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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Sezione Fallimentare Ufficio di Cosenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Carmen Misasi giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE sul ricorso n. 109-1/2025 PU proposto da
“ ” n. 48/2024 LG, Parte_1 Parte_2
in persona del curatore dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Valerie Stella De Parte_3
Caro Giordanelli, ed elettivamente domiciliata presso la stessa, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
Società di fatto costituita da e Parte_2 Parte_2 Controparte_1
, nonché nei confronti della socia illimitatamente
[...] Parte_4
, in persona del liquidatore p.t., con C.da Piano Monello 3/A, (P. IVA
[...] CP_2
) P.IVA_1
INTIMATE CONTUMACI
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2029, la Curatela della Liquidazione Giudiziale
[...]
” chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Parte_2
della supersocietà di fatto costituita dalle società e Parte_2 [...]
, nonché nei confronti delle singole società da considerarsi socie Controparte_1 2
illimitatamente responsabili, ritenendo sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
In subordine veniva richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
. Controparte_1
Nel corso del procedimento unitario sono stati acquisiti i prospetti delle pendenze verso l'erario e verso l'INPS della resistente, sono stati inoltre richieste all'Agenzia delle Entrate le relative dichiarazioni dei redditi presentate;
All'udienza del 06/11/2025 compariva unicamente la ricorrente e, verificata la regolarità delle notifiche, la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
La precedente legge fallimentare all'art.. 147 prevedeva che “se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulti l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il Tribunale su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi” (comma 4) e “allo stesso modo si procede qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”
(comma 5).
Il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza ha mutuato tale disciplina all'art 256, deve quindi ritenersi applicabile, anche allo stato attuale, l'elaborazione giurisprudenziale rispetto ai requisiti e alle circostanze che devono sussistere per riconoscere la c.d. società e super società di fatto.
Come chiarito ormai pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità – cfr. tra le più recenti Cass.
11.6.2019, n. 15620 - l'art. 147, L. Fall., comma 5, trovava applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) – non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito (cd affectio societatis). 3
La più recente giurisprudenza ha statuito che, una volta accertata l'esistenza di una società di fatto occorre “ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile
l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
6030 del 04/03/2021). Chiaramente tale insolvenza va verificata in ordine alla complessiva capacità economica della super società di fatto.
Gli indici rivelatori della sussistenza di una super società di fatto, sono stati elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nel corso del tempo (cfr. Corte d'Appello di Caltanissetta del
28/07/2014; Cass. Civ. sent. n.23344/2010; Cass. Civ. SS.UU. n. 2243/2012 e Cass. Civ. Sent. n.
8981/2016), non essendovi chiaramente un previo accordo scritto tra i soci.
Tra gli elementi indiziari, ricavabili anche dalla previsione dell'art. 2247 c.c. vi sono senz'altro l'identità della sede legale, amministrativa ed operativa, l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'identità della compagine sociale, la commistione patrimoniale fra le società e il perseguimento di un comune interesse o da manifestazioni esteriori che, pur giustificabili alla luce del rapporto di coniugio o di parentela eventualmente esistenti tra i soci, siano rivelatrici, per il loro carattere di sistematicità e concludenza, delle componenti del rapporto societario, ad esempio rapporti di finanziamento e di garanzia che siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento degli scopi sociali (Cass. 28.10.2019, n. 27541).
In tema di prova, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4385 del 2023 ha ribadito : “la giurisprudenza di questa corte (cfr. ex aliis Cass. 19234 del 2020) è ormai consolidata nell'opinare che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). In altri termini, la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale”. 4
Venendo al caso di specie, la curatela ricorrente ha individuato una serie di indici rilevatori dell'esistenza della super società di fatto tra la e la Parte_2 Parte_2 [...]
. Controparte_1
In primo luogo, le attività concretamente esercitate da Parte_2 Parte_5
già per quanto descritto negli oggetti sociali, appaiono complementari e presentano profili di
[...]
sovrapposizione.
Risulta, infatti, che ha per oggetto sociale la “fabbricazione di cisterne, Parte_2
serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione”, nonché la
“fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco”, mentre svolge l'attività di “fabbricazione di macchine per l'industria Controparte_1
alimentare, delle bevande e del tabacco” e di “realizzazione, sviluppo, commercio e manutenzione di sistemi elettrici ed elettronici di controllo”.
In particolare, si occupava della componentistica metallica (serbatoi, contenitori), Parte_2
mentre EG Alimentare sviluppava i sistemi di controllo elettronici, configurando così una filiera produttiva unitaria.
In concreto, poi, le attività venivano esercitate nella medesima sede produttiva sita in contrada
Imperatore a Bisignano (CS), suddivisa su più sub, di cui una parte rilevante risulta essere di proprietà esclusiva della Parte_2
Tale stabilimento è stato utilizzato in modo continuativo e promiscuo dalle due società e
[...]
tra, per oltre sei anni non ha versato alcun canone di locazione, pur essendo stato Controparte_1
sottoscritto e registrato un contratto di locazione registrato per canone annuo pari a € 36.000,00 oltre
IVA. Solo dopo l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della la Parte_2
curatrice provvedeva a diffidare formalmente la società ancora in bonis per il pagamento dei canoni ancora dovuti per un importo totale di € 293.460,00.
