Accoglimento
Sentenza 3 giugno 2025
Ordinanza collegiale 12 novembre 2025
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 4792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4792 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04792/2025REG.PROV.COLL.
N. 02433/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2433 del 2023, proposto da PA ND, IO ET, IA RE, ER BR, IO AI, NO HI, RI CO, AN AR, FA CU, IA De CI, CA PR, ST ST, IO NI, RO AN, LO IA, US PA, IA La MO, IC PE, CO AG, NO DD, RT HI, DO ER IN, TA IT, AN NI, DA OR, NN IN, RA EL, IA VI, TO NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Saverio Uva, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11359/2022, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il consigliere AN Filippini;
Udito l’avvocato Saverio Uva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio iscritto al numero di registro generale 9175 del 2014, gli originari ricorrenti (36 graduati appartenenti al Corpo forestale dello Stato) impugnavano il provvedimento in data 17.4.2014 con cui il Ministero per le politiche agricole e forestali aveva loro negato l’indennità prevista per il trasferimento d’ufficio ex art. 1 della legge n. 86 del 2001, dagli stessi richiesta in relazione alle nuove sedi di destinazione loro assegnate quali vincitori del 37° Corso di formazione vice ispettore “Fiume Ticino”; diniego motivato in ragione del fatto che i trasferimenti non potevano considerarsi d’ufficio, in quanto avvenuti a seguito del positivo esito di una selezione concorsuale interna.
1.1. L’amministrazione resisteva al ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice, da una parte, ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dai graduati ai quali l’amministrazione aveva, già nel corso dell’anno 2012, singolarmente, comunicato il rigetto delle istanze volte al riconoscimento dell’indennità di trasferimento a seguito di selezione concorsuale (tutti i ricorrenti, dunque, eccetto coloro che non avevano presentato precedente istanza, “ ossia ES AO, EL LV, BR TI, NN AN, AN AR, SA CO, ER EL BA, e SI ZI ); d’altra parte, nei confronti dei ricorrenti appena menzionati, ha accolto il ricorso, richiamando al proposito giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sez. II, n.7875\2021; Sez. II, n. 2776 del 2021) del seguente tenore: “ Con sentenza del Consiglio di Stato II n° 2776 del 6 aprile 2021 è stato, infatti, osservato che, "ai sensi di quanto sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 29 gennaio 2016, n. 1, che richiama quanto già stabilito dall'Adunanza Plenaria 14 dicembre 2011, n. 23, in ordine all'indennità di cui alla L. n. 86 del 2011, che pure si pone, per molti aspetti, in continuità con quella di cui alla L. n. 100 del 1987:
a) gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono: I) un provvedimento di trasferimento d'ufficio; II) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri; III) l'ubicazione della nuova sede in un Comune diverso;
b) è qualificabile come d'ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l'interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell'interessato.
Il collegio osserva che nel caso di specie:
- l'appellante, in servizio presso il comando stazione di Camaiore quale ispettore del corpo forestale dello Stato, ha partecipato al concorso interno per titoli ed esami, di cui al bando del 3 agosto 2004, per la nomina di 39 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del corpo forestale dello Stato;
- veniva trasferito d'autorità presso l'attuale sede di servizio a seguito di un avanzamento di ruolo/grado, cui veniva ammesso per effetto del superamento di un concorso interno;
- non vi è soluzione di continuità nel rapporto di impiego, poiché la nomina a commissario del corpo forestale dello Stato, quale vincitore del concorso interno appunto, si innesta sul rapporto di lavoro già in essere (così Tar Bologna I n° 176 del 1 marzo 2021).
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento al ricorrente dell'indennità di trasferimento.
2.1. E dunque, come accennato, ha accolto il ricorso proposto dai citati signori NI, AS, RI, IA, IA, LI, DE BA, e RI, dichiarando irricevibile per tardività quello proposto da tutti gli altri, con compensazione delle spese di lite.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i graduati in epigrafe indicati (coloro che avevano visto giudicare irricevibile il proprio ricorso al T.a.r.), impugnando la decisione del primo grado per i seguenti motivi:
3.1. Errato presupposto, circa la dichiarata tardività del ricorso proposto dagli attuali appellanti; in sostanza si sostiene che, trattandosi di rivendicazione inerente diritti patrimoniali, cioè diritti soggettivi, non opera l’istituto della decadenza dei 60 gg., ma solo la prescrizione.
