Ordinanza collegiale 19 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01571/2025REG.PROV.COLL.
N. 03584/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3584 del 2024, proposto dall’Università degli Studi di Roma “ La IE ”, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Anna Romano e dall’Avvocato Filippo Arturo Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, n. 1°.
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS-del 10 ottobre 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III, resa tra le parti
visti l’appello principale dell’Università degli Studi di Roma “ La IE ” e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e l’appello incidentale da questo proposto;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli, mentre nessun difensore è comparso per le parti costituite;
viste le conclusioni dell’appellante come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante incidentale -OMISSIS-, professore di ruolo di II fascia presso l’Università degli Studi di Roma “ La IE ”, ha adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti con cui l’Ateneo ha disposto la ripetizione, a far data dal 1° febbraio 2014, delle somme già percepite dallo stesso a titolo di assegno ad personam ai sensi dell’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di ripetizione delle somme in parola e/o del diritto al mantenimento delle stesse, formulando altresì istanza risarcitoria.
1.1. Egli ha esposto in fatto di aver ottenuto l’attribuzione dell’assegno in questione al momento della sua assunzione in servizio quale ricercatore universitario, nel 2009, in ragione del precedente maggiore trattamento economico goduto in qualità di dirigente pubblico presso altra amministrazione e di aver beneficiato dello stesso, senza soluzione di continuità, anche dopo l’abrogazione dell’art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957 ad opera dell’art. 1, comma 458, della l. n. 147 del 2013, avendo l’Università ritenuto di confermare, nel 2014, il suddetto trattamento economico sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con il parere n. 49968 del 9 giugno 2014, in merito alle modalità applicative dell’art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013.
1.2. Sennonché, in data 31 maggio 2022, è stato notificato all’interessato il decreto rettorale, oggetto del presente giudizio, con cui l’Università ha revocato – a decorrere dal 1° febbraio 2014 – l’assegno personale riconosciutogli nel 2009, confermato nel luglio del 2014 e versato con continuità, anche dopo la sua nomina, a decorrere dal 1° marzo 2019, a Professore di ruolo di II fascia, sino ad allora e, in data 11 luglio 2022, veniva poi trasmessa la nota con cui si quantificava la somma lorda complessiva da ripetere.
1.3. In pari data, l’odierno appellante incidentale ha trasmesso quindi un’istanza di autotutela, evidenziando l’illegittimità dell’azione di recupero, che rimaneva però priva di riscontro.
2. Il ricorrente in prime cure, nonché odierno appellante incidentale, ha adìto il Tribunale, come si è accennato, facendo valere tre profili di censura.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la « violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU; violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 42 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 150 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione e non corretta applicazione dei principi fondamentali di legittimo affidamento e buona fede, ragionevolezza e proporzionalità, che governano l’operato della Pubblica Amministrazione; violazione e non corretta applicazione dei canoni di logicità e coerenza dell’azione amministrativa. Illogicità e contraddittorietà con precedenti atti della stessa Amministrazione; Difetto di istruttoria ».
2.1.1. Ad avviso del ricorrente, infatti, la pretesa restitutoria sarebbe illegittima in quanto, in considerazione delle particolari circostanze fattuali della vicenda de qua (e, cioè, utilità economica ottenuta in buona fede ab origine , senza aver mai sollecitato l’amministrazione alla sua corresponsione, mantenuta per un lungo lasso temporale, la cui spettanza era stata ulteriormente confermata dall’Ateneo pur a seguito di un procedimento di revisione e senza alcuna riserva di ripetizione), l’indebita percezione dell’assegno da parte del ricorrente sarebbe da imputarsi al solo Ateneo.
2.1.2. Ricorrerebbero quindi tutte le condizioni, individuate pure dalla giurisprudenza sovranazionale (con espresso richiamo alla sentenza della Corte EDU, sez. I, n. 4893 dell’11 febbraio 2021, causa RI c./ AL ), che precluderebbero la ripetibilità delle somme già versate.
2.1.3. Ulteriore motivo di illegittimità del decreto impugnato sarebbe integrato dal fatto di aver ordinato « la ripetizione delle somme [solo] al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali », non facendo riferimento, come avrebbe invece dovuto, anche alle ritenute fiscali.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta in prime cure la « violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e per violazione dei diritti partecipativi del Ricorrente. Violazione e falsa applicazione dei principi del buon agere amministrativo. Sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-octies, comma 1, della L. n. 241/1990. Ingiustizia manifesta ».
2.2.1. Con questo motivo il ricorrente in prime cure ha lamentato che i provvedimenti sarebbero illegittimi per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento che avrebbe invece consentito al ricorrente di dedurre le proprie argomentazioni a supporto dell’irripetibilità delle somme.
2.3. Infine, con il terzo motivo, è stata dedotta dal ricorrente in prime cure « l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 458 e 459, della Legge n. 147/2013, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 36, 42 e 117, comma 1, Cost. ».
2.3.1. In via meramente subordinata, laddove si attribuisse all’art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013 la capacità di incidere sugli assegni personali già corrisposti e definitivamente acquisiti dal lavoratore, detta norma risulterebbe in contrasto con gli artt. 36 e 42 Cost., con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 2 e 3 Cost., nonché con l’art. 10 Cost. e l’art. 117, comma 1, Cost., per violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU.
2.4. Per resistere al gravame in prime cure, si è costituita in giudizio l’Università “ La IE ”, depositando apposita documentazione e relazione illustrativa della vicenda.
2.5. All’esito della camera di consiglio del 12 settembre 2022 è stata fissata dal primo giudice la trattazione del merito con l’ordinanza n. -OMISSIS-
2.6. Con la memoria del 14 gennaio 2023, la parte ricorrente ha specificato la domanda risarcitoria formulata col ricorso, quantificando i danni asseritamente subiti a causa del comportamento dell’amministrazione.
2.7. Con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico della parte ricorrente al fine di acquisire documentati chiarimenti sulle sue concrete condizioni economico-patrimoniali e personali.
2.8. Alla pubblica udienza del 5 luglio 2023, in vista della quale l’Università ha prodotto una relazione integrativa e il ricorrente una memoria difensiva, sentiti i difensori comparsi, la causa è passata in decisione.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS-del 10 ottobre 2023 il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso dell’interessato.
3.1. Nella sentenza qui impugnata il Collegio di prime cure ha ritenuto che, diversamente dall’assunto della parte ricorrente, la proporzionalità dell’interferenza non può prescindere dalla situazione economica del ricorrente e dovrà valutarsi con riferimento al quomodo dell’obbligazione restitutoria tenendo conto proprio delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l’obbligato, potendosi solo in presenza di « particolari condizioni personali dell’PI e dell’eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili », giungere all’inesigibilità della prestazione.
3.2. Ad avviso del Tribunale quindi, la semplice sovrapponibilità, in punto di fatto, della vicenda esaminata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con quella oggetto del presente scrutinio non comporta di per sé l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, dovendo invece verificare la ricorrenza nella specie di particolari condizioni del ricorrente nei termini sopra visti.
