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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE UNICO GOP, Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1895 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2023
TRA
, rappresento e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Maggio, giusta Parte_1
mandato in atti
RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Giovanna Liuzzi, giusta procura in atti
RESISTENTE-
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 30.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art.281 decies c.p.c., l'istante domandava la condanna del convenuto CP_1
al risarcimento dei danni subiti in seguito alla caduta avvenuta il giorno 14.01.2022, alle ore
16,30 circa, in . Precisava il che, mentre percorreva a piedi il marciapiede CP_1 Pt_1 della Via Oberdan, giunto in prossimità dell'incrocio con Via Crispi, “inciampava” a causa di una mattonella sconnessa e basculante, cadendo a terra. A causa della caduta riportava danni fisici per il cui ristoro azionava il presente giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta parte resistente, che preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso ai sensi dell'art.163 c.p.c. n. 3 e 4 e 164 c.p.c. risultando omessa la “determinazione della cosa oggetto della domanda”, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa”. Nel merito contestava la domanda proposta dal sia nell'an Pt_1
che nel quantum chiesto e di cui domandava il rigetto. La causa, istruita mediante la prova per testi e la CTU medica veniva rinviata all'udienza del
30 Giugno 2025 per la decisione.
L'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio sollevata da parte resistente non merita accoglimento atteso che, nel predetto atto, sono esposti in modo chiaro i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché è ben individuato l'oggetto delle richieste avanzate dal tanto che l'Ente civico ha ampiamente e minuziosamente Pt_1
dedotto in merito a quanto chiesto dal con la comparsa di costituzione e risposta. Pt_1
La disciplina applicabile al caso in esame è quella delineata dal'art.2051 c.c..
La responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, va verificata in base alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., applicabile in ragione del rapporto di custodia ,con la conseguenza che per escludere la propria responsabilità la stessa deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non essendo il danneggiato onerato della prova dell'esistenza dell'insidia, o di una condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. civ.
22-4-1998, n. 4070; Cass.civ. 20.11.1998, n. 11749; Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427).
La Suprema Corte ha statuito che la responsabilità prevista dall'art.2051 c.c., non esonera la parte danneggiata dall'onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito, ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell'ingiustizia del danno e dell'imputabilità soggettiva. In altri termini il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento sì è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa. ( Cfr. Cass.Civ. 18-05-2012
n.7937; Cass.Civ.13-07-2011 n. 15389, e, in precedenza Cass., 11 gennaio 2008, n. 390, Id., 17 luglio 2009, n. 16719).
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, quindi, l'onere della prova della dimostrazione dell'evento e del nesso di causalità con la cosa sottoposta a custodia, spettava a parte attrice.
Dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio è emerso che il ricorrente, mentre stava percorrendo la via Oberdan per andare in via Diego Peluso, cadeva per la presenza di una mattonella basculante. In particolare, la teste ha dichiarato che “la mattonella Testimone_1
era sconnessa, dico meglio basculante e lui mettendo il piede cadeva.” La teste Tes_2
ha detto che il ha pestato una mattonella che si è sollevata quindi con l'altro
[...] Pt_1 piede l'ha colpita ed è inciampato”. L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, o del terzo, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno. (Cass.19-01-2009
n.24419) Per giurisprudenza consolidata, l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della
P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario integra un concorso di colpa con la responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso ( ex multis, Cass. 12/07/2006, n. 15779).
Nel caso sottoposto all'esame alcun tipo di responsabilità può essere imputata al danneggiato, la cui caduta, da cui sono generati i danni lamentati, si è verificata per la presenza di una mattonella basculante, che non è apparsa visibile all'attore, né tantomeno risultava essere segnalata.
Il ricorrente ha, quindi, fornito la prova dell'evento, mentre il convenuto non ha dato CP_1
la prova del caso fortuito, che lo avrebbe esonerato da responsabilità.
Con riferimento ai danni alla persona di , dalla CTU medica espletata Parte_1
nel corso del giudizio, la quale è apparsa chiara ed esaustiva e come tale pienamente condivisibile dal giudicante, è emerso che in seguito al sinistro per cui è causa il ricorrente si recava presso l'Ospedale SS Annunziata di , dove veniva accertata: “frattura scomposta CP_1 olecrano e capitello radiale dx, con instabilità complessa associata”, trattata in data 21.01.2022 con intervento chirurgico di “Riduzione e sintesi con placca e viti olecrano dx, rimozione frammento del capitello radiale non sintetizzabile, plastica del legamento anulare e sutura del legamento collaterale esterno con ancoretta in titanio, valva gessata BMC“. Successivamente si sottoponeva a visite specialistiche di controllo.
Il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha valutato l'entità del danno subìto dal Pt_1
riconoscendo un danno biologico nella misura tra 7% - 8%. Tale Valutazione, però, secondo quanto dichiarato dal consulente, può tendere più verso l'8%
(Otto per cento) per la permanenza delle limitazioni articolari del gomito durante le fasi prono- supinatorie in occasione di attività ordinarie quotidiane ed in specie durante l'attività didattica musicale con violino, nonché in quella concertistica, per cui il danno biologico può essere riconosciuto nella misura del 7,75%. Viene riconosciuta dal consulente una ITT di giorni 10,
ITP al 75% di giorni 25 e al 50% di giorni 40. Le spese mediche, pari ad € 200,00, sono state riconosciute congrue ed attinenti, nonché le lesioni riportate sono state considerate dal perito compatibili con la dinamica del sinistro.
Per la liquidazione del danno biologico, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, applicabili al caso di specie, -non potendosi fare riferimento all'art.139 Codice Ass. utilizzabile solo nella ipotesi di sinistro stradale e responsabilità medica-, considerato che , Parte_1
al momento del sinistro aveva 56 anni, a titolo di danno biologico gli spetta una somma pari ad
€ 13.750,55, comprensiva di danno da sofferenza e personalizzazione (determinati nella misura del 10% in mancanza di prova di un maggior danno), cui bisogna aggiungere l'importo di €
5.606,25 per inabilità temporanea totale e parziale, oltre alle spese mediche documentate pari ad € 200,00 per complessivi € 19.556,8, somma determinata all'attualità e su cui andranno calcolati gli interessi a decorrere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Da quanto emerso, pertanto, accoglibile appare la domanda attrice nella misura sopra determinata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto della concreta attività svolta dalle parti e di quanto effettivamente riconosciuto rispetto a quanto richiesto.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna il Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
del ricorrente della somma di € 19.556,8 per i danni subìti, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna l'Ente convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.341,00 – di cui € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% a titolo di spese generali, CAP ed IVA se dovuta, ed al costo della CTU.
Così deciso in Taranto, 30-06-2025 Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte