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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40039/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40039/2023
Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1 ATTORE/I
e
MORIMONDO 26 MILANO Controparte_1 CONVENUTO/I
***
Oggi 26 giugno 2025 ad ore 11 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...] l'avv. NUNZIATA NICOLA e Per Parte_1 Controparte_1 VIA MORIMONDO 26 MILANO l'avv. MACRI' GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. Maccagni
[...] Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 17,39 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40039/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA NICOLA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. PETROSINO VALERIO ( ) VIA CORRIDONI, 11 20122 MILANO;
, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA F. CORRIDONI, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. NUNZIATA NICOLA
ATTORE/I
contro
VIA MORIMONDO 26 MILANO (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. MACRI' GIUSEPPE e dell'avv. CAIONE MARCO ANDREA P.IVA_2
( ) VIA D'ORSENIGO, 22 20135 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA D'ORSENIGO, C.F._2
22 20135 MILANO presso il difensore avv. MACRI' GIUSEPPE
CONVENUTO/I
pagina 2 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, la seguito di Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Milano, che, in data 27.7.2023, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Milano- ha convenuto in giudizio il sito in Milano, via Morimondo n. Controparte_1
26, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere l'efficacia della deliberazione assembleare del 6 luglio 2022, assunta dal Controparte_2
[..
Milano, e dei relativi riparti di spese, ivi impugnata, per i motivi esposti in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportati Nel merito, in via principale dichiarare l'invalidità, la nullità e/o annullare e privare di efficacia giuridica la deliberazione assembleare del 6 luglio 2022, assunta dal
[...]
, Milano, per i motivi esposti in narrativa, che ivi si intendono integralmente Controparte_2
riportati Nel merito, in via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, dichiarare l'attrice esonerata, in tutto e/o in parte, da qualsiasi forma di contribuzione relativa ai lavori supra indicati per i motivi esposti in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportati In via istruttoria con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento pagina 3 di 9 processuale di controparte In ogni caso Con vittoria di spese e onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL CP_1
MERITO 1. Rigettare le domande avversarie come formulate poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare la validità della delibera impugnata. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di legge di ulteriormente dedurre, produrre e indicare a teste. IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, sia per il primo che per il secondo grado che per la fase di mediazione, comprese le spese della fase di mediazione obbligatoria”.
Alla prima udienza, previa rinuncia di parte attrice all'istanza di sospensione della delibera impugnata, venivano assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Depositate le memorie, alla udienza del 16.9.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.1.2025 parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “In via preliminare sospendere l'efficacia della deliberazione assembleare del 6 luglio 2022, assunta dal
[...]
, Milano, e dei relativi riparti di spese, ivi impugnata, Controparte_2
per i motivi esposti in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportati Nel merito, in via principale dichiarare l'invalidità, la nullità e/o annullare e privare di efficacia giuridica la deliberazione assembleare del 6 luglio 2022,
assunta dal , Milano, per i motivi esposti Controparte_2
in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportati Nel merito, in via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, dichiarare l'attrice esonerata, in tutto e/o in parte,
da qualsiasi forma di contribuzione relativa ai lavori supra indicati per i motivi esposti in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportati In via istruttoria con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare,
precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte In ogni caso Con vittoria di spese e onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
pagina 4 di 9 Parte convenuta precisava invece le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, come segue: “NEL MERITO 1. Rigettare le domande avversarie come formulate poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare la validità della delibera impugnata. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di legge di ulteriormente dedurre, produrre e indicare a teste. IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, sia per il primo che per il secondo grado che per la fase di mediazione, comprese le spese della fase di mediazione obbligatoria”.
La causa veniva così rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note conclusive. All'esito della discussione all'udienza del 26.6.2025 la causa viene decisa con la presene sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 6.10.2022 per mancata adesione del , e CP_1
che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Deve altresì darsi atto che a seguito di rinuncia alla domanda di sospensiva della delibera, anche se reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sulla stessa nulla dovrà statuirsi .
