Sentenza 14 luglio 2006
Massime • 1
Nei confronti dei dipendenti dell'INPS in servizio alla data del 31 dicembre 1995 non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2120 cod. civ., subordinata all'opzione di cui all'art. 59 comma 56 della legge n.449 del 1997, richiamata nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e nell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 che ne ha ulteriormente differito la scadenza. Per i suddetti dipendenti dell'INPS trovano invece applicazione le regole specifiche del trattamento di fine servizio vigenti al momento della cessazione del rapporto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2006, n. 15998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15998 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI VALERIO, ELISABETTA LANZETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL AR, EC NC, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARNERI SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 88/03 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 25/03/03 R.G.N. 92/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/05 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato MERCANTI;
udito l'Avvocato DEL DUCA per delega PIETROPAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
La Corte d'Appello di Trento ha rigettato l'appello dell'INPS nei confronti di AR DA e RA CC, contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l'INPS a pagare al DA e al CC già dipendenti dell'Istituto, le rispettive somme di L. 20.060.000 e di L. 20.650.000, quale integrazione del trattamento di fine rapporto, in conseguenza della accertata computabilità ai fini di tale trattamento, della indennità di funzione e del salario di professionalità. Il primo giudice - con statuizione non impugnata dagli interessati - aveva invece rigettato la domanda rivolta a far riconoscere la computabilità dei medesimi emolumenti nella base di calcolo della pensione integrativa a carico del Fondo di previdenza. A fondamento della domanda il DA e il CC, premesso di essere stati dipendenti dell'NP inquadrati nella posizione ordinamentale C3, profilo funzionario di vigilanza, 8^ qualifica funzionale, e di aver ricevuto in tale posizione le due voci retributive sopra indicate, avevano dedotto che queste erano utili ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza in base all'articolo 15 del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale INPS, senza che in contrario, diversamente da quanto sostenuto dall'NP, potesse opporsi la necessità di una previa decisione in tal senso degli organi dell'ente o il richiamo di norme contrattuali, dovendosi invece applicare il principio generale di cui all'articolo 2120 c.c.. L'istituto aveva resistito sostenendo che ai fini del TFR potevano esser prese in considerazione solo le voci di retribuzione espressamente richiamate da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, mentre non era sufficiente che l'erogazione avesse carattere di fissità e continuità. L'Istituto aveva anche invocato l'autonomia per gli enti pubblici economici del potere di individuare le componenti retributive idonee a concorrere alla determinazione del t.f.r., indipendentemente dalla natura retributiva dell'emolumento e dal carattere fisso e continuativo della relativa erogazione. Per ciò che qui ancora rileva, premesso che l'INPS aveva addebitato alla sentenza di primo 1^ grado di aver considerato computabili gli emolumenti in questione stilla base dell'articolo 2120 c.c., senza tener conto della specialità del rapporto fra l'NP e i dipendenti, riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere 15 marzo 2000 n. 1004/99, la Corte di merito ha osservato che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - fra le quali l'NP - sono disciplinati dalle disposizioni del capo 1^, titolo 2^, libro 5^ c.c., dove è collocato l'articolo 2120 c.c.. D'altro canto, nel citato D.Lgs. n. 29 del 1993 non è contenuta alcuna norma specifica diretta a disciplinare i rapporti di lavoro dei dipendenti NP. Ne deriva - secondo la Corte d'appello - che occorre far richiamo ai criteri dettati dall'articolo 2120 c.c., come interpretato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tutti gli emolumenti corrisposti ai dipendenti con carattere di continuità e fissità, che siano erogati in dipendenza del rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del TFR.
