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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/12/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3271/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UR RA Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.G. iscritta al n. r.g. 3271/2025 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Claudia Verdiani;
Parte_1 C.F._1
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE e
, C.F. , con l'Avv. Claudia Verdiani;
CP_1 C.F._2
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
C.F. CP_2 C.F._3
***
In data 26.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.10.2025, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto l'adozione del maggiorenne CP_2
2. All'udienza del 26.11.2025 gli adottanti ha prestato davanti al Presidente del Collegio il consenso all'adozione di e anche quest'ultimo ha prestato il consenso CP_2 all'adozione.
3. Il PM, ritualmente notiziato della procedura, non è intervenuto.
4. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati. Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma 2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
5. Sussistono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di da CP_2 parte di e , essendo gli ad re Parte_1 CP_1 ai trenta d nni l'età dell'adottando, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ., in quanto l'adottando non è figlio nato fuori del matrimonio degli adottanti.
Inoltre, sia gli adottanti che l'adottando hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Collegio.
All'udienza del 26.11.2025 e , fratelli del Controparte_3 Persona_1 ricorrente, e , fratello della ricorrente, non si sono opposti Persona_2 all'adozione.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ., in quanto i ricorrenti hanno allegato che i genitori naturali dell'adottando sono da tempo irreperibili e ciò trova conferma dal fatto che nel caso in esame il ha conosciuto il Pt_1
a seguito della sua nomina fa parte del TM come tut inore straniero CP_2 non accompagnato.
Infine, l'adozione conviene all'adottando, che ha convissuto presso la famiglia ed è stato considerato alla stregua di un figlio.
6. L'adottato chiede che il cognome dell'adottante sia posposto al proprio Pt_1 cognome (Cham).
Come già deciso analogamente da altri Tribunali (cfr., per il caso opposto, di mantenimento del cognome originario senza aggiungervi il cognome dell'adottante, Trib. Verbania, 06.10.2022), una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c., in linea con quanto deciso da Corte Cost. 135/2023, che ha sancito il diritto dell'adottato maggiore d'età di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi, facendo leva sull'evoluzione del diritto al nome quale diritto, posto in capo a ciascun familiare, di vedersi riconosciuto un dato cognome, tale e quale a quello degli altri, in modo da testimoniare il legame tra i familiari: il diritto al cognome è un diritto del singolo, sia rispetto alla propria formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell'adozione.
Sulla base di tali principi, considerando l'espressa volontà dell'adottando di posporre il cognome dell'adottante ( al proprio cognome (Cham), al fine di essere una volta Pt_1 per tutte identificato co della famiglia adottante, e considerato che i ricorrenti consentono, ritiene il Tribunale che la richiesta debba essere accolta e che, pertanto, l'adottando assuma il cognome posponendolo al proprio cognome ( ). Pt_1 CP_2
7. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di CP_2 Pt_1
e e dispone che al cognome di nascita ( ) sia
[...] CP_1 CP_2 posposto il cognome Pt_1
2) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 16 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente Estensore
Dott. UR RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UR RA Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.G. iscritta al n. r.g. 3271/2025 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Claudia Verdiani;
Parte_1 C.F._1
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE e
, C.F. , con l'Avv. Claudia Verdiani;
CP_1 C.F._2
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
C.F. CP_2 C.F._3
***
In data 26.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.10.2025, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto l'adozione del maggiorenne CP_2
2. All'udienza del 26.11.2025 gli adottanti ha prestato davanti al Presidente del Collegio il consenso all'adozione di e anche quest'ultimo ha prestato il consenso CP_2 all'adozione.
3. Il PM, ritualmente notiziato della procedura, non è intervenuto.
4. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati. Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma 2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
5. Sussistono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di da CP_2 parte di e , essendo gli ad re Parte_1 CP_1 ai trenta d nni l'età dell'adottando, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ., in quanto l'adottando non è figlio nato fuori del matrimonio degli adottanti.
Inoltre, sia gli adottanti che l'adottando hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Collegio.
All'udienza del 26.11.2025 e , fratelli del Controparte_3 Persona_1 ricorrente, e , fratello della ricorrente, non si sono opposti Persona_2 all'adozione.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ., in quanto i ricorrenti hanno allegato che i genitori naturali dell'adottando sono da tempo irreperibili e ciò trova conferma dal fatto che nel caso in esame il ha conosciuto il Pt_1
a seguito della sua nomina fa parte del TM come tut inore straniero CP_2 non accompagnato.
Infine, l'adozione conviene all'adottando, che ha convissuto presso la famiglia ed è stato considerato alla stregua di un figlio.
6. L'adottato chiede che il cognome dell'adottante sia posposto al proprio Pt_1 cognome (Cham).
Come già deciso analogamente da altri Tribunali (cfr., per il caso opposto, di mantenimento del cognome originario senza aggiungervi il cognome dell'adottante, Trib. Verbania, 06.10.2022), una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c., in linea con quanto deciso da Corte Cost. 135/2023, che ha sancito il diritto dell'adottato maggiore d'età di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi, facendo leva sull'evoluzione del diritto al nome quale diritto, posto in capo a ciascun familiare, di vedersi riconosciuto un dato cognome, tale e quale a quello degli altri, in modo da testimoniare il legame tra i familiari: il diritto al cognome è un diritto del singolo, sia rispetto alla propria formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell'adozione.
Sulla base di tali principi, considerando l'espressa volontà dell'adottando di posporre il cognome dell'adottante ( al proprio cognome (Cham), al fine di essere una volta Pt_1 per tutte identificato co della famiglia adottante, e considerato che i ricorrenti consentono, ritiene il Tribunale che la richiesta debba essere accolta e che, pertanto, l'adottando assuma il cognome posponendolo al proprio cognome ( ). Pt_1 CP_2
7. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di CP_2 Pt_1
e e dispone che al cognome di nascita ( ) sia
[...] CP_1 CP_2 posposto il cognome Pt_1
2) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 16 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente Estensore
Dott. UR RA