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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/09/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2476 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gioacchino Ficco, con studio in Terlizzi, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
in persona di suo procuratore speciale, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ancona, con studio in
Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti costituite in giudizio con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalla Compagnia convenuta il 13.2.2025 e dall'attrice il 21.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal
26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n.
164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato fra l'11 e il 15.6.2020, la ha quivi Parte_1
convenuto la e il , che ha omesso di costituirsi CP_1 CP_2
in giudizio, deducendo quanto segue.
Il 29.8.2019, intorno alle ore 21.15, in abitato di Terlizzi,
percorreva a piedi il marciapiede di via Sarcone;
giunta in corrispondenza del civico 81, ne discendeva per attraversare la strada, allorché veniva investita dall'autovettura SEAT IBIZA
targata BY065DJ, condotta dal , suo proprietario, e CP_2
assicurata con l' per la responsabilità civile derivante CP_1
dalla circolazione, che proveniva dalla sinistra dell'attrice,
procedendo nell'unico senso di marcia ivi consentito;
la di conseguenza cadeva al suolo, battendo Parte_1
violentemente la spalla destra;
trasportata presso il Pronto
Soccorso del locale ospedale dalla sorella e dal di lei marito
2 al momento presenti sul posto, nell'immediatezza le veniva ivi diagnosticato semplice trauma contusivo;
senonché, perdurando sintomatologia dolorosa alla spalla e limitazione funzionale del relativo arto, la si sottoponeva in prosieguo di Parte_1
tempo a plurimi esami radiologici e visite specialistiche,
all'esito dei quali le è stata diagnosticata <
tipo Hill-Sachs, con infossamento del versante posterolaterale della testa omerale>>; le lesioni riportate in conseguenza dell'investimento occorso hanno comportato per l'attrice danno biologico, da invalidità temporanea, per complessivi 40 giorni,
di cui 10 al 75% e 30 al 50%, e invalidità permanente nella misura di 7 punti percentuali, con correlato danno morale e/o esistenziale, a cui corrisponde un risarcimento pari alla complessiva somma di € 12.181,98, considerata la maggiorazione di un terzo del risarcimento spettante per il danno biologico per danno morale e/o esistenziale, ed ha reso necessari esborsi per spese mediche per il complessivo ammontare di € 470,43; alla richiesta di risarcimento di tali danni previamente avanzata nei confronti dell'Assicurazione, è seguito il pagamento da parte dell' della modesta somma di € 600,00, di cui € 100,00 CP_1
per spese legali, che la ha trattenuto in acconto Parte_1
ritenendola niente affatto satisfattiva.
L'attrice chiede pertanto condannarsi in solido i convenuti al pagamento in suo favore dell'ulteriore somma di € 12.152,42 o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
rivalutazione ed interessi legali come per legge>>.
3 Rimasto contumace il , resiste la sola Compagnia, CP_2
tardivamente costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3.12.2020, per ciò che ancora rileva opponendo nel merito il carattere integralmente satisfattivo, invece, del pagamento già come sopra eseguito, in misura del quale ha in via transattiva ritenuto di riconoscere il risarcimento spettante all'attrice in ragione del riconoscimento di solo danno biologico, esclusivamente costituito da invalidità temporanea per 10 giorni al 50% e 20 giorni al 25%, ed esborsi per spese mediche di ammontare complessivamente pari ad € 275,93, ferma in sede del presente giudizio l'allegazione di una corresponsabilità della nella causazione del suo Parte_1
investimento, in relazione all'imprudenza con la quale la stessa si è improvvisamente parata davanti all'automobile in marcia.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attrice e l'audizione testimoniale della sorella,
e del di lei marito , e Testimone_1 Testimone_2
l'espletamento poi di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice medesima.
Incontroverso che l'incidente per cui è causa è effettivamente avvenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo come sopra prospettate nell'atto di citazione, che i testi escussi non hanno mancato di confermare, ancorché non abbiano direttamente visto la che investiva l'attrice nell'esatto momento in cui ciò CP_3
è avvenuto, l'interrogatorio formale reso dalla Parte_1
( ), al quale la ha unicamente affidato la prova Pt_1 CP_1
4 dell'asserito concorso di colpa della danneggiata - oltre che all'inammissibile richiesta di interrogatorio formale del proprio assicurato, pertanto non ammesso - non ha dato alcun esito confessorio in favore della Compagnia.
Insegna la Suprema Corte che, <
pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità
esclusiva, ex articolo 2054, primo comma, codice civile, il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato,
che il pedone abbia tenuto una condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro>> (Cass.
29.7.2025 n. 21761).
Consegue che è nella specie provato non solo che l'attrice,
mentre era a piedi, è stata effettivamente investita dal CP_2
alla guida della propria auto, ma anche che l'investimento occorso va imputato a fatto e colpa esclusivi del donde CP_2
la piena responsabilità risarcitoria sua e della sua
Assicurazione.
