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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 623/2024
Il giorno 18/12/2025, nella causa iscritta al n RG 623 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Raffaello Arcangelo Salimbeni, n. 13, con l'avv. ARENA SONIA , dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. CONTE ELENA
) dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di C.F._3 costituzione di nuovo difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 175 del 13.12.2023, Parte_1 con cui il gli ha comminato la sanzione amministrativa di € 3.000,00, oltre Controparte_1 spese di procedimento per € 11,85, in ragione della contestata violazione prevista e punita dall'art. 6
2 di 6 comma 5 del d.lgs. 193/2007 perché, quale rappresentante legale della presso il Parte_2 ristorante tavola calda sito in all'interno del centro commerciale “Parco Leonardo”, “non CP_1 rispettava i requisiti generali in materia di igiene di cui al Reg. CE 852/2004”, giusto verbale n. L/58 prot.
1101 del 17.12.2018 elevato dal personale della Parte_3
.
[...]
A sostegno dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: 1) mancata notifica del presupposto verbale di accertamento e intervenuta prescrizione;
2) carenza di legittimazione passiva e difetto di imputabilità; 3) difetto di imputabilità per la natura personale della responsabilità con riferimento alla violazione contestata;
4) incompetenza dell'autorità che ha emesso l'ordinanza dirigenziale ingiuntiva;
5) violazione del diritto di difesa per omessa notifica del verbale di accertamento della violazione. Ha quindi concluso per l'annullamento della sanzione e, in via subordinata per la riduzione dell'importo ingiunto nel minimo edittale (€ 500,00).
Si è costituito il , contestando puntualmente le avverse deduzioni ed Controparte_1 eccezioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione nel merito.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. L'opposizione è fondata con riferimento al primo motivo, dovendosi ritenere che la pretesa del al pagamento della sanzione amministrativa si sia estinta per Controparte_1 intervenuta prescrizione.
Invero, va anzitutto considerato che, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Poiché nel caso di specie la violazione contestata risulta commessa in data 17.12.2018, si tratta di stabilire se il abbia tempestivamente esercitato il diritto entro il Controparte_1
17.12.2023.
Orbene, nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione opposta, quale atto di esercizio del diritto valido ai fini dell'interruzione della prescrizione, è stata notificata all'odierno opponente in data
8.2.2024 e, dunque, quando ormai il termine de quo era già irrimediabilmente maturato.
Diversamente da quanto dedotto dal , risulta irrilevante, ai fini Controparte_1 dell'interruzione della prescrizione, che l'ordinanza ingiunzione opposta sia stata spedita in data
15.12.2023, non operando nella fattispecie in esame il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica.
3 di 6 Trattasi di un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva - e risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale (v., ex plurimis, Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75; Id., 1° aprile 2011, n. 106; Id., 14 gennaio 2010, n. 3; Id., 12 marzo 2004, n. 97; Id., 23 gennaio 2004, n. 28; Id., 26 novembre 2002, n. 477) – secondo il quale deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell'atto notificato;
principio, questo, la cui applicazione si impone - al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo - ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell'atto da notificare [quanto agli atti processuali cfr., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1894; Cass., 9 gennaio 2013, n. 371; Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2565; v. altresì, per la riproposizione del principio con riferimento agli effetti sostanziali dell'atto processuale (insostituibile e) di (necessario) esercizio del diritto, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822; quanto agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, v. Cass. S.U., 17 maggio 2017, n. 12332; con riferimento, invece, al termine di decadenza previsto per gli atti d'imposizione tributaria, cfr. Cass.
Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543 cui adde Cass., 27 giugno 2024, n. 17722].
È stato affermato che il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo (Cass. Sez. U., n. 12332 del 17/05/2017).
Nella fattispecie, però, – piuttosto che un termine di decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio (quale quello previsto dall'art. 14 della Legge n. 689/1981, in merito al quale la
Suprema Corte, con la richiamata pronuncia n. 12332/2017 ha ribadito l'operatività del principio di scissione) - viene in rilievo il termine quinquennale di prescrizione;
e rispetto all'atto interruttivo della
4 di 6 prescrizione alcun dato di regolazione consente di derogare alla disposizione generale secondo la quale “Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati” (art. 1334 cod. civ.), ed al presupposto stesso dell'interruzione della prescrizione, in quanto tale correlato ad un “atto che valga a costituire in mora il debitore” (art. 2943, quarto comma, cod. civ.; v., in motivazione, Cass. Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24822, cit., e Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n.
40543, cit.; v. altresì, in tema di riscossione dell'IMU, Cass., 16 novembre 2022, n. 33681).
Pertanto, deve ritenersi che alla notifica dell'ordinanza ingiunzione, quale atto che vale a costituire in mora il debitore, sia applicabile la regola generale di cui all'art. 1334 c.c., dovendosi ricollegare l'effetto (sostanziale) interruttivo della prescrizione, sia per il notificante che per il destinatario, al perfezionamento della notifica (cfr. in fattispecie analoga Cass. n. 19143 del
01/08/2017: “In tema di sanzioni amministrative, la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all'interruzione del termine di prescrizione, attraverso
l'introduzione di un giudizio, ipotesi non ricorrente con riferimento all'interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento”).
L'accoglimento dell'opposizione in virtù del primo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione del CP_1
n. 175 del 13.12.2023, così decide:
[...]
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
5 di 6 - condanna il al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 1.401,00, di cui € 1.276,00 per compensi ed € 125,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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