3.3. A tal fine, è stata pertanto disposta un’istruttoria sulle condizioni economico-patrimoniali e personali della parte, la quale in riscontro ha prodotto un’autocertificazione, allegando il CUD 2022 e quello 2023 oltre al piano di ammortamento del mutuo, senza altro dichiarare in merito alla, pure richiesta, situazione reddituale del coniuge convivente o specifiche circostanze familiari.
3.4. Il primo giudice ha ritenuto che, alla luce di quanto prodotto e provato, non ricorrano nella specie particolari condizioni economico-patrimoniali (es. totale assenza di reddito dell’altro coniuge) o personali (es. particolare stato di salute), né diritti inviolabili che rischino di essere compromessi, che potrebbero giustificare l’inesigibilità della pretesa restitutoria, non risultando questa oltremodo sproporzionata ed onerosa per il ricorrente, in violazione dell’art. 1 Prot. add. CEDU, come invece censurato.
3.5. Il Tribunale ha tuttavia rilevato, in adesione alla contestazione di parte, che l’importo da restituire, sebbene rateizzato dell’Ateneo, è stato conteggiato al lordo delle ritenute fiscali e per un ammontare (di circa 1600,00 euro al mese) che, su uno stipendio netto mensile, privato ormai del riconoscimento dell’assegno personale, pari a circa 2400,00 euro (v. cedolino di agosto 2022), è in grado di incidere anche oltre la percentuale del quinto pignorabile.
3.6. Detta modalità di recupero è stata invero censurata in ragione dell’ormai affermato principio della ripetizione dell’indebita erogazione stipendiale al netto delle ritenute stipendiali.
3.7. Analogamente, la sentenza ha ritenuto sussistere la responsabilità della pubblica amministrazione in quanto non ha valutato come scusabile la condotta tenuta dall’Università dopo la pronuncia n. 6620 del 2019 del Consiglio di Stato.
3.8. Pur essendo allora in grado di riconoscere l’illegittimità del pagamento dell’assegno, l’Università ha ancora proseguito nell’erogazione dello stesso per quasi tre anni senza adottare, nelle more della pur necessaria verifica delle varie posizioni interessate all’adeguamento stipendiale, misure che avrebbero potuto “contenere” l’affidamento del percipiente, quale ad esempio, in mancanza di una comunicazione personale, l’erogazione dell’emolumento con “riserva di ripetizione” ovvero una nota generale o circolare recante l’intendimento, da parte dell’amministrazione, di procedere con l’adeguamento del trattamento stipendiale alla luce della normativa e della sentenza in questione, così da avvertire tempestivamente tutti potenziali destinatari interessati dalla modifica della retribuzione, agendo pertanto in violazione delle regole di correttezza e buona fede che devono invece improntare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione.
3.9. Il Tribunale ha stimato plausibile, come sostenuto dal ricorrente, che tale accortezza, tanto più esigibile nella specie dall’Università quale datore di lavoro, avrebbe certamente influito sulle scelte di vita del ricorrente, quantomeno su quella di richiedere nel dicembre 2021 un mutuo per i lavori di ristrutturazione edilizia, avviati per accedere al “superbonus 110%” di cui all’art. 119 del d.l. n. 34/2020, portando in detrazione personalmente le spese, e ha quindi condannato l’Università a corrispondere l’importo, quale pagamento dei danni in favore del ricorrente, liquidati in euro 10.656,23, oltre interessi legali fino al soddisfo.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale l’Università, deducendo due distinti profili di censura di cui si dirà, e ha chiesto conseguentemente la integrale reiezione del ricorso proposto in primo grado dal prof. -OMISSIS-.
4.1. Si è costituito l’appellato, prof. -OMISSIS-, che oltre ad opporsi all’accoglimento dell’appello principale ha proposto appello incidentale, articolato in tre motivi di cui meglio si dirà infra , con cui ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non solo non ha escluso la ripetibilità delle somme, ma non ha nemmeno riconosciuto l’ulteriore risarcimento del danno, richiesto in primo grado.
4.2. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- 19 settembre 2024, il Collegio, ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire una dettagliata relazione, da parte dell’Università, che illustrasse in modo dettagliato e puntuale come siano state effettuate le trattenute previdenziali e fiscali sulle buste paga del prof. -OMISSIS-, evidenziando, con esplicito adeguato calcolo, se il recupero delle somme al medesimo corrisposte a titolo di assegno ad personam erogato sia avvenuto al lordo o al netto di dette ritenute, anche in relazione alle analoghe trattenute già a suo tempo operate sulle somme di tempo in tempo erogate, ha stabilito che tale relazione dovesse essere depositata entro il 15 novembre 2024 e che, all’esito di tale incombente, la causa fosse rinviata all’udienza pubblica del 14 gennaio 2025.
4.3. L’Università, in adempimento dell’incombente istruttorio, ha depositato la citata relazione il 14 novembre 2024.
4.4. Infine, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2025, il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti in atti, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello principale è solo in parte fondato, con riferimento, come ora si preciserà, al secondo motivo.
6. Con il primo motivo (pp. 4-7 del ricorso), anzitutto, l’Università, appellante principale, deduce che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che il recupero dell’assegno ad personam sia stato avviato ed effettuato al lordo e non al netto degli oneri previdenziali e delle trattenute fiscali.
6.1. L’impugnata nota dell’Ufficio Stipendi n. prot. -OMISSIS-del 5 luglio 2022 chiarirebbe che la restituzione degli assegni ad personam (€ 286.380,99 lordi) verrà effettuata in n. 180 ratei mensili, trattenendo la somma al netto di oneri previdenziali e fiscali di € 883,99 al mese, e quindi complessivamente circa € 159.118,00 (€ 883,99x180).
6.2. Il corretto conteggio dei suddetti oneri e delle suddette trattenute, come risultanti ad esempio dal cedolino di aprile 2023, avrebbe evidenziato che l’onere economico concretamente gravato sul privato – ai fini del recupero dell’assegno ad personam - ammontava ad € 883,99 e non al maggiore importo lordo di € 1.591,01.
6.3. Ciò dimostrerebbe come l’Ateneo stia già provvedendo al recupero al netto dell’assegno ad personam nei confronti del lavoratore, e non al lordo come ritenuto erroneamente dal Tribunale.
6.4. L’assunto dell’appellante principale non può tuttavia essere condiviso.
6.5. Si deve infatti osservare in senso contrario come, anche alla luce dell’istruttoria dal Collegio richiesta con l’ordinanza n. -OMISSIS- 19 settembre 2024, l’Università non abbia esaurientemente dimostrato, in modo chiaro, certo e incontrovertibile, che stia effettuando il recupero al netto degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali.
