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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2183/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI SE, Presidente e Relatore BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5183/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Frascati - Piazza G. Marconi N.3 00044 Frascati RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT TARI 2015
- SILENZIO RIFIUT TARI 2016
- SILENZIO RIFIUT TARI 2017
- SILENZIO RIFIUT TARI 2018
- SILENZIO RIFIUT TARI 2019
- SILENZIO RIFIUT TARI 2020 - SILENZIO RIFIUT TARI 2021
- SILENZIO RIFIUT TARI 2022
- SILENZIO RIFIUT TARI 2023
- SILENZIO RIFIUT TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1557/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 21 febbraio 2025,
Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento per la TARI, anni d'imposta dal 2015 al 2024, spiccati dal comune di Frascati, affidando il gravame ad un unico motivo.
Il comune di Frascati non ha spiegato difese.
Il ricorso in esame, formulato ai sensi dell'art. 10-quater della legge 7 luglio 2000, n. 212, come introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023,
n. 219, è inammissibile, considerato che ai sensi del comma 2 del ridetto art. 10-quater non sussiste alcun obbligo di annullamento dell'atto di imposizione, decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
Nella vicenda all'esame mentre è incontroverso che gli avvisi di pagamento notificati alla ricorrente sono tutti definitivi, quest'ultima non ha dimostrato, come era suo preciso onere, che non fosse decorso un anno dalla ridetta definitività, al momento del deposito presso l'ente impositore dell'istanza di annullamento in autotutela, avvenuto nell'ottobre del 2024.
Nulla sulle spese, considerato che l'amministrazione non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GI FI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI SE, Presidente e Relatore BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5183/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Frascati - Piazza G. Marconi N.3 00044 Frascati RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT TARI 2015
- SILENZIO RIFIUT TARI 2016
- SILENZIO RIFIUT TARI 2017
- SILENZIO RIFIUT TARI 2018
- SILENZIO RIFIUT TARI 2019
- SILENZIO RIFIUT TARI 2020 - SILENZIO RIFIUT TARI 2021
- SILENZIO RIFIUT TARI 2022
- SILENZIO RIFIUT TARI 2023
- SILENZIO RIFIUT TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1557/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 21 febbraio 2025,
Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento per la TARI, anni d'imposta dal 2015 al 2024, spiccati dal comune di Frascati, affidando il gravame ad un unico motivo.
Il comune di Frascati non ha spiegato difese.
Il ricorso in esame, formulato ai sensi dell'art. 10-quater della legge 7 luglio 2000, n. 212, come introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023,
n. 219, è inammissibile, considerato che ai sensi del comma 2 del ridetto art. 10-quater non sussiste alcun obbligo di annullamento dell'atto di imposizione, decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
Nella vicenda all'esame mentre è incontroverso che gli avvisi di pagamento notificati alla ricorrente sono tutti definitivi, quest'ultima non ha dimostrato, come era suo preciso onere, che non fosse decorso un anno dalla ridetta definitività, al momento del deposito presso l'ente impositore dell'istanza di annullamento in autotutela, avvenuto nell'ottobre del 2024.
Nulla sulle spese, considerato che l'amministrazione non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GI FI