3.2. Errato presupposto, circa la tardività della domanda sotto altro profilo; violazione dell’art. 112 c.p.c.; si deduce, in sostanza, che è stato impugnato uno specifico provvedimento amministrativo (quello di diniego datato 17.4.2014, relativo a tutti gli interessati);
3. Violazione della legge n. 86/2001, spettando a tutti i ricorrenti il diritto a un’indennità mensile pari a 30 diarie di missione in misura intera per i primi 12 mesi di permanenza e in misura ridotta del 30% per i secondi 12 mesi.
4. Si è costituito anche in appello il Ministero predetto, articolando difese con le quali non ha contrastato gli specifici argomenti “processuali” posti dagli appellanti, ma ha contestato “nel merito” la spettanza del diritto azionato, sostenendo che l’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 può essere corrisposta solo in presenza di un trasferimento d’ufficio, come affermato sin dal principio dall’amministrazione, mentre tale non può considerarsi l’assegnazione a nuova sede di servizio dopo l’avvenuto superamento di prova concorsuale alla quale gli interessati hanno volontariamente partecipato.
5. Con memoria di replica gli appellanti hanno contrastato in rito e nel merito le affermazioni avverse.
6. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 20 maggio 2025.
7. L’appello è fondato.
8. Deve in primo luogo trovare condivisione il motivo di gravame con il quale si censura la statuizione di irricevibilità, per tardività, dei ricorsi a suo tempo proposti dagli odierni appellanti, atteso che la tardiva impugnazione del provvedimento di diniego dell’indennità di trasferimento, rispetto all’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni, non determina l’irricevibilità del ricorso, vertendosi in materia di diritti soggettivi, connessi al rapporto di pubblico impiego e come tale soggetto al termine di prescrizione (evento, quest’ultimo neppure eccepito nella specie).
9. Quanto poi al concreto profilo di merito, quello della spettanza del diritto all’indennità di trasferimento in questione in occasione di assegnazione di sede successiva a superamento di selezione interna, devesi in primo luogo considerare, sotto l’aspetto processuale, che l’amministrazione non ha interposto appello avverso il capo della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la spettanza di quello stesso diritto in favore di quei ricorrenti risultati vincitori dinanzi al T.a.r.; né ha mai contestato, nelle difese in atti, per alcuno degli interessati, la ricorrenza degli altri requisiti (quali distanza tra sedi o l’alterità di Comune) previsti dalla legge per il riconoscimento dell’indennità in parola.
9.1. Tuttavia, nonostante la definitività del riconoscimento del diritto in favore dei ricorrenti già vittoriosi dinanzi al T.a.r., non può ravvisarsi la formazione del giudicato interno sulla spettanza del medesimo diritto (anche) nei confronti degli odierni appellanti, atteso che, pur a fronte della proposizione di un giudizio unico per più interessati, il petitum sostanziale azionato riguarda pur sempre diritti dei singoli, sicchè il giudicato si forma solo sui rapporti individuali.
9.2. Come sopra accennato, il primo giudice, rispetto alle singole posizioni per le quali ha ritenuto tardivo il ricorso, ha arrestato la disamina delle eccezioni (di rito e di merito) proposte in primo grado dall’Avvocatura (anche mediante il richiamo delle relazioni amministrative degli uffici interessati) alla sola questione di rito predetta. Deve quindi trovare applicazione, nella specie, la previsione di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a., secondo cui, per le parti diverse da quella appellante, è consentito riproporre le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado mediante semplice memoria difensiva (non notificata), da depositare a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio delle parti medesime; ciò che è avvenuto nella specie, laddove la memoria difensiva del Ministero appellato, che ripropone espressamente la questione della spettanza del diritto in parola, è stata tempestivamente depositata (in data 20.3.2023).