6.6. Secondo quanto è dato comprendere da detta relazione, infatti, l’Università, da un lato, tratterrebbe gli importi da recuperare calcolati al lordo e, dall’altro, contestualmente “restituirebbe” gli oneri previdenziali e fiscali su tali trattenute addirittura in misura « leggermente superiore rispetto a quelli all’epoca trattenuti in sede di erogazione degli assegni ad personam».
6.7. Il risultato finale, dunque, dovrebbe essere il recupero delle somme dovute conteggiate al netto degli oneri previdenziali e fiscali.
7. La relazione prodotta dall’Ateneo in adempimento dell’ordinanza istruttoria di questo Consiglio, tuttavia, non solo è priva del livello di dettaglio richiesto, rendendo di fatto difficile la verifica di quanto ivi rappresentato, ma contrasta con quanto indicato dalla stessa Università nelle precedenti difese e/o documenti prodotti in giudizio e, in definitiva, finisce per confermare l’illegittimità della modalità di recupero, già censurata dal Tribunale con la sentenza gravata.
7.1. Sulla base degli atti e documenti prodotti in giudizio dall’appellante principale, infatti, l’Ateneo, a fronte dell’importo lordo costantemente indicato pari a € 286.380,99, sostiene, in modo alquanto ondivago, che stia recuperando dal prof. -OMISSIS- l’importo netto di:
- € 159.118,00 (come da nota prot. -OMISSIS-del 5 luglio 2022 e ricorso in appello);
- € 197.073,00 (come da relazione del consulente di parte prodotta il 31 luglio 2024);
- € 152.173,08 (come dall’ultima relazione prot. -OMISSIS-del 12 novembre 2024).
7.2. Peraltro, come ha bene rilevato l’appellante incidentale nella memoria depositata il 14 dicembre 2024, tutti i suddetti importi sono comunque superiori al netto effettivamente percepito dal prof. -OMISSIS- (ed eventualmente da recuperare), come risultante dalla relazione tecnica del dott. -OMISSIS-(recante “ Metodologia di determinazione dell’incidenza previdenziale e fiscale su assegni ad personam ” - doc. 18), prodotta fin dal primo grado del presente giudizio e mai contestata nel merito dall’Ateneo, in cui il valore netto degli assegni ad personam è stato quantificato in € 146.446,29 (e, cioè, l’importo ottenuto sottraendo dalla somma complessiva lorda le ritenute previdenziali e fiscali applicate al prof. -OMISSIS- al momento dell’erogazione), corrispondente a rate mensili di € 813,59.
7.3. Il confronto tra tale valore e quello calcolato dall’Ateneo e, in particolare, con la relazione prodotta in adempimento dell’ordinanza, è reso difficile dal fatto che quest’ultima, a dispetto di quella del dott. -OMISSIS-(che analizza puntualmente tutte le buste paga), non è affatto analitica.
7.4. Nondimeno, per quanto è dato desumere da essa, sembrerebbe che l’Ateneo, nel proprio calcolo, non abbia tenuto in debita considerazione vari fattori, fra cui inter alia :
a) la variazione delle aliquote IRPEF intervenuta nelle more del periodo di riferimento, che ha differenziato il trattamento fiscale dell’ultima annualità dell’assegno (i.e., il 2022);
b) le addizionali regionali e comunali;
c) il reddito aggiuntivo allo stipendio universitario maturato nel periodo de quo dal prof. -OMISSIS- per incarichi extra-istituzionali, alcuni dei quali – come quelli di ausiliario del giudice amministrativo – proprio su designazione della stessa Università.
7.5. Sono, questi, tutti fattori che incrementano gli oneri (e relative trattenute) previdenziali e fiscali derivanti dall’assegno ad personam e che di converso riducono l’entità del relativo importo netto, rispetto a quanto ipotizzato dagli uffici dell’Ateneo.
7.6. Ad ogni modo, e su ciò si deve convenire con quanto espresso dalla difesa del prof. -OMISSIS- nella citata memoria del 13 dicembre 2024, è evidente, e decisivo, il continuo mutare dell’importo netto indicato dalla stessa Università negli atti di causa e, dunque, l’assenza, ad oggi (a oltre due anni dall’inizio del recupero), di alcuna certezza sull’ammontare del quantum netto che verrà recuperato, in quanto le somme esposte dall’Ateneo nel presente giudizio mutano in continuazione nella rappresentazione di esse fatta negli atti dell’appellante principale e, infine, anche nella relazione depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria.
7.7. L’entità dell’eccedenza percepita (e da restituire), invece, non può che essere ed è necessariamente un importo fisso ed invariabile, pari alla differenza tra un dato certo (quale è l’importo lordo, indicato costantemente pari a € 286.380,99) e le ritenute previdenziali e fiscali operate (non oggi, bensì) al momento dell’erogazione dell’assegno, ossia già a suo tempo (nelle allora buste paga) sulle somme di volta in volta erogate.
7.8. L’Università non ha dunque individuato correttamente l’importo netto dell’assegno ad personam da recuperare, individuando, di volta in volta, valori diversi in ognuno dei calcoli compiuti, proprio in quanto pretende – contra legem – di recuperare direttamente dal prof. -OMISSIS- l’importo lordo, comprensivo della quota parte relativa agli oneri fiscali e previdenziali a suo tempo corrisposti (rectius, versati dall’Ateneo, in qualità di sostituto di imposta, all’erario e all’ente previdenziale).
7.9. Tuttavia, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, sulla scorta di quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (v., ex multis , Cons. St., sez. II, 1° luglio 2021, n. 5014) e civile (v., ex multis , Cass., sez. lav., 25 luglio 2018, n. 19735) nonché di quanto oggi espressamente disposto dall’art. 150, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, i suddetti oneri « non sono ripetibili dai dipendenti, in quanto trattasi di somme che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale di disponibilità di questi ultimi », e vanno recuperati dagli « enti interessati alla materia previdenziale, assicurativa e fiscale » a cui, ai tempi, sono stati versati dallo stesso Ateneo.
8. Anche volendo seguire l’impostazione della relazione dell’Ateneo, secondo cui bisogna procedere « a calcoli su base annuale e non mensile », nulla cambia perché quanto sin qui si è rilevato trova conferma anche dall’esame dello stipendio annuale.
8.1. A tale proposito, è sufficiente prendere in considerazione la Certificazione Unica 2024, relativa ai redditi 2023, rilasciata al prof. -OMISSIS- dall’Università, in qualità di datrice di lavoro (doc. 32 fasc. appellante incidentale).
8.2. In tale documento la voce “ Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato ” risulta pari a € 38.441,52, a fronte di uno stipendio lordo che, in assenza del recupero dell’assegno, sarebbe pari a € 57.599,97, come da tabella stipendiale del personale docente universitario per il ruolo ricoperto dal prof. -OMISSIS- (i.e., professore associato a tempo pieno di classe 1 – v. doc. 33 fasc. appellante incidentale).