Nel merito l'attrice lamenta l'invalidità della delibera del 6.7.2022 , (alla quale votava contro mediante apposito delegato) con la quale l'assemblea del convenuto deliberava al punto 1 dell'odg l'approvazione del CP_1
rendiconto consuntivo della gestione 2021 e del relativo riparto ove le veniva imputata la quota pari ad 1\3 delle
CP_ spese richiesta a titolo di rimborso dal condomino per il rifacimento del terrazzo di uso esclusivo dello
CP_ stesso . CP_2
In particolare parte attrice lamenta:
- la violazione dei criteri di riparto avendo l'assemblea applicato l'art. 1126 c.c. anzicchè ex art. 1123 c.c. per essere il terrazzo proprietà comune come previsto all'art.
8.3 del regolamento che dispone “Sono di proprietà
comune le coperture dell'edificio salvo che diversamente risulti dai singoli contratti di compravendita”
- La violazione dell'articolo 4 comma 2 del regolamento per non aver provato la necessità e l'urgenza della spesa
Dalla documentazione in atti è risultato provato e comunque non contestato che:
pagina 5 di 9 -l'attrice è proprietaria di un immobile posto al piano terra del convenuto;
CP_2
CP_
- al di sopra della sua unità immobiliare è situata l'unità immobiliare del sig. disposta su due livelli con il secondo e ultimo livello con terrazza;
- detta terrazza funge da copertura dell'edificio ove sono ubicate le tre unità immobiliari di cui una dell'attore e due del Controparte_4
- Il convenuto è dotato di regolamento condominiale la cui opponibilità tra le parti non è contestata;
CP_2
- il regolamento condominiale prevede all'art. 8.3 “Sono di proprietà comune le coperture dell'edificio salvo che diversamente risulti dai singoli contratti di compravendita”;
- il regolamento condominiale prevede all'art.
4.2 Evitato il singolo condomino fare riparazioni delle parti e impianti comuni se non nel caso di assoluta e urgente necessità. In tal caso dovrà notificare gli estremi delle intrapresa opera o riparazione all'amministratore ogni suo diritto al rimborso sarà subordinato al riconoscimento dell'urgenza e della necessità dei lavori da parte dell'assemblea”
CP_
- nel 2019 l'immobile posto al piano primo del sig. ha subito infiltrazioni provenienti dal detto terrazzo del secondo piano.
- nel luglio 2020 sono state eseguite opere di ripristino della copertura di detto terrazzo (doc 1 attore) di cui viene chiesto il contributo pari ad 1\3 a parte attrice della spesa di rifacimento guaina.
Vi è contrasto tra le parti, ai fini della ripartizione delle spese di rifacimento della copertura, in merito alla qualifica del terrazzo in quanto parte attrice ne deduce la proprietà comune al mentre il CP_2 CP_1
si difende deducendo che il terrazzo dal quale sono pervenute le infiltrazioni e le perdite nella sottostante cucina
CP_ dell'immobile di proprietà del signor è di proprietà e non di uso esclusivo del medesimo.
Come noto per consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità concorrente del con il CP_2
proprietario o usuario esclusivo di un lastrico solare o di una terrazza a livello, per i danni da infiltrazione nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., suppone che il lastrico o la terrazza -
indipendentemente dalla sua proprietà o dal suo uso esclusivo -, per i suoi connotati strutturali e funzionali,
pagina 6 di 9 svolga funzione di copertura del fabbricato, ovvero di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari (arg.da Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7449; Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449).