La chiede, si è visto, di essere risarcita dei danni Parte_1
riportati in conseguenza di detto sinistro, in termini di danni non patrimoniali, costituiti da danno biologico e danno morale e/o danno esistenziale, e dei danni patrimoniali costituiti dagli esborsi correlativamente sostenuti per spese mediche.
5 Dispone l'art. 2059 c.c. che <
essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005, con distinta previsione, a cui deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, in forza della quale, secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n.
9006), essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla <
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a),
e 139, co. 2, cit.), nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima, corrispondente a quello che si denominava in passato danno esistenziale;
a tale
6 risarcimento può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione, ulteriore, separato risarcimento per il danno morale, costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
La c.t.u. espletata ha così concluso:stradale del giorno 29.8.2019 la sig.ra Parte_1
riportò un valido trauma contusivo-distorsivo della spalla destra con piccola lesione del tendine del sovraspinoso;
in conseguenza di tale lesione si è determinato un danno biologico temporaneo di 10 (dieci) giorni al 75%, 15 (quindici) giorni al
50%, 20 (venti) giorni al 25%; residua un danno biologico permanente del 2% (due per cento) per il quale non appare motivata alcuna personalizzazione;
sono giustificate le spese relative a visite mediche ed esami diagnostici (€ 426,60)>>.
Tali conclusioni questo giudicante condivide e fa proprie in quanto coerentemente ed esaurientemente motivate, anche in puntuale replica alle osservazioni formulate dalla consulente di parte dell'Assicurazione.
Poiché si tratta di lesione c.d. micropermanente, cioè
comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9 punti percentuali, causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la liquidazione del danno biologico, necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co.
7 1, c.c., va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139 d.l.vo n. 209/2005 (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408),
nella sua più recente formulazione, giacché in subiecta materia
<
secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass. 16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore, adottata con d.m. 18.7.2025 (in G.U. n. 176 del 31.7.2025) - tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n.
12/2025 per gli eventi dannosi verificatisi a decorrere dal
5.3.2025 - in favore della , che all'epoca del Parte_1
sinistro aveva 61 anni, va riconosciuta ad oggi, per risarcimento dei danni non patrimoniali, la complessiva somma di € 2.972,87,
di cui € 1.123,60 per danno biologico da invalidità temporanea,
€ 1.579,01 per danno biologico da invalidità permanente ed €
270,26 per danno morale, determinato in misura di una maggiorazione del 10% del risarcimento spettante per il danno biologico, esclusa personalizzazione del risarcimento del danno biologico.
L'attrice ha poi diritto al risarcimento dei danni patrimoniali costituiti dagli esborsi sostenuti per spese mediche correlate al danno biologico, per il complessivo ammontare di € 426,60 per il quale tali spese sono documentate e ritenute congrue dal c.t.u.
8 Al lordo dell'acconto di € 500,00 pagato dall' la CP_1
ha dunque diritto a conseguire un risarcimento Parte_1
complessivamente pari ad € 3.399,47.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora
Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la somma di € 2.972,87 riconosciuta per risarcimento dei danni non patrimoniali è liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
La somma di € 426,60 riconosciuta per risarcimento dei danni
9 patrimoniali va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come sopra rivalutati va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284
c.c. fino alla data della presente sentenza: quanto ai danni non patrimoniali, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tali danni devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto ai danni patrimoniali, a decorrere, per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi,
sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dalla complessiva somma di € 3.399,47, oltre a rivalutazione ed interessi come innanzi, va detratto l'acconto di € 500,00 pagato dalla Compagnia, imputato al dovuto a norma dell'art. 1194 c.c.
e quindi prima agli interessi e poi al capitale.
La somma residua, infine, come dall'attrice richiesto, in forza dell'art. 1224 c.c. va ulteriormente maggiorata degli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della
10 presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di causa seguono la soccombenza, per cui la spesa della c.t.u. espletata va posta a definitivo carico dei convenuti per il suo intero ammontare e i convenuti vanno condannati a pagare le spese di patrocinio, nella misura, rapportata al decisum,
liquidata in dispositivo, in favore dello Stato, attesa l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta da nei confronti della , in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e di
[...]
, così provvede, respinta o assorbita ogni altra CP_2
istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attrice la complessiva somma di € 3.399,47, oltre a rivalutazione ed interessi come in motivazione, da cui va come in motivazione detratto l'acconto di € 500,00;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dei convenuti per il suo intero ammontare;
- condanna i convenuti a pagare le ulteriori spese di causa in favore dello Stato, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre al 15% per rimborso
11 forfettario delle spese generali ed all'ammontare delle spese anticipate e delle spese prenotate a debito.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 24.9.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2476 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gioacchino Ficco, con studio in Terlizzi, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
in persona di suo procuratore speciale, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ancona, con studio in
Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti costituite in giudizio con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalla Compagnia convenuta il 13.2.2025 e dall'attrice il 21.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal
26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n.