8.3. Per completezza, va qui solo rilevato che la voce “ Altri redditi assimilati ”, ivi riportata, non fa parte dello stipendio e riguarda compensi straordinari (non fissi) percepiti dal prof. -OMISSIS- per “ Prestazioni conto terzi ”, come riscontrabile dalle buste paga del 2023 (doc. 31 fasc. appellante incidentale).
8.4. Orbene, se l’Ateneo stesse effettivamente operando la trattenuta dell’importo netto di € 152.173,08, come da ultimo sostenuto nella relazione de qua , andando a recuperare (come dovuto) dagli enti interessati gli importi delle allora trattenute fiscali e previdenziali, dovrebbe decurtare dallo stipendio del prof. -OMISSIS- l’importo annuo di € 10.144,87 (= € 152.173,08/15 anni in cui avviene il recupero).
8.5. Pertanto, lo stipendio annuale del prof. -OMISSIS- dovrebbe essere pari a € 47.455,10 (= € 57.599,97 - € 10.144,87).
8.6. Invece, la differenza tra lo stipendio in assenza di decurtazione (€ 57.599,97) e lo stipendio con decurtazione effettivamente corrisposto al docente (come risultante dal CUD, € 38.441,52), risulta di € 19.158,45: in linea con (anzi, per la verità, addirittura superiore al) l’importo lordo annuale da recuperare (pari a € 19.092,07 = € 286.380,99 / 15 anni).
8.7. Pertanto, anche l’esame dello stipendio annuale dimostra che l’importo recuperato dall’Ateneo è al lordo piuttosto che al netto.
8.8. In definitiva, per tutto quanto sin qui si è esposto, è evidente che la relazione prodotta dall’Ateneo, in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS- 19 settembre 2024 di questo Consiglio di Stato, non riesce a smentire, ed anzi conferma, che, come correttamente rilevato dal Tribunale, l’Ateneo ha erroneamente conteggiato l’importo da restituire e sta provvedendo al relativo recupero al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in violazione quindi dell’ormai consolidato principio della ripetizione dell’indebita erogazione stipendiale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
8.9. Da qui dunque la reiezione del motivo in esame e, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, la necessità di riconteggiare le somme al netto di dette ritenute, rimodulando per l’effetto la rateizzazione.
9. Con il secondo motivo (pp. 7-12 del ricorso), ancora, l’Università, appellante principale, deduce come sia erronea la motivazione del primo giudice, laddove non ritiene più scusabile la condotta della pubblica amministrazione a seguito della sentenza n. 6620 del 2 ottobre 2019 di questo Consiglio di Stato.
9.1. Più in particolare, deduce l’appellante principale, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria del ricorrente prof. -OMISSIS-, ritenendo che l’Università avesse avviato con colpa l’azione di ripetizione per cui è causa solo nell’agosto dell’anno 2022, sebbene il Consiglio di Stato già con la sentenza 6620 del 2 ottobre 2019 avesse dichiarato la legittimità dei procedimenti e provvedimenti di revoca degli assegni ad personam .
9.2. Ciò senza tener conto che solo nel 2022, nello stesso mese di agosto (in cui ha preso avvio l’azione di ripetizione), è intervenuta l’Adunanza plenaria, con la pronuncia n. 10 del 5 agosto 2022, a far chiarezza sul tema oggetto di lite, in seguito all’emersione di due distinti orientamenti contrapposti e sebbene sia la stessa sentenza appellata a dare atto del « contrasto giurisprudenziale […] a dirimere il quale è addirittura intervenuta l’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 10/2022 ».
9.3. Invero, occorrerebbe tenere presente che il lasso temporale trascorso sino alla revoca dell’assegno ad personam di cui si discute è dipeso dall’incertezza circa l’ambito applicativo della normativa di riferimento, incertezza ingenerata – come evidenziato peraltro nello stesso provvedimento di revoca impugnato – da un parere reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (n. 49968 del 9 giugno 2014, in merito alle modalità applicative dell’art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013), oltre che dai contrasti giurisprudenziali insorti nell’applicazione della l. n. 147 del 2013, durati molti anni.
9.4. È proprio il contrasto di orientamenti circa l’interpretazione della normativa di cui trattasi che ha generato l’esigenza di rimettere la questione relativa applicazione dell’art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013, all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
9.5. L’Adunanza plenaria che, con sentenza n. 10 del 2022, nel dare atto dell’abrogazione della precedente disciplina del c.d. assegno ad personam , ha sancito in via definitiva la conseguente obbligatorietà del recupero delle somme eventualmente a tale titolo corrisposte successivamente a tale abrogazione.
9.6. La sussistenza di tali profili di incertezza, sino alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria, evidenzierebbe l’assenza di un qualsivoglia comportamento colposo attribuibile all’Ateneo.
9.7. In particolare, l’intervento dell’Adunanza plenaria dà conto di come, anche dopo la pronuncia dello stesso Consiglio di Stato, sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6620 (richiamata dal Tribunale nella sentenza appellata), vi fosse incertezza in merito all’ambito applicativo della normativa revocatoria degli assegni ad personam in questione.
9.8. Ciò spiegherebbe, giustificandola, la tempistica contestata dal ricorrente ed impedisce la ravvisabilità di alcun elemento soggettivo di colpa nell’operato dell’Università.
10. Il motivo è fondato.
10.1. Giova qui richiamare, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., quanto questa Sezione ha già chiarito in precedenti pronunce riguardanti analoghi contenziosi e, in particolare e da ultimo, la sentenza n. 7712 del 23 settembre 2024.
10.2. Sono condivisibili e meritano accoglimento le osservazioni dell’Ateneo appellante in ordine al contrasto giurisprudenziale sull’applicazione dell’art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013 che, tra alterne vicende amministrative e giurisprudenziali, è stato ricomposto, in modo chiaro e definitivo solo dalle pronunce dell’Adunanza plenaria intervenute nell’agosto del 2022, come riconosce del resto correttamente la stessa sentenza impugnata, sicché non può ritenersi, come invece ha fatto il primo giudice, che l’Università dovesse agire per il recupero sin dalla sentenza n. 6620 del 2 ottobre 2019, stanti le incertezze interpretative perdurate ben oltre questa pronuncia sino all’intervento dell’Adunanza plenaria, incertezze che hanno preso avvio sicuramente dal 2014, dal citato parere reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (n. 49968 del 9 giugno 2014, in merito alle modalità applicative dell’art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013), e che, giova ribadirlo, solo l’Adunanza plenaria ha sicuramente dissipato.