L'obbligo del di concorrere al risarcimento dei danni da infiltrazioni cagionate dal lastrico solare o CP_2
dalla terrazza a livello che non sia comune, ex art. 1117 c.c., a tutti i condomini, è quindi correlato all'accertamento in concreto di tale funzione di copertura dell'intero edificio, o della parte di esso cui il bene
«serve», in quanto superficie terminale del fabbricato. Perché si abbia una terrazza a livello, equiparata al lastrico solare anche ai fini dell'art. 1126 c.c. (e dunque perché alla sua manutenzione siano tenuti tutti i condomini cui essa funge da copertura), è indispensabile che la terrazza consista in una superficie scoperta, posta al sommo di alcuni vani, ma non necessariamente alla sommità dell'intero fabbricato,
e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente,
destinata perciò tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto, e soprattutto, a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale rappresenta una proiezione verso l'esterno, ben potendo rivestire tali caratteristiche, pertanto, la terrazza a livello incassata nel corpo del fabbricato (cfr. Cass.
Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913).
CP_ Appare accertato in fatto nel caso in esame che causa delle infiltrazioni nella proprietà del era la terrazza a livello sovrastante il primo piano di proprietà esclusiva, terrazza incassata nel corpo nel febbricato, che ha pacificamente la funzione di copertura e protezione dell'edificio e che copre metà del sottostante edificio, ovvero tutti e due i piani sottostanti, quindi anche quello dell'attrice.
Consegue quindi che non rileva ai fini del decidere se il terrazzo fosse di proprietà o ad uso esclusivo, atteso che per la valutazione della legittimità della ripartizione effettuata è necessario accertare, come è accertato , se questa funga da copertura dell'edificio . Ed infatti “In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello,
agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione come nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., altresì la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e pagina 7 di 9 funzionalmente, e sia destinata perciò tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata. (Cass 35316\21).
Pertanto, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, deve ritenersi legittima la ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 1126 c.c. atteso che ““In materia di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare, il la cui unità immobiliare si sviluppa su due livelli, il cui piano superiore fruisce del calpestio CP_2
sul lastrico solare e il cui piano inferiore gode della funzione di copertura, è tenuto, in sede di riparto interno, a partecipare alla spesa, ai sensi dell'art. 1126 c.c., per un terzo quale utente esclusivo del terrazzo e per due terzi in proporzione del valore millesimale dell'unità sita nella colonna sottostante al lastrico, avendosi riguardo,
quanto a quest'ultimo valore, non già all'intero valore millesimale attribuito all'appartamento, bensì soltanto a quello rappresentativo della superficie che trae utilità dalla copertura del lastrico sovrastante” (Cass 1451\14) :
CP_ tenuto conto che 1\3 della spesa deve essere attribuita al quale proprietario dell'immobile ove è posto il
CP_ terrazzo, quanto ai residui 2\3 competono ai proprietari degli immobili sottostanti che sono solo il e parte attrice.
Consegue che il motivo di impugnazione deve essere disatteso con assorbimento di quello relativo alla dedotta violazione dell'art.
8.3. del regolamento.
Quanto all'ulteriore motivo di impugnazione, parte attrice lamenta la violazione dell'art.
4.2 del regolamento ritenendo quindi illegittimo il rimborso richiesto dal per non aver provato la necessità e CP_4
l'urgenza della spesa.
Fermo che è noto che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può
estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì
evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro della legittimità: tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere,
ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889/2001; Cass. n. 19457/2005), nella specie in esame non può essere pagina 8 di 9 contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere approvato la spesa di rifacimento della copertura, posto che l'assemblea ha avuto modo di valutare l'utilità e l'urgenza delle opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni che danneggiavano l'appartamento sottostante e che tali infiltrazioni erano dovute al cattivo stato di conservazione del terrazzo, che fungeva da copertura anche per le unità immobiliari sottostanti.
Consegue il rigetto anche di questo motivo di impugnazione.
Ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio ancorchè volta in via subordinata, rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936
del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
La materia trattata, l'attività processuale svolta e l'esito del giudizio giustificano la condanna della attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che vengono liquidate come da dispositivo, CP_1
tenuto conto dei parametri di cui al DM 55\14.
La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• Rigetta le domande di parte attrice
• condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite e di mediazione in favore di parte Convenuta che liquida in €.8.000,00 per compensi oltre oneri di legge e rimborso spese forfettario.
• Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 26.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 9 di 9
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40039/2023
Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1 ATTORE/I
e
MORIMONDO 26 MILANO Controparte_1 CONVENUTO/I
***
Oggi 26 giugno 2025 ad ore 11 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...] l'avv. NUNZIATA NICOLA e Per Parte_1 Controparte_1 VIA MORIMONDO 26 MILANO l'avv. MACRI' GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. Maccagni
[...] Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 17,39 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40039/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA NICOLA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. PETROSINO VALERIO ( ) VIA CORRIDONI, 11 20122 MILANO;
, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA F. CORRIDONI, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. NUNZIATA NICOLA
ATTORE/I
contro
VIA MORIMONDO 26 MILANO (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. MACRI' GIUSEPPE e dell'avv. CAIONE MARCO ANDREA P.IVA_2
( ) VIA D'ORSENIGO, 22 20135 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA D'ORSENIGO, C.F._2
22 20135 MILANO presso il difensore avv. MACRI' GIUSEPPE
CONVENUTO/I
pagina 2 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, la seguito di Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Milano, che, in data 27.7.2023, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Milano- ha convenuto in giudizio il sito in Milano, via Morimondo n. Controparte_1
26, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere l'efficacia della deliberazione assembleare del 6 luglio 2022, assunta dal Controparte_2
[..
Milano, e dei relativi riparti di spese, ivi impugnata, per i motivi esposti in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportati Nel merito, in via principale dichiarare l'invalidità, la nullità e/o annullare e privare di efficacia giuridica la deliberazione assembleare del 6 luglio 2022, assunta dal
[...]
, Milano, per i motivi esposti in narrativa, che ivi si intendono integralmente Controparte_2
riportati Nel merito, in via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, dichiarare l'attrice esonerata, in tutto e/o in parte, da qualsiasi forma di contribuzione relativa ai lavori supra indicati per i motivi esposti in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportati In via istruttoria con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento pagina 3 di 9 processuale di controparte In ogni caso Con vittoria di spese e onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL CP_1
MERITO 1. Rigettare le domande avversarie come formulate poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare la validità della delibera impugnata. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di legge di ulteriormente dedurre, produrre e indicare a teste. IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, sia per il primo che per il secondo grado che per la fase di mediazione, comprese le spese della fase di mediazione obbligatoria”.
Alla prima udienza, previa rinuncia di parte attrice all'istanza di sospensione della delibera impugnata, venivano assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Depositate le memorie, alla udienza del 16.9.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.1.2025 parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “In via preliminare sospendere l'efficacia della deliberazione assembleare del 6 luglio 2022, assunta dal
[...]
, Milano, e dei relativi riparti di spese, ivi impugnata, Controparte_2
per i motivi esposti in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportati Nel merito, in via principale dichiarare l'invalidità, la nullità e/o annullare e privare di efficacia giuridica la deliberazione assembleare del 6 luglio 2022,
assunta dal , Milano, per i motivi esposti Controparte_2
in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportati Nel merito, in via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, dichiarare l'attrice esonerata, in tutto e/o in parte,
da qualsiasi forma di contribuzione relativa ai lavori supra indicati per i motivi esposti in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportati In via istruttoria con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare,
precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte In ogni caso Con vittoria di spese e onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
pagina 4 di 9 Parte convenuta precisava invece le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, come segue: “NEL MERITO 1. Rigettare le domande avversarie come formulate poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare la validità della delibera impugnata. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di legge di ulteriormente dedurre, produrre e indicare a teste. IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, sia per il primo che per il secondo grado che per la fase di mediazione, comprese le spese della fase di mediazione obbligatoria”.
La causa veniva così rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note conclusive. All'esito della discussione all'udienza del 26.6.2025 la causa viene decisa con la presene sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 6.10.2022 per mancata adesione del , e CP_1
che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Deve altresì darsi atto che a seguito di rinuncia alla domanda di sospensiva della delibera, anche se reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sulla stessa nulla dovrà statuirsi .
