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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 772/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 772/2025 promossa da: cittadina italiana, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , residente in [...], C.F._1 domiciliata in Livorno, via S. Francesco n.17, presso lo Studio dell'Avv. Lucia Bagnasco
e cittadino italiano, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , residente in [...], C.F._2 domiciliato in Livorno, via Ricasoli n.49, presso lo Studio dell'avv. Giorgio Pritelli (C.F.: ) C.F._3
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5
Il ricorso, depositato in data 05/03/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in OS IT (LI) il 03/10/2009 tra e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OS IT (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie C n. 340
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) la continuerà ad abitare con i figli minori che ivi manterranno la Parte_1 residenza, nell'abitazione coniugale sita in Montescudaio (PI), Via delle Vedove n.2A, all'interno dell'Agriturismo Fattoria La Prugnola;
2) il si trasferirà a Livorno dove esercita la professione di avvocato e dove ha CP_1 sede lo Studio, prendendo in locazione un appartamento;
3) e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_2 Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre nel periodo scolastico e con collocazione paritaria durante le vacanze estive;
pagina 2 di 5 4) tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli medesimi. La gestione ordinaria spetterà, invece, a ciascun genitore, quando i figli saranno presso lo stesso;
5) relativamente alle modalità di visita e ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, nel rispetto delle esigenze dei minori,
A) in occasione delle vacanze scolastiche estive i figli avranno collocazione paritaria e staranno con ciascun genitore per pari tempo, possibilmente a settimane alterne, dalla domenica sera alla successiva domenica sera;
B) durante il periodo scolastico il padre terrà con sé i figli, facendoli pernottare presso di lui:
- la prima settimana dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera;
- la settimana successiva dal venerdì dopo scuola al sabato sera oppure dal sabato mattina alla domenica sera;
previo accordo tra i genitori, quando la madre vorrà trascorrere un weekend intero con i figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, con possibilità di pernotto presso lo stesso durante la settimana compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di questi ultimi;
in ogni caso i genitori si alterneranno nell'accompagnare e nel prendere i figli presso l'altro genitore;
durante i rispettivi periodi di permanenza con i figli, i genitori dovranno necessariamente gestire gli impegni scolastici (uscite ed entrate fuori orario, scioperi e chiusure scolastiche in genere) ed extra scolastici (sport, uscite/riunioni scout etc) dei figli stessi;
eventuali eccezioni a quanto sopra indicato ad esempio per impossibilità fisica (malattia) o per impedimenti lavorativi non previsti dei genitori, così come eventuali scambi di giorni di spettanza o possibilità di recuperare periodi non fruiti, saranno concordati preventivamente tra i genitori;
le parti concorderanno le visite tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni e delle esigenze dei minori;
in caso di malattia dei minori gli stessi staranno presso la madre, con piena facoltà del padre di far loro visita e di essere di supporto all'altro genitore nella gestione delle incombenze necessari e per il recupero della malattia degli stessi;
resta inteso che in caso di malattia o anche una semplice esternazione di malessere fisico del minore il genitore che lo avrà con sé avvertirà prontamente l'altro genitore;
6) i genitori potranno delegare un familiare per andare a prelevare i figli dall'altro genitore o a scuola. Eventuali variazioni al calendario settimanale potranno essere concordate con congruo anticipo;
7) nel periodo delle vacanze scolastiche estive i figli potranno trascorrere quindici giorni consecutivi con la madre o con il padre, previa comunicazione da anticipare di almeno 15 giorni;
pagina 3 di 5 8) per le festività natalizie e pasquali, previo accordo dei genitori almeno 15 giorni prima, e trascorreranno con il padre la settimana del Natale e con la CP_2 Per_1 madre m podanno, ad anni alternati. La settimana delle vacanze di Pasqua staranno un anno con la madre e l'anno successivo con il padre. Durante il periodo invernale i genitori potranno tenere con sé i minori per una settimana, anche non consecutiva, previo preavviso di 30 giorni;
9) in capo ai genitori graverà l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando avranno con sé i minori. Eventuali spostamenti in altre località quando il genitore ha con sé i minori dovranno essere comunicati all'altro genitore. Entrambi i genitori potranno trascorrere vacanze all'interno della Comunità Europea con i figli mentre per eventuali vacanze in paesi extra UE ci dovrà essere l'accordo dell'altro genitore;
10) entrambi i coniugi si impegnano, per il periodo di un anno dall'omologa, a non far pernottare i figli insieme ad eventuali rispettive compagne/i, fidanzate/i al fine di preservare l'equilibrio dei minori.