10.3. Va dunque ritenuta legittima e, comunque, scusabile la condotta dell’Università che ha agito per il recupero solo dopo l’agosto del 2022, non potendo per l’effetto, in assenza di previa condotta illegittima sul piano oggettivo o, comunque, rimproverabile sul piano soggettivo quantomeno in termini di non scusabile negligenza, riconoscersi conseguentemente alcun danno risarcibile in capo all’odierno appellante incidentale, con la conseguente riforma in parte qua
10.4. Non risultano infatti fondate le argomentazioni, pur pregevoli, opposte dalla difesa del prof. -OMISSIS- nella memoria del 24 maggio 2024 all’accoglimento del motivo in esame, laddove essa osserva che l’azione di recupero intrapresa dall’Ateneo, risalendo il decreto rettorale con il quale è stato revocato l’assegno al 19 maggio 2022, non dipenderebbe dalla pronuncia n. 10 dell’Adunanza plenaria, depositata il successivo 5 agosto 2022, che concerne una questione ben diversa da quella oggetto del presente giudizio dato che essa non riguardava, a ben vedere, il trattamento economico dei c.d. “passaggi di carriera” tra amministrazioni diverse, di cui all’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 per cui è causa in questa sede, bensì specificamente quello del “rientro nel ruolo di provenienza” dei professori universitari eletti componenti c.d. laici del C.S.M. in seguito alla cessazione dell’incarico, di cui all’art. 3 della l. n. 312 del 1971.
10.5. Il rilievo non è fondato perché, se è vero che il decreto rettorale risale, come deduce il prof. -OMISSIS-, al 19 maggio 2022, pochi mesi prima, comunque, la pronuncia dell’Adunanza plenaria, è anche vero che la concreta azione di recupero dell’assegno ad personam con trattenuta sui cedolini è, incontestabilmente (perché decorrente dall’agosto del 2022: v. doc. 18 fasc. parte ricorrente in prime cure), successiva alla decisione dell’Adunanza che, ben lungi dall’essersi occupata solo della questione specifica oggetto del giudizio, inerente ai componenti c.d. laici del C.S.M., l’ha inquadrata correttamente nel più vasto, e tormentato, contesto applicativo delle norme che rilevano anche in questa sede ed ha offerto, nelle sentenze n. 9 e n. 10 del 5 agosto 2022, una ricostruzione ampia dell’intera disciplina applicabile anche al caso di specie e, in particolare, della portata dell’art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013, anche con particolare riguardo al profilo del diritto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla problematica, di cui pure si dibatte nel presente giudizio, del c.d. legittimo affidamento, escludendone la sussistenza al cospetto di una causa normativa adeguata.
10.6. Il motivo, dunque, anche per tali ragioni va accolto, dovendosi riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria del prof. -OMISSIS- al cospetto di un’azione di recupero legittima e, per quanto si dirà, doverosa anche secondo i canoni convenzionali.
11. Sono invece infondati e, dunque, vanno respinti, anche alla luce delle ragioni sin qui espresse sull’assenza di colpa nell’agire dell’Ateneo, tutti i motivi dedotti dal prof. -OMISSIS- con l’appello incidentale.
12. È anzitutto infondato il primo motivo (pp. 10-18 dell’appello incidentale), con cui si lamenta che le conclusioni del Collegio di primo grado si fondano su un’accezione restrittiva del concetto di “proporzionalità dell’ingerenza” teorizzato dalla giurisprudenza europea, valutandolo esclusivamente in relazione alle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l’ PI e al sacrificio di “vita” che quest’ultimo subirebbe con la ripetizione delle somme, in virtù di particolari condizioni di fragilità economico-sociale o di salute.
12.1. Tali considerazioni non sarebbero condivisibili in quanto frutto di una lettura distorta, a dire del prof. -OMISSIS-, della giurisprudenza della Corte EDU e, in particolare, della sentenza dell’11 febbraio 2021, in c-4893/13, RI c./ AL .
12.2. Secondo la giurisprudenza della Corte, deduce l’appellante incidentale, le condizioni economiche dell’ PI possono essere un elemento in più dell’indagine di proporzionalità, ma non certamente il cardine cui ancorare la decisione, come invece sostenuto da parte della sentenza gravata.
12.3. Del resto, il c.d. proportionality test , delineato dalla giurisprudenza europea ai fini della valutazione della legittimità delle misure di recupero dell’indebito retributivo, in realtà pone in relazione l’obbligo restitutorio non tanto con la situazione economica del dipendente quanto, piuttosto, con lo stato soggettivo in cui esso versa.
12.4. Secondo la Corte EDU, infatti, la buona fede del ricevente e il suo “legittimo affidamento” alla definitività dell’attribuzione hanno la forza di incidere non solo sul quomodo del recupero dello somme – tenendo conto, sì in questo caso, delle condizioni economiche e patrimoniali in cui versa il percipiente –, ma possono condurre finanche a impedire la ripetizione dell’indebito retributivo, qualora l’azione di recupero si appalesi sproporzionata alla luce delle particolari circostanze di fatto che hanno segnato l’azione amministrativa (e, cioè, l’attribuzione indebita) e, dunque, il rapporto con la pubblica amministrazione datrice di lavoro (vale a dire la relazione fra i soggetti coinvolti).
12.5. La proporzionalità dell’interferenza dovrebbe essere valutata, principalmente, in relazione all’affidamento legittimo ingeneratosi nel percipiente e, certamente, non in relazione al “solo” sacrificio economico che quest’ultimo subisce in conseguenza della ripetizione delle somme in precedenza corrisposte.
12.6. E invero, lo stato psicologico dell’ PI (la sua buona fede sull’attribuzione delle somme e il conseguente legittimo affidamento sulla stabilità della percezione) non può valere esclusivamente a rimodulare il modus della ripetizione, ma può essere funzionale anche ad escluderla.
12.7. L’appellante incidentale sostiene che una soluzione di effettiva giustizia, infatti, non può esaurirsi nella sola rateizzazione delle somme da restituire o nella previsione di una inesigibilità temporanea, ma deve necessariamente – nei casi in cui l’affidamento del privato sia forte al punto tale da giustificarlo – condurre alla vera e propria irripetibilità delle somme.
12.8. E ciò in quanto la tutela del legittimo affidamento riposto dal privato non corrisponde unicamente alla salvaguardia dei suoi interessi economico-patrimoniali, bensì alla garanzia che la sua sfera di “proprietà” – esistenziale – non venga incisa per colpa dell’errore commesso dalla pubblica amministrazione.
12.9. Tali conclusioni, a dispetto di quanto ritenuto dal Tribunale, non troverebbero nemmeno smentita nella sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 della Corte costituzionale la quale, secondo l’appellante incidentale, nel fare salva la legittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c., ha ritenuto che il complesso di rimedi civilistici offerti dal nostro ordinamento – pur non prevedendo, in linea generale e in relazione alle condizioni economiche, l’estinzione dell’obbligazione di ripetizione – sia però idoneo a rendere proporzionata l’interferenza pubblica nella sfera di “proprietà” dell’obbligato, in quanto, laddove la ripetizione sia sproporzionata rispetto alle condizioni economico-patrimoniali dell’ PI , l’apparato di tutele previsto dal nostro ordinamento consente la rimodulazione del quomodo .
