Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori Alla udienza del 27/03/2025, lette le note di TS ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18569/2024 R.G. promossa da:
DI OT OR RITA [...]con il patrocinio dell'avv. GAMBARDELLA ALESSANDRO;
RICORRENTE
contro
:
INPS, in persona del legale rapp.p.t. CONTUMACE CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.08.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l'INPS. Deduceva d aver ottenuto omologa favorevole in data 3.4.2024 con il riconoscimento della percentuale del 74% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 20.07.2022. Deduceva, altresì, che dal mese di giugno 2024 l'Inps erogava regolarmente la prestazione ma che non aveva pagato gli arretrati dalla data della domanda fino al mese di maggio 2024 per un importo pari ad € 8.290,77, come quantificati nella comunicazione di liquidazione del 09/05/2024. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni : “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire i ratei di assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01/08/2022, essendo stato riconosciuta invalida nella misura del 74% in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Napoli del 03/04/2024 r.g.n. 15873/2023; condannare, per l'effetto, l'INPS, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei di assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01/08/2022 al 31/05/2024 pari alla somma di euro 8.290,77, con la maggiorazione degli interessi legali”. Benché ritualmente citato in giudizio l'Inps rimaneva contumace. All'udienza di trattazione scritta del 27.3.2025 la causa veniva decisa con la presente contestuale sentenza. La domanda è fondata;
risultano provati i requisiti socioeconomici . di incollocabilità al lavoro e reddituali (v. art. 12 della lg. 30.12.1991 n. 412 ). Dalla documentazione in atti risulta che dal mese di giugno 2024 l'Inps eroga alla ricorrente la prestazione ma non ha versato gli arretrati quantificati nel modelle TE08 in € 8290,77. Nulla in merito al pagamento è stato eccepito dall'Inps rimasto contumace. Pertanto l'Inps va condannato al
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dr.ssa Manuela Montuori, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità civile con decorrenza 01.08.2022, per l'effetto condanna l'Inps al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei di assegno di invalidità civile dal 01.08.2022 al 31.5.2024 pari alla somma di € 8290,77 oltre interessi legali come specificato in motivazione;
condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2000,00 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv. Gambardella Alessandro dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. Napoli, 27.3.2025 Il Giudice Dr.ssa Manuela Montuori