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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 19.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°36725\2024 del ruolo generale lav.
TRA
C.F.: ta e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.ti E. Ferrari Morandi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. CP_1
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto del 26.1.2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente con decorrenza dall'1.1.2023, che aveva trasmesso all' modello AP CP_1
70, che l' non aveva provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_1 somma maturata a titolo di ratei scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_1 Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate in ricorso e precisando che la prestazione non era stata liquidata.
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha prodotto modello AP 70 inviato all' nel CP_1 quale la stessa ha dichiarato di non essere stata ricoverata a titolo gratuito presso struttura sanitaria nel periodo in oggetto nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il medesimo oggetto.
Deve, perciò, dichiararsi il diritto della ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di ratei scaduti di indennità di accompagnamento con decorrenza dal dall'1.1.2023 con conseguente condanna dell' al pagamento della somma maturata per il titolo CP_1 accertato, oltre interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 in favore della ricorrente della somma maturata a titolo di indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.1.2023, oltre interessi legali nella misura di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate CP_1 nella complessiva somma di E.2000,00, con attribuzione.
Si comunichi
Roma 19.3.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 19.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°36725\2024 del ruolo generale lav.
TRA
C.F.: ta e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.ti E. Ferrari Morandi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. CP_1
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto del 26.1.2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente con decorrenza dall'1.1.2023, che aveva trasmesso all' modello AP CP_1
70, che l' non aveva provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_1 somma maturata a titolo di ratei scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_1 Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate in ricorso e precisando che la prestazione non era stata liquidata.
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha prodotto modello AP 70 inviato all' nel CP_1 quale la stessa ha dichiarato di non essere stata ricoverata a titolo gratuito presso struttura sanitaria nel periodo in oggetto nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il medesimo oggetto.
Deve, perciò, dichiararsi il diritto della ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di ratei scaduti di indennità di accompagnamento con decorrenza dal dall'1.1.2023 con conseguente condanna dell' al pagamento della somma maturata per il titolo CP_1 accertato, oltre interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 in favore della ricorrente della somma maturata a titolo di indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.1.2023, oltre interessi legali nella misura di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate CP_1 nella complessiva somma di E.2000,00, con attribuzione.
Si comunichi
Roma 19.3.2025 Il Giudice