12.9.1. Il giudice delle leggi, però, non si sarebbe occupato, invece, del caso in cui, pur a fronte della doverosità del recupero, la ripetizione si appalesa illegittima per violazione dei principi che regolano l’ agere della pubblica amministrazione e, cioè, quando la ripetizione delle somme percepite in buona fede non risulta solo sproporzionata in termini economico-patrimoniali (il che incide sul quomodo della restituzione), ma altresì contraria ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
13. Il motivo è destituito di fondamento.
13.1. Anche per tale censura giova richiamare quanto la più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha sancito in ordine alla legittimità della ripetizione secondo i canoni convenzionali e costituzionali rispettivamente delineati dalla Corte EDU e dalla Corte costituzionale secondo un sistema di una tutela multilivello c.d. integrata.
13.2. E proprio la già richiamata sentenza n. 7712 del 23 settembre 2024 di questa Sezione, al riguardo, ha chiarito, in conformità alle motivazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023, che la Corte EDU nella propria giurisprudenza ha individuato quali elementi costitutivi dell’affidamento legittimo, come ricorda anche la stessa appellante incidentale, alcune indispensabili condizioni e, in particolare: l’erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell’attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all’esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo; la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali; un’erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima; la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
13.3. L’identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l’intangibilità della prestazione percepita dal privato, diversamente da quanto sostiene l’appellante incidentale sulla base di una lettura del diritto convenzionale che, per quanto ben argomentata e suggestiva, non è persuasiva in quanto solo parziale e – come tale – non condivisibile.
13.4. Proprio la Corte costituzionale ha chiarito che la Corte EDU riconosce l’interesse generale sotteso all’azione di ripetizione dell’indebito e, in genere, riscontra la legalità dell’intervento, che solo raramente si è dimostrata carente (sentenza 12 ottobre 2020, A.Š. contro TU , paragrafo 115).
13.5. Le censure della Corte EDU si appuntano, invece, sulla proporzionalità dell’interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell’affidamento incolpevole.
13.6. Nel compiere tale valutazione, come ricorda la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 8 del 2023, « la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda (così G. camera, sentenza 5 settembre 2017, F. contro Ungheria, paragrafo 65, e seconda sezione, sentenza 10 febbraio 2015, B.N. contro Ungheria, paragrafo 166) ».
13.7. In particolare, fra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell’interferenza si rinvengono le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell’affidamento e, più in generale, rilevano l’omessa o l’inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell’obbligato nell’esercizio della pretesa restitutoria e, infine, ha una sicura incidenza la mancata previsione di una responsabilità in capo all’ente cui sia addebitabile l’errore.
13.8. In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all’affidamento legittimo ingenerato dall’erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva.
14. Ebbene, tenendo a mente queste indispensabili coordinate interpretative a livello convenzionale e costituzionale, confermate anche dalle sentenze n. 9 e n. 10 del 2022 dell’Adunanza plenaria (v., in particolare, §§ 7.5. e 7.6.), non possono trovare accoglimento le censure dell’appellante incidentale in ordine alla presunta sussistenza di una sproporzione dell’interferenza dell’azione restitutoria, nel caso di specie.
14.1. Come ha ben messo in rilievo la sentenza impugnata, senza che sul punto vi sia stata del resto specifica contestazione da parte dell’appellante incidentale, in base all’istruttoria svolta dal Tribunale in primo grado è emerso chiaramente che non si è affatto realizzata siffatta sproporzione, tenuto conto della modalità di recupero rateizzata, con trattenute che non sembrano di tale entità da annullare significativamente la percezione del reddito mensile, e delle condizioni economico-patrimoniali dell’interessato.
14.2. Né, per altro verso, sono stati rappresentati interessi superiori della persona e diritti inviolabili che rischino di essere nella specie compromessi, dovendosi rilevare che il prof. -OMISSIS-, in riscontro alle richieste documentali del Tribunale, ha prodotto un’autocertificazione, allegando il CUD 2022 e quello 2023 oltre al piano di ammortamento del mutuo, senza altro dichiarare in merito alla, pure richiesta, situazione reddituale del coniuge convivente o specifiche circostanze familiari.
14.3. Bene dunque ha ritenuto il primo giudice, con statuizione rimasta sostanzialmente incontestata nel proprio nucleo fattuale, che alla luce di quanto prodotto e provato dallo stesso prof. -OMISSIS- non ricorrano nella specie particolari condizioni economico-patrimoniali (ad esempio la totale assenza di reddito dell’altro coniuge) o personali (ad esempio un particolare stato di salute) né diritti inviolabili che rischino di essere compromessi, che potrebbero giustificare l’inesigibilità della pretesa restitutoria, non risultando questa oltremodo sproporzionata ed onerosa per il ricorrente, in violazione dell’art. 1 Prot. add. CEDU, come invece ha dedotto in primo grado e anche in questa sede l’appellante incidentale.
14.4. Coerentemente con l’orientamento emerso nella più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v. anche, ad esempio, oltre alla citata pronuncia di Cons. St., sez. VII, 23 settembre 2024, n. 7712, Cons. St., sez. VII, 16 maggio 2024, n. 4386, Cons. St., sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7799), che induce a ritenere superate le isolate pronunce menzionate dalla difesa del prof. -OMISSIS- (v., in particolare, p. 15 dell’appello incidentale), pronunce tutte anteriori, peraltro, alla sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, deve dunque escludersi, anche per quanto attiene all’invocato parametro convenzionale, la illegittimità dell’azione recuperatoria intrapresa dall’Ateneo.
15. Il test di proporzionalità invocato dall’appellante incidentale, diversamente dalla lettura che essa offre della giurisprudenza della Corte europea, si deve basare anche sulle condizioni economiche dell’ PI , che in questo caso, per quanto si è detto, garantiscono che l’incisione sul patrimonio non costituisca un intollerabile intromissione nella sfera della proprietà privata.
15.1. Come ricorda correttamente l’appellante incidentale, infatti, la Corte EDU ha teorizzato il c.d. proportionality test che, pur in presenza della legalità dell’ingerenza, consente di censurarla sotto il profilo della sua non proporzionalità tutte le volte in cui venga compromesso l’equilibrio che deve sempre sussistere tra le esigenze dell’interesse pubblico e quelle della protezione del diritto dell’individuo al rispetto dei propri beni.
15.2. Ma in questo caso, per quanto si è detto, l’equilibrio non è inciso, con la conseguente reiezione del motivo in esame.
15.3. La Corte EDU, come ha ben rammentato anche l’Adunanza plenaria nelle citate sentenze n. 9 e n. 10 del 2022 proprio con riferimento alle disposizioni qui applicate dall’Ateneo, considera l’ingerenza dei poteri pubblici nel godimento dei beni compatibile con l’art. 1 del Protocollo n. 1 se soddisfa il principio di legalità, se necessaria per una ragione legittima di pubblica utilità o per un interesse generale e sempre che abbia luogo mediante mezzi ragionevolmente proporzionati al fine che si intende realizzare (sentenza Béláné Nagy c. Ungheria , 13 dicembre 2013).
15.4. Disposizioni retroattive sono ritenute conformi al requisito di legalità (sentenze GG e altri c. AL , 31 maggio 2011 e sentenza AS e altri c. AL , 14 febbraio 2012).
15.5. Le finalità per le quali l’ingerenza può essere giustificata poiché rispondente ad una ragione di pubblica utilità o ad un interesse generale sono varie: in ogni caso, quando si tratta di misure generali di strategia economica o sociale la Corte riconosce allo Stato un ampio margine di apprezzamento (sentenza Wallishauser c. Austria (n.2), 20 giugno 2013,§ 65), poiché, per la conoscenza diretta della loro società e delle sue esigenze, le autorità nazionali sono in linea di massima in una posizione migliore del giudice internazionale per decidere cosa sia nel “ pubblico interesse ” (sentenza Azienda agricola UN e altri c. AL , 24 giugno 2014, § 103).
15.6. L’eliminazione delle disposizioni discriminatorie e il controllo della spesa pubblica sono considerati fini legittimi per meglio garantire la giustizia sociale e tutelare il benessere economico dello Stato (così sentenza TE e altri c. AL , 15 aprile 2014, § 56).
15.7. Ribadisce, inoltre, la Corte che è necessario vi sia il giusto equilibrio ( fair balance ) tra le esigenze dell’interesse generale e l’obbligo di proteggere i diritti fondamentali della persona, ciò che non sussiste se l’interessato sopporta un “ onere individuale eccessivo ” (cfr. NG e OT c. ZI , 23 settembre 1982, § 69-74; KO c. Ungheria , 13 gennaio 2015 § 35).
15.8. Ma per tutte le ragioni sin qui espresse questo onere individuale eccessivo, con la conseguente violazione del c.d. giusto equilibrio ( fair balance ) a danno del prof. -OMISSIS-, non è ravvisabile nel caso concreto.
15.9. Il motivo, dunque, va respinto.
16. Del pari è infondato anche il secondo motivo (pp. 18-19 dell’appello incidentale), con cui si deduce che l’Università non solo non ha comunicato l’avvio del procedimento prodromico all’adozione dei provvedimenti impugnati, ma nemmeno ha permesso al docente di intervenirvi ed esercitare i propri diritti nella fase istruttoria, rinunciando così a valutare le particolari circostanze del caso concreto che avrebbero potuto indurla ad una scelta più proporzionata.
16.1. La sentenza impugnata sul punto, nell’affermare l’asserita « natura di atto dovuto dell’azione di recupero, derivante, come sopra visto, dall’art. 1, comma 459 della legge n. 147/2013 », sarebbe finanche contraddittoria perché, da un lato, ha riconosciuto che, affinché una misura di recupero dell’indebito retributivo possa ritenersi proporzionata e legittima, l’amministrazione « non può prescindere dalla situazione del ricorrente », che deve valutarsi con riferimento quantomeno « al quomodo dell’obbligazione restitutoria tenendo conto proprio delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l’obbligato », ammettendo, dunque, la necessità dall’apporto collaborativo dell’ PI , mentre dall’altro, con riferimento invece al caso di specie, ha ritenuto del tutto ininfluente il mancato coinvolgimento del prof. -OMISSIS-.
16.2. Anche questo motivo è destituito di fondamento, soccorrendo anche a questo riguardo, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia.
16.3. In analoghe controversie, infatti, questa Sezione (Cons. St., sez. VII, 23 settembre 2024, n. 7712, Cons. St., sez. VII, 16 maggio 2024, n. 4386) ha già chiarito che la stessa Corte costituzionale, con la più volte citata sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 2033 c.c., ha confermato in plurimi passaggi e obiter dicta l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di avviare il recupero delle somme eventualmente indebitamente corrisposte senza distinguere fra le diverse tipologie di versamento, tutte unificate dalla medesima ratio di buon andamento economico-finanziario e di parità di trattamento, e tale circostanza preclude l’accoglimento della censura secondo cui l’azione di recupero qui contestata non sarebbe doverosa.
16.4. Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell’ordinamento italiano, l’irripetibilità dell’attribuzione erogata, la Corte costituzionale ha ricordato che opera, viceversa, la disciplina generale dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c., secondo la quale « chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato » e « ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda ».
16.5. Per le pubbliche amministrazioni, va qui soggiunto, la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata, come ha bene statuito la sentenza qui impugnata, perché la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903), atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all’amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell’art. 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati (Cons. St., sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7799).
16.6. Come questa Sezione ha già chiarito (v., in particolare, Cons. St., sez. VII, 27 aprile 2023, n. 4240), secondo orientamento invero decisamente maggioritario della Cassazione, della Corte dei Conti e dello stesso Consiglio di Stato, « l’azione di recupero è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente “PI” (ex multis Corte di Cassazione sez. lavoro 20 febbraio 2017, n. 4323; Consiglio di Stato sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8737; Corte dei Conti sez. reg. controllo per il Lazio Delib. 15 giugno 2015, n. 125); il solo temperamento al principio dell’ordinaria ripetibilità dell’indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa ».
16.7. In caso di indebita erogazione di denaro pubblico, infatti, l’affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono d’ostacolo all’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l’amministrazione è tenuta a fornire un’ulteriore motivazione sull’elemento soggettivo riconducibile all’interessato o all’interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re ipsa (Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2015, n. 201).
16.8. Nella specie è legittimo il recupero delle somme, non rilevando la buona fede dell’appellante in considerazione del fatto, appunto, che il recupero è un atto dovuto che costituisce non rinunziabile espressione di una funzione pubblica vincolata, e, pertanto, in capo all’amministrazione che abbia effettuato un pagamento indebitamente dovuto ad un proprio dipendente si riconosce una posizione soggettiva che deve essere qualificata come diritto soggettivo alla restituzione (Cons. St., sez. IV, 19 luglio 2019, n. 5903).
17. Si aggiunga peraltro che l’appellante non ha in nessun modo chiarito quale sarebbe stato il suo apporto partecipativo, anche a fronte di una eventuale comunicazione di avvio del procedimento inteso al recupero, se è vero, come è vero, che nemmeno successivamente e, cioè, nel primo grado del presente giudizio, in adempimento delle richieste istruttorie formulate dal Tribunale, ha dimostrato in modo soddisfacente e completo – v., supra , § 14.3. – quali siano le condizioni economiche proprie e del proprio nucleo familiare e come, in ipotesi, le doverose trattenute operate dall’Ateneo avrebbero potuto incidere in modo intollerabile sulla propria sfera patrimoniale ed alterare l’equilibrio di cui si è detto sino al punto da paralizzare e rendere inesigibile la pretesa restitutoria dell’amministrazione, secondo i canoni stabiliti dalla Corte EDU.