Nel merito l'attrice lamenta l'invalidità della delibera del 6.7.2022 , (alla quale votava contro mediante apposito delegato) con la quale l'assemblea del convenuto deliberava al punto 1 dell'odg l'approvazione del CP_1
rendiconto consuntivo della gestione 2021 e del relativo riparto ove le veniva imputata la quota pari ad 1\3 delle
CP_ spese richiesta a titolo di rimborso dal condomino per il rifacimento del terrazzo di uso esclusivo dello
CP_ stesso . CP_2
In particolare parte attrice lamenta:
- la violazione dei criteri di riparto avendo l'assemblea applicato l'art. 1126 c.c. anzicchè ex art. 1123 c.c. per essere il terrazzo proprietà comune come previsto all'art.
8.3 del regolamento che dispone “Sono di proprietà
comune le coperture dell'edificio salvo che diversamente risulti dai singoli contratti di compravendita”
- La violazione dell'articolo 4 comma 2 del regolamento per non aver provato la necessità e l'urgenza della spesa
Dalla documentazione in atti è risultato provato e comunque non contestato che:
pagina 5 di 9 -l'attrice è proprietaria di un immobile posto al piano terra del convenuto;
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- al di sopra della sua unità immobiliare è situata l'unità immobiliare del sig. disposta su due livelli con il secondo e ultimo livello con terrazza;
- detta terrazza funge da copertura dell'edificio ove sono ubicate le tre unità immobiliari di cui una dell'attore e due del Controparte_4
- Il convenuto è dotato di regolamento condominiale la cui opponibilità tra le parti non è contestata;
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- il regolamento condominiale prevede all'art. 8.3 “Sono di proprietà comune le coperture dell'edificio salvo che diversamente risulti dai singoli contratti di compravendita”;
- il regolamento condominiale prevede all'art.
4.2 Evitato il singolo condomino fare riparazioni delle parti e impianti comuni se non nel caso di assoluta e urgente necessità. In tal caso dovrà notificare gli estremi delle intrapresa opera o riparazione all'amministratore ogni suo diritto al rimborso sarà subordinato al riconoscimento dell'urgenza e della necessità dei lavori da parte dell'assemblea”
CP_
- nel 2019 l'immobile posto al piano primo del sig. ha subito infiltrazioni provenienti dal detto terrazzo del secondo piano.
- nel luglio 2020 sono state eseguite opere di ripristino della copertura di detto terrazzo (doc 1 attore) di cui viene chiesto il contributo pari ad 1\3 a parte attrice della spesa di rifacimento guaina.
Vi è contrasto tra le parti, ai fini della ripartizione delle spese di rifacimento della copertura, in merito alla qualifica del terrazzo in quanto parte attrice ne deduce la proprietà comune al mentre il CP_2 CP_1
si difende deducendo che il terrazzo dal quale sono pervenute le infiltrazioni e le perdite nella sottostante cucina
CP_ dell'immobile di proprietà del signor è di proprietà e non di uso esclusivo del medesimo.
Come noto per consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità concorrente del con il CP_2
proprietario o usuario esclusivo di un lastrico solare o di una terrazza a livello, per i danni da infiltrazione nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., suppone che il lastrico o la terrazza -
indipendentemente dalla sua proprietà o dal suo uso esclusivo -, per i suoi connotati strutturali e funzionali,
pagina 6 di 9 svolga funzione di copertura del fabbricato, ovvero di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari (arg.da Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7449; Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449).