L'applicazione di tale regola generale è resa possibile secondo il giudice del merito dalla circostanza che, in fatto, nel caso di specie non si può porre alcuna questione in ordine alla ripetitività delle voci stipendiali per cui è causa, non contestata nel giudizio di prime cure, e in ogni caso dimostrata dalla documentazione prodotta dagli appellanti buste-paga). Nè - secondo il giudice d'appello- assume rilievo il parere del Consiglio di Stato richiamato dall'NP, perché esso riguarda una fattispecie diversa, ossia la computabilità delle voci stipendiali suddette ai fini della determinazione della pensione integrativa a carico del fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego con l'NP. Tale computabilità è stata infatti esclusa dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto.
Del pari infondata è infine, secondo il giudice del merito, la doglianza dell'NP in ordine alla corresponsione sui crediti previdenziali riconosciuti agli appellati della svalutazione monetaria e degli interessi legali, componente essenziale del credito previdenziale e assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato.
L'INPS chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un ricorso fondato su due motivi, il primo dei quali ampio ed articolato.
AR DA e RA CC resistono con contro ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell'articolo 2120 c.c., della L. 9 marzo 1989, n. 88, articolo 15, comma 2, e degli articoli 5 e 34 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell'NP - Motivazione insufficiente e contraddittoria. Il motivo, sostenuto da una argomentazione molto diffusa, con utilizzazione di temi diversi per la verità non tutti illustrati con assoluta chiarezza, può comunque esser ridotto alle seguenti assunzioni fondamentali.
È erroneo ritenere,come ha fatto la Corte di merito, che agli impiegati NP in servizio - quali i resistenti - alla data del 31 marzo 1975 sia applicabile l'articolo 2120 c.c.. Infatti per essi il trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici non è quello previsto dalle norme codicistiche (articolo 2120 c.c.) ma quello indicato da specifiche norme di settore (L. n. 70 del 1975, articolo 13) ovvero - come nella specie - da disposizioni regolamentari (citato articolo 34 del Regolamento Fondo previdenza e quiescenza NP). Ciò si desume dalla previsione normativa contenuta nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (entrato in vigore il 30 maggio 2000) il quale ha reso obbligatorio il trattamento di fine rapporto, previsto dal cit. art. 2120 c.c., solo per il personale di nuova assunzione, la cui precisa definizione è stata data nel successivo D.P.C.M. 2 marzo 2001, dove è previsto che la disposizione si applichi solamente al personale entrato in servizio a partire dal 1 gennaio 2001. L'inapplicabilità dell'articolo 2120 c.c. è del resto argomentabile anche sulla base dell'Accordo quadro nazionale in materia di t.f.r. e previdenza complementare nel settore pubblico, sottoscritto il 29 luglio 1999 (e pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1999 n. 201).Ivi è precisato infatti che la disciplina dell'articolo 2120 c.c., si applica ai soli dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (anzi, dall'1 gennaio 2001, per effetto del successivo D.P.C.M. 2 marzo 2001) ed ai dipendenti già in servizio che - diversamente dai due intimati - abbiano optato per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, secondo le previsioni della L. n. 449 del 1997, articolo 59, comma 56. Le regole specifiche in materia di indennità di buonuscita che per i dipendenti NP in servizio alla data del 31 marzo 1975, quali i due intimati, costituisce il trattamento di fine rapporto (artt. 5 e 34 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego) non consentono di valutare ai fini di tale trattamento le due voci oggetto della controversia. Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Secondo dati di fatto non controversi i dipendenti di cui si tratta erano in servizio presso l'istituto da data anteriore al 31 marzo 1975 e sono stati collocati in quiescenza nel corso dell'anno 2000. Per quel che attiene alla disciplina del trattamento di fine rapporto occorre tener presente quale quadro generale di riferimento, alla data del collocamento a riposo, il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato in ultimo (rispetto alla data anzidetta) dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ed il successivo D.Lgs. (cd. correttivo) del 29 a ottobre 1990, n. 387. In tale testo, rilevano specificamente l'articolo 2, comma 2 (che, come detto, il giudice di merito ha ritenuto decisivo per la soluzione della controversia) ed il successivo articolo 72, comma 4.