17.1. Il motivo, dunque, si appalesa formalistico anche sul piano sostanziale e, in quanto tale, va respinto.
18. Anche il terzo motivo proposto dal prof. -OMISSIS- (pp. 19-26 dell’appello incidentale) è infondato.
18.1. Ad avviso dell’appellante incidentale, infatti, la sentenza gravata avrebbe errato nell’avere:
a) circoscritto temporalmente la responsabilità dell’Ateneo, riconoscendola soltanto per il periodo successivo alla pronuncia n. 6220 del 2 ottobre 2019 di questo Consiglio di Stato e ritenendo invece scusabile la condotta tenuta antecedentemente dall’Università;
b) ritenuto non provato il danno c.d. professionale;
c) omesso di considerare le spese vive che il docente non avrebbe affrontato se fosse stato tempestivamente informato del proprio livello retributivo e, ora, non più recuperabili;
d) riconosciuto un asserito concorso causale di talune scelte fatte dalla parte danneggiata;
e) assunto come parametro, per la quantificazione del danno da mancato recupero dei crediti IRPEF, uno scenario non allineato al dispositivo della sentenza.
18.2. L’appellante incidentale ribadisce la domanda risarcitoria, per come formulata in primo grado, ovvero per la condanna dell’Università al risarcimento in via equitativa di tutti i danni, subiti e subendi, da liquidarsi in favore del prof. -OMISSIS- nell’importo netto almeno pari a € 42.624,92 (corrispondenti al mancato recupero crediti IRPEF), nell’ipotesi di cessazione dell’assegno personale senza recupero delle somme ovvero nel diverso importo netto di € 214.282,81, dato dalla somma di € 146.446,21 (oggetto dell’azione di recupero) + € 67.836,60 (corrispondenti al mancato recupero crediti IRPEF), nell’ipotesi di cessazione dell’assegno personale con recupero delle somme in precedenza corrisposte.
18.3. Il motivo va pure esso respinto.
18.4. Invero, a confutare tale motivo, basti qui rilevare, richiamando per obbligo di sintesi (art. 3, comma 2, c.p.a.) le argomentazioni già espresse circa l’accoglimento del secondo motivo dell’appello principale (v., supra , §§ 10.2.-10.3.), che una volta riconosciuto che non sussistano i presupposti, nel caso di specie, per affermare la responsabilità aquiliana dell’Università nell’intrapresa azione di recupero che, come detto, non è soltanto legittima, quantomeno a partire dalla citata sentenza n. 10 del 2022 dell’Adunanza plenaria, ma risulta, per quanto ora detto, finanche doverosa, secondo quanto ha pure ribadito la Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023, anche questo motivo, afferente alla quantificazione dei danni, non può che essere respinto.
18.5. L’assenza di qualsivoglia responsabilità aquiliana in capo all’amministrazione procedente, con la conseguente reiezione, per tale ragione, della domanda risarcitoria proposta dal prof. -OMISSIS- in primo grado, rende superflua qualsivoglia ulteriore contestazione, e conseguente statuizione di questo Consiglio di Stato, in ordine alla quantificazione di ipotetici danni conseguenti ad un agere che, per quanto detto, non risulta illecito, secondo il paradigma dell’art. 2043 c.c., né sul piano oggettivo né, comunque, sul piano soggettivo.
18.6. Si aggiunga che, diversamente da quanto sostiene l’appellante incidentale, non si sarebbe potuto ragionevolmente esigere dall’Ateneo che, a fronte di un quadro applicativo della l. n. 147 del 2013 così confuso, incerto, contraddittorio, anche nella giurisprudenza amministrativa (prima del chiarimento offerto dell’Adunanza plenaria), esso dovesse attivarsi prima della pronuncia più volte citata dell’Adunanza plenaria o, comunque, adottare misure cautelative di recupero, ben prima di tale pronuncia, a tutela dell’affidamento ingeneratosi nel prof. -OMISSIS- perché nemmeno l’Università, a fronte delle incertezze determinatasi nella stessa giurisprudenza amministrativa sulla doverosità del recupero “retroattivo”, avrebbe potuto orientarsi con certezza, e senza ingenerare ulteriori equivoci e contraddizioni nella sua stessa condotta amministrativa tali da ledere, esse sì, l’affidamento dell’ PI , in ordine alla sicura, incontrovertibile, corretta applicazione della l. n. 147 del 2013.
18.7. L’argomento – certo suggestivo – dell’appellante incidentale secondo cui, se solo la revoca dell’assegno fosse stata disposta all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 147 del 2013 – come ad esempio avvenuto da parte dell’Università degli Studi di Roma Tre nel caso che ha condotto alla pronuncia n. 10 del 2022 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato – il prof. -OMISSIS- avrebbe avuto la possibilità di adeguare sin da subito il proprio tenore di vita al – ridotto – stipendio privo dell’assegno, invece che continuare a credere di avere diritto a un – maggiore – stipendio, successivamente non soltanto ridotto, ma in parte (€ 286.380,99 lordi) richiesto in restituzione, prova troppo perché proprio le incertezze, e i contrasti, creatisi nell’applicazione della norma da parte delle diverse amministrazioni, e della giurisprudenza amministrativa, hanno richiesto l’intervento nomofilattico dell’Adunanza a dissipare tutti i dubbi di un quadro normativo foriero di incertezze e contraddizioni.
18.8. Non si può muovere dunque all’Ateneo un giudizio di rimproverabilità, nel non essersi attivato nell’azione recuperatoria anche prima della pronuncia dell’Adunanza, ed esigere dall’Ateneo una diligenza superiore a quella che si richiede ad una ordinaria, avveduta, amministrazione, secondo l’ id quod plerumque accidit , quando è dovuta intervenire la stessa Adunanza plenaria, come detto, con un intervento nomofilattico a dissipare dubbi e incertezze ormai protrattisi da anni nelle amministrazioni e nella giurisprudenza.
18.9. Anche detto motivo, dunque, va respinto.
19. In conclusione, deve essere accolto in parte l’appello principale, quanto al secondo motivo (mentre, come detto, va respinto il primo motivo), mentre va respinto integralmente quello incidentale e pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall’odierno appellante incidentale.
19.1. Restano conseguentemente ferme le statuizioni del primo giudice in ordine al recupero dell’assegno al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (v., supra , § 8.9.).
20. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.
20.1. L’Università deve essere condannata a rimborsare in favore del prof. -OMISSIS- il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in primo grado.
20.2. Per l’esito del presente giudizio di appello, invece, rimane definitivamente e rispettivamente a carico dell’Università il contributo unificato per la proposizione dell’appello principale e a carico del prof. -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto dall’Università degli Studi di Roma “ La IE ”, e sull’appello incidentale, proposto da -OMISSIS-, accoglie in parte il primo, ai sensi di cui in motivazione, e respinge il secondo e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall’appellante incidentale.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Condanna l’Università degli Studi di Roma “ La IE ” a rimborsare in favore di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.
Pone definitivamente e rispettivamente a carico dell’Università degli Studi di Roma “ La IE ” il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta depositata il 9 maggio 2024 dall’interessato, -OMISSIS-, e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.