L'obbligo del di concorrere al risarcimento dei danni da infiltrazioni cagionate dal lastrico solare o CP_2
dalla terrazza a livello che non sia comune, ex art. 1117 c.c., a tutti i condomini, è quindi correlato all'accertamento in concreto di tale funzione di copertura dell'intero edificio, o della parte di esso cui il bene
«serve», in quanto superficie terminale del fabbricato. Perché si abbia una terrazza a livello, equiparata al lastrico solare anche ai fini dell'art. 1126 c.c. (e dunque perché alla sua manutenzione siano tenuti tutti i condomini cui essa funge da copertura), è indispensabile che la terrazza consista in una superficie scoperta, posta al sommo di alcuni vani, ma non necessariamente alla sommità dell'intero fabbricato,
e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente,
destinata perciò tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto, e soprattutto, a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale rappresenta una proiezione verso l'esterno, ben potendo rivestire tali caratteristiche, pertanto, la terrazza a livello incassata nel corpo del fabbricato (cfr. Cass.
Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913).
CP_ Appare accertato in fatto nel caso in esame che causa delle infiltrazioni nella proprietà del era la terrazza a livello sovrastante il primo piano di proprietà esclusiva, terrazza incassata nel corpo nel febbricato, che ha pacificamente la funzione di copertura e protezione dell'edificio e che copre metà del sottostante edificio, ovvero tutti e due i piani sottostanti, quindi anche quello dell'attrice.
Consegue quindi che non rileva ai fini del decidere se il terrazzo fosse di proprietà o ad uso esclusivo, atteso che per la valutazione della legittimità della ripartizione effettuata è necessario accertare, come è accertato , se questa funga da copertura dell'edificio . Ed infatti “In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello,
agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione come nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., altresì la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e pagina 7 di 9 funzionalmente, e sia destinata perciò tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata. (Cass 35316\21).
Pertanto, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, deve ritenersi legittima la ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 1126 c.c. atteso che ““In materia di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare, il la cui unità immobiliare si sviluppa su due livelli, il cui piano superiore fruisce del calpestio CP_2
sul lastrico solare e il cui piano inferiore gode della funzione di copertura, è tenuto, in sede di riparto interno, a partecipare alla spesa, ai sensi dell'art. 1126 c.c., per un terzo quale utente esclusivo del terrazzo e per due terzi in proporzione del valore millesimale dell'unità sita nella colonna sottostante al lastrico, avendosi riguardo,
quanto a quest'ultimo valore, non già all'intero valore millesimale attribuito all'appartamento, bensì soltanto a quello rappresentativo della superficie che trae utilità dalla copertura del lastrico sovrastante” (Cass 1451\14) :
CP_ tenuto conto che 1\3 della spesa deve essere attribuita al quale proprietario dell'immobile ove è posto il
CP_ terrazzo, quanto ai residui 2\3 competono ai proprietari degli immobili sottostanti che sono solo il e parte attrice.
Consegue che il motivo di impugnazione deve essere disatteso con assorbimento di quello relativo alla dedotta violazione dell'art.
8.3. del regolamento.
Quanto all'ulteriore motivo di impugnazione, parte attrice lamenta la violazione dell'art.
4.2 del regolamento ritenendo quindi illegittimo il rimborso richiesto dal per non aver provato la necessità e CP_4
l'urgenza della spesa.
Fermo che è noto che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può
estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì
evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro della legittimità: tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere,
ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889/2001; Cass. n. 19457/2005), nella specie in esame non può essere pagina 8 di 9 contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere approvato la spesa di rifacimento della copertura, posto che l'assemblea ha avuto modo di valutare l'utilità e l'urgenza delle opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni che danneggiavano l'appartamento sottostante e che tali infiltrazioni erano dovute al cattivo stato di conservazione del terrazzo, che fungeva da copertura anche per le unità immobiliari sottostanti.
Consegue il rigetto anche di questo motivo di impugnazione.
Ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio ancorchè volta in via subordinata, rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936
del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
La materia trattata, l'attività processuale svolta e l'esito del giudizio giustificano la condanna della attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che vengono liquidate come da dispositivo, CP_1
tenuto conto dei parametri di cui al DM 55\14.
La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• Rigetta le domande di parte attrice
• condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite e di mediazione in favore di parte Convenuta che liquida in €.8.000,00 per compensi oltre oneri di legge e rimborso spese forfettario.
• Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 26.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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