La prima delle due disposizioni richiamate, per quanto ora rileva, stabilisce che "i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo 1^, titolo 2^, del libro 5^ c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto". Il comma 4 dell'articolo 72, dedicato secondo la rubrica alla "norma transitoria", prevede testualmente che: "in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto".
Vale notare che entrambe le dette disposizioni sono riprodotte senza modifiche, nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 69, comma 2, quest'ultimo dedicato anch'esso alle norme transitorie.
È appena da ricordare infine che fra le disposizioni del codice civile richiamate nel D.Lgs. n. 29 del 1993, articolo 2 è incluso l'articolo 2120 c.c., il quale reca la disciplina del trattamento di fine rapporto.
La prima conclusione che si deve trarre dalla lettura coordinata delle disposizioni richiamate è che la Corte territoriale, affermando che nella materia nessuna norma specifica è contenuta nel D.Lgs. n. 29 del 1993, onde deve farsi senz'altro richiamo ai criteri dettati dall'articolo 2120 c.c., è sicuramente incorsa in errore di diritto, essendovi invece una disposizione in materia che, in quanto dettata nello stesso decreto, prevale sul richiamo generale operato da quest'ultimo alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Occorre tuttavia verificare se tale errore abbia anche viziato la decisione, dal momento che il richiamo fatto dal decreto legislativo alla disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto potrebbe egualmente condurre all'applicazione della medesima normativa (l'art. 2120 c.c.) cui la sentenza ha avuto riguardo, precludendo così l'annullamento della sentenza, in applicazione dell'articolo 384 c.p.c., comma 2. È quindi necessario accertare, a tale specifico fine, se alla data del collocamento in quiescenza degli interessati le regole vigenti in materia di trattamento di fine rapporto comportassero l'applicazione della disposizione codicistica menzionata.
L'indagine può prendere le mosse dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare") il cui articolo 2, nei commi 5 e 7, detta in materia disposizioni riguardanti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche contemplati nel D.Lgs. n. 29 del 1993, articolo 1, assunti rispettivamente dal 1 gennaio 1996 ovvero già occupati alla data del 31 dicembre 1995. Per i primi è stabilito che "i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 c.c., in materia di trattamento di fine rapporto". Per i secondi sono rimesse alla contrattazione collettiva nazionale le modalità per l'applicazione della disciplina del trattamento in materia di fine rapporto.
In entrambe i casi, la disciplina di esecuzione è affidata ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri.
Si desume da tali disposizioni che solo per i lavoratori che sarebbero stati assunti nel corso del 1996 avrebbero trovato applicazione in base alla L. n. 335 del 1995 (risalente all'agosto 1995) le regole civilistiche in tema di trattamento di fine rapporto. La restrizione a tale categoria è giustificata dal rilievo che per gli altri, ossia per quelli già occupati alla data del 31 dicembre 1995, l'applicazione di tali regole è esplicitamente condizionata all'intervento della contrattazione collettiva nazionale. Una scelta di segno parzialmente diverso è tuttavia operata dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449 ("misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"). L'articolo 59, comma 56, di tale legge, mantenendo fermo quanto previsto dalle L. n. 335 del 1995 e successive modificazioni in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede tuttavia la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, collegando a tale opzione la destinazione alla previdenza complementare, peraltro con modalità da concordare con le sezioni sindacali, di una quota pari all'1,5% dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio. Con la legge in esame l'area dei lavoratori cui possono applicarsi le norme sul trattamento di fine rapporto diviene più ampia, ma sulla base di una specifica opzione individuale. Di tale opzione si occupa quindi il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, che nell'articolo 1, dedicato al trattamento di fine rapporto, detta norme sulle modalità per il suo esercizio e sugli effetti che ne derivano per i dipendenti "che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato al regime di trattamento di fine rapporto". Vale ricordare che a tale primo decreto ha fatto seguito un secondo decreto, del 2 marzo 2001, quindi successivo alla conclusione del rapporto di lavoro degli attuali resistenti, il quale comunque ha modificato il precedente decreto nella seconda parte dedicata ai fondi pensione, lasciando immutata la prima.