9.3. Dunque, a fronte di tali difese dell’amministrazione, occorre affrontare il merito della controversia con riferimento agli odierni appellanti. Al riguardo, premesso che l’Amministrazione non ha impugnato la sentenza suindicata nella parte in cui ha giudicato fondate le pretese dei ricorrenti il cui ricorso è stato giudicato irricevibile, prestando dunque acquiescenza, quanto alla posizione di costoro, alla sentenza di prime cure, il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi dalla giurisprudenza di Sezione già richiamata dal primo giudice.
9.4. Come noto, l’art. 1 della legge n. 86/2001, che si occupa di disciplinare l’indennità in questione, al comma 1, recita (nel testo ratione temporis applicabile) : “ Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (…), trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi .”
9.5. Per quanto di stretto interesse nella vicenda, con sentenza di questa Sezione n. 2776 del 6 aprile 2021 è stato già ricordato come la precedente sentenza Sez. II, n. 2832/2020 avesse già osservato che, “ ai sensi di quanto sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 29 gennaio 2016, n. 1, che richiama quanto già stabilito dall’Adunanza Plenaria 14 dicembre 2011, n. 23, in ordine all’indennità di cui alla L. n. 86-2011, che pure si pone, per molti aspetti, in continuità con quella di cui alla L. n. 100-1987:
a) gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono: I) un provvedimento di trasferimento d'ufficio; II) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri; III) l’ubicazione della nuova sede in un Comune diverso;
b) è qualificabile come d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato; (…);
c) in linea generale, e salve le specifiche deroghe normative, l’indennità di trasferimento mutua lo stesso regime giuridico dell’indennità di missione; da qui gli ulteriori conseguenti corollari: I) la decorrenza retroattiva delle promozioni, eventualmente conseguite dal personale destinatario dell’indennità, non comporta l’attribuzione ex novo del compenso ovvero il ricalcolo per i periodi già decorsi alla data del decreto di promozione (ex art. 4, l. n. 836 del 1973); II) non spetta il beneficio in ogni caso di assegnazione solo temporanea ad altra sede di servizio (ad esempio in caso di assegnazione ad una diversa sede per facilitare l’esercizio del mandato elettorale), ovvero, atteso il carattere novativo del rapporto, nel caso di superamento di concorso pubblico con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare già in servizio;
d) anche nella vigenza della L. n. 100/1987, il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell’ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualificava necessariamente come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse, risultando ininfluente la circostanza che gli interessati fossero stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi fosse stata contestualmente offerta la possibilità d’indicare, per altro entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi di gradimento” .
9.5.1. Orientamento ribadito dalla Sezione con sentenza n. 7875 del 24 novembre 2021, relativa a vicenda che pare assai simile a quella di specie (in quel caso di trattava di un ispettore del Corpo forestale dello Stato partecipante a concorso interno per titoli ed esami per la nomina a commissario forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato).
9.6. Ebbene, tanto premesso, e ritenuto come il trasferimento derivante dalla partecipazione alla selezione di cui si discute, per quanto dedotto dagli appellanti, non adeguatamente contrastati dall’amministrazione, appare comunque qualificabile come d’ufficio (apparendo rivolto a soddisfare in via primaria il prioritario interesse pubblico alla copertura di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte), in assenza di novazione del rapporto lavorativo o di cesure dello stesso, e senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato, pare al Collegio corretto conformarsi ai richiamati precedenti della Sezione.
9.6.1. Né l’amministrazione ha adeguatamente evidenziato la ricorrenza, nella specie, di peculiarità del caso o particolari esigenze idonee a far ritenere come comunque prevalenti le ragioni di interesse privato sottese al movimento in questione.
10. L'appello deve pertanto essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve essere annullato il provvedimento impugnato in primo grado, di diniego dell'indennità di trasferimento, con l'accertamento del diritto a conseguire la corresponsione dell'indennità medesima, anche nei confronti degli odierni appellanti.
11. Ricorrono tuttavia giusti motivi, atteso il peculiare dipanarsi della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado, di diniego dell'indennità di trasferimento, con l'accertamento del diritto a conseguire la corresponsione dell'indennità medesima, anche nei confronti degli odierni appellanti.
Spese di lite del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
AN Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Filippini | IO Taormina |
IL SEGRETARIO