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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5362/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Francesca Brunetti
Email_1
CONTRO
anche quale mandatario della Controparte_1
Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2
- parte resistente-
Avv. Marcello CARNOVALE
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Avv. Umberto FERRATO
t Email_3
Controparte_3
- parte resistente –
Avv. Romano CICCONE
.salerno.it Email_4 CP_4
FATTO E DIRITTO
[...]
in data 7.10.2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. Controparte_5
03420100037367808000 con riferimento ai “Contributi anno 2006” e agli avvisi di addebito CP_2
nn. 33420120000295432000; 33420120001318533000; 3342012000590083000;
33420130001509465000; 33420130003680312000; 33420140001098834000;
33420140003162020000; 33420140005506125000; 33420150002599955000;
33420170002821707000; 33420170003479878000; 33420180005915653000;
33420180005945876000; 334420180006980406000.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' CP_2 ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la domanda CP_2 CP_6
del ricorrente, chiedendone il rigetto.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_5
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui CP_6
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, poiché, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del
2022, i singoli carichi sottesi all'avviso di addebito n. 33420120000295432000, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Ed infatti ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio
2023 n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrate in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 200 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023).
Residua la posizione di contrasto in relazione alle somme oggetto della cartella di pagamento n.
03420100037367808000 e degli avvisi di addebito nn.: 33420120001318533000;
3342012000590083000; 33420130001509465000; 33420130003680312000;
33420140001098834000; 33420140003162020000; 33420140005506125000;
33420150002599955000; 33420170002821707000; 33420170003479878000;
33420180005915653000; 33420180005945876000; 334420180006980406000.
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del
1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile
a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 16.11.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 7.10.2022 (cfr. relata notifica in allegati . CP_6
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risultano essere stati notificati gli atti impositivi e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, deve evidenziarsi che vi è prova in atti della regolare notifica sia di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476201500003119000 avvenuta in data 29.7.2015, sia di intimazione di pagamento n.
03420179000058289000 notificata in data il 24.1.2017, contenenti gli atti impositivi di cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica.
Pertanto, il termine di 40 giorni, per poter esperire l'opposizione in funzione c.d. recuperatoria, è ampiamente scaduto in quanto ha iniziato a decorrere dalla data di notifica del primo atto idoneo a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo, ossia dal 29.7.2015, data di ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500003119000, e dal 24.1.2017, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420179000058289000 (contenente l'avviso di addebito n. 33420150002599955000). Ciò detto è inammissibile il motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.
Il motivo è parzialmente fondato.
Risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi, in relazione alla cartella di pagamento n.
03420100037367808000.
Tale cartella, infatti, risulta notificata in data 26.7.2010, successivamente è stata effettuata in data
7.10.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento in queta sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nella cartella di pagamento n.
03420100037367808000, per la parte di competenza.
Mentre per i restanti avvisi di addebito nn. 33420120001318533000; 3342012000590083000;
33420130001509465000; 33420130003680312000; 33420140001098834000;
33420140003162020000; 33420140005506125000; 33420150002599955000;
33420170002821707000; 33420170003479878000; 33420180005915653000;
33420180005945876000; 334420180006980406000, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive. Per gli avvisi di addebito nn. 33420120001318533000 e n. 33420140005506125000, pur non essendovi in atti la prova della asserita notifica nelle date del 16.5.202 e 15.1.2015, infatti, si osserva che vi è prova in atti della notifica di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476201500003119000 avvenuta in data 29.7.2015, che preclude, come suesposto, ogni scrutinio sulla fondatezza della opposizione in funzione c.d. recuperatoria e della ricezione dell'intimazione di pagamento n. 03420179000058289000 in data 24.1.2017, quest'ultima con tutti gli effetti interruttivi della prescrizione che ne conseguono.
Per gli avvisi di addebito nn. 3342012000590083000 notificato il 28.1.2013,
33420130001509465000 notificato il 22.4.2013, 33420130003680312000 notificato il 10.1.2014,
33420140001098834000 notificato il 5.6.2014, 33420140003162020000 notificato 13.10.2014, vi è prova in atti della notifica di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476201500003119000 avvenuta in data 29.7.2015, e della ricezione dell'intimazione di pagamento n. 03420179000058289000 in data 24.1.2017.
Pertanto, per tali avvisi di addebito, stante la comprovata notifica degli atti interruttivo da parte dell' , la doglianza relativa al maturarsi del termine prescrizionale Controparte_7
quinquennale è infondata.
Quanto all'avviso di addebito n. 33420150002599955000 notificato il 28.10.2015, risulta notificata l'intimazione di pagamento n. 03420179000058289000 il 24.1.2017, pertanto non risulta spirato il termine quinquennale.
Per gli avvisi di addebito nn. 33420170002821707000 notificato il 5.10.2017,
33420170003479878000 notificato il 17.10.2017, 33420180005915653000 notificato il 18.3.2019,
33420180005945876000 notificato il 18.3.2019 e 334420180006980406000 notificato il 19.3.2019 deve tenersi conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021 con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
In ragione di tanto deve ritenersi non spirato il termine prescrizionale quinquennale anche con riferimento a tali avvisi di addebito, poiché detto termine sarebbe maturato solo in data 14.8.2023
(con riferimento all'avviso di addebito più risalente notificato in data 5.10.2017), e dunque successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 7.10.2022; considerazione che vale a fortiori per gli avvisi di addebito notificati successivamente.
A tanto consegue il rigetto del ricorso in parte qua.
Le spese di lite considerato l'esito del giudizio sono integralmente compensate tra tutte le parti, anche in ragione della definizione ope legis di una parte della controversia e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'avviso di addebito n.
33420120000295432000;
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n. 03420100037367808000;
- rigetta per il resto la domanda e dichiara dovuti i crediti contenuti negli avvisi di addebito nn.
33420120001318533000; 3342012000590083000; 33420130001509465000;
33420130003680312000; 33420140001098834000; 33420140003162020000; 33420140005506125000; 33420150002599955000; 33420170002821707000;
33420170003479878000; 33420180005915653000; 33420180005945876000;
334420180006980406000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.