Sul piano collettivo, infine, il 29 luglio 1999 è stato stipulato l'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, il cui articolo 2, sposta in definitiva ancor più innanzi nel tempo l'applicazione dell'articolo 2120 c.c., limitandola ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM, previsto nella L. n. 335 del 1995, commi 6 e 7, ed estendendo invece ai dipendenti assunti dal 1 gennaio 1996 (ai quali, come detto, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 5, si sarebbe dovuto applicare senz'altro la normativa di cui all'articolo 2120 c.c.) la disciplina prevista per quelli in servizio al 31 dicembre 1995. Per tutti i dipendenti ai quali non si applica automaticamente la disciplina sul trattamento di fine rapporto, lo stesso articolo, nel comma 3, prevede l'opzione cui s'è accennato, facendone slittare il termine sino alla scadenza del quadriennio contrattuale 1998/2001 salvo ulteriore proroga. La disposizione contrattuale ha cura di ribadire inoltre che "per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio". Dall'insieme di tali disposizioni emerge con chiarezza che nella presente controversia l'applicazione ai due dipendenti interessati dell'art. 2120 c.c., richiederebbe quale presupposto l'esercizio da parte degli stessi dell'opzione più volte richiamata. Poiché essa costituisce elemento per il sorgere del loro diritto al trattamento di fine rapporto secondo le regole civilistiche, essi avrebbero dovuto dedurre e provare di averla effettuata, cosa che non hanno fatto. Nè in senso contrario può valere la considerazione, ribadita dai resistenti nella note difensive, che il sistema disegnato dall'Accordo non ha trovato concreta attuazione. Infatti, posto che le norme, prima di legge e poi di contratto collettivo, subordinano per una determinata categoria di dipendenti l'applicazione del regime del trattamento di fine rapporto ad una opzione, il non aver potuto effettuarla (ciò che sembra si voglia dire con il rilievo della pratica inattuazione del sistema) potrà esser, semmai, una ragione di danno, ma non surrogherà certo l'elemento mancante alla fattispecie costituiva del diritto di vedersi applicare il suddetto regime.
In conclusione, nei confronti degli attuali resistenti vanno applicate le regole specifiche del trattamento di fine servizio, vigenti per i dipendenti NP al momento della cessazione del rapporto, derivanti anche da fonti regolamentari interne che non possono esser direttamente conosciute da questa Corte, e la cui interpretazione è il presupposto per la successiva applicazione del regime legale.
Poiché, peraltro, la sentenza impugnata, muovendo dalle non condivisibili premesse delle quali si è detto, non ha esaminato compiutamente il contenuto di tali regole confrontandolo con la fattispecie concretamente dedotta in causa, al fine di accertare la computabilità o no delle indennità oggetto della controversia, tale compito dovrà esser assolto dal giudice di rinvio. In accoglimento, nei limiti anzidetti, del primo motivo di ricorso, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altro giudice di appello il quale riesaminerà la questione sulla base del principio per cui "Nei confronti dei dipendenti dell'INPS in servizio alla data del 31 dicembre 1995 non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2120 cod. civ., subordinata alla opzione di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 56, richiamata nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e nell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 che ne ha ulteriormente differito la scadenza. Per i suddetti dipendenti dell'INPS trovano invece applicazione le regole specifiche del trattamento di fine servizio vigenti al momento della cessazione del rapporto".
Il secondo motivo di ricorso, con cui è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, articolo 24, comma 36 - motivazione omessa e o insufficiente, addebitandosi alla sentenza di aver condannato l'NP a corrispondere sulle differenze retributive anche la rivalutazione e gli interessi benché fosse stata esplicitamente richiesta l'applicazione della L. n. 724 del 1994, articolo 24, comma 36, è assorbito. Il giudice di rinvio provvederà
anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso;
assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Venezia, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006