Oltre a quanto sopra entrambi i genitori in ottemperanza all'obbligo del reciproco rispetto nell'interesse dei minori si impegnano, a tutela della figura materna e paterna, a non esprimere giudizi negativi l'uno dell'altro alla presenza dei figli o di terzi soggetti;
11) il Lascialfari corrisponderà alla Parte_1
A) durante il periodo scolastico, in ragione della differenza dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore, la somma di €.450,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori da imputarsi al 50% a carico delle parti e quindi: €.225,00 per il figlio ed €.225,00 per il figlio per le spese Persona_2 Persona_3 di vitto, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, attività ricreative abituali, spese per la cura ordinaria degli animali domestici dei figli, tra cui il cane e quant'altro ricompreso nelle “spese comprese nell'assegno di Per_4 mantenimento” come descritto nelle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Tale somma dovrà essere versata entro il 15 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra al seguente IBAN: [...] 00000 3870118 e verrà Parte_1 nte secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo decorso un anno dalla 'omologa della separazione;
B) durante le vacanze estive, per il periodo in cui viene attuata la collocazione paritaria dei figli, si applicherà il mantenimento diretto e nessuna somma sarà versata dal padre a titolo di mantenimento ordinario degli stessi;
pagina 4 di 5 C) le “spese extra assegno obbligatorie ” e quelle “subordinate al consenso di entrambi i genitori” , di cui dovrà essere fornita idonea documentazione, anch'esse identificate secondo le “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017 , saranno sopportate da ciascuno dei coniugi nella misura del 50% con rimborso pro -quota al genitore anticipatorio entro 7 gg. a decorrere dalla documentazione dell'avvenuta spesa;
12) quanto all'assegno unico universale, in base a quanto stabilito dall'art.2 comma 2 del Decreto Lgs. 230/2021, spetterà ai due genitori in parti uguali;
13) le spese sostenute nell'interesse dei figli (mediche, sportive…) potranno essere detratte interamente al 100% dalla sig.ra fino a quando il sig. Parte_1 [...]
nel regime fiscale forfettario;
Controparte_3
14) le parti, al netto di quanto previsto nel presente ricorso, danno atto di aver già provveduto a regolare tra di loro ogni altro rapporto patrimoniale e dichiarano di essere economicamente indipendenti, rinunciando ad ogni reciproca pretesa economica e dichiarando di non aver più niente a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione. Le su estese pattuizioni hanno effetto immediato a decorrere dal deposito del presente ricorso;
15) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di OS IT (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 8.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 772/2025 promossa da: cittadina italiana, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , residente in [...], C.F._1 domiciliata in Livorno, via S. Francesco n.17, presso lo Studio dell'Avv. Lucia Bagnasco
e cittadino italiano, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , residente in [...], C.F._2 domiciliato in Livorno, via Ricasoli n.49, presso lo Studio dell'avv. Giorgio Pritelli (C.F.: ) C.F._3
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5
Il ricorso, depositato in data 05/03/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in OS IT (LI) il 03/10/2009 tra e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OS IT (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie C n. 340
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) la continuerà ad abitare con i figli minori che ivi manterranno la Parte_1 residenza, nell'abitazione coniugale sita in Montescudaio (PI), Via delle Vedove n.2A, all'interno dell'Agriturismo Fattoria La Prugnola;
2) il si trasferirà a Livorno dove esercita la professione di avvocato e dove ha CP_1 sede lo Studio, prendendo in locazione un appartamento;
3) e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_2 Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre nel periodo scolastico e con collocazione paritaria durante le vacanze estive;
pagina 2 di 5 4) tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli medesimi. La gestione ordinaria spetterà, invece, a ciascun genitore, quando i figli saranno presso lo stesso;
5) relativamente alle modalità di visita e ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, nel rispetto delle esigenze dei minori,
A) in occasione delle vacanze scolastiche estive i figli avranno collocazione paritaria e staranno con ciascun genitore per pari tempo, possibilmente a settimane alterne, dalla domenica sera alla successiva domenica sera;
B) durante il periodo scolastico il padre terrà con sé i figli, facendoli pernottare presso di lui:
- la prima settimana dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera;
- la settimana successiva dal venerdì dopo scuola al sabato sera oppure dal sabato mattina alla domenica sera;
previo accordo tra i genitori, quando la madre vorrà trascorrere un weekend intero con i figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, con possibilità di pernotto presso lo stesso durante la settimana compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di questi ultimi;
in ogni caso i genitori si alterneranno nell'accompagnare e nel prendere i figli presso l'altro genitore;