Si deve rilevare, inoltre, come le società siano state effettivamente gestite e amministrate dalla stessa persona, il sig. in collaborazione con i suoi familiari, in particolare la sorella, sig.ra Controparte_3
, e la moglie, sig.ra . Parte_6 Parte_7
Come risulta dalla visura camerale il sig. rivesitiva formalmente la carica di Controparte_3
amministratore unico e socio al 97% di mentre dal 28 maggio 2024 risulta essere Parte_2
anche liquidatore della Controparte_1 5
La IG.ra , invce, nel corso del tempo, è stata socia al 50% di Parte_6 [...]
e socia al 3% di nel 2019. Controparte_1 Parte_2
La IG.ra , risulta essere sin dal 2017 socia al 100% della EG Alimentare, avendone Parte_7
acquisito le quote precedentemente detenute da . Parte_6
Non vi è dubbio che l'identità dei soggetti, nonché i vincoli familiari che li legano, che compongono le compagini societarie e amministrative delle due società rivelano un'affectio societatis attestante la permanenza del vincolo sociale e l'unitarietà della strategia imprenditoriale.
Non mancano inoltre elementi che indichino come di fronte ai terzi vi sia una commistione fra le due società. Tale circostanza, ben evidenziata nella sentenza della Corte di Cassazione n. 4385 del 2023 ( “la società di fatto, ancorché non esistente nei rapporti fra i soci, può apparire esistente di fronte a terzi, quando due o più persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, in modo che i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della società. In tale ipotesi, soccorre la tutela della buona fede dei terzi, per il principio dell'apparenza del diritto in virtù del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse”), risulta emergere chiaramente nella vicenda che ha coinvolto la società Controparte_4
Come illustrato nella istanza di rivendica ex art. 210 CCII presentata dalla nella liquidazione CP_4
giudiziale la quale pur avendo stipulato dei contratti con la sola EG Alimentare Parte_2
(principalmente un contratto di appalto del 2023 per la costruzione di un macchinario denominato “Skid
Gasification”) e detenendo alcuni beni per l'esecuzione dei lavori presso quest'ultima, se li era visti pignorare per una esecuzione immobiliare iniziata nei confronti delle vista la Parte_2
promiscuità dei beni fra le due società.
Anche tale episodio lascia ritenere che le due società operassero come soggetto imprenditoriale unitario, ricorrendo, pertanto, una percezione unitaria del soggetto economico da parte dei terzi, che è indice sintomatico dell'esteriorizzazione del vincolo sociale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 63/2024).
Infine, la ricorrente ha evidenziato come vi fossero ampie commistioni a livello finanziario e bancario fra le due società .
Dall'analisi dei conto corrente della son emersi diversi bonifici in uscita ( solo Parte_2 Parte_2
dal conto acceso presso la presso la BCC – n. 1620 per un ammontare di € 86.295,3) eseguiti in favore di , con causali generiche o non pertinenti, quali ad esempio “acconto” e Controparte_1
“prestito”, e non corrispondenti a specifiche obbligazioni contrattuali documentate. La circostanza 6
risulta ancor più anomala se si considera che l'affitto del capannone industriale da pare di alla EG Alimentare avrebbe dovuto semmai comportare un flusso Parte_2
finanziario opposto.
Tale dato denota una circolazione di risorse priva di formalizzazione contabile che son uno dei più importanti indici dell'esistenza di una supersocietà di fatto.
Per quanto concerne lo stato di insolvenza esso può agevolmente desumersi sia per quanto concerne la sola EG Alimentare, sia per quanto concerne la super società di fatto che forma unitamente alla già in liquidazione giudiziale. Parte_2
In particolare, EG Alimentare annovera debiti già solo verso la ricorrente per € 293.460,00, un passivo di bilancio risultante dall'ultimo bilancio presentato nel 2022 di € 2.032.295,00 ed infine un debito verso l'erario di oltre 780.000,00 euro, dati che ha fronte di immobilizzazioni pari a nemmeno 400.000,00 uro fanno presumere che la società, nonostante lo stato di liquidazione, non sia in alcun modo in grado di ripianare i propri debiti.
Inoltre, la difesa della ricorrente, non ha mancato di evidenziare che è possibile stimare in via prudenziale un passivo complessivo riconducibile alla supersocietà di fatto tra Parte_2
e pari a non meno di € 5.417.142,62, (somma che scaturisce Controparte_1
dall'aggregazione dei debiti accertati e di quelli verosimilmente maturati a vario titolo dalle due entità), che rende chiaramente evidente il grave squilibrio economico-finanziario accumulato nel tempo dalle due società
In accoglimento del ricorso deve, pertanto, essere dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto costituita da e nonché dei Parte_2 Controparte_1
soci illimitatamente responsabili e Parte_2 Controparte_1
In ragione del mutamento del titolo dell'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2
(nei confronti della quale oggi deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale
[...]
quale socia occulta di una riconosciuta società di fatto) va revocata l'apertura della liquidazione giudiziale a diverso titolo già pronunciato, senza alcuna conseguenza, né ex tunc né ex nunc sugli effetti già prodottisi (Cass. 3621/2016).
Viene nominato del curatore del fallimento della società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili la dott.ssa già curatore del fallimento della Parte_3 Parte_2 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, collegio fallimentare, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla curatela Fallimentare della così provvede: Parte_2
1. Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società di fatto tra e nonché dei soci illimitatamente Parte_2 Controparte_1
responsabili e Parte_2 Controparte_1
2. Revoca, mantenendone immutati gli effetti senza soluzione di continuità, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quale autonoma imprese Parte_2
commerciale;
3. Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Marzia Maffei;
4. Nomina curatore la dott.ssa con invito ad accettare l'incarico entro due giorni Parte_3
dalla comunicazione della nomina;
5. Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
6. Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI;;
7. dispone che il curatore proceda, secondo l'art. 193 CCII. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura 8
civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
8. Fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo il giorno 1/04/2026 ore 10:15 davanti al
Giudice Delegato (presso il palazzo di Giustizia, piano primo);
9. Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
10. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
11. Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
12. Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
13. Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
14. Dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariarosaria Savaglio dott.ssa Rosangela Viteritti