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con pena detentiva concordata in misura non superiore a due anni di reclusione. 3. Il ricorso è fondato. 4. L’art. 445 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che: «La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale». Nella specie la pena applicata non supera i due anni di pena detentiva, quindi il giudice non avrebbe potuto applicare le pene accessorie fallimentari, come invece ha fatto. 5. Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall., pene che vanno eliminate. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina. Così deciso l'11/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB IA IN RI IT AN CA
sentita la relazione svolta dal consigliere AB IA IN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Perelli, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all’irrogazione delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi di qualsiasi impresa per la durata di anni due con eliminazione della stessa;
lette le conclusioni del difensore, avv. Gianluca Carlone, che a chiesto l'accoglimento del ricorso. 1. Con la sentenza impugnata il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha applicato, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione nei confronti di PO NE, per varie condotte di bancarotta fraudolenta. Con la medesima Penale Sent. Sez. 5 Num. 25995 Anno 2025 Presidente: CA CO VI AN Relatore: SI BE RI Data Udienza: 11/07/2025 2 pronuncia, ha applicato, inoltre, al di fuori dell'accordo, le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall. 2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta l’erronea applicazione delle pene accessorie all’esito di un processo definito, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con pena detentiva concordata in misura non superiore a due anni di reclusione. 3. Il ricorso è fondato. 4. L’art. 445 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che: «La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale». Nella specie la pena applicata non supera i due anni di pena detentiva, quindi il giudice non avrebbe potuto applicare le pene accessorie fallimentari, come invece ha fatto. 5. Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall., pene che vanno eliminate. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina. Così deciso l'11/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB IA IN RI IT AN CA