durante i rispettivi periodi di permanenza con i figli, i genitori dovranno necessariamente gestire gli impegni scolastici (uscite ed entrate fuori orario, scioperi e chiusure scolastiche in genere) ed extra scolastici (sport, uscite/riunioni scout etc) dei figli stessi;
eventuali eccezioni a quanto sopra indicato ad esempio per impossibilità fisica (malattia) o per impedimenti lavorativi non previsti dei genitori, così come eventuali scambi di giorni di spettanza o possibilità di recuperare periodi non fruiti, saranno concordati preventivamente tra i genitori;
le parti concorderanno le visite tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni e delle esigenze dei minori;
in caso di malattia dei minori gli stessi staranno presso la madre, con piena facoltà del padre di far loro visita e di essere di supporto all'altro genitore nella gestione delle incombenze necessari e per il recupero della malattia degli stessi;
resta inteso che in caso di malattia o anche una semplice esternazione di malessere fisico del minore il genitore che lo avrà con sé avvertirà prontamente l'altro genitore;
6) i genitori potranno delegare un familiare per andare a prelevare i figli dall'altro genitore o a scuola. Eventuali variazioni al calendario settimanale potranno essere concordate con congruo anticipo;
7) nel periodo delle vacanze scolastiche estive i figli potranno trascorrere quindici giorni consecutivi con la madre o con il padre, previa comunicazione da anticipare di almeno 15 giorni;
pagina 3 di 5 8) per le festività natalizie e pasquali, previo accordo dei genitori almeno 15 giorni prima, e trascorreranno con il padre la settimana del Natale e con la CP_2 Per_1 madre m podanno, ad anni alternati. La settimana delle vacanze di Pasqua staranno un anno con la madre e l'anno successivo con il padre. Durante il periodo invernale i genitori potranno tenere con sé i minori per una settimana, anche non consecutiva, previo preavviso di 30 giorni;
9) in capo ai genitori graverà l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando avranno con sé i minori. Eventuali spostamenti in altre località quando il genitore ha con sé i minori dovranno essere comunicati all'altro genitore. Entrambi i genitori potranno trascorrere vacanze all'interno della Comunità Europea con i figli mentre per eventuali vacanze in paesi extra UE ci dovrà essere l'accordo dell'altro genitore;
10) entrambi i coniugi si impegnano, per il periodo di un anno dall'omologa, a non far pernottare i figli insieme ad eventuali rispettive compagne/i, fidanzate/i al fine di preservare l'equilibrio dei minori.
Oltre a quanto sopra entrambi i genitori in ottemperanza all'obbligo del reciproco rispetto nell'interesse dei minori si impegnano, a tutela della figura materna e paterna, a non esprimere giudizi negativi l'uno dell'altro alla presenza dei figli o di terzi soggetti;
11) il Lascialfari corrisponderà alla Parte_1
A) durante il periodo scolastico, in ragione della differenza dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore, la somma di €.450,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori da imputarsi al 50% a carico delle parti e quindi: €.225,00 per il figlio ed €.225,00 per il figlio per le spese Persona_2 Persona_3 di vitto, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, attività ricreative abituali, spese per la cura ordinaria degli animali domestici dei figli, tra cui il cane e quant'altro ricompreso nelle “spese comprese nell'assegno di Per_4 mantenimento” come descritto nelle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Tale somma dovrà essere versata entro il 15 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra al seguente IBAN: [...] 00000 3870118 e verrà Parte_1 nte secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo decorso un anno dalla 'omologa della separazione;
B) durante le vacanze estive, per il periodo in cui viene attuata la collocazione paritaria dei figli, si applicherà il mantenimento diretto e nessuna somma sarà versata dal padre a titolo di mantenimento ordinario degli stessi;
pagina 4 di 5 C) le “spese extra assegno obbligatorie ” e quelle “subordinate al consenso di entrambi i genitori” , di cui dovrà essere fornita idonea documentazione, anch'esse identificate secondo le “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017 , saranno sopportate da ciascuno dei coniugi nella misura del 50% con rimborso pro -quota al genitore anticipatorio entro 7 gg. a decorrere dalla documentazione dell'avvenuta spesa;
12) quanto all'assegno unico universale, in base a quanto stabilito dall'art.2 comma 2 del Decreto Lgs. 230/2021, spetterà ai due genitori in parti uguali;
13) le spese sostenute nell'interesse dei figli (mediche, sportive…) potranno essere detratte interamente al 100% dalla sig.ra fino a quando il sig. Parte_1 [...]
nel regime fiscale forfettario;
Controparte_3
14) le parti, al netto di quanto previsto nel presente ricorso, danno atto di aver già provveduto a regolare tra di loro ogni altro rapporto patrimoniale e dichiarano di essere economicamente indipendenti, rinunciando ad ogni reciproca pretesa economica e dichiarando di non aver più niente a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione. Le su estese pattuizioni hanno effetto immediato a decorrere dal deposito del presente ricorso;
15) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di OS IT (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 8.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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