Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2024, n. 14931
CASS
Sentenza 5 marzo 2024

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In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la tardiva esibizione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dei libri contabili non è idonea a surrogare gli obblighi di deposito della documentazione contabile che gravano sull'amministratore sia nella fase prefallimentare, sia in quella immediatamente successiva alla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma piuttosto avvalora e corrobora quegli indici di fraudolenza rilevanti per l'accertamento della sussistenza del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2024, n. 14931
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14931
    Data del deposito : 5 marzo 2024

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