164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato fra l'11 e il 15.6.2020, la ha quivi Parte_1
convenuto la e il , che ha omesso di costituirsi CP_1 CP_2
in giudizio, deducendo quanto segue.
Il 29.8.2019, intorno alle ore 21.15, in abitato di Terlizzi,
percorreva a piedi il marciapiede di via Sarcone;
giunta in corrispondenza del civico 81, ne discendeva per attraversare la strada, allorché veniva investita dall'autovettura SEAT IBIZA
targata BY065DJ, condotta dal , suo proprietario, e CP_2
assicurata con l' per la responsabilità civile derivante CP_1
dalla circolazione, che proveniva dalla sinistra dell'attrice,
procedendo nell'unico senso di marcia ivi consentito;
la di conseguenza cadeva al suolo, battendo Parte_1
violentemente la spalla destra;
trasportata presso il Pronto
Soccorso del locale ospedale dalla sorella e dal di lei marito
2 al momento presenti sul posto, nell'immediatezza le veniva ivi diagnosticato semplice trauma contusivo;
senonché, perdurando sintomatologia dolorosa alla spalla e limitazione funzionale del relativo arto, la si sottoponeva in prosieguo di Parte_1
tempo a plurimi esami radiologici e visite specialistiche,
all'esito dei quali le è stata diagnosticata <
tipo Hill-Sachs, con infossamento del versante posterolaterale della testa omerale>>; le lesioni riportate in conseguenza dell'investimento occorso hanno comportato per l'attrice danno biologico, da invalidità temporanea, per complessivi 40 giorni,
di cui 10 al 75% e 30 al 50%, e invalidità permanente nella misura di 7 punti percentuali, con correlato danno morale e/o esistenziale, a cui corrisponde un risarcimento pari alla complessiva somma di € 12.181,98, considerata la maggiorazione di un terzo del risarcimento spettante per il danno biologico per danno morale e/o esistenziale, ed ha reso necessari esborsi per spese mediche per il complessivo ammontare di € 470,43; alla richiesta di risarcimento di tali danni previamente avanzata nei confronti dell'Assicurazione, è seguito il pagamento da parte dell' della modesta somma di € 600,00, di cui € 100,00 CP_1
per spese legali, che la ha trattenuto in acconto Parte_1
ritenendola niente affatto satisfattiva.
L'attrice chiede pertanto condannarsi in solido i convenuti al pagamento in suo favore dell'ulteriore somma di € 12.152,42 o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
rivalutazione ed interessi legali come per legge>>.
3 Rimasto contumace il , resiste la sola Compagnia, CP_2
tardivamente costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3.12.2020, per ciò che ancora rileva opponendo nel merito il carattere integralmente satisfattivo, invece, del pagamento già come sopra eseguito, in misura del quale ha in via transattiva ritenuto di riconoscere il risarcimento spettante all'attrice in ragione del riconoscimento di solo danno biologico, esclusivamente costituito da invalidità temporanea per 10 giorni al 50% e 20 giorni al 25%, ed esborsi per spese mediche di ammontare complessivamente pari ad € 275,93, ferma in sede del presente giudizio l'allegazione di una corresponsabilità della nella causazione del suo Parte_1
investimento, in relazione all'imprudenza con la quale la stessa si è improvvisamente parata davanti all'automobile in marcia.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attrice e l'audizione testimoniale della sorella,
e del di lei marito , e Testimone_1 Testimone_2
l'espletamento poi di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice medesima.
Incontroverso che l'incidente per cui è causa è effettivamente avvenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo come sopra prospettate nell'atto di citazione, che i testi escussi non hanno mancato di confermare, ancorché non abbiano direttamente visto la che investiva l'attrice nell'esatto momento in cui ciò CP_3
è avvenuto, l'interrogatorio formale reso dalla Parte_1
( ), al quale la ha unicamente affidato la prova Pt_1 CP_1
4 dell'asserito concorso di colpa della danneggiata - oltre che all'inammissibile richiesta di interrogatorio formale del proprio assicurato, pertanto non ammesso - non ha dato alcun esito confessorio in favore della Compagnia.
Insegna la Suprema Corte che, <
pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità
esclusiva, ex articolo 2054, primo comma, codice civile, il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato,
che il pedone abbia tenuto una condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro>> (Cass.
29.7.2025 n. 21761).
Consegue che è nella specie provato non solo che l'attrice,
mentre era a piedi, è stata effettivamente investita dal CP_2
alla guida della propria auto, ma anche che l'investimento occorso va imputato a fatto e colpa esclusivi del donde CP_2
la piena responsabilità risarcitoria sua e della sua
Assicurazione.
La chiede, si è visto, di essere risarcita dei danni Parte_1
riportati in conseguenza di detto sinistro, in termini di danni non patrimoniali, costituiti da danno biologico e danno morale e/o danno esistenziale, e dei danni patrimoniali costituiti dagli esborsi correlativamente sostenuti per spese mediche.
5 Dispone l'art. 2059 c.c. che <
essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005, con distinta previsione, a cui deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, in forza della quale, secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n.
9006), essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla <
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a),
e 139, co. 2, cit.), nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima, corrispondente a quello che si denominava in passato danno esistenziale;
a tale
6 risarcimento può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione, ulteriore, separato risarcimento per il danno morale, costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
La c.t.u. espletata ha così concluso:
riportò un valido trauma contusivo-distorsivo della spalla destra con piccola lesione del tendine del sovraspinoso;
in conseguenza di tale lesione si è determinato un danno biologico temporaneo di 10 (dieci) giorni al 75%, 15 (quindici) giorni al
50%, 20 (venti) giorni al 25%; residua un danno biologico permanente del 2% (due per cento) per il quale non appare motivata alcuna personalizzazione;
sono giustificate le spese relative a visite mediche ed esami diagnostici (€ 426,60)>>.
Tali conclusioni questo giudicante condivide e fa proprie in quanto coerentemente ed esaurientemente motivate, anche in puntuale replica alle osservazioni formulate dalla consulente di parte dell'Assicurazione.
Poiché si tratta di lesione c.d. micropermanente, cioè
comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9 punti percentuali, causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la liquidazione del danno biologico, necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co.
7 1, c.c., va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139 d.l.vo n. 209/2005 (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408),
nella sua più recente formulazione, giacché in subiecta materia
<
secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass. 16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore, adottata con d.m. 18.7.2025 (in G.U. n. 176 del 31.7.2025) - tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n.
12/2025 per gli eventi dannosi verificatisi a decorrere dal
5.3.2025 - in favore della , che all'epoca del Parte_1
sinistro aveva 61 anni, va riconosciuta ad oggi, per risarcimento dei danni non patrimoniali, la complessiva somma di € 2.972,87,
di cui € 1.123,60 per danno biologico da invalidità temporanea,
€ 1.579,01 per danno biologico da invalidità permanente ed €
270,26 per danno morale, determinato in misura di una maggiorazione del 10% del risarcimento spettante per il danno biologico, esclusa personalizzazione del risarcimento del danno biologico.
L'attrice ha poi diritto al risarcimento dei danni patrimoniali costituiti dagli esborsi sostenuti per spese mediche correlate al danno biologico, per il complessivo ammontare di € 426,60 per il quale tali spese sono documentate e ritenute congrue dal c.t.u.
8 Al lordo dell'acconto di € 500,00 pagato dall' la CP_1
ha dunque diritto a conseguire un risarcimento Parte_1
complessivamente pari ad € 3.399,47.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora
Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la somma di € 2.972,87 riconosciuta per risarcimento dei danni non patrimoniali è liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
La somma di € 426,60 riconosciuta per risarcimento dei danni
9 patrimoniali va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come sopra rivalutati va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284
c.c. fino alla data della presente sentenza: quanto ai danni non patrimoniali, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tali danni devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto ai danni patrimoniali, a decorrere, per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi,
sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dalla complessiva somma di € 3.399,47, oltre a rivalutazione ed interessi come innanzi, va detratto l'acconto di € 500,00 pagato dalla Compagnia, imputato al dovuto a norma dell'art. 1194 c.c.
e quindi prima agli interessi e poi al capitale.
La somma residua, infine, come dall'attrice richiesto, in forza dell'art. 1224 c.c. va ulteriormente maggiorata degli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della
10 presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di causa seguono la soccombenza, per cui la spesa della c.t.u. espletata va posta a definitivo carico dei convenuti per il suo intero ammontare e i convenuti vanno condannati a pagare le spese di patrocinio, nella misura, rapportata al decisum,
liquidata in dispositivo, in favore dello Stato, attesa l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta da nei confronti della , in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e di
[...]
, così provvede, respinta o assorbita ogni altra CP_2
istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attrice la complessiva somma di € 3.399,47, oltre a rivalutazione ed interessi come in motivazione, da cui va come in motivazione detratto l'acconto di € 500,00;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dei convenuti per il suo intero ammontare;
- condanna i convenuti a pagare le ulteriori spese di causa in favore dello Stato, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre al 15% per rimborso
11 forfettario delle spese generali ed all'ammontare delle spese anticipate e delle spese prenotate a debito.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 24.9.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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