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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 06/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 15386 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv.ti TOMA ANTONELLA e BERNARDINO SIMONE;
Ricorrente
E
CP_1
Resistente contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare, in virtù della adesione della alla e , che CP_1 CP_2 CP_3
alla ricorrente è dovuto, per il periodo dal luglio 2019 al 30.11.2021 un compenso orario (accordo ) CP_2 di € 8,75 lordi e per il periodo dall'1.12.2021 al 30.6.2024 un compenso orario (accordo Asserim ) di € 9,10 lordi per il lavoro feriale nonché un compenso orario maggiorato del 25% per il lavoro festivo, conseguentemente con-dannare la (p.iva con sede legale in Milano alla via Tolmezzo CP_1 P.IVA_1
15) , in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento quantomeno della complessiva somma lorda di € 3.868,47 a titolo di differenze paga, come da conteggi in narrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ed ogni conseguenza previdenziale e assistenziale”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
La società convenuta, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva in giudizio, sicché alla odierna udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla odierna udienza il procuratore di parte ricorrente di avere definito la causa in via stragiudiziale, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, sicché chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
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1 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dal difensore della
. Parte_1
Ed invero, il fatto sopravvenuto della definizione della controversia in via stragiudiziale, anche con riguardo alle spese di lite, come risulta dal Verbale di conciliazione in sede sindacale del 7.02.2025, depositato telematicamente, fa venire meno l'interesse della parte alla decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti della società Parte_1
con ricorso depositato in data 19/12/2024, così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere, anche con riguardo alle spese processuali.
Così deciso in Bari, in data 06/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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