Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2183
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per decorso dei termini

    Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 10-quater, comma 2, della legge n. 212/2000, in quanto non è stato provato che non fosse trascorso un anno dalla definitività degli atti impositivi al momento della presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela, avvenuta nell'ottobre 2024, a fronte di avvisi di pagamento definitivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2183
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2183
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo